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Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

del 08.06.1986 (stato 01.01.2026)

Preambolo

accettata dal Popolo l'8 giugno 1986[1]

0. Introduzione

Art. 1 * I. Oggetto della legge

Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge: *

  1. un'imposta sul reddito e sulla sostanza dalle persone fisiche nonché un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare ) dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche esonerate dalle imposte;
  2. un'imposta sugli utili e sul capitale dalle persone giuridiche per il Cantone e per i comuni;
  3. un'imposta alla fonte dalle persone fisiche e giuridiche per il Cantone, i comuni e per le Chiese riconosciute dallo Stato con i loro comuni parrocchiali;
  4. un'imposta sull'eredità e un'imposta sulle donazioni dalle persone fisiche e giuridiche;
  5. un'imposta di culto a favore delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Il Cantone attua i compiti che gli vengono assegnati dalla legge federale sull'imposta federale diretta[2] e dalla legge federale sull'imposta preventiva[3]*

Art. 1a * II. Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge e negli atti legislativi accessori si riferiscono ad ambo i sessi, ove dal senso delle disposizioni non risulti altrimenti.

Art. 1b * III. Unione domestica registrata

I partner registrati secondo la legge sull'unione domestica registrata[4] sono equiparati ai contribuenti sposati.

Art. 2 IV. Applicazione della legge *

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri i contribuenti e le autorità fiscali devono attenersi al principio della buona fede.

Se per la stipulazione di negozi giuridici vengono scelte forme giuridiche in evidente contrasto con la fattispecie economica, le imposte vanno riscosse in base a quest'ultima.

Non si riconoscono strutture giuridiche che servono all'evasione fiscale.

Art. 3 V. Imposta cantonale semplice e tasso fiscale *

L'imposta calcolata secondo i tassi fiscali legali sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché l'imposta alla fonte conformemente all'articolo 99 costituiscono l'imposta cantonale semplice. *

Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale in percentuale dell'imposta cantonale semplice: *

  1. per l'imposta sul reddito, sulla sostanza e alla fonte del Cantone;
  2. per l'imposta sugli utili e sul capitale del Cantone;
  3. per l'imposta sugli utili e sul capitale dei comuni; esso ammonta almeno al 90 per cento e al massimo al 110 per cento;
  4. per l'imposta di culto; esso ammonta almeno al 9 per cento e al massimo al 12 per cento;
  5. per le imposte alla fonte dei comuni;
  6. per le imposte alla fonte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.

… *

Per l'imposta sugli utili e sul capitale è determinante il tasso fiscale valido alla fine del periodo fiscale. *

Se i tassi fiscali non vengono fissati entro la fine della sessione di dicembre, i tassi fiscali per le imposte alla fonte dell'anno in corso fanno stato anche per l'anno seguente. *

… *

Art. 4 VI. Compensazione degli effetti della progressione a freddo *

Se nel luglio di un anno civile l'indice nazionale dei prezzi al consumo varia del tre per cento o del relativo multiplo rispetto alla situazione di fine dicembre 2005, gli importi fissati in franchi nell'articolo 31 lettera c, nell'articolo 35 capoverso 3, nell'articolo 36 lettere h e l, nell'articolo 38, nell'articolo 39, nell'articolo 40a, nell'articolo 52 capoversi 1 e 3, nell'articolo 63 capoverso 1, nell'articolo 64 capoverso 1, nell'articolo 91 e nell'articolo 114 capoverso 1 per il prossimo anno fiscale, rispettivamente anno civile variano del tre per cento oppure del relativo multiplo. Le deduzioni devono essere arrotondate per eccesso a 100 franchi, gli importi nell'articolo 35 capoverso 3 e nell'articolo 63 capoverso 1 a 1000 franchi. *

Per le persone giuridiche fanno stato gli importi validi alla fine del periodo fiscale.

Se la variazione dopo aver raggiunto il valore soglia di cui al capoverso 1 torna ad essere inferiore, la correzione dell'indice dell'anno in corso permane. *

Art. 5 VII. Agevolazioni fiscali *

Nell'interesse dell'economia pubblica grigione il Governo, dopo aver ascoltato i comuni interessati, può concedere agevolazioni fiscali per un periodo al massimo di dieci anni:

  1. a nuove imprese;
  2. a imprese esistenti per una modifica sostanziale dell'attività aziendale.

La decisione del Governo è definitiva. *

1. Le imposte delle persone fisiche

1.1. Assoggettamento

Art. 6 I. Assoggettamento illimitato

Le persone fisiche sono imponibili in misura illimitata in forza di appartenenza personale, se hanno il loro domicilio o la loro dimora fiscale nel Cantone. *

Una persona ha domicilio fiscale dove dimora con l'intenzione di restarvi durevolmente o dove il diritto federale le assegna un domicilio legale.

Una persona ha dimora fiscale, non tenuto conto di interruzioni temporanee, se:

  1. soggiorna nel Cantone almeno 30 giorni ed esercita in Svizzera un'attività lucrativa,
  2. soggiorna nel Cantone almeno 90 giorni senza esercitare in Svizzera un'attività lucrativa.

Non costituisce domicilio fiscale o dimora fiscale quella persona che soggiorna nel Cantone solo per frequentare un istituto scolastico o a scopo di cura e riposo e ha il proprio domicilio altrove.

Art. 7 II. Assoggettamento limitato 1. Aziende commerciali, stabilimenti d'impresa e fondi

Le persone fisiche senza domicilio o dimora nel Cantone sono imponibili in misura limitata in forza di appartenenza economica se:

  1. sono titolari, socie o usufruttuarie di aziende commerciali nel Cantone,
  2. conducono stabilimenti d'impresa nel Cantone,
  3. hanno proprietà, usufrutto o simili diritti su fondi nel Cantone,
  4. commerciano con fondi situati nel Cantone.

Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. *

Art. 8 2. Altri valori imponibili

Le persone fisiche senza domicilio o dimora in Svizzera sono imponibili in forza di appartenenza economica se:

  1. esercitano nel Cantone un'attività personale e ne ricevono indennità,
  2. percepiscono tantième, gettoni di presenza, indennità fisse, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore o simili compensi per la loro attività quali membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi la sede o uno stabilimento d'impresa nel Cantone,
  3. sono beneficiarie o usufruttuarie di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone o da titoli di pegno immobiliare posti sugli stessi,
  4. godono di pensioni, rendite o altri compensi versati in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza avente la sede o uno stabilimento d'impresa nel Cantone,
  5. ricevono prestazioni da istituzioni della previdenza professionale svizzere di diritto privato o da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata,
  6. quali lavoratori dipendenti ricevono da un datore di lavoro avente la sua sede o il suo stabilimento d'impresa nel Cantone uno stipendio o altri compensi per lavoro svolto nei trasporti internazionali;
  7. fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone.

Se le retribuzioni non spettano alle persone suddette bensì a terzi, questi ultimi sono imponibili per esse.

Art. 8a * III. Esenzione dall'assoggettamento

Sono fatti salvi i privilegi fiscali concessi in base all'articolo 2 capoverso 2 legge sullo Stato ospite[5].

Art. 8b * IV. Estensione dell'assoggettamento e ripartizione fiscale

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per cui sussiste un assoggettamento nel Cantone secondo l'articolo 7 e l'articolo 8. I contribuenti domiciliati all'estero devono assoggettare a imposizione almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza situata nel Cantone.

Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se questo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette esercizi seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, le perdite subite da questo stabilimento d'impresa sono prese in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.

Art. 9 * V. Calcolo d'imposta *

I contribuenti parzialmente assoggettati all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi e delle loro sostanze; importi esenti dall'imposta sono loro accordati in misura proporzionale.

Contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi nel Cantone almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera e alla sostanza giacente in Svizzera.

Art. 10 VI. Condizioni speciali 1. Coniugi e figli *

Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi di fatto e di diritto in costanza di matrimonio vengono addizionati senza tener conto del regime dei beni.

… *

… *

… *

Il reddito e la sostanza del figlio soggetto all'autorità parentale o alla custodia, ad eccezione del reddito proveniente da attività lucrativa e sostitutivo nonché degli utili da sostanza immobiliare, vengono aggiunti al titolare dell'autorità parentale o della custodia fino al termine del periodo fiscale che precede l'entrata nella maggiore età. *

In caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta il Governo disciplina l'aggiunta dei fattori fiscali del figlio. *

Art. 11 2. Unioni di persone senza personalità giuridica

Il reddito e la sostanza delle comunioni ereditarie, delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone senza personalità giuridica vengono aggiunti proporzionalmente a quelli dei partecipanti.

Se le partecipazioni sono incerte o non comprovabili, il reddito e la sostanza vengono imposti come un tutto secondo le regole valide per le persone fisiche.[6]

… *

Le società commerciali estere e altre unioni di persone straniere senza personalità giuridica, che sono imponibili in forza della loro appartenenza economica, versano le imposte secondo le disposizioni valide per le persone giuridiche.

Art. 12 3. Successione nell'obbligo fiscale

Se il contribuente muore, i suoi eredi gli succedono nei diritti e negli obblighi.

Gli eredi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal testatore fino all'ammontare della loro sostanza acquisita compresi gli anticipi sull'eredità.

Il coniuge superstite risponde con la sua parte dell'eredità e con la parte dell'aumento o dei beni comuni che eccede ciò che egli ottiene in base al diritto dei beni matrimoniali. *

Art. 13 * 4. Responsabilità e corresponsabilità fiscale

Per i periodi fiscali in cui vengono tassati in comune, i coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva. Ogni coniuge risponde tuttavia solo per la sua quota dell'imposta complessiva, se l'altro coniuge è insolvente.

I titolari dell'autorità parentale rispondono solidalmente per quella quota dell'imposta complessiva che risulta dal reddito e dalla sostanza del figlio. *

Rispondono solidalmente con il contribuente:

  1. i figli soggetti all'autorità parentale fino all'ammontare della quota dell'imposta complessiva che li concerne,
  2. i soci abitanti in Svizzera di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita delle imposte dei soci o degli usufruttuari non abitanti in Svizzera, fino all'ammontare delle loro quote sociali,
  3. i partecipanti abitanti in Svizzera di altre unioni di persone senza personalità giuridica delle imposte dei partecipanti o degli usufruttuari non abitanti in Svizzera, fino all'importo delle loro quote sociali,
  4. le persone incaricate dello scioglimento di aziende commerciali o stabilimenti d'impresa nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi situati nel Cantone e di crediti garantiti da tali fondi del ricavo netto,
  5. l'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario fino all'ammontare dell'eredità netta,
  6. giusta l'articolo 176 il terzo partecipante per il ricupero d'imposta fino a concorrenza dell'imposta sottratta,
  7. i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del tre per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimo non ha domicilio fiscale in Svizzera.

Art. 14 * 5. Imposizione secondo il dispendio a) Presupposti

Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio se: *

  1. non hanno la cittadinanza svizzera; e
  2. per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 6); e
  3. non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

I coniugi tassati congiuntamente devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. *

Art. 15 b) Computo

L'imposta secondo il dispendio viene riscossa sulla base delle spese annuali corrispondenti alle spese per il tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, e in più sulla sostanza che corrisponde alle spese capitalizzate per il tenore di vita o ai ricavi. Le spese per il tenore di vita corrispondono almeno all'importo più elevato tra quelli seguenti: *

  1. un importo minimo fissato dal Governo;
  2. per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera b;
  3. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 6.

L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. *

… *

L'imposta secondo il dispendio deve essere complessivamente almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo i tassi fiscali ordinari sull'insieme degli elementi lordi seguenti: *

  1. sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi;
  2. beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
  3. capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
  4. diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
  5. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
  6. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta non colpisce soltanto i proventi di cui al capoverso 3, ma anche tutti gli elementi del reddito provenienti dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione. *

1.2. Imposta sul reddito

Art. 16 I. Entrate imponibili 1. In genere

Sono soggette all'imposta sul reddito tutte le entrate ricorrenti e una tantum.

Sono imponibili anche le entrate in natura, soprattutto il vitto e l'alloggio gratuiti, e il valore di prodotti e merci della propria azienda consumati in proprio; esse vengono valutate in base al loro valore di mercato. *

Il reddito viene stimato per lo meno secondo il dispendio delle persone che ne vivono. Al contribuente resta riservata la prova che il dispendio è stato finanziato da entrate esenti da imposta o da sostanza.

Art. 17 * 2. Da attività lucrativa dipendente a) Principio

Sono soggette all'imposta tutte le entrate derivanti da un rapporto di lavoro comprese le entrate accessorie quali le indennità per prestazioni speciali, le provvigioni, i supplementi, i regali per anzianità di servizio e ricorrenze, le gratifiche, le mance, i tantième, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1. *

Art. 17a * b) Partecipazioni di collaboratore

Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

  1. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
  2. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 17b * c) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 17c * d) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore (art. 17a cpv. 2) sono imponibili al momento in cui si realizzano.

Art. 17d * e) Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 18 3. Da attività lucrativa indipendente a) Principio

Sono soggette all'imposta tutte le entrate derivanti dall'esercizio di un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola e forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Sono considerate entrate derivanti da attività lucrativa indipendente anche tutti gli utili in capitale[7] ottenuti con l'alienazione, la realizzazione o la rivalutazione contabile della sostanza commerciale. Sono parificati all'alienazione il trasferimento di sostanza commerciale nella sostanza privata e lo spostamento intero o parziale dell'attività lucrativa fuori dalla Svizzera. Vengono considerate sostanze commerciali tutti i valori patrimoniali che servono del tutto o prevalentemente all'attività lucrativa indipendente; lo stesso vale per partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di una società di capitali o società cooperativa per quanto il proprietario le dichiari quale sostanza commerciale al momento dell'acquisto. *

… *

È considerata attività lucrativa indipendente anche l'alienazione di beni, segnatamente di titoli e immobili, nella misura in cui l'alienazione non avvenga nel quadro della semplice amministrazione della propria sostanza. *

Per i contribuenti che tengono una contabilità regolare fa stato per analogia l'articolo 79. *

Art. 18a * b) Imposizione parziale nella sostanza commerciale

Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Art. 18b * c) Fattispecie che giustificano un differimento

Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 18c * d) Redditi da brevetti e diritti analoghi

Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 79a e 79b.

Art. 19 * e) Agricoltura *

Il reddito agricolo deve essere tassato secondo il risultato della contabilità o in base a distinte ai sensi dell'articolo 127 capoverso 3.

… *

Gli utili provenienti dall'alienazione, realizzazione e rivalutazione contabile di fondi agricoli e forestali vengono aggiunti alle entrate imponibili solo fino all'ammontare dei costi d'investimento.

Art. 20 * f) Ristrutturazioni *

Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi:

  1. in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
  2. in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
  3. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg., se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili. *

Art. 21 4. Da sostanza mobile a) In generale *

Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza mobile e specialmente:

  1. gli interessi su averi incluso il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore,
  2. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione e i vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di ogni genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). Un reddito patrimoniale conseguito al momento della resa di diritti di partecipazione giusta l'articolo 4a LIP ) alla società di capitali o società cooperativa è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP);
  3. le entrate derivanti da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione di cose mobili o di diritti sfruttabili,
  4. le entrate derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio,
  5. le entrate derivanti da beni immateriali,
  6. i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale conformemente alla legge sugli investimenti collettivi ), nella misura in cui la totalità dei proventi dell'investimento collettivo di capitale supera i proventi del possesso fondiario diretto.

… *

Art. 21a * b) Imposizione parziale nella sostanza privata

Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. *

Art. 21b * c) Liquidazione parziale indiretta e trasposizione

È considerato reddito da sostanza anche:

  1. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale. Ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento. La sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 145 e segg.;
  2. il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno il 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma tra valore nominale della partecipazione trasferita e le riserve da apporti di capitale secondo l'articolo 21c. Questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Art. 21c * d) Principio dell'apporto di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 2.

Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

Il capoverso 2 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale:

  1. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d;
  2. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
  3. in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

Il capoverso 1 si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s segg. del Codice delle obbligazioni[8], per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale. *

Art. 22 5. Da sostanza immobile

Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza immobile e specialmente:

  1. le entrate da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione;
  2. il valore locativo di fabbricati o parti di fabbricati che il contribuente riserva per uso proprio in qualità di proprietario o usufruttuario;
  3. le entrate da contratti di diritto di superficie;
  4. le entrate dallo sfruttamento di forze idriche, ghiaia, sabbia e altre componenti del suolo.

Per valore locativo di fabbricati e di parti di fabbricati si intende l'importo che il proprietario o l'usufruttuario conseguirebbe in caso di locazione a terzi. *

Per l'immobile abitato stabilmente al proprio domicilio viene calcolato il 70 per cento del valore locativo. Si deve tener conto di un'evidente sottoutilizzazione con una riduzione del valore locativo proprio. Il Governo disciplina i particolari.[9] *

Per i casi di rigore il Governo può prevedere una riduzione del valore locativo proprio dell'abitazione principale.[10] *

Il valore locativo giusta il capoverso 1 lettera b) è imponibile anche quando il fondo è dato in locazione o affitto ad una persona, con la quale s'intrattengono stretti rapporti, ad una pigione considerevolmente divergente dal valore locativo di mercato. *

Art. 23 * 6. Proventi da previdenza

Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, da istituzioni di previdenza professionale e da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Essa è calcolata come segue: *

  1. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge sul contratto d'assicurazione[11], il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori[12] è determinante per tutta la durata contrattuale:
  1. se tale tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino, secondo la formula di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a numero 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[13];
  2. se tale tasso d'interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.
  1. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge sul contratto d'assicurazione, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;
  2. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:
  1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino, secondo la formula di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera c numero 1 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[14];
  2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.

… *

Art. 29 7. Altre entrate

Sono imponibili quali altre entrate specialmente:

  1. i versamenti in capitale da assicurazioni di persone, dopo deduzione di un eventuale valore di riscatto oppure della somma spettante al beneficiario di un'assicurazione con diritto di riscatto alla scadenza della stessa nonché delle partecipazioni alle eccedenze,
  2. i proventi da assicurazioni di capitali con premio unico suscettibili di riscatto in caso di sopravvivenza o di riscatto, tranne che se queste assicurazioni di capitale servono alla previdenza. Serve alla previdenza il versamento della prestazione assicurativa dopo i 60 anni compiuti dell'assicurato in base ad un rapporto contrattuale che dura da almeno cinque anni, il quale è stato contratto prima del compimento del 66esimo anno di età,
  3. i versamenti in capitale da altre assicurazioni, se la somma assicurata non serve da compenso per un danno patrimoniale subentrato,
  4. le prestazioni da istituzioni della previdenza professionale, da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata e da polizze di libero passaggio nonché da pagamenti dello stesso genere del datore di lavoro,
  5. tutte le altre entrate che sostituiscono quelle provenienti da attività lucrativa comprese le indennità per perdita di guadagno,
  6. le indennità per la cessazione o l'omissione di un'attività e per il non esercizio di un diritto,
  7. le entrate derivanti da concorsi, lotterie e manifestazioni simili a lotterie,
  8. gli alimenti che il coniuge separato o divorziato riceve per se stesso nonché gli alimenti che un genitore riceve per i figli sotto la sua autorità o custodia.

Art. 30 II. Entrate esenti da imposta

Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

  1. il patrimonio ricevuto per eredità, legato, donazione o per liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi,
  2. il ricavo da diritti d'opzione, ove i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata,
  3. le entrate da diritti di quote delle corporazioni,
  4. i pagamenti di assicurazioni e di casse assistenziali comprovatamente destinati a coprire le spese mediche, ospedaliere o di cura che vengono usati a tale scopo,
  5. i versamenti in capitale ricevuti al momento di assumere un nuovo impiego dal datore di lavoro o da un istituto di previdenza per il personale, se il beneficiario entro un anno li usa per riscattare l'adesione a un istituto di previdenza per il personale oppure per l'acquisto di una polizza di libero passaggio,
  6. gli aiuti ricevuti da fondi pubblici o privati necessari al sostentamento,
  7. le prestazioni per l'adempimento di obblighi legati al diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti giusta l'articolo 29 lettera h),
  8. il soldo per servizio militare e di protezione civile,
  9. il soldo dei pompieri di milizia fino all'importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali del corpo pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi per salvataggio, lotta contro gli incendi, difesa generale dai danni, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri provocati da elementi naturali e simili); sono escluse le indennità forfetarie ai quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per servizi prestati volontariamente dal corpo pompieri,
  10. i compensi per la contribuzione alle spese e dei lavori domestici che non sono stati dedotti dai genitori o nonni nelle precedenti tassazioni ordinarie,
  11. i pagamenti di somme per riparazione morale,
  12. le entrate in base alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché altre prestazioni complementari dell'ente pubblico,
  13. le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD)[15] realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
  14. le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
  15. le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
  16. le singole vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1000 franchi;
  17. proventi in base alla legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 19 giugno 2020[16].

Art. 31 III. Accertamento del reddito netto 1. In caso di attività lucrativa dipendente

Chi svolge attività lucrativa dipendente può dedurre come spese professionali:

  1. le spese necessarie di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa;
  2. le spese in più necessarie per il vitto e l'alloggio lontano dal luogo di domicilio e in caso di turni di lavoro pari all'importo delle forfetarie stabilite dal Governo[17];
  3. le altre spese necessarie all'esercizio della professione in misura del dieci per cento delle entrate da attività lucrativa, al minimo 1200 franchi, al massimo comunque 3000 franchi; invece di questa deduzione il contribuente può far valere le effettive spese necessarie comprovandole.

Per i gettoni di presenza e simili entrate il Governo fissa un limite d'esenzione d'imposta nonché un importo forfettario a titolo di spese per conseguire gli utili.[18]

Art. 32 2. In caso di attività lucrativa indipendente a) In genere

Chi svolge attività lucrativa indipendente può dedurre le spese aziendali o professionali motivate e specialmente:

  1. gli ammortamenti comprovati per diminuzioni di valore della sostanza commerciale;
  2. gli accantonamenti per impegni il cui importo non è ancora definito oppure per altri rischi di perdite imminenti esistenti durante l'esercizio commerciale;
  3. le riserve per future spese di ricerca e sviluppo nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo;[19]
  4. le perdite di sostanza commerciale subentrate e contabilizzate;
  5. i contributi periodici e una tantum, versati nel quadro della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)[20], a istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, per quanto sia escluso qualsiasi impiego contrario allo scopo;
  6. gli interessi su debiti commerciali nonché gli interessi relativi a partecipazioni giusta l'articolo 18 capoverso 2;
  7. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale;
  8. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

Non sono deducibili segnatamente: *

  1. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
  2. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
  3. le multe e le pene pecuniarie;
  4. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettera c e lettera d sono deducibili se: *

  1. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
  2. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 32a * b) Ricerca e sviluppo

Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 81a.

Art. 33 c) Sostituzione di beni *

In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili. *

È escluso il trasferimento di riserve occulte dalla Svizzera. *

Se la sostituzione dei beni non viene effettuata nello stesso esercizio commerciale, può venir costituito un accantonamento nell'ambito delle riserve occulte, che di regola deve essere impiegato entro due anni[21] per l'ammortamento del bene sostituito oppure accreditato al conto profitti e perdite.

Sono considerati necessari all'azienda solo gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono esclusi in particolare gli elementi patrimoniali che servono all'azienda unicamente come investimento patrimoniale o solo attraverso il loro reddito. *

Art. 34 d) Deduzione delle perdite *

Le eccedenze di perdite dei sette esercizi commerciali precedenti il periodo fiscale possono venir dedotte per quanto non abbiano potuto essere considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti. *

Con le prestazioni di terzi, fatte per pareggiare un bilancio passivo nell'ambito di un risanamento, possono venir compensate anche perdite risalenti a esercizi commerciali precedenti che fino allora non si potevano compensare con il reddito.

Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera. *

Art. 35 3. Per la sostanza privata

Per la sostanza privata possono essere dedotte:

  1. le necessarie spese di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate;
  2. le spese di manutenzione di fondi, le spese di sistemazione degli immobili appena acquistati, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione da parte di terzi e i canoni del diritto di superficie. Alle spese di manutenzione sono equiparati gli investimenti utili a risparmiare energia o a proteggere l'ambiente, per quanto questi siano deducibili ai fini dell'imposta federale diretta.

Le spese d'investimento di cui al capoverso 1 lettera b seconda frase e le spese di smantellamento in relazione a un edificio sostitutivo sono deducibili nei due periodi fiscali seguenti se esse non possono essere considerate integralmente ai fini fiscali nel periodo fiscale in corso in cui le spese sono state sostenute. *

Per i fondi sovredificati il contribuente può pretendere una deduzione globale fissata dal Governo in sostituzione di quella delle effettive spese d'amministrazione e di manutenzione.[22] *

La deduzione globale non è consentita per fabbricati in cui hanno sede ditte e uffici, nonché per fondi con un reddito lordo superiore ai 140 000 franchi. *

Art. 36 * 4. Deduzioni generali

Si deducono dalle entrate:

  1. gli interessi passivi privati nella misura dell'utile patrimoniale imponibile giusta gli articoli 21, 21a e 22 con l'aggiunta di ulteriori 50 000 franchi,
  2. gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
  3. gli alimenti dovuti dal coniuge separato o divorziato e gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale o custodia, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia,
  4. le quote dovute per legge all'assicurazione vecchiaia e superstiti, all'assicurazione invalidità, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità per perdita di guadagno e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
  5. i versamenti, premi e contributi, effettuati a norma di legge, statuto o regolamento per l'acquisizione di diritti da istituzioni della previdenza professionale,
  6. i contributi per l'acquisizione di diritti da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata fino all'importo massimo giusta la LPP,
  7. le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito netto nell'anno di computo,
  8. le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili[23], al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo,
  9. i versamenti, premi e contributi del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede per l'assicurazione sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera d), contro gli infortuni nonché gli interessi dei capitali a risparmio sino a concorrenza di un ammontare complessivo di
  1. 8400 franchi per coniugi non separati legalmente o di fatto,
  2. 4200 franchi per gli altri contribuenti,
  3. per contribuenti senza contributi giusta le lettere e) ed f) queste deduzioni aumentano di 2200 franchi per coniugi tassati congiuntamente e di 1100 franchi per gli altri contribuenti,
  4. le deduzioni aumentano di 900 franchi per ogni figlio minorenne o in fase di formazione professionale,
  1. le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'assoggettamento fiscale in considerazione degli scopi pubblici o esclusivamente di pubblica utilità che perseguono (art. 78, cpv. 1, lett. a-d e lett. f), fino al 20 per cento del reddito netto,
  2. i contributi dell'assicurato, versati giusta la legge e le disposizioni regolamentari e statuarie che su essa si fondano, per l'acquisto di anni di contribuzione a istituzioni riconosciute della previdenza professionale,
  3. le spese comprovate, tuttavia al massimo 25 000 franchi, per la custodia da parte di terzi di ogni figlio che non ha ancora compiuto 14 anni e che vive nella stessa economia domestica del contribuente che si occupa del suo mantenimento, nella misura in cui queste spese si trovino in relazione causale diretta con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente. La deduzione può essere ripartita tra due contribuenti,
  4. le tasse sociali e le assegnazioni fino all'importo complessivo di 10 000 franchi a partiti politici che:
  1. sono iscritti nel registro dei partiti secondo l'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,
  2. sono rappresentati nel Parlamento cantonale o che
  3. nelle ultime elezioni del Parlamento cantonale hanno raggiunto almeno il 3 per cento dei suffragi,
  1. i costi delle poste giocate pari al 5 per cento, tuttavia al massimo 5000 franchi, delle singole vincite dalla partecipazione ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettere m-n. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera mbis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, tuttavia al massimo 25 000 franchi,
  2. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino all'importo massimo di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera j della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)[24], purché il contribuente:
  1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
  2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 37 5. Spese non deducibili

Non sono deducibili le altre spese e specialmente:

  1. le spese di sostentamento del contribuente e della sua famiglia;
  2. le spese connesse con lo stato sociale;
  3. le spese per l'ammortamento di debiti;
  4. le spese di acquisto, creazione o accrescimento del valore di beni patrimoniali;
  5. le imposte sul reddito e sulla sostanza e altre imposte non costituenti spese per conseguire gli utili.

Art. 38 IV. Deduzioni sociali: detrazione per doppio reddito coniugale, deduzioni per figli, deduzione per persone a carico

Si deducono dal reddito netto:

  1. 2000 franchi se entrambi i coniugi tassati congiuntamente conseguono un reddito da attività lucrativa;
  2.  
  1. * 9000 franchi per ogni figlio in età prescolare, al cui sostentamento il contribuente provvede in misura principale;
  2. * 12 500 franchi per figli minorenni più grandi e per figli in formazione scolastica o professionale, al cui sostentamento il contribuente provvede in misura principale;
  3. * La deduzione sale a 22 500 franchi se il figlio soggiorna durante la settimana nel luogo di formazione;
  1. 5000 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. Questa deduzione non è ammessa per i coniugi e i concubini, nonché per i figli per i quali un genitore o un concubino può richiedere una deduzione per figli;
  2. nel caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta o con figli maggiorenni in formazione, ad ogni genitore viene accordata la metà della deduzione per figli se entrambi i genitori contribuiscono al sostentamento. È possibile la trasmissione al concubino.

Le deduzioni sociali vengono fissate in base alla situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. *

Art. 39 V. Calcolo dell'imposta 1. Tassi fiscali

L'imposta sul reddito comporta: *

  1. 0,0 % per i primi fr. 15 500.–,
  2. 2,5 % per ulteriori fr. 1000.–,
  3. 4 % per ulteriori fr. 1000.–,
  4. 5 % per ulteriori fr. 1000.–,
  5. 6 % per ulteriori fr. 1000.–,
  6. 6,5 % per ulteriori fr. 1000.–,
  7. 7 % per ulteriori fr. 2000.–,
  8. 8 % per ulteriori fr. 6000.–,
  9. 8,5 % per ulteriori fr. 4000.–,
  10. 9 % per ulteriori fr. 4000.–,
  11. 9,5 % per ulteriori fr. 4000.–,
  12. 10,3 % per ulteriori fr. 20 000.–,
  13. 10,6 % per ulteriori fr. 20 000.–,
  14. 10,7 % per ulteriori fr. 20 000.–,
  15. 11,2 % per ulteriori fr. 100 000.–,
  16. 11,3 % per ulteriori fr. 100 000.–,
  17. 11,4 % per ulteriori fr. 100 000.–,
  18. 11,6 % per ulteriori fr. 315 500.–,
  19. 11,0 % per l'intero reddito imponibile, se questo supera fr. 716 000.–.

Per determinare l'aliquota d'imposta dei coniugi tassati congiuntamente il reddito imponibile viene diviso per 1,9. *

Lo sgravio secondo il capoverso 2 viene accordato anche ai contribuenti che vivono con figli o persone bisognose di assistenza al cui sostentamento essi provvedono in misura principale.[25] Il concubino non è considerato persona bisognosa di assistenza. *

… *

È determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. *

Art. 40 * 3. Tacitamenti in capitale a) Per prestazioni ricorrenti *

Se il reddito comprende tacitamenti in capitale per prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenendo conto delle altre entrate e delle deduzioni autorizzate, al tasso fiscale che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.

Art. 40a * b) Prestazioni da previdenza

Le prestazioni in capitale giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettera d nonché le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente all'aliquota che risulterebbe, se al posto della prestazione in capitale venisse corrisposta una prestazione annuale pari a un quindicesimo della prestazione in capitale. Le prestazioni in capitale sono sempre soggette a un'imposta annuale intera. L'imposta annua viene riscossa almeno all'aliquota dell'1,5 per cento. L'onere massimo comporta  il 2 per cento. *

Le deduzioni sociali e le deduzioni generali non vengono concesse.

Le prestazioni in capitale corrisposte nel medesimo anno vengono addizionate.

Le prestazioni in capitale inferiori a 5600 franchi non vengono tassate. *

Art. 40b * c) Utili di liquidazione

In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 36 lettera k sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 36 lettera k è calcolata allo stesso modo delle prestazioni in capitale dalla previdenza conformemente all'articolo 40a. Il rimanente utile da liquidazione viene imposto all'aliquota di un quinto di tale utile, almeno però al 2 per cento.

Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene al più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

1.3. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Art. 41 I. Oggetto dell'imposta

Sono soggetti all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare:

  1. gli utili realizzati con l'alienazione di fondi della sostanza privata,
  2. gli utili realizzati dall'agricoltore con l'alienazione di fondi agricoli e forestali,
  3. gli utili realizzati con l'alienazione di fondi da parte di persone giuridiche ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera e-lettera h nonché lettera j; le disposizioni dell'articolo 81 lettera e come pure dell'articolo 84 vengono applicate per analogia.

I diritti a sé stanti e permanenti non intavolati nel registro fondiario vengono parificati ai fondi.

Art. 42 II. Alienazione 1. Alienazione causante l'imposizione

Ogni alienazione concernente il trasferimento della proprietà di un fondo crea un assoggettamento.

Sono parificati all'alienazione specialmente:

  1. i negozi giuridici che dal profilo economico hanno il medesimo effetto di un'alienazione per quanto attiene al potere di disporre di fondi,
  2. il trasferimento di fondi nella sostanza commerciale,
  3. l'aggravio di un fondo con servitù di diritto privato o restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se pregiudicano lo sfruttamento incondizionato o il valore di alienazione del fondo in modo duraturo e importante e per questo viene corrisposto un indennizzo;
  4. la fine dell'esenzione dall'assoggettamento di persone giuridiche conformemente all'articolo 78 capoverso 1 lettera e-lettera h nonché lettera j.

Art. 43 2. Alienazione rinviante l'imposizione

L'imposizione è rinviata in caso di:

  1. trapasso di proprietà tramite successione (devoluzione dell'eredità, divisione, legato), anticipo sull'eredità o donazione;[26]
  2. trapasso di proprietà tra coniugi nel contesto del regime dei beni nonché per indennizzo di contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) e di diritti relativi alla legislazione sul divorzio, per quanto entrambi i coniugi siano d'accordo;
  3. ricomposizione particellare allo scopo di raggruppare terreni, arrotondare poderi agricoli, pianificare quartieri, rettificare confini o ricomporre particelle nella procedura d'espropriazione rispettivamente in caso di minaccia d'espropriazione;
  4. ristrutturazioni conformemente all'articolo 20 capoverso 1 e all'articolo 83 capoverso 1 e capoverso 3. La dilazione fiscale viene concessa a condizione che vengano rispettati i termini di divieto di cui all'articolo 20 capoverso 2 e all'articolo 83 capoverso 2 e capoverso 4.

Art. 44 III. Rimborso *

Su domanda l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare viene rimborsata senza interesse, per quanto: *

  1. il ricavato dall'alienazione del primo immobile abitato permanentemente nel proprio domicilio entro due anni venga impiegato per l'acquisto di un fondo sostitutivo situato in Svizzera e destinato allo stesso uso,
  2. il ricavato dall'alienazione di un fondo agricolo o forestale entro due anni venga impiegato per l'acquisto di un fondo sostitutivo dello stesso genere, gestito in proprio e situato in Svizzera, oppure per migliorare i propri fondi agricoli o forestali gestiti in proprio e situati in Svizzera.

Su domanda motivata il termine di due anni può essere adeguatamente esteso. *

… *

Art. 45 IV. Soggetto fiscale

L'alienante è soggetto all'obbligo fiscale.

La moglie e i figli vengono imposti indipendentemente per i loro utili da sostanza immobiliare.

I proprietari in comune versano le imposte in ragione delle loro aliquote con responsabilità solidale; se le aliquote non sono accertabili oppure non comprovabili, gli utili da sostanza immobiliare vengono imposti nel loro insieme.

Art. 46 V. Oggetto fiscale 1. Utile da alienazione

Per utile da alienazione s'intende l'importo del ricavo che supera le spese d'investimento (prezzo d'acquisto e spese).

Per il calcolo delle spese d'investimento fa stato l'ultima alienazione causante l'imposizione.

In caso di alienazione di fondi per i quali è stato concesso un rimborso delle imposte giusta l'articolo 44, l'utile reinvestito deve essere dedotto dalle spese d'investimento.

Art. 47 2. Ricavo da alienazione

Si considerano ricavo tutte le prestazioni dell'acquirente.

… *

I risarcimenti di pregiudizi comprovabili subiti nella procedura d'espropriazione o in caso di cessione volontaria di fondi gravati da un diritto d'espropriazione, non sono considerati ricavo, ma vengono imposti secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera e), per quanto sostituiscano delle entrate mancate.

Art. 48 3. Spese d'investimento a) Prezzo d'acquisto

È considerato prezzo d'acquisto il prezzo documentato della compra più tutte le altre prestazioni dell'acquirente. Le prestazioni fornite eludendo l'assoggettamento non vengono considerate.

Se il prezzo d'acquisto non è accertabile, invece dello stesso si considera valore sostitutivo il valore imponibile della sostanza al momento dell'ultima alienazione causante l'imposizione.

Se il fondo è stato trasferito dalla sostanza commerciale a quella privata, quale prezzo d'acquisto viene considerato il valore contabile determinante per il fisco al momento del trasferimento più gli utili per i quali si sono pagate le imposte all'atto del trasferimento.

Art. 49 b) Spese

Sono considerate spese:

  1. i costi di urbanizzazione, costruzione, modifiche edilizie e altri miglioramenti permanenti che hanno causato un aumento del valore del fondo,
  2. i contributi dei proprietari fondiari, quali i contributi di comprensorio per la costruzione e la correzione di strade, migliorie fondiarie, arginature di fiumi e torrenti nonché ripari antivalangari,
  3. i costi connessi con l'acquisto e l'alienazione del fondo comprese le usuali provvigioni e tasse di mediazione,
  4. le tasse sul plusvalore conformemente alla legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC)[27].

Non si possono far valere le spese che hanno potuto essere dedotte dall'imposta sul reddito né il valore del proprio lavoro che non è stato imposto quale reddito.

Vengono dedotti dalle spese d'investimento le prestazioni di assicurazioni, i sussidi federali, cantonali o comunali nonché le prestazioni di terzi per cui l'alienante non fornisce alcun risarcimento o rimborso.

Art. 50 c) Variazioni del valore monetario

Se dall'ultima alienazione causante l'imposizione l'indice nazionale dei prezzi al consumo è variato di oltre il 10 per cento, le spese d'investimento devono essere adeguate in ragione della metà della variazione.

Il valore monetario viene corretto secondo lo stato dell'indice al 1° gennaio dell'anno d'investimento e dell'anno d'alienazione. *

Art. 51 4. Deduzione delle perdite

Si possono dedurre dagli utili imponibili derivanti da alienazione le perdite subentrate durante gli ultimi dieci anni a seguito dell'alienazione di fondi privati situati nel Cantone.

Per il calcolo delle perdite derivanti da alienazione fanno stato per analogia gli articoli da 46 a 50.

Art. 52 VI. Tassazione 1. Aliquote d'imposta

L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare comporta: *

  1. 5 % per i primi fr. 9100.–,
  2. 6 % per ulteriori fr. 9100.–,
  3. 7 % per ulteriori fr. 9100.–,
  4. 8 % per ulteriori fr. 9100.–,
  5. 9 % per ulteriori fr. 9100.–,
  6. 10 % per ulteriori fr. 9100.–,
  7. 11 % per ulteriori fr. 9100.–,
  8. 12 % per ulteriori fr. 9100.–,
  9. 13 % per ulteriori fr. 9100.–,
  10. 14 % per ulteriori fr. 9100.–,
  11. 15 % per ulteriori fr. 9100.–,
  12. 16 % per ulteriori fr. 9100.–,
  13. 17 % per ulteriori fr. 9100.–,
  14. 18 % per ulteriori fr. 9100.–,
  15. 19 % per ulteriori fr. 9100.–,
  16. 20 % per ulteriori fr. 9100.–,
  17. 21 % per ulteriori fr. 9100.–,
  18. 22 % per ulteriori fr. 9100.–,
  19. 23 % per ulteriori fr. 9100.–,
  20. 24 % per ulteriori fr. 9100.–,
  21. 25 % per ulteriori fr. 9100.–,

e raggiunge l'aliquota massima del 15 per cento con 191 100 franchi.

Se nello stesso anno civile si realizzano diversi utili o se questi risalgono alla stessa operazione, il loro totale è determinante per il tasso fiscale. Per gli utili già calcolati fiscalmente deve essere richiesta in aggiunta l'imposta dovuta in base al totale degli utili.

Un totale degli utili inferiore a 4200 franchi all'anno è esente da imposta. *

Art. 53 2. Riduzione e aumento

Se durante più di dieci anni il fondo è stato di proprietà dell'alienante, l'importo fiscale per ogni ulteriore anno intero verrà ridotto dell'1.5 per cento, al massimo tuttavia del 51 per cento. *

Se il fondo è rimasto per meno di due anni di proprietà dell'alienante, l'importo verrà aumentato del 2 per cento per ogni mese in meno.

Nel caso di acquisto del fondo in seguito a trapasso di proprietà rinviante l'imposizione si calcolerà la durata della proprietà in base all'ultima alienazione causante l'imposizione. A tale trapasso di proprietà viene parificato il trasferimento di sostanza commerciale nella sostanza privata.

… *

1.4. Imposta sulla sostanza

Art. 54 I. Oggetto dell'imposta

È soggetta all'imposta la sostanza netta.

La sostanza gravata da un usufrutto o da un diritto di abitazione viene attribuita all'usufruttuario rispettivamente all'avente diritto di abitazione, se non viene versato un indennizzo periodico. *

Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto. *

Art. 55 II. Attivi 1. In genere

Sono imponibili tutti gli attivi mobili e immobili.

Gli attivi vengono stimati al valore venale, ove non sia stabilito diversamente nelle norme che seguono.

Art. 56 2. Fondi a) Regola

È considerato valore fiscale dei fondi il loro valore venale, tenuti in debito conto il reddito e la capacità di reddito.

Le case d'abitazione e quelle con negozi e uffici si stimano basandosi sulla media del valore venale e del doppio del valore di reddito degli ultimi tre anni.

… *

Edifici di importanza storica e degni di essere protetti quali monumenti storici, la cui conservazione richiede ai proprietari determinati sacrifici, sono tassati principalmente al valore reddituale. *

Art. 57 b) Fondi agricoli

I fondi utilizzati per lunghi periodi a scopi agricoli o forestali vengono imposti secondo il loro valore di reddito. Lo stesso dicasi per i necessari edifici rurali e per l'abitazione facente parte dell'azienda agricola.

Sono esenti da imposta quegli stabili di un'azienda agricola che durevolmente non possono venir usati né a scopo agricolo né altrimenti.

I fondi acquistati a scopo di speculazione o d'investimento di capitali o che servono chiaramente a questi scopi vengono imposti secondo l'articolo 56.

Art. 58 3. Beni mobili e crediti

I beni mobili e i crediti facenti parte della sostanza commerciale vengono imposti al valore determinante per l'imposta sul reddito.

… *

Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente sono esenti da imposta. *

Art. 59 4. Cartevalori e partecipazioni a) Principio *

Per cartevalori che costituiscono l'oggetto di regolari transazioni, quale valore fiscale fa stato il valore del corso del giorno di riferimento determinante per l'imposta sulla sostanza. *

Per titoli, quote di cooperative e altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione il valore venale deve essere accertato in base al loro valore intrinseco. *

Cartevalori e diritti di partecipazione che appartengono alla sostanza commerciale del contribuente vengono valutati al valore determinante per l'imposta sul reddito. *

I diritti di quote delle corporazioni sono esenti da imposta. *

Art. 59a * b) Stima delle partecipazioni di collaboratore

Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 17b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Su richiesta, eventuali termini di attesa vengono adeguatamente considerati.

Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 17b capoverso 3 e 17c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

Art. 60 5. Beni immateriali

I beni immateriali quali i diritti d'autore, i diritti su brevetti, campioni e modelli, sono imponibili come sostanza se acquistati contro pagamento.

I beni immateriali facenti parte della sostanza commerciale vengono imposti al valore determinante per l'imposta sul reddito.

Art. 61 6. Diritti derivanti da assicurazioni e da istituti di risparmio

Le assicurazioni di capitali e di rendita sono soggette all'imposta sulla sostanza per il loro valore di riscatto.

I depositi in istituti aziendali di previdenza o di risparmio non vengono imposti finché sono vincolati secondo le norme di questi istituti.

Art. 62 III. Passivi

Si tiene conto interamente dei debiti di cui il contribuente risponde da solo, mentre altri debiti, ad esempio debiti solidali e di fideiussione, sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente debba onorarli.

L'obbligo di versare una rendita viene considerato alla stregua di debito, basandosi sul suo valore in contanti del momento, a meno che essa non sia stata assegnata a titolo gratuito e in adempimento di obblighi familiari previsti dalla legge.

Art. 62a * IV. Riduzione dell'imposta su brevetti

Il patrimonio commerciale netto si riduce in misura pari al rapporto tra i brevetti e i diritti analoghi secondo l'articolo 18c rispetto al patrimonio commerciale complessivo.

Art. 63 V. Calcolo dell'imposta 1. Importi esenti *

Nel calcolo dell'imposta si deducono dalla sostanza netta *

  1. per coniugi viventi in costanza di matrimonio globalmente: fr. 126 000.–,
  2. per ogni figlio per cui viene chiesta una deduzione per figli: fr. 25 000.–,
  3. per tutti gli altri contribuenti: fr. 63 000.–.

… *

Gli importi esenti da imposta vengono stabiliti in base alle condizioni esistenti alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. *

In caso di assoggettamento parziale l'esenzione viene concessa pro rata.

Art. 64 2. Tassi fiscali *

L'imposta sulla sostanza comporta: *

  1. 0,9 ‰ per i primi fr. 70 000.–,
  2. 1,1 ‰ per ulteriori fr. 42 000.–,
  3. 1,4 ‰ per ulteriori fr. 42 000.–,
  4. 1,5 ‰ per ulteriori fr. 56 000.–,
  5. 1,6 ‰ per ulteriori fr. 70 000.–,
  6. 1,85 ‰ per ulteriori fr. 140 000.–,
  7. 2,15 ‰ per ulteriori fr. 202 000.–,
  8. 1,7 ‰ per l'intera sostanza imponibile se questa supera fr. 622 000.–.

… *

… *

1.5. Testatico

1.6. Basi temporali

Art. 66 * I. Periodo fiscale

Le imposte sul reddito e la sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. Ciò vale anche per l'imposta federale diretta. *

Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici non sono convertiti per la fissazione dell'aliquota.

Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, le deduzioni sociali e le deduzioni limitate e stabilite in ragione dell'importo per le spese periodiche sono accordate solo in misura proporzionale; per la determinazione dell'aliquota fiscale vengono computate interamente.

Art. 67 * II. Determinazione del reddito

Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni anno civile. È inoltre necessaria una chiusura dei conti se l'assoggettamento si estingue oppure se cessa l'attività lucrativa indipendente. In caso di assunzione dell'attività lucrativa indipendente dopo il 30 giugno non si deve procedere ad alcuna chiusura dei conti.

Art. 68 * III. Determinazione della sostanza

La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. In caso di modifiche della ripartizione intercantonale o internazionale d'imposta resta riservata un'imposizione pro rata.

Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, è prelevata l'imposta corrispondente a questa parte. E' fatto salvo l'articolo 70 capoverso 2. *

Se il contribuente eredita della sostanza nel corso del periodo fiscale, fa stato per analogia il capoverso 3.

Art. 69 * IV. Determinazione per coniugi

In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.

In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.

Se uno dei coniugi muore, sino al giorno del decesso i due coniugi sono tassati congiuntamente. Il decesso fa stato quale conclusione dell'assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite.

Art. 70 * V. Modifica dell'assoggettamento

In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale in corso nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 40a della legge sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. *

L'assoggettamento in un cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionalmente alla durata dell'appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 71 * VI. Disposizioni esecutive

Il Governo regola i dettagli circa le basi temporali.

1.7. Imposta preventiva *

Art. 72 * Rimborso

Il rimborso dell'imposta preventiva avviene interamente in contanti.

Laddove particolari condizioni lo giustificano, l'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata al computo con le imposte federali, cantonali, comunali e di culto provvisorie o definitive.

2. Imposta sugli utili e sul capitale *

2.1. Assoggettamento

Art. 74 * I. Assoggettamento illimitato

Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le rimanenti persone giuridiche sono assoggettate all'imposta, se la loro sede o la loro effettiva amministrazione si situa nel Cantone. *

La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'articolo 165 della legge è quella del cantone della sede e dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale. *

Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 oppure dell'articolo 118a della legge sugli investimenti collettivi[28]. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 della legge sugli investimenti collettivi sono tassate come le società di capitali. *

Le persone giuridiche e le società commerciali estere nonché le collettività di persone straniere contribuenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 sono parificate a quelle persone giuridiche indigene a cui assomigliano di più di fatto o di diritto.

L'assoggettamento in un cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica giusta l'articolo 75 capoverso 1 della legge vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo fiscale. *

L'utile e il capitale sono ripartiti fra i cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia. *

Art. 75 II. Assoggettamento limitato

Le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'effettiva amministrazione nel Cantone sono soggette all'obbligo fiscale se:

  1. sono titolari, socie o usufruttuarie di aziende commerciali nel Cantone,
  2. conducono nel Cantone stabilimenti d'impresa,
  3. hanno proprietà fondiarie nel Cantone, sono titolari di diritti di godimento reali limitati o diritti di godimento personali economicamente equivalenti a questi,
  4. da sole o insieme a terzi alienano diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone,
  5. commerciano con fondi situati nel Cantone.

Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre soggette all'obbligo fiscale se: *

  1. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone;
  2. fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone.

Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. *

Art. 75a * III. Estensione dell'assoggettamento e ripartizione fiscale *

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone. *

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte dell'utile e del capitale per cui sussiste un assoggettamento nel Cantone conformemente all'articolo 75. Persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva all'estero devono assoggettare a imposizione almeno l'utile conseguito nel Cantone e il capitale situato nel Cantone. *

Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. *

Art. 76 * IV. Calcolo delle imposte

Le persone giuridiche imponibili nel Cantone solo per una parte del loro capitale versano l'imposta per il capitale imponibile nel Cantone secondo il tasso fiscale che corrisponde all'intero capitale imponibile.

Le persone giuridiche non aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera versano le imposte sugli utili e sul capitale per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi situati nel Cantone almeno in base al tasso fiscale determinante per gli utili imponibili nel Cantone e per il capitale imponibile nel Cantone.

Art. 77 V. Corresponsabilità *

Delle imposte di una persona giuridica risponde solidalmente fino all'importo:

  1. della sostanza netta, chi al termine dell'obbligo fiscale è incaricato dell'amministrazione o della liquidazione,
  2. del ricavo netto, chi è incaricato della liquidazione di aziende commerciali o stabilimenti d'impresa oppure chi è incaricato dell'alienazione o della realizzazione di fondi o di crediti garantiti con pegno immobiliare nel Cantone.

La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 sussiste solo se esse non hanno fatto tutto quanto era pretendibile per l'accertamento e il pagamento del credito fiscale.

Delle imposte rispondono solidalmente inoltre:

  1. i soci di società commerciali estere o di altre collettività di persone straniere senza personalità giuridica,
  2. la direzione di un fondo d'investimento con possesso fondiario diretto.
  3. i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del tre per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimo non ha domicilio fiscale in Svizzera.

Se una persona giuridica trasferisce attivi e passivi ad un'altra persona giuridica, le imposte da essa dovute sono da versare dalla persona giuridica che se li assume.

Art. 78 VI. Esenzione dall'assoggettamento *

Sono esenti dall'assoggettamento:

  1. la Confederazione e i suoi istituti e stabilimenti secondo il diritto federale,
  2. il Cantone e i suoi istituti e stabilimenti,
  3. le regioni e i comuni del Cantone e i loro istituti e stabilimenti,
  4. i beni di prebenda ed ecclesiastici delle due Chiese di Stato e dei loro comuni parrocchiali,
  5. le altre persone giuridiche che nell'interesse cantonale o nazionale perseguono scopi di culto, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi,
  6. le persone giuridiche con sede in Svizzera che nell'interesse cantonale o nell'interesse comune svizzero perseguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi,
  7. le casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione e soprattutto le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie, per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, per quanto previsto dal diritto federale,
  8. gli istituti di previdenza di imprese con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera e di imprese aventi stretti rapporti con gli stessi, per quanto le loro entrate e il loro valori patrimoniali servano permanentemente ed esclusivamente alla previdenza professionale, fatta eccezione per i plusvalori risultanti dall'alienazione di immobili,
  9. gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali esentati dall'assoggettamento conformemente all'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite ) per immobili di proprietà dei beneficiari istituzionali che vengono utilizzati dai loro uffici,
  10. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera g o istituti di previdenza professionale esentati dall'imposta conformemente alla lettera h.
  11. le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere e-h e j sottostanno nondimeno all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare secondo l'articolo 41 e segg., se il diritto federale lo consente. *

[29]

L'elenco delle istituzioni esentate dall'assoggettamento viene pubblicato. La persona giuridica interessata può impedire la pubblicazione mediante comunicazione scritta all'Amministrazione delle imposte. *

2.2. Imposta sull'utile

Art. 79 I. Oggetto fiscale 1. Calcolo dell'utile netto in genere

L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. Esso si compone

  1. del saldo del conto profitti e perdite,
  2. di tutte le parti del risultato d'esercizio, prelevate prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non usate per coprire le spese giustificate dall'uso commerciale, quali in particolare
  1. le spese sostenute per l'acquisto, la fabbricazione o l'aumento del valore di beni patrimoniali investiti,
  2. gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale,
  3. i depositi versati a fondi di riserva,
  4. i versamenti al proprio capitale con mezzi appartenenti alla persona giuridica, in quanto essi non provengono da riserve per cui sono state versate delle imposte,
  5. le distribuzioni dichiarate o dissimulate di utili,
  6. i trasferimenti di utili,
  7. gli anticipi sugli utili,
  8. le assegnazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale,
  1. dei proventi non accreditati al conto profitti e perdite compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione.

Le prestazioni a favore di soci o di persone con le quali esistono stretti rapporti personali, devono essere stimate secondo il loro valore reale.

Le prestazioni che imprese miste d'interesse pubblico procurano in prevalenza a persone loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo con l'aggiunta di un margine adeguato oppure al loro prezzo di vendita finale dedotto un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa deve essere conformemente rettificato. Il Governo può emanare le relative disposizioni esecutive.[30] *

Art. 79a * 2. Brevetti e diritti analoghi: definizioni

Sono considerati brevetti:

  1. brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 2000[31], con designazione «Svizzera»;
  2. i brevetti secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti[32];
  3. i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.

Sono considerati diritti analoghi:

  1. i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;
  2. le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie[33];
  3. le varietà vegetali protette secondo la legge federale del 20 marzo 1975[34] sulla protezione delle novità vegetali;
  4. i documenti protetti secondo la legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici[35];
  5. le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura[36];
  6. i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a–e.

Art. 79b * 3. Brevetti e diritti analoghi: imposizione

Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile.

L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del 6 per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

L'imposizione ad aliquota ridotta dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi avviene dopo l'ingresso di questi diritti nel patent box solo se tale utile supera le spese di ricerca e sviluppo sostenute complessivamente fino all'ingresso e dedotte fiscalmente per tali diritti nonché un'eventuale deduzione secondo l'articolo 81a, per quanto questa sia effettivamente ammissibile. Nel quinto anno dall'ingresso nel patent box occorre conteggiare le spese di ricerca e sviluppo non ancora compensate nonché un'eventuale deduzione secondo l'articolo 81a. Il contribuente ha il diritto di addizionare in qualsiasi momento le spese di ricerca e di sviluppo non compensate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato.

Se entro cinque anni il contribuente trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva all'estero o in un Cantone che prevede un'imposizione divergente da quella prevista dal capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo non ancora compensate, ivi compresa la deduzione secondo l'articolo 81a, vengono addizionate all'utile netto imponibile.

Sono applicabili le ulteriori disposizioni del Consiglio federale conformemente all'articolo 24b capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[37].

Art. 80 4. Interessi su capitale proprio dissimulato *

Fanno parte dell'utile imponibile delle società di capitali e delle cooperative anche gli interessi passivi di quella parte del capitale di terzi che deve essere considerata capitale proprio.

Art. 80a * 5. Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 78 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 81 * 6. Spese giustificate dall'uso commerciale *

Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale specialmente:

  1. le imposte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni;
  2. gli ammortamenti comprovati per diminuzione di valore della sostanza commerciale,
  3. gli accantonamenti per gli impegni il cui ammontare non è ancora stato stabilito oppure per altri imminenti rischi di perdite esistenti durante l'esercizio commerciale[38],
  4. gli accantonamenti per future spese di ricerca e sviluppo nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo,[39]
  5. le perdite sulla sostanza commerciale, per quanto siano state contabilizzate,
  6. i contributi periodici e una tantum, versati nel quadro della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)[40], a istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, per quanto sia escluso qualsiasi impiego contrario allo scopo,
  7. le prestazioni volontarie in denaro e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica (art. 78 lett. a-d nonché lett. f) fino al 20 per cento dell'utile netto imponibile,
  8. i ribassi, gli sconti, gli abbuoni sulla cifra d'affari e i rimborsi sul pagamento per forniture e prestazioni nonché le eccedenze di compagnie d'assicurazione destinate alla ripartizione fra gli assicurati,
  9. le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale;
  10. le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

Rettifiche del valore, nonché ammortamenti sulle spese di produzione di partecipazioni che soddisfano i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b vengono aggiunti all'utile imponibile, per quanto non siano più giustificati. *

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente: *

  1. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
  2. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
  3. le multe;
  4. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettera c e lettera d sono deducibili se: *

  1. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
  2. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 81a * 7. Deduzione supplementare delle spese di ricerca e sviluppo

Su richiesta è permessa la deduzione in via aggiuntiva del 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione[41].

Una deduzione superiore è ammessa per:

  1. le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
  2. l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

Art. 81b * 8. Limitazione dello sgravio fiscale

La riduzione fiscale complessiva secondo l'articolo 79b capoversi 1 e 2 e l'articolo 81a nonché in base agli ammortamenti secondo l'articolo 189d capoverso 3 non può eccedere il 55 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente agli articoli 88 e 88a, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.

Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

Eventuali riduzioni devono essere effettuate secondo il seguente ordine:

  1. deduzione supplementare per spese di ricerca e sviluppo (art. 81a);
  2. ammortamenti delle riserve occulte dichiarate (art. 189d cpv. 3);
  3. riduzione per redditi da brevetti e diritti analoghi (art. 79b).

Art. 82 9. Operazioni senza influenza sul risultato *

Non costituiscono utile imponibile:

  1. gli apporti dei soci di società di capitali e di cooperative, compresi gli aggi,
  2. gli aumenti di capitale in seguito a eredità, legato e donazione.

Art. 82a * 10. Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 78 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 83 * 11. Ristrutturazioni *

Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se la persona giuridica rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengono ripresi:

  1. in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
  2. in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, se vengono trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
  3. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
  4. in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg., nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. È fatto salvo il trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d.

Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili, nonché le partecipazioni secondo l'articolo 88a. *

La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

Art. 84 12. Sostituzione di beni *

In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili. *

È escluso il trasferimento di riserve occulte fuori dalla Svizzera. *

Se la sostituzione dei beni non viene effettuata nel corso dello stesso esercizio commerciale può essere costituito un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. L'accantonamento è da utilizzare di regola entro due anni[42] per l'ammortamento del bene sostituito o da stornare a favore del conto profitti e perdite.

Sono considerati necessari all'azienda solo gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono esclusi in particolare gli elementi patrimoniali che servono all'azienda unicamente come investimento o soltanto tramite il loro reddito. *

In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata soddisfa i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b. *

Art. 85 13. Prescrizioni speciali per associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale *

Le quote sociali pagate a un'associazione secondo il suo statuto e gli apporti al patrimonio di una fondazione non vengono aggiunti all'utile imponibile.

Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli, le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri. *

Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto. *

Art. 86 * 14. Compensazione delle perdite *

Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei sette periodi d'esercizio precedenti il periodo fiscale, per quanto esse non abbiano ridotto l'utile netto imponibile dei periodi precedenti.

Con prestazioni a pareggio di un bilancio passivo nel quadro di un risanamento che non siano apporti ai sensi dell'articolo 82 lettera a), si possono compensare anche perdite sorte in periodi d'esercizio precedenti che non hanno potuto essere compensate con utili.

I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera. *

Le società tassate secondo gli articoli 89-89b del diritto anteriore hanno diritto a compensare le perdite solo nella misura in cui risultati positivi sarebbero stati tassati come utili. *

Art. 87 II. Calcolo delle imposte 1. In generale

L'imposta sull'utile ammonta al 4,5 per cento. *

Le persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono assoggettate all'imposta sugli utili a condizione che i loro utili imponibili non superino il limite di cui all'articolo 66a della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)[43] e siano esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi. *

Se una società di capitali o una società cooperativa fa parte di un gruppo internazionale, su richiesta l'aliquota d'imposta viene alzata nella misura necessaria affinché insieme all'imposta federale diretta venga raggiunto l'onere fiscale minimo accettato dallo Stato estero. *

Art. 88 * 2. Società con partecipazioni a) Principio

Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo. *

Il ricavato netto corrisponde al provento di queste partecipazioni dedotte le rispettive spese di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; resta riservata la comprova delle effettive spese amministrative. Sono considerate spese di finanziamento gli interessi passivi nonché ulteriori dispendi economicamente equiparabili agli interessi passivi. *

Non sono considerati proventi da partecipazioni specialmente:

  1. i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale per la società o la cooperativa debitrice,
  2. gli utili di rivalutazioni,

Il provento da una partecipazione non viene considerato nel calcolo della riduzione, quando un ammortamento legato alla distribuzione degli utili è effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile.

Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR)[44] per il calcolo del ricavato netto secondo il capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: *

  1. prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
  2. strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28-32 LBCR.

Art. 88a * b) Utili in capitale su partecipazioni

Appartengono al provento da partecipazioni anche gli utili in capitale: *

  1. se il ricavo dell'alienazione supera le spese di produzione e
  2. se la partecipazione alienata era pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto se i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Le spese di produzione vengono ridotte nella misura degli ammortamenti attuati, per quanto essi abbiano comportato un taglio della riduzione giusta l'articolo 88 capoverso 4.

Per partecipazioni che sono state iscritte a valore contabile all'atto di una ristrutturazione neutra sul piano del profitto, ci si basa sulle spese di produzione originarie.

La deduzione di partecipazione è esclusa se una società da sola o con terzi aliena diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone. *

2.3. Imposta sul capitale

Art. 90 I. Oggetto

L'oggetto dell'imposta sul capitale è costituito dal capitale proprio.

Il capitale proprio imponibile si compone:

  1. nelle società di capitali e nelle cooperative del capitale azionario o sociale liberato, degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2, delle riserve dichiarate e delle riserve occulte costituite dall'utile per il quale sono state pagate delle imposte;
  2. nelle associazioni, nelle fondazioni e nelle rimanenti persone giuridiche della sostanza netta calcolata in base alle disposizioni per le persone fisiche.

Il capitale proprio imponibile di società di capitali e cooperative viene aumentato della parte del capitale di terzi che dal punto di vista economico viene considerata capitale proprio.

Il capitale proprio imponibile si riduce in misura pari al rapporto tra le partecipazioni secondo l'articolo 88, i diritti secondo l'articolo 79a e i mutui concessi a società del gruppo rispetto agli attivi complessivi. Tale riduzione non viene concessa a società con tassazione del capitale secondo l'articolo 92. *

Art. 90a * II. Imposta minima

A partire dal quinto anno d'esercizio dopo la loro costituzione, invece dell'imposta sull'utile e sul capitale le società di capitali e cooperative versano un'imposta minima di 200 franchi, se le imposte sull'utile e sul capitale non raggiungono tale importo.

Art. 91 * III. Calcolo dell'imposta 1. In genere *

L'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative comporta:

  1. 2,3 ‰ per i primi fr. 5 600 000.–;
  2. 2,5 ‰ per l'importo rimanente.

L'imposta sul capitale delle associazioni, delle fondazioni e delle altre persone giuridiche comporta:

  1. 2,3 ‰ per i primi fr. 2 800 000.–;
  2. 2,5 ‰ per ulteriori fr. 11 200 000.–;
  3. 3,7 ‰ per ulteriori fr. 16 800 000.–;
  4. 4,5 ‰ per ulteriori fr. 25 200 000.–;
  5. 5,0 ‰ per ulteriori fr. 42 000 000.–;
  6. 5,7 ‰ per l'importo rimanente.

Dal capitale o dalla sostanza netta delle persone giuridiche di cui all'articolo 87 capoverso 2 vengono detratti 100 000 franchi. *

Art. 92 2. Società senza attività commerciale *

Su richiesta persone giuridiche senza attività commerciale effettiva in Svizzera vengono assoggettate a un'imposta sul capitale più bassa. Si tratta di *

  1. persone giuridiche il cui scopo consiste nell'amministrazione durevole di partecipazioni, se le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi;
  2. persone giuridiche che svolgono una mera attività amministrativa in Svizzera al di fuori del settore immobiliare;
  3. persone giuridiche la cui attività commerciale è prevalentemente riferita all'estero e si limita a funzioni subordinate all'interno del gruppo.

L'imposta cantonale semplice ammonta allo 0,05 per mille, tuttavia almeno a 200 franchi. *

… *

2.4. Imposta minima

2.5. Basi temporali

Art. 96 I. Periodo fiscale

Le imposte sull'utile e sul capitale vengono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. *

Si considera periodo fiscale l'anno d'esercizio.

In ogni anno civile, fatta eccezione per l'anno di fondazione, devono essere chiusi i conti e allestiti un bilancio e un conto profitti e perdite. La chiusura dei conti viene inoltre richiesta in caso di trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'azienda commerciale o di uno stabilimento d'impresa nonché alla chiusura della liquidazione. *

Art. 97 II. Calcolo dell'utile netto e del capitale

L'imposta sull'utile è calcolata in base all'utile netto conseguito nel periodo fiscale.

Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale. *

L'imposta sul capitale è calcolata in base alla situazione alla fine dell'esercizio commerciale. *

Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) durante il periodo fiscale. *

Se un esercizio commerciale comprende più o meno 12 mesi:

  1. l'imposta sul capitale viene calcolata per la durata effettiva del periodo fiscale.

Se una persona giuridica viene sciolta o trasferisce all'estero la propria sede, l'amministrazione, un'azienda commerciale o uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite dall'utile netto non imposto vengono imposte assieme con l'utile netto dell'ultimo esercizio commerciale. *

Se mutano le condizioni determinanti per la ripartizione fiscale intercantonale o internazionale, per la data del mutamento va effettuata una tassazione intermedia.

2.6. Comuni *

Art. 97a' * III. Assegnazione dei mezzi

Una volta pervenuto il pagamento, le imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni vengono trasmesse ai comuni aventi diritto, dedotto l'indennizzo secondo l'articolo 165a.

L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

Art. 97abis * Quota comunale dell'imposta integrativa della Confederazione

I comuni ricevono senza destinazione vincolata il 25 per cento dell'imposta integrativa della Confederazione spettante al Cantone a seguito dell'imposizione minima di grandi gruppi di imprese multinazionali.

Una volta pervenuto il pagamento, la loro quota gli viene trasmessa semestralmente in rapporto all'imposta sull'utile riscossa per loro conformemente all'articolo 97a'.

3. 3. … *

3a. Imposta di culto *

Art. 97e * I. Principio

Per le Chiese riconosciute dallo Stato il Cantone riscuote l'imposta di culto sull'imposta sull'utile e sul capitale.

Art. 97f * II. Obbligo fiscale

Sono assoggettati all'obbligo fiscale i contribuenti secondo gli articoli 74, 75, 78 e 187c.

Sono esentati dall'obbligo fiscale i contribuenti con scopi confessionali che non perseguono scopi di lucro.

Art. 97g * III. Oggetto e riscossione

L'imposta di culto viene riscossa in per cento dell'imposta cantonale semplice.

La tassazione e la riscossione vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale.

… *

Art. 97h * IV. Assegnazione dei mezzi

Le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese riconosciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo il registro fiscale delle persone fisiche. Le quote parti vengono conteggiate annualmente.

4. Imposta alla fonte

Art. 98 I. Contribuenti 1. Lavoratori a) Senza permesso di residenza o con domicilio all'estero

Sono soggetti all'imposizione alla fonte:

  1. i lavoratori stranieri senza un permesso di residenza della polizia degli stranieri, che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, per le loro entrate derivanti da attività lucrativa dipendente nonché per ogni reddito sostitutivo. Sono fatte salve le entrate tassate secondo l'articolo 99a;
  2. i lavoratori domiciliati all'estero che nel Cantone svolgono un'attività lucrativa dipendente per breve tempo oppure quali frontalieri o pendolari settimanali, per le entrate dalla loro attività e per ogni reddito sostitutivo. Sono fatti salvi i proventi tassati secondo l'articolo 99a;
  3. i lavoratori domiciliati all'estero che percepiscono un salario o altre indennità per lavoro nei trasporti internazionali per acqua, aria o terra da datori di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

I coniugi che vivono in costanza di matrimonio di diritto o di fatto sono tassati nella procedura ordinaria, se uno di essi possiede la cittadinanza svizzera o il permesso di residenza. *

Art. 99 b) Calcolo dell'imposta

La ritenuta alla fonte è calcolata sui proventi lordi in ragione dei tassi fiscali validi per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; essa comprende le imposte federali, cantonali e comunali nonché le imposte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali. *

Sono imponibili: *

  1. le entrate derivanti da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 98 capoverso 1, i redditi accessori come vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, tuttavia non le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 2; e
  2. proventi compensativi.

Le prestazioni in natura e le mance vengono valutate in base alle aliquote valide per l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti.

Nel determinare le tariffe fiscali si tiene conto della situazione familiare (art. 39), degli importi globali per le spese professionali (art. 31), dei premi d'assicurazione (art. 36 lett. d, lett. e e lett. h), nonché delle deduzioni per gli oneri familiari (art. 38 cpv. 1 lett. d). L'Amministrazione delle imposte pubblica i singoli importi globali. *

L'imposta per coniugi viventi in costanza di matrimonio ed esercitanti entrambi attività lucrativa viene calcolata in base a una tariffa dei doppi redditi coniugali che tiene conto del secondo reddito, il quale aumenta la progressione, degli importi globali e delle deduzioni ai sensi del capoverso 3, nonché della detrazione per doppio reddito coniugale (articolo 38 lettera b). *

… *

Sono applicabili i criteri definiti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù dell'articolo 33 capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[45] riguardo alla considerazione delle tredicesime mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria e degli elementi determinanti l'aliquota nonché regole inerenti il cambiamento di tariffa, l'adeguamento o la correzione retroattivi dei salari e prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego. *

Art. 99a * c) Procedura di conteggio semplificata

Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota del 4,5 per cento senza tener conto di deduzioni; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta secondo gli articoli 2 e 3 della legge federale contro il lavoro nero[46]. Le imposte sul reddito di Cantone, comuni e Chiesa risultano così saldate. Non viene riscosso un tasso fiscale.

Il Governo regola l'attribuzione dell'imposta alle singole sovranità fiscali[47].

Il Governo può aumentare o ridurre l'aliquota d'imposta di al massimo due punti percentuali per raggiungere un'aliquota d'imposta unitaria in tutta la Svizzera.

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS. Esso risponde per il versamento dell'imposta. Si applica per analogia l'articolo 37a LIFD[48].

Art. 100 2. Artisti, sportivi e conferenzieri *

I professionisti dello spettacolo residenti all'estero quali i musicisti, gli attori nonché gli sportivi e i conferenzieri vengono imposti alla fonte per le entrate dalla loro attività personale nel Cantone e per altre indennità ad essa congiunte. *

La deduzione alla fonte si fa anche se le indennità non spettano all'artista, allo sportivo o al conferenziere, bensì a una terza persona. *

L'organizzatore dello spettacolo nel Cantone risponde solidalmente dell'imposta.

Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento dei proventi imponibili. *

Sono considerati proventi imponibili i proventi lordi, comprensivi di redditi accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano: *

  1. al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
  2. al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.

L'imposta alla fonte non viene riscossa se i proventi lordi non raggiungono l'ammontare stabilito dal Dipartimento federale delle finanze in virtù dell'articolo 92 capoverso 5 della legge federale sull'imposta federale diretta[49]*

Art. 101 3. Consiglieri d'amministrazione

I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili rimunerazioni percepite. Lo stesso vale se tali rimunerazioni sono versate a un terzo. *

I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di imprese estere, che conducono nel Cantone stabilimenti d'impresa o aziende commerciali, vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili rimunerazioni versate a carico degli stabilimenti d'impresa o delle aziende. *

Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 10 per cento delle entrate lorde. *

Art. 102 * 4. Creditori ipotecari

I titolari o gli usufruttuari residenti all'estero di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone o da diritti immobiliari di garanzia su tali fondi vengono imposti alla fonte per i proventi loro versati.

Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento dei proventi lordi.

Art. 103 * 5. Beneficiari di prestazioni di previdenza

I beneficiari residenti all'estero di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni, versati in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico da un datore di lavoro o da una cassa di previdenza con sede nel Cantone, sono soggetti all'obbligo fiscale per tali prestazioni. *

I beneficiari residenti all'estero di prestazioni, versate da istituti di diritto privato della previdenza professionale o da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata con sede o rappresentanza stabile nel Cantone, sono soggetti all'obbligo fiscale per tali prestazioni.

Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento delle entrate lorde. *

Art. 103a * 6. Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa (art. 17b cpv. 3) vengono imposte alla fonte, conformemente all'articolo 17d, in base a una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

L'aliquota dell'imposta per Cantone e comuni è fissata al 10 per cento ciascuno del vantaggio valutabile in denaro.

Art. 104 II. Collaborazione del debitore della prestazione imponibile

Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a: *

  1. ritenere sui versamenti in contanti l'importo fiscale dovuto e in caso di altre prestazioni (in particolare prestazioni in natura e mance) riscuotere l'imposta dovuta dal creditore della prestazione,
  2. compilare per il contribuente una distinta o una ricevuta della deduzione fiscale effettuata,
  3. trasmettere periodicamente all'Amministrazione cantonale delle imposte secondo le istruzioni della stessa le imposte ritenute o riscosse, fare i conti con essa e darle visione di tutti i documenti per il controllo della riscossione,
  4. notificare all'autorità fiscale competente le persone soggette all'imposta alla fonte, entro 8 giorni dall'avvio dell'attività determinante l'imposta,
  5. versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

La ritenuta alla fonte va fatta anche se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone. *

Il debitore della prestazione imponibile risponde del pagamento dell'imposta alla fonte.

Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del due per cento dell'importo complessivo dell'imposta alla fonte in caso di conteggio elettronico e dell'uno per cento in caso di conteggio cartaceo. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'uno per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone, Comune e di culto. *

L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto o in parte le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie o non adempie in modo sufficiente i suoi obblighi di partecipazione conformemente al capoverso 1. *

Art. 105a * III. Riserva della tassazione ordinaria 1. Domicilio in Svizzera a) Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria *

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 98 capoverso 1 lettera a sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se: *

  1. il loro reddito lordo nel corso di un anno fiscale raggiunge o supera l'importo stabilito dal Dipartimento federale delle finanze in virtù dell'articolo 33a capoverso 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[50]; o
  2. dispongono di sostanza e di proventi non imponibili alla fonte.

Se l'assoggettamento nel Cantone non è durato un anno civile intero, fanno stato le entrate lorde tassate alla fonte e convertite su dodici mesi.

È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1. *

Le persone che dispongono di sostanza e di proventi secondo il capoverso 1 lettera b devono chiedere la dichiarazione d'imposta all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. *

La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. *

L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. *

Art. 105abis * b) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 98 capoverso 1 lettera a e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 105a capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

La richiesta concerne anche il coniuge non separato legalmente o di fatto del richiedente.

La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali, comunali e di culto sul reddito da attività lucrativa calcolate secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

È applicabile l'articolo 105a capoverso 5 e capoverso 6.

Art. 105ater * 2. Domicilio all'estero a) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b o lettera c possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

  1. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
  2. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
  3. siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Il Dipartimento federale delle finanze precisa, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni menzionate nel capoverso 1 e disciplina la procedura.

Art. 105aquater * b) Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte, l'Amministrazione cantonale delle imposte può procedere a una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni.

Art. 105aquinquies * c) Imposta considerata

Se non avviene nessuna tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 105ater o l'articolo105aquater, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali, comunali, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

Art. 105b * IV. Competenza territoriale *

Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: *

  1. per i lavoratori di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera a: secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
  2. per le persone di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b e lettera c nonché all'articolo 101 - articolo 103a: secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
  3. per le persone di cui all'articolo 100: secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

Se il lavoratore di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. *

Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. *

Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: *

  1. per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a: il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
  2. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
  3. per i lavoratori di cui al capoverso 2: il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Art. 105c * V. Relazioni intercantonali *

Il Cantone competente secondo l'articolo 105b capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore senza interessi; è invece chiesto il pagamento senza interessi di quelle non ancora versate. *

I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte. *

… *

Art. 105d * VI. Quote dei comuni e dei comuni parrocchiali *

Le quote dei comuni contenute nella deduzione fiscale vengono assegnate al comune in cui all'atto della scadenza della prestazione imponibile:

  1. il lavoratore straniero assoggettato nel Cantone in misura illimitata all'imposta ha il proprio domicilio o dimora fiscale;
  2. il datore di lavoro abitante all'estero ha domicilio, sede o stabilimento d'impresa;
  3. l'artista, lo sportivo o il conferenziere domiciliato all'estero esercita la sua attività;
  4. la persona giuridica o l'impresa estera, nella cui amministrazione o direzione è attivo un contribuente domiciliato all'estero, ha sede o stabilimento d'impresa;
  5. è situato il fondo su cui è garantito da pegno immobiliare o manuale un credito di un creditore o usufruttuario domiciliato all'estero.

Se il lavoratore di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. *

Le quote comunali delle imposte sulle prestazioni di previdenza vengono ripartite fra i comuni politici secondo il numero degli abitanti alla fine dell'anno precedente in base alla statistica federale annuale della popolazione.

Per la suddivisione tra i comuni parrocchiali e le Chiese di Stato si applica per analogia il capoverso 1. *

Il Governo disciplina la suddivisione delle imposte riscosse secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 99a[51]*

Art. 105e * VII. Comuni, Chiese riconosciute dallo Stato, comuni parrocchiali *

Le imposte alla fonte riscosse per i comuni, rispettivamente per le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali, dedotto l'indennizzo netto secondo l'articolo 165a e l'articolo 171 capoverso 2 lettera b, vengono trasmesse agli enti pubblici aventi diritto una volta pervenuto il pagamento.

L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

5. Imposta sull'eredità e sulle donazioni *

Art. 106 I. Oggetto dell'imposta 1. Imposta sull'eredità *

Sono soggette all'imposta sull'eredità tutte le devoluzioni di sostanza (quote ereditarie e assegnazioni) in virtù del diritto successorio legale o in base a una disposizione a causa di morte. *

Sono imponibili in particolare le assegnazioni a seguito di istituzione d'erede o legato, donazione in caso di morte, costituzione di fondazioni fiscalmente riconosciute o trust e assegnazioni a fondazioni o a trust esistenti in caso di morte nonché a seguito di una sostituzione fedecommissaria. *

Assegnazioni di prestazioni assicurative che divengono dovute al momento del decesso o dopo il decesso del testatore sono soggette all'imposta sull'eredità, per quanto esse non vengano assoggettate quale reddito. *

Art. 106a * 2. Imposta sulle donazioni

È soggetta all'imposta sulle donazioni, indipendentemente dall'intenzione di donare, ogni assegnazione volontaria fra i vivi mediante la quale qualcuno arricchisce un altro con i propri beni senza controprestazione corrispondente.

Risultano imponibili in particolare donazioni tra vivi, anticipi sull'eredità a titolo di computo dell'eredità futura, assegnazioni secondo contratto, per quanto le prestazioni reciproche presentino una sproporzione evidente, nonché assegnazioni per la costituzione di fondazioni fiscalmente riconosciute o di trust oppure a fondazioni o a trust esistenti. *

Assegnazioni di prestazioni assicurative che divengono dovute quando il donatore è ancora in vita sono soggette all'imposta sulle donazioni, per quanto esse non vengano assoggettate quale reddito. *

Art. 107 II. Assoggettamento 1. In generale *

L'obbligo fiscale sussiste se: *

  1. il testatore aveva il proprio ultimo domicilio nel Cantone;
  2. il donatore al momento dell'assegnazione ha il proprio domicilio nel Cantone;
  3. sono oggetto di devoluzione fondi situati nel Cantone o diritti relativi a tali fondi.

Nel contesto internazionale l'obbligo fiscale sussiste inoltre quando sostanza mobile imponibile nel Cantone è oggetto di devoluzione. *

… *

… *

Art. 107a * 2. Soggetto fiscale

Il destinatario dell'assegnazione è soggetto all'obbligo fiscale (erede, legatario, donatario, beneficiario o altro avente diritto).

In caso di assegnazioni da usufrutti, altri diritti di godimento o da prestazioni ricorrenti è l'usufruttuario o il destinatario della prestazione a essere soggetto all'obbligo fiscale.

In caso di assegnazioni a una società di capitali o a una cooperativa è il proprietario della partecipazione a essere soggetto all'obbligo fiscale.

In caso di una sostituzione fedecommissaria sia l'erede istituito, sia l'erede sostituito sono soggetti all'obbligo fiscale.

Art. 107b * 3. Esenzione fiscale

Sono esenti dall'assoggettamento:

  1. i coniugi e i concubini;
  2. i discendenti, i figliastri e i figli affiliati e i discendenti non comuni di coniugi e concubini nonché i loro rispettivi discendenti;
  3. i genitori, il patrigno e la matrigna e i genitori affilianti;
  4. le persone giuridiche secondo l'articolo 78 con sede nel Cantone, per quanto la sostanza assegnata serva allo scopo privilegiato fiscalmente e non possa essere sottratta allo stesso;
  5. le persone giuridiche di fuori Cantone ai sensi dell'articolo 78 se previsto dal diritto federale o per quanto l'altro Cantone accordi la reciprocità o esista un accordo di reciprocità con un altro Stato.

Il Governo può estendere l'esenzione fiscale a beneficiari fuori Cantone, se e nella misura in cui l'altro Cantone o Stato accordi la reciprocità.

Fondazioni fiscalmente riconosciute e trust con irrevocabile beneficio della persona assegnante oppure di persone esenti dall'imposizione sono esentate dall'obbligo fiscale.

Art. 108 III. Diritto all'imposta *

Il diritto all'imposta sorge al momento del trasferimento della sostanza, rispettivamente dell'assegnazione. *

… *

… *

… *

Art. 109 * IV. Computo dell'imposta 1. Base di calcolo

L'imposizione viene calcolata sulla base del valore della sostanza netta oggetto di trasferimento al momento della devoluzione della sostanza. *

… *

Art. 110 2. Attivi a) Principio *

Gli attivi vengono valutati al loro valore venale.

Vengono calcolati al valore di reddito:

  1. i fondi utilizzati per un lungo periodo per l'agricoltura o l'economia forestale. Lo stesso dicasi per i necessari edifici rurali e l'abitazione facente parte dell'azienda agricola;
  2. gli edifici di importanza storica o degni di essere protetti quali monumenti storici la cui conservazione esige dai proprietari determinati sacrifici.

I fondi che servono all'investimento di capitali oppure alla speculazione vengono valutati in ogni caso al valore venale.

Le azioni, le quote di cooperative e gli altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione vengono valutati in base all'articolo 59 capoverso 2. *

Se i fondi valutati in base al capoverso 2 lettera b vengono sottratti entro dieci anni all'utilizzo agricolo o forestale, nella procedura di ricupero d'imposta la tassazione avviene al valore venale. *

Art. 111 b) Casi particolari *

L'Amministrazione delle imposte e il contribuente possono chiedere una nuova stima per fondi. *

Usufrutti, altri diritti di godimento, rendite e altre prestazioni ricorrenti vengono valutati secondo il loro valore capitalizzato. *

In caso di una sostituzione fedecommissaria che non si limita alla parte residua, la sostanza che viene devoluta all'erede istituito viene valutata al valore capitalizzato dell'eredità istituita. *

In caso di devoluzioni di sostanza da un contratto assicurativo, ai fini della valutazione risulta determinante il valore di riscatto o la prestazione assicurativa erogata. *

Se l'imposta sull'eredità viene addebitata alla massa successoria oppure se l'imposta sulle donazioni viene assunta dal donatore, l'assegnazione imponibile aumenta dell'importo d'imposta corrispondente. *

Art. 112 3. Deduzioni

Per il calcolo dell'imposta vengono dedotti: *

  1. debiti trasferiti con l'eredità o l'assegnazione tra vivi;
  2. usufrutti, diritti d'abitazione, altri diritti di godimento e obblighi di prestazione ricorrenti ed esistenti prima del decesso del testatore o gravanti l'oggetto dell'imposta sulle donazioni;
  3. spese di sepoltura e di manutenzione della tomba usuali nella località;
  4. spese per l'esecuzione della successione nonché spese dell'esecuzione testamentaria e della divisione ereditaria;
  5. spese giudiziarie e di avvocato per azioni di nullità, di riduzione o per petizioni d'eredità.

In caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata.

Art. 113 4. Assegnazioni esenti da imposta

… *

… *

Sono esenti da imposta: *

  1. le usuali prestazioni necessarie al sostentamento e alla formazione;
  2. le assegnazioni tendenti a evitare un fallimento o un pignoramento;
  3. il condono di debiti a debitori indigenti;
  4. la cessione di edifici ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4 e i mezzi necessari alla manutenzione a una fondazione o un'associazione, se così facendo si mira alla conservazione degli oggetti.

Art. 114 * V. Calcolo dell'imposta

Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:

  1. dalle assegnazioni a persone bisognose: fr. 14 000.–;
  2. da ogni altra assegnazione: fr. 7000.–.

In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

L'imposta ammonta: *

  1. al 5 per cento per beneficiari della stirpe dei genitori;
  2. al 15 per cento per gli altri beneficiari.

Ai fini dell'attribuzione alla stirpe dei genitori, i figliastri e i figli affiliati e i discendenti non comuni di coniugi e concubini nonché i loro rispettivi discendenti vengono equiparati ai figli naturali e ai loro discendenti. *

Per gli eredi sostituiti è determinante il rapporto di parentela con il testatore originario. *

… *

Art. 114a * VI. Successione d'impresa

L'imposta afferente la sostanza commerciale viene ridotta del 75 per cento se la sostanza commerciale viene trasferita gratuitamente ad un beneficiario che dirige la rispettiva impresa.

La stessa riduzione viene concessa per una partecipazione di almeno il 40 per cento ad una persona giuridica che dirige un'azienda commerciale, se il beneficiario occupa una funzione direttiva.

La riduzione viene meno successivamente se entro dieci anni i valori patrimoniali vengono sottratti all'azienda, se l'azienda viene ceduta o viene trasferita all'estero, se l'attività imprenditoriale direttiva viene abbandonata o la partecipazione viene ceduta. *

L'importo di cui l'imposta è stata ridotta viene riscosso quale ricupero d'imposta. *

Art. 115 VII. Responsabilità *

Per l'imposta sull'eredità dovuta da eredi e legatari con domicilio o sede all'estero gli eredi e i legatari rispondono solidalmente fino a concorrenza dell'importo che corrisponde al valore della sostanza a loro trasferita. Amministratori d'eredità, esecutori testamentari e altre persone incaricate della divisione dell'eredità che versano quote ereditarie prima che siano state versate le imposte sull'eredità dovute rispondono con tutto il loro patrimonio. *

Il donatore risponde solidalmente insieme al contribuente per l'imposta sulle donazioni. *

Per il resto fanno stato per analogia gli articoli 13 e 77.

6. 6. … *

7. Diritto procedurale

7.1. Criteri generali di procedura

Art. 122 I. Doveri d'ufficio 1. Segretezza

Le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone, delle regioni e dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio. Essi rispondono delle contravvenzioni a norma di legge. *

Gli atti fiscali non sono accessibili a terzi. Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il diritto federale o cantonale lo prevede oppure nella misura in cui sussista un interesse pubblico preponderante. Entrambi i coniugi tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei loro atti fiscali. *

Col consenso del contribuente si possono fornire a terzi su richiesta scritta informazioni dai registri delle imposte.

Le disposizioni della legge sul principio di trasparenza non trovano applicazione in ambito fiscale. *

Art. 122a * 2. Assistenza fra le autorità fiscali

Le autorità fiscali rilasciano gratuitamente alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni le informazioni necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere visione degli atti ufficiali. *

Art. 122b * Trattamento dei dati

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 122a si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 123 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. Questa assistenza amministrativa è gratuita.

Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

  1. dati personali;
  2. dati concernenti lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
  3. gli atti giuridici;
  4. le prestazioni di un ente pubblico.

Art. 122c * Impiego di dati fiscali

L'Amministrazione cantonale delle imposte può accedere a dati fiscali mediante procedura di richiamo se intraprende azioni di incasso per conto di terzi o se amministra attestati di carenza di beni per conto di terzi.

Art. 122d * Registrazione e conservazione in forma elettronica di dati

L'Amministrazione cantonale delle imposte può rilevare e conservare in forma elettronica tutti i dati inoltrati dal contribuente, nonché i dati e le informazioni provenienti da altre fonti, se questi possono essere in ogni momento resi leggibili e se non possono essere modificati.

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive in particolare in merito alla comunicazione, alla forza probatoria, alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati.

Art. 123 3. Assistenza di altre autorità

Le autorità della Confederazione e del Cantone, nonché delle regioni e dei comuni su richiesta rilasciano, gratuitamente e incuranti dell'eventuale obbligo di segretezza, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Da parte loro esse possono informare queste autorità se suppongono che una tassazione sia incompleta. *

Gli uffici del registro fondiario notificano all'Amministrazione delle imposte ogni trapasso di proprietà entro il termine di un mese. Inoltre se la fattispecie fiscale non è chiara, essi trasmettono all'Amministrazione delle imposte una copia dell'atto contrattuale. *

La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati. *

Art. 123a * II. Trasmissione elettronica senza firma *

Se la firma degli atti scritti del contribuente è prescritta per legge, in caso di trasmissione degli atti per via elettronica è possibile rinunciare alla firma. In questo caso il contribuente è tenuto a confermare i suoi dati per via elettronica. *

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive. *

… *

… *

Art. 123b * III. Posizione dei coniugi nei confronti dell'imposta sul reddito e sulla sostanza *

Coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano insieme i diritti e i doveri procedurali che in conformità alla presente legge spettano al contribuente. *

Essi firmano insieme la dichiarazione fiscale. Qualora la dichiarazione fiscale sia firmata da uno solo dei due coniugi, all'altro coniuge viene accordato un termine per farlo[52]. Una volta decorso inutilizzato il termine si presume la delega contrattuale tra coniugi. *

I rimedi legali e altre istanze sono considerati inoltrati tempestivamente se un coniuge agisce entro il termine. *

Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali a contribuenti coniugati non separati legalmente o di fatto vengono indirizzate a entrambi i coniugi. Consegne a coniugi separati di fatto o di diritto avvengono singolarmente per ogni coniuge, nella misura in cui la separazione sia stata comunicata alle autorità fiscali. *

Art. 123c * IV. Delega contrattuale *

Il contribuente può farsi rappresentare in via contrattuale dinanzi alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, se la sua personale collaborazione non è necessaria. *

Quale rappresentante è ammesso chiunque possieda l'esercizio dei diritti civili. L'autorità può invitare il rappresentante a comprovare in forma scritta la sua procura. *

Art. 123d * V. Rappresentanza obbligatoria

I contribuenti senza un recapito in Svizzera devono indicare, su richiesta dell'autorità di tassazione, una persona delegata residente in Svizzera.

Più eredi devono designare un rappresentante entro un termine la cui determinazione spetta all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 124 VI. Termini *

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

Un termine fissato da un'autorità deve essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la richiesta è stata presentata entro la scadenza del termine.

Per il calcolo, il rispetto e la restituzione dei termini fanno stato le norme della legge sulla giustizia amministrativa[53]*

Art. 125 VII. Prescrizione 1. Prescrizione della tassazione *

Il diritto di tassare cade in prescrizione, per imposte periodiche dopo cinque anni dalla fine del periodo fiscale, per imposte non periodiche dopo cinque anni dalla fine dell'anno in cui si è verificata la fattispecie causante l'imposizione. *

La prescrizione non ha inizio o non decorre:

  1. per la durata di una procedura di reclamo, ricorso o revisione;
  2. finché il credito fiscale è garantito o gode di una dilazione;
  3. finché il contribuente non ha domicilio fiscale in Svizzera oppure se non se ne conosce la dimora.

La prescrizione inizia da capo con: *

  1. ogni operazione d'ufficio intesa ad accertare o a far valere il credito fiscale e notificata al contribuente o al corresponsabile;
  2. ogni esplicito riconoscimento del credito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile;
  3. l'inoltro della dichiarazione d'imposta o di una domanda di condono;
  4. l'avvio di un'azione penale per sottrazione d'imposta consumata o a causa di un reato fiscale.

Il diritto di eseguire una tassazione si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la fine del periodo fiscale. *

Art. 126 2. Prescrizione dell'incasso

Le imposte tassate cadono in prescrizione cinque anni dopo essere divenute esecutorie.

Per l'impedimento e la sospensione della prescrizione fa stato l'articolo 125 capoverso 2. *

La prescrizione inizia da capo con: *

  1. ogni operazione d'ufficio intesa ad accertare o a far valere il credito fiscale e notificata al contribuente o al corresponsabile,
  2. ogni riconoscimento esplicito del credito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile,
  3. l'inoltro di una domanda di condono,
  4. l'inizio di una procedura penale causa sottrazione d'imposta compiuta o abuso d'imposta alla fonte causa delitto fiscale.

La prescrizione subentra in ogni caso 10 anni dopo la fine dell'anno civile in cui le imposte sono state fissate con effetto esecutivo. *

7.2. Procedura di tassazione

Art. 126a * I. Diritti procedurali del contribuente

Il contribuente può prendere visione degli atti da lui inoltrati e firmati. Egli ha accesso agli altri atti dopo l'accertamento della fattispecie, per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati.

Qualora a un contribuente venga negata la visione di un atto, ci si può basare su di esso a svantaggio del contribuente, solamente se l'autorità lo ha informato in forma orale o scritta del contenuto essenziale per la causa e se gli ha inoltre concesso la possibilità di esprimersi e di indicare i mezzi di controprova.

Le prove esibite dal contribuente devono essere esaminate per quanto risultino adeguate per accertare i fatti rilevanti ai fini della tassazione.

Art. 127 II. Obblighi procedurali 1. Dichiarazione d'imposta

I contribuenti sono invitati a presentare una dichiarazione d'imposta con un avviso pubblico o con l'invio del relativo modulo[54]. Coloro che non ricevono il modulo devono chiederlo all'autorità fiscale comunale. Deve essere inoltrata una dichiarazione d'imposta anche al termine dell'assoggettamento. *

Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla validamente e inviarla con i documenti richiesti entro il termine stabilito. Il Governo può ammettere l'inoltro della dichiarazione d'imposta per via elettronica. *

Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali sottoscritti (bilanci, conto profitti e perdite e allegato) del periodo di computo oppure, in caso di contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO, una distinta delle entrate e delle uscite, della situazione patrimoniale nonché dei prelievi e apporti privati. *

I moduli compilati in modo difettoso vengono rispediti per essere completati, fissando un termine adeguato.

Art. 128 2. Informazioni, mezzi di prova

L'autorità di tassazione designa il genere e il modo di dare informazioni nonché i documenti da inoltrare per l'esame, fissando un termine adeguato.

Essa può ordinare in modo particolare l'esame dei libri contabili, effettuare sopralluoghi, far capo a perizie di esperti e chiedere di essere informata circa tutti i dati necessari a una tassazione esatta.

Le spese per le operazioni giusta il capoverso 2 possono essere interamente o in parte addebitate al contribuente o a chiunque altra persona tenuta a fornire informazioni, la quale ha reso necessarie le spese a causa di una violazione colposa degli obblighi procedurali. *

Le persone fisiche con un reddito derivante da un'attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche sono tenute a conservare per 10 anni libri contabili, distinte ai sensi dell'articolo 127 capoverso 3 e altri documenti che hanno un rapporto con la loro attività. Il tipo e il modo della tenuta e della conservazione si conformano alle disposizioni del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911[55] (art. 957 – 958f). *

Art. 129 3. Obbligo di terzi di rilasciare attestazioni

Sono tenuti a rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

  1. i datori di lavoro sulle prestazioni ai loro dipendenti,
  2. i creditori e i debitori sull'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti,
  3. gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge sul contratto d'assicurazione[56], devono inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto , l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 23 capoverso 2 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2 lettera b;
  4. i fiduciari, gli amministratori di sostanze e altri mandatari, che hanno il possesso o l'amministrazione di beni appartenenti al contribuente, su questi beni e i loro proventi,
  5. le persone che sono o erano in rapporti d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

Se il contribuente nonostante invito non presenta tali attestazioni, l'autorità fiscale può pretenderle direttamente da terzi. Resta riservato il segreto professionale tutelato dalla legge.

Art. 130 4. Obbligo di notifica a terzi

Per ogni anno fiscale risp. per ogni periodo fiscale devono presentare un'attestazione alle autorità di tassazione: *

  1. le persone giuridiche sulle prestazioni ai membri dell'amministrazione e di altri organi,
  2. le fondazioni anche sulle prestazioni ai loro beneficiari,
  3. le società di persone sulle quote di partecipazione dei loro soci al reddito e alla sostanza della società, sugli altri loro diritti verso la società stessa e su tutte le condizioni importanti per la tassazione dei soci,
  4. le istituzioni della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata in merito alle prestazioni effettuate a favore di assicurati o beneficiari,
  5. [57]
  6. gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi,
  7. i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la loro tassazione; fanno stato le disposizioni esecutive secondo il diritto federale.

Art. 130a * III. Tassazione in generale 1. Tassazione ordinaria

L'autorità di tassazione esamina la dichiarazione d'imposta, emana direttive, richiede mezzi di prova, effettua le necessarie indagini e stabilisce le condizioni di fatto e di diritto determinanti ai fini di un'imposizione completa e corretta.

Art. 131 2. Tassazione secondo apprezzamento

La tassazione è effettuata secondo doveroso apprezzamento, se:

  1. il contribuente nonostante diffida e comminatoria di una valutazione secondo apprezzamento non ha ottemperato ai suoi obblighi procedurali,
  2. i fattori fiscali non si sono potuti accertare esattamente per mancanza di documenti attendibili,
  3. il risultato comprovato si scosta fortemente dai dati empirici e il contribuente non è in grado di giustificare sufficientemente tale fatto.

La tassazione viene effettuata tenendo conto di tutti i fatti noti al momento della valutazione e deve essere motivata. In modo particolare si può tener conto dei dati empirici, dell'evoluzione della sostanza e del dispendio del contribuente. *

… *

Art. 132 3. Notifica

La decisione di tassazione deve essere notificata al contribuente per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali. Il Governo può ammettere la notifica elettronica. *

La notifica deve indicare e motivare brevemente ogni singola divergenza dalla dichiarazione d'imposta. *

Qualora i contribuenti senza recapito in Svizzera omettano, malgrado la richiesta dell'autorità di tassazione, di indicare una persona delegata residente in Svizzera, il recapito può essere sostituito, a spese del contribuente, con la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. *

Art. 133 IV. Norme speciali 1. Imposta alla fonte

Qualora i creditori o i debitori della prestazione imponibile non acconsentano alla deduzione d'imposta, l'Amministrazione cantonale delle imposte emana una decisione sulla sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento.

Finché tale decisione non ha acquistato effetto esecutivo, il debitore di una prestazione imponibile resta soggetto alla deduzione fiscale.

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione. Esso può stipulare con altri Cantoni accordi di reciprocità sulla riscossione dell'imposta alla fonte nei rapporti intercantonali.

Art. 134 2. Imposta sull'eredità e sulle donazioni *

Gli eredi o i loro rappresentanti devono inoltrare all'Amministrazione delle imposte, entro 90 giorni dal decesso del testatore, tutti i documenti necessari all'accertamento dell'obbligo fiscale, come certificato ereditario, contratti di matrimonio, testamenti, ecc. *

In caso di mancato invito da parte dell'Amministrazione delle imposte ogni beneficiario di un'assegnazione per atto fra vivi deve notificare, entro 90 giorni dal versamento dell'assegnazione, il relativo oggetto e il valore, nonché il rapporto di parentela con la persona assegnante. *

Gli eredi, rispettivamente i beneficiari dell'assegnazione soggetti ad imposta devono inoltrare una dichiarazione d'imposta all'Amministrazione delle imposte in base alle direttive di quest'ultima, al più tardi però entro sei mesi dalla morte del testatore, rispettivamente dall'assegnazione. *

Art. 135a * 4. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

In mancanza di una sollecitazione, l'alienante deve presentare all'Amministrazione delle imposte una dichiarazione d'imposta entro sei mesi dall'alienazione giustificante l'imposta.

Art. 136 V. Decisione preliminare sull'assoggettamento soggettivo

Una volta avviata la procedura di tassazione, il contribuente può pretendere dall'autorità di tassazione una decisione preliminare sulla sussistenza di un assoggettamento soggettivo.

La decisione di accertamento in merito è parificata alle decisioni di tassazione e vale solo per il relativo periodo fiscale.

7.3. Rimedi legali e rettifica

Art. 137 I. Reclamo 1. Presupposti

Contro le decisioni definitive di tassazione il contribuente può presentare reclamo scritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. Il Governo può ammettere l'inoltro del reclamo per via elettronica. *

… *

Se il reclamo non contiene una proposta, non è motivato o non vengono menzionati gli eventuali mezzi di prova, l'autorità di tassazione può invitare il contribuente a completare il suo reclamo entro un termine di 10 giorni. *

Il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento ai sensi dell'articolo 131 soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va motivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso. *

Art. 137a * 2. Ricorso omisso medio

Se il reclamo è rivolto contro una decisione di tassazione motivata in modo esauriente, con l'approvazione del reclamante e dell'autorità di tassazione esso può essere trasmesso come ricorso al Tribunale d'appello. *

Art. 138 3. Procedura e decisione

Nella procedura di reclamo le autorità di tassazione e i contribuenti hanno gli stessi diritti e doveri come nella procedura di tassazione. Il contribuente può inoltre pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione.

L'autorità di tassazione procede d'ufficio a tutti gli accertamenti del caso ed effettua quindi una nuova tassazione. Dopo aver ascoltato il contribuente essa può modificare la tassazione anche a svantaggio dello stesso. In ogni caso la decisione deve essere motivata, comunicata per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali.

La procedura di reclamo è gratuita. Si possono tuttavia addebitare del tutto o in parte al reclamante le spese di speciali indagini da lui causate con grave trasgressione degli obblighi procedurali.

Non si dà seguito al ritiro del reclamo, se giusta le circostanze si deve presupporre che la tassazione era errata. *

Art. 139 II. Ricorso 1. Presupposti

Contro le decisioni su reclamo e le decisioni relative a condoni fiscali il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla notifica della decisione. *

Il ricorso va presentato in due esemplari, deve contenere il petito, la fattispecie, una proposta quantificata nonché una breve motivazione e va firmato. Le prove vanno indicate con precisione e, se possibile, allegate. *

… *

… *

Art. 140 2. Procedura e decisione

Entro il termine fissato per la presa di posizione la controparte può dichiarare ricorso di adesione e presentare per conto proprio proposte per la modifica della tassazione impugnata. *

Nella procedura di ricorso il Tribunale d'appello ha le medesime competenze dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione. Un dibattimento orale ha luogo solo eccezionalmente. *

Il Tribunale, dopo aver sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio dello stesso.

Art. 141 * III. Revisione 1. Presupposti

Le decisioni di tassazione nonché di reclamo e di ricorso cresciute in giudicato possono essere rivedute a favore del contribuente, a sua domanda o d'ufficio, se:

  1. in un secondo tempo si scoprono fatti rilevanti o prove decisive,
  2. l'autorità che ha deciso, ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura,
  3. un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

È esclusa la revisione se il richiedente, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adduce come motivo di revisione.

Art. 142 * 2. Procedura

L'istanza di revisione si deve presentare entro 90 giorni da che si è scoperto il motivo di revisione, al più tardi tuttavia entro dieci anni dalla notifica della decisione.

L'Amministrazione cantonale delle imposte è competente per giudicare le istanze di revisione di decisioni di tassazione e di reclamo, mentre la revisione di decisioni su ricorso spetta al Tribunale d'appello. *

Le norme procedurali adottate per la precedente decisione sono applicabili per analogia. Le decisioni di revisione dell'Amministrazione delle imposte possono essere impugnate mediante ricorso entro 30 giorni.

Art. 144 IV. Rettifica *

Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni passate in giudicato sono da rettificare a richiesta o d'ufficio dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla loro notifica. *

La rettifica o il rifiuto di rettifica si può impugnare con i medesimi rimedi legali di cui ci si è valsi contro la decisione.

7.4. Ricupero d'imposta

Art. 145 I. Presupposti

Se da fatti o da prove ignoti all'autorità di tassazione risulta che una tassazione è stata omessa ingiustamente o che una tassazione passata in giudicato è incompleta o che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità di tassazione, l'imposta non incassata verrà riscossa insieme con l'interesse a titolo di ricupero d'imposta. *

Quale nuovo dato di fatto vale anche l'inosservanza del termine di blocco ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 83. *

Il ricupero d'imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza, dell'utile netto o del capitale proprio e se l'autorità di tassazione ha accettato la valutazione. *

Art. 146 II. Perenzione

Il diritto di avviare la procedura per il ricupero d'imposta si prescrive entro dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. *

L'apertura di una procedura penale a causa di sottrazione d'imposta vale allo stesso tempo quale introduzione della procedura di ricupero d'imposta.

Il diritto di stabilire un ricupero d'imposta si estingue dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale a cui esso si riferisce.

Art. 147 III. Procedura

La procedura di ricupero d'imposta viene svolta dall'Amministrazione cantonale delle imposte. *

L'avvio della procedura di ricupero d'imposta è comunicato per iscritto al contribuente, indicandone i motivi. Il contribuente ha il diritto di farsi interrogare e di prendere visione degli atti. *

Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura di ricupero d'imposta, il contribuente è informato che un tale procedimento nei suoi confronti potrà essere avviato in un secondo momento. *

Una procedura non ancora introdotta o terminata all'atto del decesso del contribuente viene introdotta o continuata nei confronti degli eredi. *

Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali generali, sulla procedura di tassazione e su quella di ricorso nonché le disposizioni sulla riscossione dell'imposta. *

Art. 147a * IV. Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

  1. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
  2. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
  3. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

7.5. Inventario

Art. 148 I. Obbligo d'inventario e misure cautelative

Dopo il decesso di un contribuente si allestisce un inventario, a meno che non si possa presumere che esiste solo poca sostanza.

L'inventario deve comprendere la sostanza del testatore, quella del coniuge vivente in costanza di matrimonio e quella dei figli minorenni soggetti alla sua autorità parentale, secondo l'ammontare esistente il giorno del decesso. *

L'autorità d'inventario può ordinare un divieto di disporre limitato a 90 giorni, come pure l'apposizione dei sigilli.

Art. 149 II. Obbligo di collaborazione e di attestazione

Gli eredi, i rappresentanti legali degli eredi, gli amministratori di eredità e gli esecutori testamentari sono obbligati a:

  1. dare informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere importanti per l'accertamento dei fattori fiscali del testatore,
  2. presentare tutti i libri, documenti, certificati e annotazioni che possono servire a chiarire la successione,
  3. aprire tutti i locali e contenitori di cui disponeva il testatore,
  4. informare l'autorità d'inventario e di cui essi sono venuti a conoscenza in un secondo tempo.

Chi custodisce o amministra beni patrimoniali del testatore nonché eventuali suoi debitori è particolarmente obbligato a informare per iscritto gli eredi, che informeranno a loro volta l'autorità d'inventario.

Art. 150 III. Autorità

L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede all'inventario e all'apposizione dei sigilli. All'Amministrazione delle imposte va inviata una copia degli inventari ordinati dal tribunale regionale o dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. *

All'allestimento dell'inventario dovranno assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale. *

L'allestimento dell'inventario può essere affidato al competente notaio regionale contro versamento dell'usuale indennità. *

7.6. Riscossione e garanzia delle imposte

Art. 151 * I. Scadenza

Le imposte hanno le seguenti scadenze:

  1. le imposte sul reddito e sulla sostanza con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione; la fatturazione provvisoria avviene di principio a gennaio dell'anno successivo all'anno fiscale in questione,
  2. l'imposta sull'utile e sul capitale con la notifica del conteggio provvisorio o della decisione di tassazione; la notifica deve essere effettuata al più tardi entro tre mesi dalla fine dell'esercizio commerciale,
  3. le altre imposte e le multe con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione o di multa; un conteggio provvisorio può avvenire a partire dal momento in cui si è realizzata la fattispecie fiscale.

Per l'inizio della decorrenza del termine d'iscrizione di due anni delle ipoteche legali conformemente alla legge d'introduzione al Codice civile svizzero ci si basa sulla notifica della decisione di tassazione.

Le imposte e le multe scadono tuttavia immediatamente:

  1. se si estingue l'assoggettamento in Svizzera o è dichiarato il fallimento;
  2. in caso di annuncio per la cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio;
  3. per contribuenti stranieri in caso di rinuncia all'esercizio commerciale, alla partecipazione a un esercizio commerciale, allo stabilimento d'impresa, alla proprietà fondiaria o ai crediti garantiti da fondi.

Art. 152 II. Riscossione 1. Provvisoria e definitiva

La fatturazione provvisoria avviene in base alla dichiarazione d'imposta, all'ultima tassazione esecutoria oppure in base al probabile importo dovuto. Il conteggio provvisorio non è impugnabile. *

Se l'importo da versare risulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa successivamente, se risulta inferiore, viene restituito con un interesse rimunerativo. *

Il Dipartimento delle finanze fissa il tasso d'interesse per ogni anno civile. La decisione è definitiva. *

Crediti del Cantone o averi dei contribuenti fino all'importo minimo di fatturazione vengono addebitati, risp. accreditati senza interesse sull'imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché sull'imposta sugli utili e sul capitale dell'anno seguente. *

Il Governo può ammettere la fatturazione elettronica. *

Art. 153 2. Pagamento

Si devono pagare: *

  1. le imposte sul reddito e sulla sostanza in due rate, la cui scadenza viene fissata dal Governo,[58] rispettivamente entro 90 giorni dalla fatturazione;
  2. le altre imposte e multe entro 90 giorni dalla fatturazione.

In caso di imminente partenza all'estero, tutte le imposte e multe devono essere pagate subito. *

Per pagamenti tardivi è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento delle finanze fissa l'interesse di mora per ogni anno civile; la decisione è definitiva. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono equiparate a decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137. *

Per i pagamenti dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare avvenuti prima della scadenza del termine di pagamento, fino al momento della fatturazione viene accreditato un interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati. Esso corrisponde all'interesse rimunerativo conformemente all'articolo 152. *

Art. 154 3. Facilitazioni di pagamento

In circostanze particolari l'Amministrazione delle imposte può prolungare il termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali per imposte, interessi o multe dovuti. Essa può rinunciare a un interesse di mora. L'Amministrazione delle imposte decide in via definitiva. *

Al riguardo possono essere pretese adeguate garanzie.

Una volta avviata l'esecuzione non è più possibile entrare nel merito di una domanda di facilitazione di pagamento. *

Le facilitazioni di pagamento concesse vengono annullate se vengono meno i loro presupposti o se le condizioni alle quali sono vincolate non sono soddisfatte. *

Art. 154a * 4. Diffida

Se il credito non viene pagato alla scadenza del termine di pagamento, l'Amministrazione delle imposte invia una diffida con un termine di dieci giorni.

Se il pagamento non perviene entro il termine, l'Amministrazione delle imposte invia una seconda diffida. Per la seconda diffida viene riscossa una tassa, il cui ammontare deve essere fissato dal Governo[59]. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137. *

Art. 155 5. Esecuzione forzata *

Se su diffida l'ammontare dovuto non viene pagato, si deve avviare l'esecuzione. L'Amministrazione delle imposte riscuote una tassa d'esecuzione, il cui ammontare deve essere fissato dal Governo.[60] *

Qualora il debitore non sia domiciliato in Svizzera o sia stato disposto un sequestro, l'esecuzione può essere iniziata senza precedente diffida.

Le tassazioni e le altre decisioni passate in giudicato sono parificate a sentenze giudiziarie esecutorie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Le imposte, le spese o le multe, la cui riscossione appare improbabile fin da principio, devono essere stralciate dal punto di vista amministrativo. Gli stralci amministrativi vengono decisi: *

  1. dall'Amministrazione cantonale delle imposte fino all'importo di 10 000 franchi per anno fiscale;
  2. dal Dipartimento delle finanze per importi superiori.

Art. 156 III. Condono 1. In generale *

Le imposte, le spese o le multe possono venir condonate del tutto o in parte a contribuenti venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni.

La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. Non si può entrare nel merito di una domanda di condono presentata soltanto dopo l'avvio dell'esecuzione. Il Governo può ammettere l'inoltro della domanda di condono per via elettronica. *

Decidono la domanda di condono relativa all'imposta cantonale *

  1. l'Amministrazione cantonale delle imposte fino all'importo di 5000 franchi per anno fiscale;
  2. il Dipartimento delle finanze per importi superiori fino a 50 000 franchi per anno fiscale;
  3. il Governo per importi superiori.

Per domande di condono concernenti l'imposta federale diretta decide l'autorità competente per il condono dell'imposta cantonale. Se si tratta di decidere solo in merito al condono dell'imposta federale diretta, si applica per analogia il capoverso 3. *

Art. 156a * 2. Casi particolari

In casi particolari in cui una riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, l'autorità di tassazione può emanare una tassazione zero.

Il Governo disciplina i dettagli.[61]

Art. 157 IV. Restituzione di imposte pagate

Il contribuente può pretendere la restituzione con interessi di un'imposta o di una multa non dovuta o dovuta solo in parte e che egli ha pagato per errore. Le imposte e le multe passate in giudicato si considerano dovute.

Art. 158 V. Garanzia 1. Decisione di garanzia

Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera oppure il pagamento dell'imposta o della multa da lui dovuta sembra compromesso, l'Amministrazione cantonale delle imposte può pretendere in ogni momento una garanzia anche prima che l'accertamento dell'importo sia passato in giudicato. *

La decisione deve precisare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata a una sentenza giudiziaria nel senso dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

La garanzia deve essere prestata in denaro, tramite il deposito di titoli sicuri e quotati, con pegno immobiliare o tramite fideiussioni. *

La decisione di garanzia deve essere notificata al contribuente per iscritto e può essere impugnata con ricorso al Tribunale d'appello. *

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione di garanzia. *

Art. 158a * 2. Sequestro

La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento[62]. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.

Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro previsto nell'articolo 278 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 159 3. Cancellazione dal registro di commercio

Le persone giuridiche e le succursali di imprese estere possono essere cancellate dal registro di commercio soltanto con consenso dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

Il consenso viene dato quando sono state pagate o garantite tutte le imposte ed eventuali multe.

Art. 160 * 4. Pegno legale

Le imposte sull'aumento del valore di fondi sono garantite da pegno immobiliare a norma degli articoli 130 sgg LICC.

L'acquirente può chiedere all'Amministrazione delle imposte un'informazione sulle imposte dovute e al venditore una rispettiva garanzia. Se il venditore non dà seguito a questo invito, l'acquirente può garantire le presumibili imposte con pegno sul prezzo d'acquisto.

Il pubblico ufficiale rende esplicitamente attente le parti circa l'esistenza del pegno legale per le imposte sull'aumento del valore risultanti da trapassi di proprietà attuali e precedenti. Ciò deve essere fissato nel contratto di alienazione. *

Art. 163 VI. Associazioni per la riscossione di imposte

Il Dipartimento delle finanze può concedere un abbuono ad associazioni per la riscossione di imposte e a simili organizzazioni che garantiscono l'incasso tempestivo e completo delle imposte di un gran numero di contribuenti.

7.7. Autorità

Art. 165 II. Amministrazione cantonale delle imposte 1. In generale *

L'esecuzione della presente legge spetta all'Amministrazione cantonale delle imposte, se le disposizioni qui di seguito elencate non prevedono altrimenti. *

Essa è responsabile anche per i compiti assegnati in base alle disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto per quanto le prescrizioni di seguito non dispongano altrimenti. *

Dietro indennizzo, essa può procedere ad azioni di incasso per conto di terzi. *

Art. 165a * 2. Indennizzi

Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:

  1. una forfetaria per caso per l'imposta sul dispendio;
  2. un indennizzo secondo l'articolo 30 capoverso 1 della legge sulle imposte comunali e di culto per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
  3. un indennizzo secondo l'articolo 30 capoversi 2 e 3 della legge sulle imposte comunali e di culto per l'imposta sugli utili e sulla sostanza delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali;
  4. un'indennità percentuale per l'imposta sugli utili e sul capitale;
  5. un indennizzo percentuale per l'imposta di culto;
  6. un indennizzo in per cento delle imposte alla fonte riscosse per le imposte alla fonte;
  7. un indennizzo per contribuente per la scansione di atti fiscali, notifiche, corrispondenza, ecc.[63];
  8. un indennizzo per contribuente per l'archiviazione elettronica[64].

L'ammontare degli indennizzi viene stabilito dal Governo.

Art. 166 * III. Attuazione del diritto federale

L'Amministrazione cantonale delle imposte è l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva[65] e l'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta ai sensi della legge federale sull'imposta federale diretta[66].

La tassazione dell'imposta federale diretta viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale dalle autorità competenti per quest'ultima.

Il Tribunale d'appello è commissione di ricorso ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva[67], rispettivamente della legge federale sull'imposta federale diretta[68]*

Le autorità penali sono competenti per il perseguimento e la valutazione di reati fiscali. *

Art. 169 IV. Comuni 1. Preparazione della tassazione

I comuni sono tenuti a:

  1. eseguire, senza indennizzo, i lavori di preparazione prescritti dalle disposizioni esecutive del Governo;[69]
  2. riscuotere e consegnare immediatamente le imposte e gli interessi di mora tassati dall'autorità competente, se ad essi è stato affidato dall'Amministrazione cantonale delle imposte l'incarico di riscuotere le imposte;
  3. provvedere alla tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza nonché riscuotere e consegnare senza indugio crediti fiscali pendenti nel caso in cui il contribuente secondo evidenza intende abbandonare definitivamente la Svizzera (articolo 151 capoverso 2 lettera a);
  4. tenere il loro registro per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, nonché a registrare gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'articolo 100 e a notificarli all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Il capoverso 1 vale per analogia anche per l'imposta federale diretta. *

Art. 170 2. Collaborazione alla tassazione

D'intesa con l'Amministrazione cantonale delle imposte il comune può collaborare alla tassazione.[70] *

L'estensione della collaborazione[71] viene fissata dall'Amministrazione cantonale delle imposte su proposta del comune. *

Nell'ambito della sua collaborazione il comune può: *

  1. emettere autonomamente decisioni di tassazione per la Confederazione, il Cantone, il comune, nonché per le Chiese riconosciute dallo Stato e per i comuni parrocchiali;
  2. ordinare multe disciplinari;
  3. emettere decisioni su opposizione.

Nell'ambito della loro attività i collaboratori del comune sono autorizzati a firmare. Il capo dell'Amministrazione delle imposte disciplina i dettagli. *

Art. 171 * 3. Indennità

Per la tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza il comune riceve un'indennità giusta le prescrizioni delle disposizioni esecutive emanate dal Governo[72]. L'indennità va calcolata sulla base delle prestazioni effettive e in considerazione delle spese del comune. Il Governo può versare complessivamente per tutti i comuni al massimo il 2 per cento del gettito fiscale cantonale risultante dall'imposta sul reddito e sulla sostanza.

Il comune riceve:

  1. per l'incasso delle imposte a norma dell'articolo 169 capoverso 1 lettere b) e c) 1/2 per cento delle imposte fissate;
  2. per la tenuta corretta del registro dell'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d un indennizzo percentuale fissato dal Governo.

Il capoverso 2 vale per analogia anche per l'imposta federale diretta. *

Art. 171a * 4. Accesso a dati fiscali

Laddove il comune partecipa agli introiti fiscali, può essergli concesso il diritto di prendere visione degli atti fiscali e, nella procedura di richiamo, di accedere ai dati del sistema di tassazione e/o di riscossione dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 171b * 5. Imposta sugli utili e sul capitale

Le quote parti vengono comunicate periodicamente al comune. Se il comune non è d'accordo con la ripartizione può richiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile.

Le decisioni secondo il capoverso 1 sono equiparate alle decisioni di tassazione.

Art. 172 V. Ricusa

I membri degli organi di tassazione si ricusano per l'intera durata della tassazione, se:

  1. hanno un interesse personale;
  2. sono coniugati o fidanzati con il contribuente;
  3. sono parenti in linea diretta o nella linea laterale fino al secondo grado oppure affini del contribuente;
  4. hanno degli obblighi verso il contribuente oppure un rapporto di dipendenza con lo stesso.

Il contribuente può chiedere la ricusa di un membro di un organo di tassazione, se egli rende credibile un'evidente inimicizia o una concorrenza in affari.

Se la ricusa è controversa, decide il Dipartimento delle finanze.

8. Disposizioni penali

Art. 173 * I. Contravvenzioni 1. Violazione di obblighi procedurali

Chi nonostante diffida viene meno intenzionalmente o per negligenza a un obbligo impostogli dalle norme della presente legge oppure a un invito rivoltogli in base alla stessa, viene punito con una multa fino a 1000 franchi, in casi gravi o di recidiva fino a 10 000 franchi.

Art. 174 * 2. Sottrazione d'imposta a) Sottrazione consumata

È punito con una multa:

  1. il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia debitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
  2. chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
  3. chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato.

Di regola la multa è pari all'imposta sottratta. Essa può essere ridotta a un terzo in caso di lieve colpa e aumentata fino al triplo in caso di grave colpa.

Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'avviare un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: *

  1. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
  2. egli aiuti senza riserve l'autorità fiscale a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
  3. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

Per ogni ulteriore autodenuncia la multa viene ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, alle condizioni previste dal capoverso 3. *

Art. 175 b) Tentativo di sottrazione

Chi tenta di commettere una sottrazione d'imposta è punito con multa.

La multa corrisponde a due terzi dell'importo che verrebbe stabilito se la sottrazione d'imposta intenzionale fosse stata consumata.

Art. 176 c) Partecipazione di terzi

Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, intenzionalmente la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente.

La multa va sino a 10 000 franchi e in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi. *

Se una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia spontaneamente per la prima volta e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 174 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.[73] *

Art. 176a * 3. Procedura d'inventario

È punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente: *

  1. chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario;
  2. chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce.

La multa va sino a 10 000 franchi e in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi.

È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

Se una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'avviare un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che: *

  1. l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
  2. la persona aiuti senza riserve l'Amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 177 4. Persone giuridiche a) In generale *

Se con effetto per una persona giuridica vengono violati obblighi di procedura, evase o tentato di evadere imposte, viene multata la persona giuridica.

L'articolo 176 si applica se nell'esercizio dell'attività di una persona giuridica è stata consumata (istigazione, aiuto o partecipazione) sottrazione d'imposta commessa da un terzo. *

Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona giuridica in virtù dell'articolo 176. *

I capoversi da l a 3 s'applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica. *

Art. 177a * b) Autodenuncia

Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'avviare un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

  1. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
  2. la persona giuridica aiuti senza riserve l'Amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
  3. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

L'autodenuncia esente da pena può essere sporta anche:

  1. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
  2. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge sulla fusione[74] dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
  3. dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (articolo 3 capoverso 1 lettera a LFus) o una separazione (articolo 29 lettera b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

L'autodenuncia esente da pena deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta la persona giuridica per una sottrazione d'imposta che non è nota ad alcuna autorità fiscale, si prescinde dall'avviare un procedimento penale nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri attuali e degli ex membri degli organi e di tutti gli attuali ed ex rappresentanti. La loro responsabilità solidale decade.

Per ogni ulteriore autodenuncia la multa viene ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, alle condizioni previste dal capoverso 1.

Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

Art. 178 5. Responsabilità degli eredi

… *

… *

… *

Art. 178a * 6. Coniugi

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È salvo l'articolo 176.

Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 176. *

Art. 179 7. Procedura

L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per iscritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni e di prendere visione degli atti; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento. *

I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (articolo 131) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 137 capoverso 4, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali. *

Terminata l'inchiesta l'autorità emana una decisione penale o di abbandono e ne informa i colpiti per iscritto. *

A chi è punito per sottrazione d'imposta vengono addebitate tutte le spese di procedura. Esse possono venire addebitate all'incolpato anche nel caso di abbandono dell'inchiesta, se egli ha causato la procedura con un comportamento colpevole oppure ha notevolmente ostacolato o ritardato l'inchiesta. *

Per il resto sono applicabili per analogia le norme, applicabili nella procedura ordinaria di tassazione, sui diritti processuali del contribuente sugli obblighi di partecipazione di terzi e di uffici. Contro la decisione penale possono essere adottati i medesimi rimedi legali come contro un'ordinaria decisione di tassazione. *

Se l'oggetto della procedura penale non costituisce un caso di poca importanza e crea difficoltà dal profilo dei fatti o del diritto, alle quali l'imputato non è in grado di far fronte, su richiesta di quest'ultimo gli viene fornito un difensore d'ufficio, se non dispone di mezzi per ricompensare un difensore. Il Dipartimento delle finanze e militare decide in merito alla richiesta. *

Art. 180 8. Autorità

L'Amministrazione cantonale delle imposte giudica le contravvenzioni in seguito a violazione dei doveri procedurali nonché in seguito a tentata e consumata sottrazione fiscale. *

… *

Art. 181 9. Prescrizione dell'azione penale

L'azione penale si prescrive: *

  1. per violazione di obblighi procedurali in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato posto in essere il tentativo di sottrazione;
  2. per sottrazione consumata d'imposta dieci anni dalla fine:
  1. * del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 174 cpv. 1 lett. a e b);
  2. * dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta (art. 174 cpv. 1 lett. c) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 176a).

La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 179 cpv. 3). *

… *

… *

Art. 182 10. Prescrizione del diritto di riscossione

Le multe e le spese si prescrivono cinque anni dopo che è trascorso l'anno civile in cui esse hanno acquistato forza di cosa giudicata.

Resta riservato l'articolo 126 capoversi da 2 a 4. *

Art. 182a * II. Delitti 1. Frode fiscale

Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 174-176 fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi. *

Resta riservata la pena per sottrazione d'imposta.

In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 174 capoverso 3 o 177a capoverso 1, si prescinde dall'avviare un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 176 capoverso 3 e 177a capoversi 3 e 4. *

Art. 183 * 2. Appropriazione indebita di imposte alla fonte

Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi. *

Se viene commessa un'appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera d'affari di una persona giuridica, di una società di persone, di un ente o di un istituto di diritto pubblico, è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per conto delle citate persone giuridiche.

In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'avviare un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 176 capoverso 3 e 177a capoversi 3 e 4. *

Art. 183a * 3. Procedura

Per la procedura fanno stato le norme del Codice di procedura penale[75] e della legislazione cantonale di attuazione.

Art. 183b * 4. Prescrizione

L'azione penale per delitti fiscali si prescrive 15 anni dall'ultima attività delittuosa. *

La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado. *

9. Disposizioni finali e transitorie

Art. 186 III. Riserve di crisi *

Il Cantone promuove la costituzione di riserve di crisi applicando per analogia le relative disposizioni federali vigenti.[77] *

I versamenti sono considerati spese giustificate dall'uso commerciale. *

Le riserve di crisi sono equiparate alle riserve palesi costituite con il reddito o gli utili tassati. *

Il Governo disciplina i dettagli.[78] Esso può ridurre a dieci il numero dei dipendenti. *

Art. 187 IV. Disposizioni transitorie 1. Regole generali

Salvo le disposizioni che seguono, per la delimitazione temporale della validità della presente legge riguardo alle imposte periodiche fa stato l'anno fiscale, riguardo alle altre imposte fa stato il momento in cui è avvenuto il fatto causante l'imposizione.

I ricuperi d'imposta si fanno secondo le disposizioni di quella legge che è determinante per la tassazione ordinaria.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono unicamente le nuove disposizioni sulla prescrizione.

Per i reati fiscali commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge valgono le pene secondo il diritto precedente, salvo che la presente legge preveda pene minori.

Art. 187a * 2. Liquidazione di società immobiliari

L'imposta sull'utile in capitale, che una società immobiliare (ente di diritto privato) fondata prima del 1995 consegue all'atto di trasferire il proprio immobile al titolare dei diritti di partecipazione, viene ridotta del 50 per cento, se la società viene sciolta.

L'imposta sul risultato di liquidazione derivante dagli utili immobiliari, che affluisce al titolare dei diritti di partecipazione, viene ridotta in ugual misura. Se al titolare dei diritti di partecipazione viene concessa una deduzione di partecipazione, la riduzione fiscale non può essere concessa.

L'articolo 73 capoverso 2 non viene applicato per gli utili da liquidazione di immobili.

Il titolare dei diritti di partecipazione non può effettuare alcun ammortamento immediato.

La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono essere attuate al più tardi entro la fine del 1999.

Art. 187b * 3. Riserve a seguito di dilazione fiscale

Società di domicilio e società holding alle quali giusta il vecchio diritto è stata accordata una dilazione fiscale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 lettera d) rispettivamente articolo 83 capoverso 3 lettera d), versano un'imposta sull'utile sulle riserve occulte realizzate che sono apportate alla persona giuridica tramite dilazione fiscale. La fine dell'assoggettamento nel Cantone è equiparata a una realizzazione.

L'articolo 88a è applicato per analogia.

Ai trasferimenti di patrimonio all'interno del gruppo o ad una filiale che sono stati trattati in base alle regole della legge sulla fusione[79] prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale, si applica per analogia l'articolo 83 capoversi 2 e 4. *

Art. 187d * 4. Prescrizione assoluta

La nuova disposizione sulla prescrizione si applica a tutte le fattispecie non ancora cadute in prescrizione.

Art. 187e * Imposizione secondo il dispendio

Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della revisione degli articoli 14 e 15 venivano tassate secondo il dispendio rimarrà applicabile per cinque anni il diritto previgente.

Art. 187f * Lex mitior

Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della revisione parziale del 20 ottobre 2015, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

Art. 188 5. Disposizioni speciali per le persone fisiche a) In generale *

Sono basi di computo per la tassazione del reddito del periodo fiscale 1987/88 le condizioni esistenti negli anni civili 1985 e 1986.

L'articolo 73 della presente legge è da applicare anche se il suo effetto giunge fino agli anni 1985 e 1986.

Art. 188a * b) Passaggio al metodo della preponderanza

Se immobili appartenenti per intero o in parte alla sostanza commerciale vengono assegnati alla sostanza privata tramite il passaggio al metodo della preponderanza, gli utili sono imponibili come reddito unicamente nella misura in cui in precedenza sono stati ammessi ammortamenti. Per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare vengono applicati di conseguenza per analogia l'articolo 48 capoverso 3 e l'articolo 53 capoverso 3.

Se gli immobili appartenenti per intero o in arte alla sostanza privata vengono assegnati alla sostanza commerciale tramite il passaggio al metodo della preponderanza, vale come ricavo ai sensi dell'articolo 47 il valore con il quale l'oggetto patrimoniale è stato registrato nella contabilità dell'impresa.

Art. 188b * c) Imposta annuale

L'articolo 73 non viene applicato agli utili in capitale straordinari realizzati negli anni 1995 e 1996 dall'alienazione o realizzazione di sostanza privata mobile. La medesima cosa vale per il ricavo da diritti di opzione che appartengono alla sostanza privata e per liquidazioni di riparazione morale.

Le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza vengono tassate con un'imposta annuale secondo il vecchio diritto, se scadono prima del 1° gennaio 1996. Se le liquidazioni in capitale scadono il 1° gennaio 1996 o più tardi, la tassazione viene effettuata secondo le disposizioni della presente revisione parziale.

Art. 188c * d) Prestazioni LPP

Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale decorrenti o esigibili entro la fine del 2001 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 1° gennaio 1987 sono imponibili come segue:

  1. per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente,
  2. per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento,
  3. interamente, negli altri casi.

Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a) e b) sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi, se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.

Art. 188d * e) Cambiamento delle basi temporali

Le imposte sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale 2001 sono riscosse giusta il nuovo diritto.

I proventi straordinari, percepiti negli anni 1999 e 2000 o durante un esercizio commerciale chiuso in questi anni, sono tassati con un'imposta annua ai sensi delle disposizioni della legge sulle imposte finora in vigore. Possono essere dedotte le spese che sono in diretto rapporto con il conseguimento dei proventi straordinari. L'imposta annua è riscossa all'aliquota del reddito complessivo degli anni 1999 e 2000.

Sono considerati proventi straordinari specialmente le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, gli incrementi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico e con dividendi della sostanza, le vincite alla lotteria, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa indipendente.

Le spese straordinarie maturate negli anni fiscali 1999 e 2000 durante l'assoggettamento nel Cantone devono essere dedotte in via supplementare dai redditi imponibili posti alla base del periodo fiscale 2001 e 2002, per quanto sussista l'assoggettamento nel Cantone.

Se una persona fisica trasferisce il proprio domicilio fiscale all'interno della Svizzera nel corso dell'anno 2001, le spese straordinarie degli anni 1999/2000 vengono dedotte dal reddito imponibile del periodo fiscale 1999/2000; le tassazioni già cresciute in giudicato vengono rivedute. *

Sono considerate spese straordinarie unicamente:

  1. spese di manutenzione per immobili, per quanto esse superino la deduzione forfettaria e il contribuente possa far valere i costi effettivi,
  2. contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per l'acquisto di anni di contribuzione, per quanto la deduzione sia ancora ammessa giusta il nuovo diritto,
  3. spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riformazione professionale, per quanto esse superino i dispendi già considerati.

Nell'anno civile 2001 deve essere presentata una dichiarazione d'imposta compilata giusta la legge sulle imposte finora in vigore. I proventi straordinari devono essere dichiarati a parte.

Per gli anni di computo 1999 e 2000 l'autorità di tassazione accerta per le casse di compensazione il capitale proprio di quanti esercitano attività lucrativa indipendente nonché la sostanza di quanti non esercitano attività lucrativa indipendente.

Art. 188e * f) Modifica dell'assoggettamento

In caso di modifica dell'assoggettamento in forza dell'appartenenza personale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento all'imposta sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale in corso è suddiviso tra il Cantone dei Grigioni e l'altro cantone, nel caso l'altro cantone adotti le basi temporali giusta la tassazione biennale praenumerando o non conosca alcuna disposizione corrispondente all'articolo 70.

Art. 188f * g) Imposta sulle successioni: anticipo ereditario

Anticipi ereditari tra coniugi effettuati prima del 1° gennaio 2001 sono imposti per il 31 dicembre 2000. Per la valutazione dell'anticipo sull'eredità è determinante la situazione al momento del versamento.

Gli anticipi ereditari non ancora tassati a favore dei discendenti diretti e delle persone ad essi equiparate vengono tassati al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale. La tassazione viene eseguita in base alle aliquote fiscali vigenti prima dell'entrata in vigore della revisione parziale, al valore al momento del versamento dell'anticipo ereditario. *

Per evitare difficoltà l'Amministrazione delle imposte concede ampi termini di pagamento. Essa può rinunciare alla riscossione di un interesse di mora. *

Altri anticipi ereditari sul calcolo di una futura eredità, versati prima del 1° gennaio 2001 e non ancora tassati, vengono tassati al momento della devoluzione dell'eredità unitamente alla rimanente successione. La tassazione viene eseguita in base alle aliquote fiscali vigenti prima dell'entrata in vigore della revisione parziale, al valore al momento del versamento dell'anticipo ereditario. *

Art. 188g * h) Responsabilità degli eredi

Le multe ai sensi dell'articolo 178 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.

Su richiesta della persona interessata, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.

Art. 188h * i) Ricupero d'imposta in caso di successione

Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto previgente.

Art. 188i * j) Azioni gratuite, aumenti gratuiti del valore nominale

Il rimborso di azioni gratuite e aumenti gratuiti del valore nominale acquistati prima del 1° gennaio 2011 è soggetto alla tassazione sul reddito.

Art. 188j * k) Revisione degli anticipi ereditari

Gli anticipi ereditari conformemente al capoverso 2 la cui tassazione secondo il diritto previgente è cresciuta in giudicato vengono sottoposti a revisione e le imposte di successione riscosse vengono rimborsate con gli interessi.

Anticipi ereditari secondo il diritto previgente sono assegnazioni senza compenso a discendenti effettuate prima del 1° gennaio 2001 da una persona che era ancora in vita al 1° gennaio 2008.

La presente disposizione si applica per analogia anche alle imposte comunali.

Art. 189 6. Disposizioni speciali per le persone giuridiche a) Imposta speciale su utili straordinari *

Le persone giuridiche versano un'imposta speciale sugli utili straordinari degli esercizi commerciali chiusi negli anni civili 1985 e 1986, al massimo tuttavia entro i limiti del risultato d'esercizio; questa imposta si calcola in base agli articoli 55 e 56 della previgente legge sulle imposte.

Per l'imposizione secondo il capoverso 1 si addizionano gli utili imponibili dei due anni; la perdita d'esercizio di un anno può essere compensata con l'utile imponibile dell'altro anno.

Sono considerati utili straordinari specialmente gli utili di capitale, gli aumenti del valore contabile di beni patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte e l'omissione degli ammortamenti usuali nel rispettivo esercizio.

L'imposta annuale viene fissata in base a una speciale dichiarazione d'imposta. Sono applicabili per analogia le disposizioni procedurali e penali della presente legge.

Art. 189a * b) Imposta deducibile come spesa

Le imposte dovute o pagate per gli esercizi commerciali fino al 1996 compreso non costituiscono una spesa motivata dall'uso commerciale.

Se l'accordo contrattuale per le centrali elettriche scade, soltanto le imposte dovute per gli esercizi commerciali successivi costituiscono una spesa motivata dall'uso commerciale.

Art. 189b * c) Comunioni di comproprietari di proprietà per piani

Le comunioni di comproprietari di proprietà per piani devono essere assoggettate all'imposta entro fine 2000 e per questa data sono tenute a allestire una chiusura e a presentare una dichiarazione d'imposta.

Art. 189c * d) Società immobiliare: trapasso economico

Se dopo il 31 dicembre 1996 con l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è stata rilevata la vendita di azioni a una società immobiliare, gli immobili ancora tenuti nel bilancio fiscale che si chiude nell'anno civile 2011 o 2012 possono essere rivalutati in misura degli utili tassati senza conseguenze per l'imposta sull'utile. La rivalutazione deve essere contabilizzata quale aumento delle riserve generali.

Art. 189d * e) Stralcio dell'imposizione quale società con statuto speciale

Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 89-89b del diritto anteriore, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento. L'imposta cantonale semplice ammonta allo 0,5 per cento.

L'importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine dell'imposizione conformemente agli articoli 89-89b del diritto anteriore sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 81b.

Art. 190 f) Computo di imposte di anni precedenti *

Se un esercizio commerciale che finisce nell'anno civile 1987 ha inizio in anni civili precedenti, l'imposta corrispondente a questo periodo di tempo secondo il diritto previgente viene aggiunta all'imposta riscossa in base alla presente legge per lo stesso periodo di tempo.

Un'eccedenza non viene rimborsata.

Art. 191 * 7. Riscossione dell'imposta alla fonte

La riscossione dell'imposta alla fonte passa al Cantone nell'anno dell'entrata in vigore delle disposizioni (anno n).

La seconda metà dell'anno, rispettivamente la stagione estiva dell'anno n‑1 va conteggiata per l'ultima volta con il comune. Se nell'anno n dovesse essere richiesto un conteggio mensile, esso verrà effettuato con il comune fino alla fine di dicembre dell'anno n-1.

Con effetto al 1° luglio dell'anno n, tutte le imposte alla fonte non ancora fatturate o percepite passano al Cantone.

La regolamentazione dell'indennità si basa sulla regolamentazione delle competenze.

Art. 191a * 8. Correzione della tariffa

La correzione della tariffa è ammessa ancora per l'anno fiscale 2020. Essa può essere richiesta al più tardi entro il 31 marzo 2021.

Art. 192 9. Disposizioni complementari *

Il Governo mediante ordinanza può emanare altre disposizioni transitorie, se esse si impongono cogentemente per motivi giuridici o amministrativi o se l'applicazione immediata e illimitata del nuovo diritto provocherebbe situazioni eccessivamente gravose.

Art. 193 V. Entrata in vigore e abrogazioni

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrastanti di altri atti legislativi.

È abrogata in modo particolare le legge cantonale sulle imposte del 21 giugno 1964[80] con le sue successive modifiche, ove la presente legge non disponga diversamente.

Se in disposizioni del diritto cantonale si rinvia a norme abrogate dalla presente legge, questi rinvii devono riferirsi alle disposizioni di quest'ultima.

La legge sull'assoggettamento delle persone giuridiche a un'imposta di culto del 26 ottobre 1958 è abrogata[81] *

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.06.1986 01.01.1987 atto normativo prima versione -
12.06.1994 01.10.1994 Art. 160 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 1 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 1a introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 8 cpv. 1, e) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 8 cpv. 1, f) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 12 cpv. 3 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 13 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 14 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 19 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 22 cpv. 3 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 24 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 25 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 26 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 27 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 28 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 29 cpv. 1, c) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 29 cpv. 1, d) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 29 cpv. 1, e) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 29 cpv. 1, f) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 29 cpv. 1, g) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, c) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, d) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, e) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, f) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, g) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, i) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, k) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 30 cpv. 1, l) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 32 cpv. 1, c) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 32 cpv. 1, d) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 33 cpv. 4 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 35 cpv. 1, a) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 40 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 40a introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 41 cpv. 1, c) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 43 cpv. 1, c) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 53 cpv. 1 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 53 cpv. 4 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 59 cpv. 2 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 65 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 75 cpv. 1, c) modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 75 cpv. 2 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 79 cpv. 1, d) abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 79 cpv. 3 introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 81 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 84 cpv. 4 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 86 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 88 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 98 cpv. 2 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 103 revisione totale -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 105 cpv. 2 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 105 cpv. 3 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 105a introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 105b introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 105c introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 105d introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 123 cpv. 2 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 127 cpv. 3 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 137 cpv. 1 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 145 cpv. 2 introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 161 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 162 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 165 cpv. 1 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 167 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 168 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 170 cpv. 1 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 180 cpv. 1 modifica -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 180 cpv. 2 abrogazione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 187a introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 188a introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 188b introduzione -
10.03.1996 01.01.1997 Art. 189a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 1 cpv. 1, b) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 5 cpv. 1, c) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 6 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 9 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 11 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 13 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 13 cpv. 3, a) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 13 cpv. 3, f) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 18 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 18 cpv. 4 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 19 cpv. 2 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 22 cpv. 5 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 23 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 23 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 29 cpv. 1, b) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 29 cpv. 1, h) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 32 cpv. 1, e) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 32 cpv. 1, f) introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 33 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 34 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 36 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 38 cpv. 1, i) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 38 cpv. 1, k) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 38 cpv. 1, l) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 38 cpv. 1, m) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 38 cpv. 1, n) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 42 cpv. 2, c) introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 43 cpv. 1, a) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 43 cpv. 1, b) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 43 cpv. 1, d) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 44 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 56 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 56 cpv. 4 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 58 cpv. 2 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 58 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 63 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 66 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 67 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 68 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 69 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 71 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 73 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 74 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 77 cpv. 3, b) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 78 cpv. 1, g) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 79 cpv. 1, c) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 81 cpv. 1, f) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 84 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 85 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 88 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 88 cpv. 3, a) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 88 cpv. 3, c) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 88 cpv. 3, d) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 88a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 89 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 89 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 89 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 89a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 89b introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 92 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 92 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 93 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 94 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 95 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 96 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 96 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 97 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 97 cpv. 3, b) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 97 cpv. 4 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 100 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 100 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 100 cpv. 4 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 100 cpv. 5 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 101 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 102 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 103 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 103 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 104 cpv. 1, b) modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 104 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 106 cpv. 1, e) abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 108 cpv. 4 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 110 cpv. 2, c) introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 122 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 122a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 123 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 123a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 123b introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 123c introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 125 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 126 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 126 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 126 cpv. 4 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 126a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 127 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 128 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 130 cpv. 1, d) introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 130a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 131 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 131 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 132 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 132 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 135a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 137 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 138 cpv. 4 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 144 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 145 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 145 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 146 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 147 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 147 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 147 cpv. 5 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 148 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 158a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 170 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 171 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 173 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 174 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 176 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 176a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 177 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 177 cpv. 3 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 177 cpv. 4 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 178 cpv. 2 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 178 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 178a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 179 cpv. 5 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 179 cpv. 6 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 181 cpv. 1 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 181 cpv. 2 modifica -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 181 cpv. 3 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 181 cpv. 4 abrogazione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 182 cpv. 2 introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 182a introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 183 revisione totale -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 183b introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 187b introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 188c introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 188d introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 188e introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 188f introduzione -
13.06.1999 01.01.2001 Art. 189b introduzione -
21.05.2000 01.01.2001 Art. 30 cpv. 1, m) introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 32 cpv. 2 introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 34 cpv. 3 introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 36 cpv. 1, g) modifica -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 36 cpv. 1, gbis) introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 59 cpv. 1 modifica -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 68 cpv. 3 modifica -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 70 revisione totale -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 74 cpv. 1 modifica -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 74 cpv. 1bis introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 74 cpv. 4 introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 74 cpv. 5 introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 81 cpv. 3 introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 86 cpv. 3 introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 105b cpv. 2 introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 122b introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 128 cpv. 4 modifica -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 156 modifica titolo -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 156a introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 158 cpv. 1 modifica -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 158 cpv. 2bis introduzione -
18.06.2004 01.01.2005 Art. 188d cpv. 4bis introduzione -
20.10.2004 01.01.2005 Art. 123 cpv. 3 modifica -
18.10.2005 01.01.2006 Art. 20 revisione totale -
18.10.2005 01.01.2006 Art. 83 revisione totale -
18.10.2005 01.01.2006 Art. 187b cpv. 3 introduzione -
24.04.2006 01.01.2007 Art. 182a cpv. 1 modifica -
24.04.2006 01.01.2007 Art. 183 cpv. 1 modifica -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 5 cpv. 2 introduzione 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 124 cpv. 3 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 125 cpv. 2, a) modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 137a introduzione 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 139 cpv. 1 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 139 cpv. 2 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 139 cpv. 3 abrogazione 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 140 cpv. 1 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 140 cpv. 2 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 141 revisione totale 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 142 revisione totale 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 143 abrogazione 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 144 modifica titolo 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 152 cpv. 3 modifica 2006, 3320
31.08.2006 01.01.2007 Art. 153 cpv. 3 modifica 2006, 3320
31.08.2006 01.01.2007 Art. 154 cpv. 1 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 154 cpv. 3 introduzione 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 154 cpv. 4 introduzione 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 156 cpv. 2 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 158 cpv. 3 modifica 2006, 3319
31.08.2006 01.01.2007 Art. 158 cpv. 4 modifica 2006, 3319
17.10.2006 01.01.2008 Art. 1 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 1 cpv. 1, e) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 1 cpv. 1, f) introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 1 cpv. 2 introduzione -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 1b introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 2 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 3 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 4 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 5 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 5 cpv. 1, d) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 7 cpv. 2 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 10 cpv. 2 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 10 cpv. 3 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 10 cpv. 4 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 10 cpv. 6 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 13 cpv. 3, g) introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 16 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 18 cpv. 5 introduzione -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 21 cpv. 1, a) modifica -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 21 cpv. 1, f) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 21b introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 22 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 22 cpv. 4 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 31 cpv. 1, c) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 31 cpv. 1, d) introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 35 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 35 cpv. 3 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 36 cpv. 1, h) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 36 cpv. 1, i) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 1, a) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 1, b) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 1, c) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 1, e) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 1, f) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 1, g) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 1, h) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 38 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 39 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 39 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 39 cpv. 3 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 39 cpv. 5 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 39a introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 40 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 40a cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 40a cpv. 4 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 44 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 44 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 50 cpv. 2 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 52 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 52 cpv. 3 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 54 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 54 cpv. 3 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 66 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Titolo 1.7. introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 72 revisione totale -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 74 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 75 cpv. 1, d) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 77 cpv. 3, c) introduzione -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 78 cpv. 1, j) introduzione -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 78 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 81 cpv. 1, g) modifica -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 85 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 85 cpv. 3 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 87 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 91 revisione totale -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 92 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Titolo 3. abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 97a abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 97b abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 97c abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 97d abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Titolo 3a. introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 97e introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 97f introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 97g introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 98 cpv. 1, a) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Titolo 5. modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 106 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 106 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 106 cpv. 1, f) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 106a introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 107 cpv. 1, c) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 107 cpv. 1, d) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 107 cpv. 1, e) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 107 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 107 cpv. 3 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 107 cpv. 4 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 108 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 108 cpv. 2 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 108 cpv. 3 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 109 revisione totale -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 110 cpv. 2, a) abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 110 cpv. 4 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 110 cpv. 5 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 111 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 112 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 113 cpv. 3 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 114 revisione totale -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 114a introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 115 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 115 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 115 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Titolo 6. abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 116 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 117 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 118 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 119 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 120 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 121 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 125 cpv. 3 modifica -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 130 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 130 cpv. 1, f) introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 134 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 134 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 134 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 134 cpv. 3 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 135 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 137 cpv. 4 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 151 cpv. 3, a) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 152 cpv. 4 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 153 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 153 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 154a introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 155 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 155 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 155 cpv. 4 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 160 cpv. 3 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 165 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 166 revisione totale -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 169 cpv. 1, a) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 169 cpv. 1, b) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 169 cpv. 1, c) modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 169 cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 170 cpv. 3 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 170 cpv. 4 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 171 cpv. 3 introduzione -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 178 cpv. 1 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 185 abrogazione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 186 modifica titolo -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 186 cpv. 1 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 186 cpv. 2 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 186 cpv. 3 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 186 cpv. 4 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 188f cpv. 2 modifica -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 188f cpv. 3 introduzione -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 188f cpv. 4 introduzione -
17.10.2006 01.01.2007 Art. 188g revisione totale -
17.10.2006 01.01.2008 Art. 193 cpv. 5 introduzione -
21.10.2008 01.01.2009 Art. 5 cpv. 1, b) modifica -
21.10.2008 01.01.2009 Art. 18a introduzione -
21.10.2008 01.01.2009 Art. 21 modifica titolo -
21.10.2008 01.01.2009 Art. 21a introduzione -
21.10.2008 01.01.2009 Art. 39 cpv. 4 abrogazione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 8a introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 18 cpv. 3 abrogazione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 18b introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 19 modifica titolo -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 20 modifica titolo -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 21 cpv. 1, b) modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 21 cpv. 2 modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 33 cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 35 cpv. 1, b) modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 36 cpv. 1, a) modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 38 cpv. 1, d) modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 40b introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 47 cpv. 2 abrogazione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 59 cpv. 3 introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 59 cpv. 4 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 63 cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 63 cpv. 2 abrogazione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 64 cpv. 2 abrogazione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 78 cpv. 1, i) modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 78 cpv. 4 introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 81 cpv. 2 modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 84 cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 84 cpv. 5 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 87 cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 88 cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 88a cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 90 cpv. 2, a) modifica -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 90a introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 91 modifica titolo -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 99 cpv. 3 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 99 cpv. 4 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 99 cpv. 5 abrogazione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 122c introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 147 cpv. 3 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 147 cpv. 4 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 147a introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 156 cpv. 3 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 156 cpv. 4 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 165 cpv. 3 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 174 cpv. 3 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 174 cpv. 4 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 176 cpv. 3 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 176a cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 176a cpv. 4 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 177 modifica titolo -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 177a introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 178a cpv. 2 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 179 cpv. 1 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 179 cpv. 2 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 179 cpv. 3 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 179 cpv. 4 modifica -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 182a cpv. 3 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 183 cpv. 3 introduzione -
18.06.2009 01.01.2010 Art. 188h introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 188i introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 189c introduzione -
18.06.2009 01.01.2011 Art. 190 modifica titolo -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 166 cpv. 4 modifica 2010, 2409
16.06.2010 01.01.2011 Art. 183a revisione totale 2010, 2409
31.08.2010 01.01.2013 Art. 7 cpv. 1, d) modifica -
31.08.2010 01.01.2013 Art. 104 cpv. 4 introduzione -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 1 cpv. 1, c) modifica -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 3 cpv. 1 modifica -
19.10.2010 01.12.2011 Art. 3 cpv. 2 modifica -
19.10.2010 01.12.2011 Art. 3 cpv. 4 modifica -
19.10.2010 01.12.2011 Art. 3 cpv. 5 modifica -
19.10.2010 01.12.2011 Art. 3 cpv. 6 abrogazione -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 4 cpv. 1 modifica -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 15 cpv. 3 abrogazione -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 36 cpv. 1, l) modifica -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 36 cpv. 1, m) introduzione -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 64 modifica titolo -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 64 cpv. 1 modifica -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 64 cpv. 3 abrogazione -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 78 cpv. 1, k) introduzione -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 87 cpv. 3 modifica -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 104 cpv. 1, d) introduzione -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 105a cpv. 5 introduzione -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 105a cpv. 6 introduzione -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 105e introduzione -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 165 modifica titolo -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 165a introduzione -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 165a cpv. 1, f) introduzione -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 169 cpv. 1, d) modifica -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 171 cpv. 2, b) modifica -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 171a introduzione -
19.10.2010 01.01.2011 Art. 188j introduzione -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 191 revisione totale -
19.10.2010 01.01.2014 Art. 192 modifica titolo -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 10 cpv. 5 modifica -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 150 cpv. 1 modifica -
07.12.2011 01.01.2013 Art. 150 cpv. 2 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 3 cpv. 3 abrogazione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 8 cpv. 1, b) modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 8 cpv. 1, g) abrogazione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 17 revisione totale -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 17a introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 17b introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 17c introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 17d introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 30 cpv. 1, h) modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 30 cpv. 1, hbis) introduzione -
31.08.2012 01.01.2014 Art. 30 cpv. 1, n) introduzione -
31.08.2012 01.01.2014 Art. 36 cpv. 1, n) introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 37 cpv. 1, e) modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 59 modifica titolo -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 59a introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 75 cpv. 1, e) introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 75 cpv. 2, b) abrogazione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 75 cpv. 3 introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 75a introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 76 revisione totale -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 77 modifica titolo -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 78 modifica titolo -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 78 cpv. 1, e) modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 88a cpv. 4 introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 89 cpv. 2, c) introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 89a cpv. 2, c) introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 97 cpv. 3, a) abrogazione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 97h revisione totale -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 99 cpv. 1 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 101 cpv. 1 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 101 cpv. 2 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 103a introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 104 cpv. 1, e) introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 105a cpv. 4 introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 122d introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 127 cpv. 2 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 130 cpv. 1, g) introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 132 cpv. 1 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 139 cpv. 4 abrogazione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 151 revisione totale -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 152 cpv. 1 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 152 cpv. 2 modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 152 cpv. 5 introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 153 cpv. 4 introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 164 abrogazione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 187c abrogazione -
11.06.2013 01.12.2013 Art. 125 cpv. 4 modifica -
11.06.2013 01.12.2013 Art. 187d introduzione -
11.06.2013 01.12.2013 Art. 188 modifica titolo -
11.06.2013 01.12.2013 Art. 189 modifica titolo -
23.09.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1 modifica 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1, a) introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1, b) introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 1, c) introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 14 cpv. 2 modifica 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1 modifica 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1, a) introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1, b) introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1, c) introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2 modifica 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2, a) abrogazione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2, b) abrogazione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2, c) abrogazione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2, d) abrogazione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2, e) abrogazione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2, f) abrogazione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 3' introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 15 cpv. 4 introduzione 2014-020
23.09.2014 01.01.2016 Art. 187e introduzione 2014-020
18.11.2014 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1, b) modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 3 cpv. 2, c) modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Titolo 2. modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 92 cpv. 2 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Titolo 2.6. introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 97a' introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 97g cpv. 3 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 165a cpv. 1, d) modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 171b introduzione 2014-031
13.01.2015 01.01.2016 Art. 78 cpv. 1, c) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 81 cpv. 1, a) modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 122 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 122a cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 123 cpv. 1 modifica 2015-005
13.01.2015 01.01.2016 Art. 150 cpv. 3 modifica 2015-006
20.10.2015 01.01.2018 Art. 87 cpv. 2 modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2018 Art. 91 cpv. 3 modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 123 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 150 cpv. 1 modifica 2016-001
20.10.2015 01.01.2017 Art. 181 cpv. 1, a) modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 181 cpv. 1, b) modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 181 cpv. 1, b), 1. introduzione 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 181 cpv. 1, b), 2. introduzione 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 181 cpv. 2 modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 182a cpv. 1 modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 183 cpv. 1 modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 183b cpv. 1 modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 183b cpv. 2 modifica 2016-003
20.10.2015 01.01.2017 Art. 187f introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 17 cpv. 2 introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 31 cpv. 1, b) modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 31 cpv. 1, c) modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 31 cpv. 1, d) abrogazione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 32 cpv. 1, g) introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1, o) introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 37 cpv. 1, b) modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 39a abrogazione 2016-003
15.02.2016 01.03.2016 Art. 44 cpv. 3 introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 81 cpv. 1, i) introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 98 cpv. 1, a) modifica 2016-003
15.02.2016 01.03.2016 Art. 99 cpv. 3 modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 99a introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 104 cpv. 1 modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 105 cpv. 1 modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 105d cpv. 3 modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 105d cpv. 4 introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 127 cpv. 3 modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 128 cpv. 4 modifica 2016-003
15.02.2016 01.03.2016 Art. 145 cpv. 2 modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 154a cpv. 2 modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 155 cpv. 4, a) modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 165a cpv. 1, c) modifica 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 165a cpv. 1, g) introduzione 2016-003
15.02.2016 01.01.2016 Art. 165a cpv. 1, h) introduzione 2016-003
19.04.2016 01.11.2016 Art. 122 cpv. 4 introduzione 2016-019
12.02.2019 01.01.2021 Art. 1 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 1 cpv. 1, d) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Titolo 5. modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 modifica titolo 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 1, a) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 1, b) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 1, c) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 1, d) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 1, f) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 1, g) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 2 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106 cpv. 3 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106a cpv. 2 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106a cpv. 2, a) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106a cpv. 2, b) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106a cpv. 2, c) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 106a cpv. 3 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 modifica titolo 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 1, a) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 1, b) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 1, c) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 1, e) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 1, f) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 2 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 3 abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107 cpv. 4 abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107a introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 107b introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 108 modifica titolo 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 109 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 109 cpv. 2 abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 110 modifica titolo 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 111 modifica titolo 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 111 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 111 cpv. 2 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 111 cpv. 3 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 111 cpv. 4 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 111 cpv. 5 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 112 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 112 cpv. 1, a) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 112 cpv. 1, b) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 112 cpv. 1, c) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 112 cpv. 1, d) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 112 cpv. 1, e) introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 113 cpv. 1 abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 113 cpv. 2 abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 113 cpv. 3 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114 cpv. 1, b) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114 cpv. 3 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114 cpv. 3, a) introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114 cpv. 3, b) introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114 cpv. 3bis introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114 cpv. 3ter introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114 cpv. 4 abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114a cpv. 3 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 114a cpv. 4 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 115 modifica titolo 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 115 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 115 cpv. 2 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 134 modifica titolo 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 137 cpv. 2 abrogazione 2019-015
29.08.2019 01.01.2020 Art. 7 cpv. 1, d) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 8 cpv. 1, f) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 8 cpv. 1, h) introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 18c introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 19 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 20 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 20 cpv. 3 modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 21 cpv. 2 abrogazione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 21a cpv. 1 modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 21b cpv. 1, b) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 21c introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 30 cpv. 1, m) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 30 cpv. 1, mbis) introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 30 cpv. 1, mter) introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 30 cpv. 1, n) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 32a introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 33 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 34 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 36 cpv. 1, n) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 39 cpv. 1, a) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 39 cpv. 1, t) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 62a introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 63 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 75 cpv. 1, e) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 75 cpv. 2, a) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 75 cpv. 2, c) introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 79 cpv. 1, c) modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 79a introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 79b introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 80 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 80a introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 81 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 81a introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 81b introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 82 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 82a introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 83 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 83 cpv. 5 modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 84 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 85 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 86 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 86 cpv. 4 introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 87 cpv. 1 modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 87 cpv. 3 modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 89 abrogazione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 89a abrogazione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 89b abrogazione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 90 cpv. 4 introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 92 modifica titolo 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 92 cpv. 1 modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 92 cpv. 1, a) introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 92 cpv. 1, b) introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 92 cpv. 1, c) introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 92 cpv. 2 modifica 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 189d introduzione 2019-033
29.08.2019 01.01.2020 Art. 190 modifica titolo 2019-033
12.02.2020 01.01.2021 Art. 35 cpv. 1, b) modifica 2020-043
12.02.2020 01.01.2021 Art. 35 cpv. 1bis introduzione 2020-043
20.10.2020 01.12.2020 Art. 4 modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.12.2020 Art. 4 cpv. 3 introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 8b introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 9 modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 10 modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 15 cpv. 4 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2020 Art. 39 cpv. 1, s) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2020 Art. 39 cpv. 1, t) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 40a cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 41 cpv. 1, c) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 42 cpv. 2, c) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 42 cpv. 2, d) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 43 cpv. 1, c) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 43 cpv. 1, e) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 44 cpv. 3 abrogazione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 49 cpv. 1, c) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 49 cpv. 1, d) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 70 cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 75a modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 75a cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 75a cpv. 2 introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 75a cpv. 3 introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 88 cpv. 5 introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 98 cpv. 1, b) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 98 cpv. 1, c) modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 99 cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 99 cpv. 1bis introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 99 cpv. 3 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 99 cpv. 5bis introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 100 modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 100 cpv. 5 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 100 cpv. 5, a) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 100 cpv. 5, b) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 100 cpv. 6 introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 101 cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 104 cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 104 cpv. 2 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 104 cpv. 3bis introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105 abrogazione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a cpv. 1, a) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a cpv. 1, b) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a cpv. 3 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a cpv. 4 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a cpv. 5 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105a cpv. 6 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105abis introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105ater introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105aquater introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105aquinquies introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b cpv. 1, a) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b cpv. 1, b) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b cpv. 1, c) introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b cpv. 2 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b cpv. 3 introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105b cpv. 4 introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105c modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105c cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105c cpv. 2 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105c cpv. 3 abrogazione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105d modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105d cpv. 1bis introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 105e modifica titolo 2021-007
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123a modifica titolo 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123a cpv. 1 modifica 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123a cpv. 2 modifica 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123a cpv. 3 abrogazione 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123a cpv. 4 abrogazione 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123b modifica titolo 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123b cpv. 1 modifica 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123b cpv. 2 modifica 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123b cpv. 3 introduzione 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123b cpv. 4 introduzione 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123c modifica titolo 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123c cpv. 1 modifica 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123c cpv. 2 modifica 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 123d introduzione 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 124 modifica titolo 2021-052
20.10.2020 01.01.2022 Art. 125 modifica titolo 2021-052
20.10.2020 01.01.2021 Art. 127 cpv. 2 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 137 cpv. 1 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 145 cpv. 2 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 156 cpv. 2 modifica 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 191a introduzione 2021-007
20.10.2020 01.01.2021 Art. 192 modifica titolo 2021-007
14.06.2022 01.01.2025 Art. 137a cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 139 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 140 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 142 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 158 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 166 cpv. 3 modifica 2023-008
03.12.2024 01.01.2026 Art. 97abis introduzione 2025-034
10.02.2025 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1 modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 21c cpv. 6 introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 23 cpv. 2 modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 23 cpv. 2, a) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 23 cpv. 2, b) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 23 cpv. 2, c) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 30 cpv. 1, n) modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 30 cpv. 1, o) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 1, g) modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 1, h) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 2 modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 2, a) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 2, b) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 2, c) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 2, d) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 32 cpv. 3 introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 36 cpv. 1, b) modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 74 cpv. 2 modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 1, a) modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 1, i) modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 1, j) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 3 modifica 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 3, a) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 3, b) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 3, c) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 3, d) introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 81 cpv. 4 introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 97 cpv. 1bis introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 97 cpv. 2bis introduzione 2025-038
10.02.2025 01.01.2025 Art. 129 cpv. 1, c) modifica 2025-038
28.08.2025 01.01.2026 Art. 36 cpv. 1, l) modifica 2025-073
28.08.2025 01.01.2026 Art. 38 cpv. 1, b) modifica 2025-073
28.08.2025 01.01.2026 Art. 38 cpv. 1, d), 1. modifica 2025-073
28.08.2025 01.01.2026 Art. 38 cpv. 1, d), 2. modifica 2025-073
28.08.2025 01.01.2026 Art. 38 cpv. 1, d), 3. modifica 2025-073

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.06.1986 01.01.1987 prima versione -
Art. 1 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 1 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 1 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 1 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 1 cpv. 1, b) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 1 cpv. 1, b) 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 1 cpv. 1, c) 19.10.2010 01.01.2014 modifica -
Art. 1 cpv. 1, d) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 1 cpv. 1, e) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 1 cpv. 1, f) 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 1 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 1a 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 1b 17.10.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 3 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 3 cpv. 1 19.10.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 3 cpv. 2 19.10.2010 01.12.2011 modifica -
Art. 3 cpv. 2, c) 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 3 cpv. 3 31.08.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 3 cpv. 4 19.10.2010 01.12.2011 modifica -
Art. 3 cpv. 5 19.10.2010 01.12.2011 modifica -
Art. 3 cpv. 6 19.10.2010 01.12.2011 abrogazione -
Art. 4 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 4 20.10.2020 01.12.2020 modifica titolo 2021-007
Art. 4 cpv. 1 19.10.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 4 cpv. 1 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 4 cpv. 3 20.10.2020 01.12.2020 introduzione 2021-007
Art. 5 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 5 cpv. 1, b) 21.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 5 cpv. 1, c) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 5 cpv. 1, d) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 5 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 introduzione 2006, 3319
Art. 6 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 7 cpv. 1, d) 31.08.2010 01.01.2013 modifica -
Art. 7 cpv. 1, d) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 7 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 8 cpv. 1, b) 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 8 cpv. 1, e) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 8 cpv. 1, f) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 8 cpv. 1, f) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 8 cpv. 1, g) 31.08.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 8 cpv. 1, h) 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 8a 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 8b 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 9 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 9 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 10 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 10 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 10 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 10 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 10 cpv. 5 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 10 cpv. 6 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 11 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 12 cpv. 3 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 13 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 13 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 13 cpv. 3, a) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 13 cpv. 3, f) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 13 cpv. 3, g) 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 14 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 14 cpv. 1 23.09.2014 01.01.2016 modifica 2014-020
Art. 14 cpv. 1, a) 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 14 cpv. 1, b) 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 14 cpv. 1, c) 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 14 cpv. 2 23.09.2014 01.01.2016 modifica 2014-020
Art. 15 cpv. 1 23.09.2014 01.01.2016 modifica 2014-020
Art. 15 cpv. 1, a) 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 15 cpv. 1, b) 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 15 cpv. 1, c) 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 15 cpv. 2 23.09.2014 01.01.2016 modifica 2014-020
Art. 15 cpv. 2, a) 23.09.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-020
Art. 15 cpv. 2, b) 23.09.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-020
Art. 15 cpv. 2, c) 23.09.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-020
Art. 15 cpv. 2, d) 23.09.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-020
Art. 15 cpv. 2, e) 23.09.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-020
Art. 15 cpv. 2, f) 23.09.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-020
Art. 15 cpv. 3 19.10.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 15 cpv. 3' 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 15 cpv. 4 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 15 cpv. 4 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 16 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 17 31.08.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 17 cpv. 2 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 17a 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 17b 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 17c 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 17d 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 18 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 18 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2011 abrogazione -
Art. 18 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 18 cpv. 5 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 18a 21.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 18b 18.06.2009 01.01.2011 introduzione -
Art. 18c 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 19 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 19 18.06.2009 01.01.2011 modifica titolo -
Art. 19 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 19 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 20 18.10.2005 01.01.2006 revisione totale -
Art. 20 18.06.2009 01.01.2011 modifica titolo -
Art. 20 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 20 cpv. 3 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 21 21.10.2008 01.01.2009 modifica titolo -
Art. 21 cpv. 1, a) 17.10.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 21 cpv. 1, b) 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 21 cpv. 1, f) 17.10.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 21 cpv. 2 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 21 cpv. 2 29.08.2019 01.01.2020 abrogazione 2019-033
Art. 21a 21.10.2008 01.01.2009 introduzione -
Art. 21a cpv. 1 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 21b 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 21b cpv. 1, b) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 21c 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 21c cpv. 6 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 22 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 22 cpv. 3 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 22 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 22 cpv. 5 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 23 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 23 cpv. 2 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 23 cpv. 2, a) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 23 cpv. 2, b) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 23 cpv. 2, c) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 23 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 24 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 25 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 26 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 27 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 28 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 29 cpv. 1, b) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 29 cpv. 1, c) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 29 cpv. 1, d) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 29 cpv. 1, e) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 29 cpv. 1, f) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 29 cpv. 1, g) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 29 cpv. 1, h) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 30 cpv. 1, c) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, d) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, e) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, f) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, g) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, h) 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 30 cpv. 1, hbis) 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 30 cpv. 1, i) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, k) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, l) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 30 cpv. 1, m) 21.05.2000 01.01.2001 introduzione -
Art. 30 cpv. 1, m) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 30 cpv. 1, mbis) 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 30 cpv. 1, mter) 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 30 cpv. 1, n) 31.08.2012 01.01.2014 introduzione -
Art. 30 cpv. 1, n) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 30 cpv. 1, n) 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 30 cpv. 1, o) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 31 cpv. 1, b) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 31 cpv. 1, c) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 31 cpv. 1, c) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 31 cpv. 1, d) 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 31 cpv. 1, d) 15.02.2016 01.01.2016 abrogazione 2016-003
Art. 32 cpv. 1, c) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 32 cpv. 1, d) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 32 cpv. 1, e) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 32 cpv. 1, f) 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 32 cpv. 1, g) 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 32 cpv. 1, g) 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 32 cpv. 1, h) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 32 cpv. 2 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 32 cpv. 2 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 32 cpv. 2, a) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 32 cpv. 2, b) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 32 cpv. 2, c) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 32 cpv. 2, d) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 32 cpv. 3 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 32a 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 33 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 33 cpv. 1 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 33 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 33 cpv. 4 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 34 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 34 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 34 cpv. 3 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 35 cpv. 1, a) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 35 cpv. 1, b) 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 35 cpv. 1, b) 12.02.2020 01.01.2021 modifica 2020-043
Art. 35 cpv. 1bis 12.02.2020 01.01.2021 introduzione 2020-043
Art. 35 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 35 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 36 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 36 cpv. 1, a) 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 36 cpv. 1, b) 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 36 cpv. 1, g) 18.06.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 36 cpv. 1, gbis) 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 36 cpv. 1, h) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 36 cpv. 1, i) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 36 cpv. 1, l) 19.10.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 36 cpv. 1, l) 28.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-073
Art. 36 cpv. 1, m) 19.10.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 36 cpv. 1, n) 31.08.2012 01.01.2014 introduzione -
Art. 36 cpv. 1, n) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 36 cpv. 1, o) 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 37 cpv. 1, b) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 37 cpv. 1, e) 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 38 cpv. 1, a) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, b) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 38 cpv. 1, b) 28.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-073
Art. 38 cpv. 1, c) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, d) 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 38 cpv. 1, d), 1. 28.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-073
Art. 38 cpv. 1, d), 2. 28.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-073
Art. 38 cpv. 1, d), 3. 28.08.2025 01.01.2026 modifica 2025-073
Art. 38 cpv. 1, e) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, f) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 38 cpv. 1, g) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, h) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 38 cpv. 1, i) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, k) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, l) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, m) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 38 cpv. 1, n) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 38 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 39 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 39 cpv. 1, a) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 39 cpv. 1, s) 20.10.2020 01.01.2020 modifica 2021-007
Art. 39 cpv. 1, t) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 39 cpv. 1, t) 20.10.2020 01.01.2020 modifica 2021-007
Art. 39 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 39 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 39 cpv. 4 21.10.2008 01.01.2009 abrogazione -
Art. 39 cpv. 5 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 39a 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 39a 15.02.2016 01.01.2016 abrogazione 2016-003
Art. 40 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 40 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 40a 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 40a cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 40a cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 40a cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 40b 18.06.2009 01.01.2011 introduzione -
Art. 41 cpv. 1, c) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 41 cpv. 1, c) 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 42 cpv. 2, c) 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 42 cpv. 2, c) 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 42 cpv. 2, d) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 43 cpv. 1, a) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 43 cpv. 1, b) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 43 cpv. 1, c) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 43 cpv. 1, c) 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 43 cpv. 1, d) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 43 cpv. 1, e) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 44 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 44 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 44 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 44 cpv. 3 15.02.2016 01.03.2016 introduzione 2016-003
Art. 44 cpv. 3 20.10.2020 01.01.2021 abrogazione 2021-007
Art. 47 cpv. 2 18.06.2009 01.01.2011 abrogazione -
Art. 49 cpv. 1, c) 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 49 cpv. 1, d) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 50 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 52 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 52 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 53 cpv. 1 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 53 cpv. 4 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 54 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 54 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 56 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 56 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 58 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 58 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 59 31.08.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 59 cpv. 1 18.06.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 59 cpv. 2 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 59 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2011 introduzione -
Art. 59 cpv. 4 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 59a 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 62a 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 63 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 63 cpv. 1 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 63 cpv. 2 18.06.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 63 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 64 19.10.2010 01.01.2011 modifica titolo -
Art. 64 cpv. 1 19.10.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 64 cpv. 2 18.06.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 64 cpv. 3 19.10.2010 01.01.2011 abrogazione -
Art. 65 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 66 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 66 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 67 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 68 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 68 cpv. 3 18.06.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 69 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 70 18.06.2004 01.01.2005 revisione totale -
Art. 70 cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 71 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Titolo 1.7. 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 72 17.10.2006 01.01.2008 revisione totale -
Art. 73 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Titolo 2. 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 74 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 74 cpv. 1 18.06.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 74 cpv. 1bis 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 74 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 74 cpv. 2 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 74 cpv. 4 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 74 cpv. 5 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 75 cpv. 1, c) 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 75 cpv. 1, d) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 75 cpv. 1, e) 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 75 cpv. 1, e) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 75 cpv. 2 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 75 cpv. 2, a) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 75 cpv. 2, b) 31.08.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 75 cpv. 2, c) 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 75 cpv. 3 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 75a 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 75a 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 75a cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 75a cpv. 2 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 75a cpv. 3 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 76 31.08.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 77 31.08.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 77 cpv. 3, b) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 77 cpv. 3, c) 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 78 31.08.2012 01.01.2013 modifica titolo -
Art. 78 cpv. 1, c) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 78 cpv. 1, e) 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 78 cpv. 1, g) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 78 cpv. 1, i) 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 78 cpv. 1, j) 17.10.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 78 cpv. 1, k) 19.10.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 78 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 78 cpv. 4 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 79 cpv. 1, c) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 79 cpv. 1, c) 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 79 cpv. 1, d) 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 79 cpv. 3 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 79a 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 79b 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 80 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 80a 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 81 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 81 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 81 cpv. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 81 cpv. 1, a) 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 81 cpv. 1, f) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 81 cpv. 1, g) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 81 cpv. 1, i) 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 81 cpv. 1, i) 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 81 cpv. 1, j) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 81 cpv. 2 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 81 cpv. 3 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 81 cpv. 3 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 81 cpv. 3, a) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 81 cpv. 3, b) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 81 cpv. 3, c) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 81 cpv. 3, d) 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 81 cpv. 4 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 81a 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 81b 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 82 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 82a 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 83 18.10.2005 01.01.2006 revisione totale -
Art. 83 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 83 cpv. 5 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 84 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 84 cpv. 1 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 84 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 84 cpv. 4 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 84 cpv. 5 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 85 17.10.2006 01.01.2007 modifica titolo -
Art. 85 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 85 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 85 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 86 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 86 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 86 cpv. 3 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 86 cpv. 4 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 87 cpv. 1 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 87 cpv. 1 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 87 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 87 cpv. 2 20.10.2015 01.01.2018 modifica 2016-003
Art. 87 cpv. 3 19.10.2010 01.01.2011 modifica -
Art. 87 cpv. 3 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 88 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 88 cpv. 1 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 88 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 88 cpv. 3, a) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 88 cpv. 3, c) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 88 cpv. 3, d) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 88 cpv. 5 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 88a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 88a cpv. 1 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 88a cpv. 4 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 89 29.08.2019 01.01.2020 abrogazione 2019-033
Art. 89 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 89 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 89 cpv. 2, c) 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 89 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 89a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 89a 29.08.2019 01.01.2020 abrogazione 2019-033
Art. 89a cpv. 2, c) 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 89b 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 89b 29.08.2019 01.01.2020 abrogazione 2019-033
Art. 90 cpv. 2, a) 18.06.2009 01.01.2011 modifica -
Art. 90 cpv. 4 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 90a 18.06.2009 01.01.2011 introduzione -
Art. 91 17.10.2006 01.01.2008 revisione totale -
Art. 91 18.06.2009 01.01.2011 modifica titolo -
Art. 91 cpv. 3 20.10.2015 01.01.2018 modifica 2016-003
Art. 92 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 92 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 92 cpv. 1 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 92 cpv. 1, a) 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 92 cpv. 1, b) 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 92 cpv. 1, c) 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 92 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 92 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 92 cpv. 2 29.08.2019 01.01.2020 modifica 2019-033
Art. 92 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 93 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 94 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 95 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 96 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 96 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 97 cpv. 1bis 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 97 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 97 cpv. 2bis 10.02.2025 01.01.2025 introduzione 2025-038
Art. 97 cpv. 3, a) 31.08.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 97 cpv. 3, b) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 97 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Titolo 2.6. 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 97a' 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 97abis 03.12.2024 01.01.2026 introduzione 2025-034
Titolo 3. 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 97a 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 97b 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 97c 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 97d 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Titolo 3a. 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 97e 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 97f 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 97g 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 97g cpv. 3 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 97h 31.08.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 98 cpv. 1, a) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 98 cpv. 1, a) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 98 cpv. 1, b) 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 98 cpv. 1, c) 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 98 cpv. 2 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 99 cpv. 1 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 99 cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 99 cpv. 1bis 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 99 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 99 cpv. 3 15.02.2016 01.03.2016 modifica 2016-003
Art. 99 cpv. 3 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 99 cpv. 4 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 99 cpv. 5 18.06.2009 01.01.2010 abrogazione -
Art. 99 cpv. 5bis 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 99a 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 100 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 100 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 100 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 100 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 100 cpv. 5 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 100 cpv. 5 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 100 cpv. 5, a) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 100 cpv. 5, b) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 100 cpv. 6 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 101 cpv. 1 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 101 cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 101 cpv. 2 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 101 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 102 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 103 10.03.1996 01.01.1997 revisione totale -
Art. 103 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 103 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 103a 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 104 cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 104 cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 104 cpv. 1, b) 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 104 cpv. 1, d) 19.10.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 104 cpv. 1, e) 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 104 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 104 cpv. 2 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 104 cpv. 3bis 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 104 cpv. 4 31.08.2010 01.01.2013 introduzione -
Art. 105 20.10.2020 01.01.2021 abrogazione 2021-007
Art. 105 cpv. 1 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 105 cpv. 2 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 105 cpv. 3 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 105a 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 105a 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 105a cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105a cpv. 1, a) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105a cpv. 1, b) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105a cpv. 3 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105a cpv. 4 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 105a cpv. 4 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105a cpv. 5 19.10.2010 01.01.2014 introduzione -
Art. 105a cpv. 5 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105a cpv. 6 19.10.2010 01.01.2014 introduzione -
Art. 105a cpv. 6 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105abis 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105ater 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105aquater 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105aquinquies 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105b 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 105b 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 105b cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105b cpv. 1, a) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105b cpv. 1, b) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105b cpv. 1, c) 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105b cpv. 2 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 105b cpv. 2 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105b cpv. 3 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105b cpv. 4 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105c 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 105c 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 105c cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105c cpv. 2 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 105c cpv. 3 20.10.2020 01.01.2021 abrogazione 2021-007
Art. 105d 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 105d 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 105d cpv. 1bis 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 105d cpv. 3 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 105d cpv. 4 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 105e 19.10.2010 01.01.2014 introduzione -
Art. 105e 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Titolo 5. 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Titolo 5. 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 106 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 106 12.02.2019 01.01.2021 modifica titolo 2019-015
Art. 106 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 106 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 106 cpv. 1, a) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106 cpv. 1, b) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106 cpv. 1, c) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106 cpv. 1, d) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106 cpv. 1, e) 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 106 cpv. 1, f) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 106 cpv. 1, f) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106 cpv. 1, g) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 106 cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 106a 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 106a cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 106a cpv. 2, a) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106a cpv. 2, b) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106a cpv. 2, c) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 106a cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 107 12.02.2019 01.01.2021 modifica titolo 2019-015
Art. 107 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 107 cpv. 1, a) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 107 cpv. 1, b) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 107 cpv. 1, c) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 107 cpv. 1, c) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 107 cpv. 1, d) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 107 cpv. 1, e) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 107 cpv. 1, e) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 107 cpv. 1, f) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 107 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 107 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 107 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 107 cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 107 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 107 cpv. 4 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 107a 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 107b 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 108 12.02.2019 01.01.2021 modifica titolo 2019-015
Art. 108 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 108 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 108 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 108 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 109 17.10.2006 01.01.2008 revisione totale -
Art. 109 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 109 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 110 12.02.2019 01.01.2021 modifica titolo 2019-015
Art. 110 cpv. 2, a) 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 110 cpv. 2, c) 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 110 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 110 cpv. 5 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 111 12.02.2019 01.01.2021 modifica titolo 2019-015
Art. 111 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 111 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 111 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 111 cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 111 cpv. 4 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 111 cpv. 5 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 112 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 112 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 112 cpv. 1, a) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 112 cpv. 1, b) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 112 cpv. 1, c) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 112 cpv. 1, d) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 112 cpv. 1, e) 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 113 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 113 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 113 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 113 cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 114 17.10.2006 01.01.2008 revisione totale -
Art. 114 cpv. 1, b) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 114 cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 114 cpv. 3, a) 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 114 cpv. 3, b) 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 114 cpv. 3bis 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 114 cpv. 3ter 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 114 cpv. 4 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 114a 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 114a cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 114a cpv. 4 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 115 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 115 12.02.2019 01.01.2021 modifica titolo 2019-015
Art. 115 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 115 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 115 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 115 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Titolo 6. 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 116 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 117 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 118 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 119 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 120 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 121 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 122 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 122 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 122 cpv. 4 19.04.2016 01.11.2016 introduzione 2016-019
Art. 122a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 122a cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 122b 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 122c 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 122d 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 123 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 123 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 123 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 123 cpv. 2 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 123 cpv. 3 20.10.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 123a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 123a 20.10.2020 01.01.2022 modifica titolo 2021-052
Art. 123a cpv. 1 20.10.2020 01.01.2022 modifica 2021-052
Art. 123a cpv. 2 20.10.2020 01.01.2022 modifica 2021-052
Art. 123a cpv. 3 20.10.2020 01.01.2022 abrogazione 2021-052
Art. 123a cpv. 4 20.10.2020 01.01.2022 abrogazione 2021-052
Art. 123b 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 123b 20.10.2020 01.01.2022 modifica titolo 2021-052
Art. 123b cpv. 1 20.10.2020 01.01.2022 modifica 2021-052
Art. 123b cpv. 2 20.10.2020 01.01.2022 modifica 2021-052
Art. 123b cpv. 3 20.10.2020 01.01.2022 introduzione 2021-052
Art. 123b cpv. 4 20.10.2020 01.01.2022 introduzione 2021-052
Art. 123c 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 123c 20.10.2020 01.01.2022 modifica titolo 2021-052
Art. 123c cpv. 1 20.10.2020 01.01.2022 modifica 2021-052
Art. 123c cpv. 2 20.10.2020 01.01.2022 modifica 2021-052
Art. 123d 20.10.2020 01.01.2022 introduzione 2021-052
Art. 124 20.10.2020 01.01.2022 modifica titolo 2021-052
Art. 124 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 125 20.10.2020 01.01.2022 modifica titolo 2021-052
Art. 125 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 125 cpv. 2, a) 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 125 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 125 cpv. 4 11.06.2013 01.12.2013 modifica -
Art. 126 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 126 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 126 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 126a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 127 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 127 cpv. 2 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 127 cpv. 2 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 127 cpv. 3 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 127 cpv. 3 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 128 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 128 cpv. 4 18.06.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 128 cpv. 4 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 129 cpv. 1, c) 10.02.2025 01.01.2025 modifica 2025-038
Art. 130 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 130 cpv. 1, d) 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 130 cpv. 1, f) 17.10.2006 01.01.2007 introduzione -
Art. 130 cpv. 1, g) 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 130a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 131 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 131 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 132 cpv. 1 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 132 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 132 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 134 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 134 12.02.2019 01.01.2021 modifica titolo 2019-015
Art. 134 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 134 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 134 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 135 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 135a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 137 cpv. 1 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 137 cpv. 1 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 137 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 137 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 137 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 137a 31.08.2006 01.01.2007 introduzione 2006, 3319
Art. 137a cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 138 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 139 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 139 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 139 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 139 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 3319
Art. 139 cpv. 4 31.08.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 140 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 140 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 140 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 141 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3319
Art. 142 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 3319
Art. 142 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 143 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 3319
Art. 144 31.08.2006 01.01.2007 modifica titolo 2006, 3319
Art. 144 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 145 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 145 cpv. 2 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 145 cpv. 2 15.02.2016 01.03.2016 modifica 2016-003
Art. 145 cpv. 2 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 145 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 146 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 147 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 147 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 147 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 147 cpv. 4 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 147 cpv. 5 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 147a 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 148 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 150 cpv. 1 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 150 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 150 cpv. 2 07.12.2011 01.01.2013 modifica -
Art. 150 cpv. 3 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-006
Art. 151 31.08.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 151 cpv. 3, a) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 152 cpv. 1 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 152 cpv. 2 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 152 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3320
Art. 152 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 152 cpv. 5 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 153 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 153 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 153 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3320
Art. 153 cpv. 4 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 154 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 154 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 introduzione 2006, 3319
Art. 154 cpv. 4 31.08.2006 01.01.2007 introduzione 2006, 3319
Art. 154a 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 154a cpv. 2 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 155 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 155 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 155 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 155 cpv. 4, a) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 156 18.06.2004 01.01.2005 modifica titolo -
Art. 156 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 156 cpv. 2 20.10.2020 01.01.2021 modifica 2021-007
Art. 156 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 156 cpv. 4 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 156a 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 158 cpv. 1 18.06.2004 01.01.2005 modifica -
Art. 158 cpv. 2bis 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 158 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 158 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 158 cpv. 4 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3319
Art. 158a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 160 12.06.1994 01.10.1994 revisione totale -
Art. 160 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 161 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 162 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 164 31.08.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 165 19.10.2010 01.01.2011 modifica titolo -
Art. 165 cpv. 1 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 165 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 165 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 165a 19.10.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 165a cpv. 1, c) 15.02.2016 01.01.2016 modifica 2016-003
Art. 165a cpv. 1, d) 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 165a cpv. 1, f) 19.10.2010 01.01.2014 introduzione -
Art. 165a cpv. 1, g) 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 165a cpv. 1, h) 15.02.2016 01.01.2016 introduzione 2016-003
Art. 166 17.10.2006 01.01.2008 revisione totale -
Art. 166 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 166 cpv. 4 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2409
Art. 167 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 168 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 169 cpv. 1, a) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 169 cpv. 1, b) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 169 cpv. 1, c) 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 169 cpv. 1, d) 19.10.2010 01.01.2014 modifica -
Art. 169 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 170 cpv. 1 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 170 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 170 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 170 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 171 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 171 cpv. 2, b) 19.10.2010 01.01.2014 modifica -
Art. 171 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 171a 19.10.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 171b 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 173 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 174 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 174 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 174 cpv. 4 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 176 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 176 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 176a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 176a cpv. 1 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 176a cpv. 4 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 177 18.06.2009 01.01.2010 modifica titolo -
Art. 177 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 177 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 177 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 177a 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 178 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 178 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 178 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 178a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 178a cpv. 2 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 179 cpv. 1 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 179 cpv. 2 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 179 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 179 cpv. 4 18.06.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 179 cpv. 5 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 179 cpv. 6 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 180 cpv. 1 10.03.1996 01.01.1997 modifica -
Art. 180 cpv. 2 10.03.1996 01.01.1997 abrogazione -
Art. 181 cpv. 1 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 181 cpv. 1, a) 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-003
Art. 181 cpv. 1, b) 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-003
Art. 181 cpv. 1, b), 1. 20.10.2015 01.01.2017 introduzione 2016-003
Art. 181 cpv. 1, b), 2. 20.10.2015 01.01.2017 introduzione 2016-003
Art. 181 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 modifica -
Art. 181 cpv. 2 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-003
Art. 181 cpv. 3 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 181 cpv. 4 13.06.1999 01.01.2001 abrogazione -
Art. 182 cpv. 2 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 182a 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 182a cpv. 1 24.04.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 182a cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-003
Art. 182a cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 183 13.06.1999 01.01.2001 revisione totale -
Art. 183 cpv. 1 24.04.2006 01.01.2007 modifica -
Art. 183 cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-003
Art. 183 cpv. 3 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 183a 16.06.2010 01.01.2011 revisione totale 2010, 2409
Art. 183b 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 183b cpv. 1 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-003
Art. 183b cpv. 2 20.10.2015 01.01.2017 modifica 2016-003
Art. 185 17.10.2006 01.01.2008 abrogazione -
Art. 186 17.10.2006 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 186 cpv. 1 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 186 cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 186 cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 186 cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 187a 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 187b 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 187b cpv. 3 18.10.2005 01.01.2006 introduzione -
Art. 187c 31.08.2012 01.01.2013 abrogazione -
Art. 187d 11.06.2013 01.12.2013 introduzione -
Art. 187e 23.09.2014 01.01.2016 introduzione 2014-020
Art. 187f 20.10.2015 01.01.2017 introduzione 2016-003
Art. 188 11.06.2013 01.12.2013 modifica titolo -
Art. 188a 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 188b 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 188c 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 188d 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 188d cpv. 4bis 18.06.2004 01.01.2005 introduzione -
Art. 188e 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 188f 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 188f cpv. 2 17.10.2006 01.01.2008 modifica -
Art. 188f cpv. 3 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 188f cpv. 4 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -
Art. 188g 17.10.2006 01.01.2007 revisione totale -
Art. 188h 18.06.2009 01.01.2010 introduzione -
Art. 188i 18.06.2009 01.01.2011 introduzione -
Art. 188j 19.10.2010 01.01.2011 introduzione -
Art. 189 11.06.2013 01.12.2013 modifica titolo -
Art. 189a 10.03.1996 01.01.1997 introduzione -
Art. 189b 13.06.1999 01.01.2001 introduzione -
Art. 189c 18.06.2009 01.01.2011 introduzione -
Art. 189d 29.08.2019 01.01.2020 introduzione 2019-033
Art. 190 18.06.2009 01.01.2011 modifica titolo -
Art. 190 29.08.2019 01.01.2020 modifica titolo 2019-033
Art. 191 19.10.2010 01.01.2014 revisione totale -
Art. 191a 20.10.2020 01.01.2021 introduzione 2021-007
Art. 192 19.10.2010 01.01.2014 modifica titolo -
Art. 192 20.10.2020 01.01.2021 modifica titolo 2021-007
Art. 193 cpv. 5 17.10.2006 01.01.2008 introduzione -