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710.300

Legge sulla vigilanza finanziaria

(LVF)

del 19.10.2011 (stato 01.01.2026)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2], visto il messaggio del Governo del 21 giugno 2011[3],

decide:

1. Posizione e organizzazione del Controllo delle finanze

Art. 1 Compito e organizzazione

L'organo specialistico supremo in materia di vigilanza finanziaria del Cantone è il Controllo delle finanze. Esso sostiene:

  1. il Gran Consiglio e la sua Commissione della gestione nell'esercizio del compito costituzionale di vigilanza finanziaria sull'Amministrazione, sul Tribunale d'appello, sul Tribunale della magistratura nonché sugli istituti autonomi di diritto pubblico;
  2. il Governo e i Dipartimenti nell'esercizio della vigilanza finanziaria sull'Amministrazione;
  3. il Tribunale d'appello negli aspetti finanziari della vigilanza sulla giustizia.

Il Controllo delle finanze è indipendente e autonomo nell'esercizio delle sue funzioni specifiche. Nella sua attività di verifica esso sottostà soltanto alla Costituzione e alla legge. Stabilisce annualmente il suo programma di verifica e lo porta a conoscenza della Commissione della gestione, del Governo e per estratti a conoscenza del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura. *

Il Governo e la Commissione della gestione stipulano con il Controllo delle finanze un accordo sugli obiettivi e sulle prestazioni.

Dal punto di vista amministrativo il Controllo delle finanze è subordinato al Dipartimento delle finanze e dei comuni.

Art. 2 Settore di vigilanza

Fatte salve norme divergenti di leggi speciali, sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo delle finanze:

  1. la gestione contabile del Gran Consiglio;
  2. l'Amministrazione cantonale;
  3. l'amministrazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione;
  4. gli istituti di diritto pubblico del Cantone;
  5. le organizzazioni e le persone esterne all'Amministrazione cantonale cui il Cantone delega compiti pubblici;
  6. le organizzazioni e le persone che percepiscono importanti sussidi cantonali.

Il Controllo delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche laddove per legge o statuto è stato istituito un organo di revisione o di controllo proprio. Esso coordina le proprie attività con altri organi che svolgono compiti di verifica.

L'attività di vigilanza ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e si limita di principio al rapporto di gestione, al conto annuale e alla relazione di revisione. Il Controllo delle finanze può procedere a ulteriori verifiche soltanto su incarico della Commissione della gestione o del Governo.

L'attività di vigilanza ai sensi del capoverso 1 lettera f viene coordinata con il Dipartimento competente per la sorveglianza.

Art. 3 Organo paritetico

L'organo paritetico è composto da due rappresentanti ciascuno del Governo e della Commissione della gestione. Esso prende le decisioni a maggioranza semplice e senza voto decisivo del presidente. Il Governo e la Commissione della gestione si alternano alla presidenza ogni anno civile. La Segreteria del Gran Consiglio svolge l'attività di segretariato.

Per l'assunzione, il licenziamento e per tutte le altre questioni in materia di personale che riguardano personalmente il capo del Controllo delle finanze, l'organo paritetico presenta una proposta al Governo.

Art. 4 Personale

Trova applicazione la legislazione sul personale del Cantone, a meno che la presente legge non disponga diversamente o il Gran Consiglio adotti una norma divergente nell'ambito dell'approvazione del preventivo.

Nei limiti del preventivo approvato il capo del Controllo delle finanze è competente per tutti gli affari del personale del Controllo delle finanze, in particolare anche per le assunzioni, le promozioni e i licenziamenti.

Art. 5 Collaborazione con terzi

Il Controllo delle finanze può avvalersi di periti qualora l'esecuzione dei suoi compiti richieda conoscenze particolari o non possa essere garantita con l'effettivo ordinario di personale.

Esso può collaborare con istituzioni private o pubbliche per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 6 Gestione finanziaria e preventivo

Per quanto riguarda le competenze relative alle spese e ai sorpassi di credito, il Controllo delle finanze è parificato a un dipartimento.

Il Controllo delle finanze allestisce il proprio preventivo, che il Governo inserisce senza modifiche nel suo progetto di preventivo. Esso sottopone le domande per crediti suppletivi e sorpassi di credito direttamente alla Commissione della gestione.

Art. 7 Organo di revisione esterno

La Commissione della gestione incarica un ufficio di revisione esterno di valutare periodicamente la qualità e le prestazioni, nonché di verificare il conto annuale del Controllo delle finanze. *

Art. 8 Rapporti

Il Controllo delle finanze tratta direttamente con i servizi che sottostanno alla sua vigilanza.

Esso tratta direttamente con la Commissione della gestione, con il Governo, con il Tribunale d'appello e con il Tribunale della magistratura. Questi invitano periodicamente il capo del Controllo delle finanze a un colloquio. *

Art. 9 Sostegno e informazioni alla Commissione della gestione

Per quanto possibile e in base all'incarico conferito alla Commissione della gestione il Controllo delle finanze sostiene l'attività di vigilanza della stessa.

Esso fornisce alla Commissione della gestione qualsiasi informazione utile all'esercizio dell'alta vigilanza. Su richiesta mette a sua disposizione tutte le risoluzioni del Governo, dei Dipartimenti, del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura che riguardano la sorveglianza sui crediti di preventivo e la gestione finanziaria. Inoltre esso invia alla Commissione della gestione tutti i rapporti di verifica e la relativa corrispondenza, nonché le decisioni circa contestazioni e proposte. *

Esso presenta alla Commissione della gestione un elenco di tutti i rapporti di verifica allestiti, nonché la relativa corrispondenza. Se una revisione richiede molto tempo, la Commissione della gestione deve esserne informata mediante rapporti intermedi.

2. Principi

Art. 10 Contenuto della vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria del Controllo delle finanze comprende la verifica della regolarità, della legittimità, dell'economicità, dell'opportunità, della parsimonia e dell'efficacia della gestione finanziaria.

Art. 11 Principi di verifica

Il Controllo delle finanze esercita la sua attività secondo le disposizioni della presente legge e secondo principi riconosciuti.

3. Compiti

Art. 12 Compiti generali

Il Controllo delle finanze è competente per la verifica dell'intera gestione finanziaria, in particolare per: *

  1. la verifica del conto annuale, dei conti separati dei servizi, degli istituti di diritto pubblico, dei Dipartimenti, dei tribunali e delle autorità di conciliazione;
  2. la verifica dei sistemi di controllo interni;
  3. lo svolgimento di verifiche di sistemi, di progetti e delle analisi d'impatto;
  4. verifiche su incarico della Confederazione;
  5. verifiche quale organo di revisione presso organizzazioni, per quanto esista un interesse pubblico.

Il Controllo delle finanze viene coinvolto nell'elaborazione di prescrizioni relative al servizio di pagamento e alla gestione finanziaria, nonché nello sviluppo e nel collaudo di sistemi contabili.

Il Controllo delle finanze non ha compiti esecutivi.

Art. 13 Incarichi speciali e consulenza

Le commissioni parlamentari d'inchiesta, la Commissione della gestione, il Governo, i dipartimenti, nonché il Tribunale d'appello possono assegnare al Controllo delle finanze incarichi di verifica speciali e interpellarlo quale organo consultivo in questioni di vigilanza finanziaria. *

In questi casi il rapporto viene presentato unicamente all'organo committente, che decide secondo principi generali se informare o meno altri servizi.

Il Controllo delle finanze può respingere incarichi se è messo in pericolo lo svolgimento ordinario del programma di verifica. Gli incarichi di commissioni parlamentari d'inchiesta non possono essere respinti.

4. Resoconto e contestazioni

Art. 14 Resoconto e proposte

Il Controllo delle finanze comunica le sue constatazioni in forma orale o scritta. In ogni caso riferisce con rapporto scritto in merito ai risultati delle revisioni svolte presso i servizi e alle altre verifiche importanti, nonché in caso di contestazioni di notevole importanza.

Il rapporto, che può essere associato a proposte, deve essere inviato al servizio cantonale competente, al tribunale regionale competente, all'autorità di conciliazione competente, al Dipartimento competente, alla Cancelleria dello Stato, al Tribunale d'appello, al Tribunale della magistratura e al Dipartimento delle finanze e dei comuni. In caso di mandati di revisione, il rapporto è indirizzato all'organo competente. *

I rapporti del Controllo delle finanze e la relativa documentazione non sono accessibili al pubblico ai sensi della legge sul principio di trasparenza. *

Art. 15 Contestazioni

Affari, che non corrispondono ai principi dell'articolo 10, nonché divergenze o inadeguatezze nella gestione contabile devono essere contestati dal Controllo delle finanze.

Se nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza il Controllo delle finanze riscontra irregolarità nell'organizzazione, nel metodo o nell'impiego del personale che non riguardano direttamente le finanze e la contabilità, ne informa per iscritto il Dipartimento preposto, la Cancelleria dello Stato, il Tribunale d'appello nonché il Dipartimento delle finanze e dei comuni. Esso può raccomandare misure di miglioramento. *

Art. 16 Disbrigo e decisione

Di regola, il Controllo delle finanze assegna al servizio, al tribunale regionale o all'autorità di conciliazione un termine per liquidare la contestazione o per dare seguito a una proposta. Questi informano il Controllo delle finanze entro il termine fissato in merito alla liquidazione delle contestazioni o delle proposte. *

Se una contestazione o una proposta non può essere liquidata entro il termine fissato o se le contestazioni e le proposte sono controverse, il Controllo delle finanze sottopone la pratica per la decisione definitiva:

  1. al Governo nei casi che non riguardano i tribunali;
  2. alla commissione di vigilanza competente a destinazione del Gran Consiglio nei casi che riguardano il Tribunale d'appello o il Tribunale della magistratura;
  3. al Tribunale d'appello nei casi che riguardano un tribunale regionale o un'autorità di conciliazione.

Fintantoché una contestazione o una proposta del Controllo delle finanze non è stata liquidata definitivamente, non può avvenire alcun pagamento, né essere assunto alcun impegno che costituisca oggetto della procedura.

Art. 17 Rapporto di attività

Il Controllo delle finanze riferisce ogni anno alla Commissione della gestione e al Governo con un rapporto d'attività, nel quale informa in merito all'entità e ai punti centrali della sua attività di verifica, nonché alle constatazioni e valutazioni importanti.

Il rapporto può essere sottoposto integralmente o parzialmente al Gran Consiglio, a condizione che non vengano violati il segreto d'ufficio e i diritti della personalità. Si deve presentare rapporto almeno una volta per legislatura. *

5. Procedure

Art. 18 Reati

Qualora sussistano indizi di reato, il Controllo delle finanze lo comunica al Dipartimento competente, alla Cancelleria dello Stato, al Tribunale d'appello o al Tribunale della magistratura. Le autorità informate provvedono immediatamente alle misure del caso. *

In caso di presentazione di una denuncia penale vengono informati il Governo e la Commissione della gestione.

Qualora non vengano adottate misure sufficienti, il Controllo delle finanze informa il Governo e la Commissione della gestione sugli indizi scoperti.

Art. 19 Documentazione

I decreti e le decisioni del Governo, dei tribunali, delle autorità di conciliazione, dei Dipartimenti e dei servizi che riguardano la gestione finanziaria del Cantone devono in ogni momento essere a disposizione del Controllo delle finanze. *

Art. 20 Accesso ai dati

Il Controllo delle finanze ha il diritto di consultare i dati necessari all'adempimento della vigilanza finanziaria, inclusi i dati di persone delle raccolte di dati dei Dipartimenti e dei servizi, nonché dei tribunali e delle autorità di conciliazione. Per quanto i dati siano adatti e necessari all'adempimento del compito, il diritto d'accesso si estende anche ai dati di persone degni di particolare protezione. *

Il Controllo delle finanze è autorizzato a conservare o salvare i dati di persone di cui è venuto a conoscenza in questo modo soltanto fino alla conclusione della procedura di revisione. Gli accessi alle diverse raccolte di dati e gli scopi così perseguiti devono essere documentati. *

Nel caso dei tribunali e delle autorità di conciliazione l'accesso a documenti e dati si limita ai decreti e alle decisioni nell'ambito della vigilanza sulla giustizia. *

Art. 21 Cooperazione e obbligo di notifica

Chi sottostà alla vigilanza del Controllo delle finanze, sostiene quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti. In particolare, su richiesta esibisce i documenti necessari e fornisce le informazioni necessarie.

Le irregolarità di fondamentale e notevole importanza finanziaria devono essere notificate immediatamente al Controllo delle finanze.

6. Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la sezione V. Vigilanza finanziaria (articoli 38 – 57) della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del 30 agosto 2007.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[5].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.10.2011 01.03.2012 atto normativo prima versione -
20.10.2015 01.01.2017 Art. 2 cpv. 1, c) modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 7 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 12 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 12 cpv. 1, a) modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 14 cpv. 2 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 16 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 16 cpv. 2, c) modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 17 cpv. 2 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 19 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 20 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 20 cpv. 3 modifica 2016-001
19.04.2016 01.11.2016 Art. 14 cpv. 3 introduzione 2016-019
14.06.2022 01.01.2025 Art. 1 cpv. 1, a) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 1 cpv. 1, c) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 1 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 8 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 9 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 13 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 14 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 15 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 16 cpv. 2, b) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 16 cpv. 2, c) modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 18 cpv. 1 modifica 2023-008
10.02.2025 01.01.2026 Art. 20 cpv. 1 modifica 2025-049
10.02.2025 01.01.2026 Art. 20 cpv. 2 modifica 2025-049

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.10.2011 01.03.2012 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, a) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 1 cpv. 1, c) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 1 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 2 cpv. 1, c) 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 7 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 8 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 9 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 12 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 12 cpv. 1, a) 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 13 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 14 cpv. 2 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 14 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 14 cpv. 3 19.04.2016 01.11.2016 introduzione 2016-019
Art. 15 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 16 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 16 cpv. 2, b) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 16 cpv. 2, c) 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 16 cpv. 2, c) 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 17 cpv. 2 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 18 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 19 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 20 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 20 cpv. 1 10.02.2025 01.01.2026 modifica 2025-049
Art. 20 cpv. 2 10.02.2025 01.01.2026 modifica 2025-049
Art. 20 cpv. 3 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001