Lexipedia

720.200

Legge sulle imposte comunali e di culto

(LImpCC)

del 31.08.2006 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti gli art. 31 e 94 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 16 maggio 2006,[3]

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della legge

La presente legge disciplina la riscossione delle imposte dei comuni politici, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.

Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione diversa, si applicano per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

Art. 2 Imposte comunali

Il comune riscuote secondo le disposizioni della presente legge:

  1. un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
  2. un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
  3. un ricupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari.

Il comune può riscuotere le seguenti imposte, secondo le disposizioni della presente legge:

  1. un'imposta sul trapasso di proprietà;
  2. un'imposta sugli immobili;
  3. un'imposta sull'eredità e un'imposta sulle donazioni.

Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

  1. una tassa per ospiti o una tassa di alloggio;
  2. una tassa di promozione turistica.

La riscossione di un'imposta alla fonte e la tassazione degli utili e del capitale delle persone giuridiche competono unicamente al Cantone.

Art. 3 Imposte di culto

Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali possono riscuotere in base alle disposizioni della presente legge un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice, nonché procedere al ricupero d'imposta e riscuotere imposte penali.

Non è ammessa la riscossione di altre imposte.

2. Le imposte dei comuni

2.1. Imposte dirette

Art. 4 Imposte sul reddito e sulla sostanza

Il comune riscuote un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice. Il comune stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

Il soggetto fiscale, l'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte[4].

La tassazione viene eseguita dalle autorità insieme a quella dell'imposta cantonale secondo la legge cantonale sulle imposte. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni. Sono fatti salvi quei casi, in cui viene eseguita soltanto una tassazione comunale.

La riscossione delle imposte compete al comune.

La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale secondo il dispendio rientrano nella competenza del Cantone. *

Art. 5 Imposta di frazione

… *

Frazioni esistenti configurate quali enti territoriali che al 1° gennaio 2009 riscuotono un'imposta sul reddito e sulla sostanza possono continuare a farlo per la durata di dieci anni.

L’articolo 4 si applica per analogia.

Art. 6 Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

Il comune riscuote un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare la cui percentuale equivale a quella stabilita per l'imposta cantonale.

Il soggetto fiscale, l'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte[5].

La compensazione delle perdite e la determinazione dell'aliquota sono limitate al territorio comunale.

La tassazione e la riscossione delle imposte vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sugli utili da sostanza immobiliare. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

Il comune decide su domande di condono e sugli stralci amministrativi.

2.2. Imposta sul trapasso di proprietà

Art. 7 Imposta sul trapasso di proprietà 1. In generale

Il comune riscuote un'imposta sul trapasso di proprietà secondo le disposizioni della presente legge.

L'imposta sul trapasso di proprietà viene riscossa in caso di trapasso di proprietà di un fondo o di una parte di un fondo situato nel comune.

Art. 8 2. Concetto del trapasso di proprietà

Per trapasso di proprietà si intende ogni trasferimento del potere di disporre effettivamente ed economicamente di un fondo.

Per trapasso economico si intende in particolare:

  1. l'esercizio del diritto di subentro risultante da un contratto di compravendita o da un diritto di compera in caso di trapasso di proprietà;
  2. il trasferimento di partecipazioni ad una società immobiliare, se con ciò l'acquirente da solo o insieme al coniuge e ai figli minorenni acquisisce la maggioranza dei diritti di voto;
  3. la costituzione a titolo oneroso su fondi di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico della proprietà se diminuiscono in modo duraturo ed importante il valore di alienazione dei fondi;
  4. la concessione di un diritto di superficie dietro indennità unica.

L'apporto di un fondo in una società di persone è soggetto all'imposta sul trapasso di proprietà soltanto nella misura in cui viene modificato il diritto economico.

Art. 9 3. Trapassi di proprietà esenti dall'imposta

Sono esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà:

  1. trapassi di proprietà in seguito a successione, divisione ereditaria, legato, anticipo ereditario e donazione;
  2. trapassi di proprietà tra genitori e discendenti rispettivamente tra suoceri e generi e nuore. Figliastri e figli affiliati sono equiparati ai figli naturali;
  3. trapassi di proprietà tra coniugi e tra partner registrati, nonché sulla base di liquidazioni del regime dei beni;
  4. trapassi di proprietà ai fini di un raggruppamento di terreni, di un arrotondamento, di uno sfruttamento più razionale delle aziende agricole, di un piano di quartiere, di una rettifica dei confini o di un raggruppamento di terreni da costruzione;
  5. trapassi di proprietà in seguito a espropriazione o cessione volontaria di fondi gravati da un diritto di espropriazione;
  6. trapassi di proprietà in caso di edificazioni, se un artigiano deve rilevare proprietà fondiaria che rivende entro due anni dalla stipulazione del contratto d'acquisto senza averla prima utilizzata;
  7. trapassi di proprietà che con l'acquisto del fondo da parte del creditore pignoratizio, del fideiussore o del debitore solidale conducono a una perdita;
  8. trapassi di proprietà in caso di una ristrutturazione che costituisce una fattispecie di dilazione fiscale secondo la legge cantonale sulle imposte.

Art. 10 4. Soggetto fiscale

È soggetto all'imposta l'acquirente del fondo.

In caso di permuta di fondi ogni parte contraente è soggetta all'imposta per l'oggetto di permuta da essa acquistato. Le imposte su un eventuale sovrapprezzo devono essere pagate dall'acquirente del fondo di maggiore valore.

Vengono presi in considerazione accordi contrattuali diversi se l'alienante non è soggettivamente esente da imposte.

Art. 11 5. Esenzione soggettiva

Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà

  1. la Confederazione ed i suoi istituti nella misura in cui il diritto federale lo preveda;
  2. il Cantone ed i suoi istituti dipendenti;
  3. gli istituti autonomi cantonali per fondi destinati direttamente a scopi pubblici;
  4. le regioni, i comuni (con i loro istituti) e i comuni patriziali per fondi nel proprio territorio;
  5. le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali, nonché le fondazioni ecclesiastiche per fondi nel proprio territorio destinati direttamente a scopi ecclesiastici e per case parrocchiali;
  6. le persone giuridiche che in base all'articolo 78 capoverso 1 lettera f della legge cantonale sulle imposte[6] sono esenti dall'assoggettamento, per fondi destinati direttamente, esclusivamente ed irrevocabilmente allo scopo che dà diritto all'esenzione;
  7. le imprese di trasporto e d'infrastruttura ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera k della legge cantonale sulle imposte per immobili funzionali all'attività concessionata.

Art. 12 6. Determinazione dell'imposta

Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa ammonta al massimo al 2 per cento.

La base di calcolo è costituita dal valore venale del fondo trasferito.

Al momento dell'acquisto, quale valore venale vale il prezzo d'acquisto con tutte le altre prestazioni dell'acquirente. Se non è stato pattuito un prezzo d'acquisto o se questo è manifestamente inferiore al valore venale, l'imposta sul trapasso di proprietà viene riscossa sul valore venale.

Se viene trasferito un diritto di superficie, i canoni del diritto di superficie a carico dell'acquirente devono essere dedotti dal valore venale.

In caso di fondi di permuta deve essere riscossa la mezza imposta sul valore venale di tutti i fondi di permuta più la mezza imposta su un eventuale sovrapprezzo.

Art. 13 7. Comunicazione

Se il trapasso di proprietà avviene senza iscrizione nel registro fondiario, il contribuente deve comunicarlo entro 30 giorni all'Ufficio fiscale comunale.

Art. 14 8. Tassazione e esigibilità

L'imposta sul trapasso di proprietà viene notificata dal comune con la decisione di tassazione.

Il credito fiscale nasce con il trapasso di proprietà e diventa esigibile con la fatturazione.

La riscossione delle imposte compete al comune.

L'imposta deve essere pagata entro 90 giorni dalla fatturazione.

Art. 15 9. Garanzia

L'imposta sul trapasso di proprietà è garantita con pegno immobiliare in base alla legge d'introduzione al codice civile svizzero[7].

2.3. Imposta sugli immobili

Art. 16 Imposta sugli immobili 1. In generale

Il comune riscuote sui fondi situati nel comune un'imposta sugli immobili secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 17 2. Soggetto fiscale

Sono soggette all'imposta le persone fisiche e giuridiche che alla fine dell'anno civile sono proprietarie o utenti del fondo.

Le comunioni ereditarie, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita, nonché altre società di persone senza personalità giuridica possono venire tassate autonomamente.

Esiste una responsabilità solidale del proprietario nei confronti dell'utente e tra i titolari di una società di persone.

L'esenzione soggettiva si conforma alle disposizioni sull'imposta sul trapasso di proprietà (articolo 11).

Art. 18 3. Determinazione dell'imposta

Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa ammonta al massimo al due permille del valore imponibile della sostanza alla fine dell'anno civile.

Art. 19 4. Tassazione e riscossione

L'imposta sugli immobili viene tassata insieme all'imposta comunale sul reddito e sulla sostanza rispettivamente insieme all'imposta sugli utili e sul capitale dall'autorità che secondo la legge sulle imposte è competente per le imposte dirette. Nella legge fiscale comunale il comune può adottare una regolamentazione diversa.

Laddove non vengono riscosse imposte cantonali o comunali dirette, la tassazione viene eseguita dal comune.

La riscossione delle imposte compete al comune.

L'esigibilità e la pagabilità si conformano alle imposte dirette se l'imposta sugli immobili viene riscossa insieme a queste. Se l'imposta sugli immobili viene riscossa separatamente, essa diventa esigibile con la tassazione e la fatturazione e deve essere pagata entro 30 giorni.

Art. 20 5. Garanzia

L'imposta sugli immobili è garantita con pegno immobiliare in base alla legge d'introduzione al codice civile svizzero[8].

2.4. Imposta sull'eredità e sulle donazioni *

Art. 21 Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Il comune può riscuotere un'imposta sull'eredità e un'imposta sulle donazioni. *

Soggetto fiscale, esenzione fiscale, oggetto fiscale, diritto all'imposta e calcolo dell'imposta, riscossione e responsabilità riguardo all'imposta sull'eredità e sulle donazioni si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. *

… *

Le disposizioni della legge cantonale sulle imposte riguardo all'obbligo fiscale[9] trovano applicazione per analogia. Per premi e doni d'onore del Cantone, la sovranità fiscale spetta al comune di domicilio del beneficiario. Se questo ha il proprio domicilio fuori Cantone, il gettito dell'imposta spetta alla Città di Coira. *

Il comune stabilisce le aliquote d'imposta in una legge formale. Queste ammontano al massimo al: *

  1. 5 per cento per la stirpe dei genitori;
  2. 25 per cento per gli altri beneficiari.

La tassazione e la riscossione delle imposte vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sull'eredità e all'imposta cantonale sulle donazioni. Lo stesso vale per decisioni su reclamo, su impugnazione e per altre decisioni. *

Il comune decide su domande di condono e su stralci amministrativi. *

2.5. Norme sulle competenze per ulteriori imposte *

Art. 22 Tassa per ospiti *

Il comune può riscuotere una tassa per ospiti. *

L'oggetto fiscale è il pernottamento e il soggetto fiscale l'ospite che pernotta. All'ospite che pernotta sono equiparate le persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione nel relativo comune e che vi dispongono di un immobile di vacanza adibito a uso proprio, salvo che il comune fornisca un contributo sostanziale allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione. *

Le entrate derivanti dalla tassa per ospiti devono essere utilizzate per il finanziamento di infrastrutture e manifestazioni turistiche. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari. *

La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa per ospiti possono venire delegati a un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale. *

I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata. *

Art. 22a * Tassa di alloggio

Il comune può riscuotere una tassa di alloggio.

Il soggetto fiscale è costituito dall'alloggiatore e dal proprietario occupante. È considerato alla stregua del proprietario occupante anche chi è assoggettato in misura illimitata all'imposizione nel relativo comune e in tale comune dispone di un immobile di vacanza adibito a uso proprio, salvo che il comune fornisca un contributo sostanziale allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione. L'inquilino permanente è equiparato al proprietario occupante.

Non è tenuto a versare la tassa chi è assoggettato in misura illimitata all'obbligo di imposizione nel relativo comune e non vi dispone di un immobile di vacanza adibito a uso proprio.

L'oggetto fiscale è costituito dal beneficio turistico diretto o indiretto.

Il calcolo avviene in base alle capacità disponibili.

Le entrate derivanti dalla tassa di alloggio devono essere utilizzate per finanziare spese nell'interesse e a beneficio dei contribuenti. Esse non possono essere utilizzate per il finanziamento di compiti comunali tradizionali.

La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di alloggio possono venire delegati a un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.

I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata.

Art. 23 Tassa di promozione turistica

Il comune può riscuotere una tassa di promozione turistica.

La tassa di promozione turistica viene riscossa dalle persone fisiche e giuridiche che lavorano sul territorio comunale e traggono vantaggi dal turismo.

Le entrate devono venire utilizzate nell'interesse dei contribuenti ed in particolare per un'attività di marketing efficace, nonché per eventi. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.

La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di promozione turistica possono venire delegati ad un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.

I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata. *

3. Le imposte di culto

Art. 24 Imposte di culto

Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali possono riscuotere un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice. La Chiesa riconosciuta dallo Stato rispettivamente il comune parrocchiale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno successivo.

L'obbligo fiscale si basa sull'appartenenza alla Chiesa dei singoli contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale e sulle disposizioni della legge cantonale sulle imposte[10]. In caso di coniugi appartenenti a Chiese diverse i fattori complessivi devono essere ripartiti in ragione della metà ciascuno su entrambi i coniugi.

L'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. Il termine generale di esigibilità corrisponde a quello delle imposte comunali.

La tassazione viene eseguita dall'autorità competente insieme a quella dell'imposta comunale. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

Per la valutazione dell'obbligo fiscale soggettivo è competente il comune parrocchiale.

La riscossione delle imposte compete al comune.

4. Ricuperi d'imposta e imposte penali, nonché multe disciplinari

Art. 25 Ricuperi d'imposta e multe

I comuni, nonché le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali procedono al ricupero d'imposta e riscuotono un'imposta penale secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte[11].

In caso di imposte che essi stessi esigono, i comuni riscuotono multe disciplinari in base alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

La tassazione e la riscossione rientrano nella sfera di competenza dell'autorità competente per l'esecuzione della relativa imposta.

La tassazione dei ricuperi d'imposta e delle imposte penali concernenti imposte sul reddito e sulla sostanza rientra nella sfera di competenza dell'autorità cantonale.

Laddove la tassazione viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale, le procedure per il ricupero d'imposta e per l'imposta penale vengono riunite.

5. Esecuzione e procedura

Art. 26 Base legale

I comuni disciplinano i principi della riscossione delle imposte ai sensi dell'articolo 2, le competenze e l'esigibilità delle imposte in una legge in senso formale.

Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali disciplinano la riscossione delle imposte e le competenze in una legge in senso formale.

Le leggi secondo i capoversi 1 e 2 devono essere approvate dal Governo con effetto costitutivo.

Art. 27 Autorità 1. Autorità comunali

Il comune stabilisce le autorità di esecuzione.

La delega della tassazione necessita di un'esplicita regolamentazione legislativa.

L'autorità di tassazione è autorità di opposizione. Se la tassazione viene delegata, deve essere stabilità un'autorità comunale quale autorità di opposizione.

L'esecutivo del comune è competente per le agevolazioni fiscali. Esso non può essere designato né quale autorità di tassazione né quale autorità di opposizione.

Il comune stabilisce un'autorità per la decisione relativa all'esenzione e allo stralcio amministrativo.

Art. 28 2. Autorità parrocchiali

Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali stabiliscono un'autorità per la determinazione del tasso fiscale e per la valutazione dell'obbligo fiscale soggettivo.

Art. 29 Rimedi giuridici

Contro le decisioni il contribuente può presentare opposizione scritta all'autorità di tassazione entro 30 giorni dal recapito.

Contro decisioni su opposizione e di revisione il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale d'appello entro 30 giorni dal recapito. *

Art. 30 Indennizzo del Cantone

I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso. Il Governo stabilisce l'ammontare.

Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1 per cento e il comune con al massimo il 2 per cento delle imposte riscosse.

Se nello stesso comune politico esistono più comuni parrocchiali, questi devono indennizzare l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1,5 per cento e il comune con al massimo il 2,5 per cento delle imposte riscosse.

6. Disposizioni finali

Art. 31 Adeguamento della legislazione

I comuni, le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali adeguano le loro leggi al diritto cantonale ed inoltrano al Governo per approvazione la revisione totale entro il 31 luglio 2008.

A partire dal 1° gennaio 2009 vengono applicate direttamente le disposizioni della presente legge, le quali derogano regolamentazioni diverse dei comuni, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali.

Le leggi sulla tassa di soggiorno, sulla tassa di promozione turistica e sulle imposte speciali delle enclavi doganali che sono già state approvate dal Governo non necessitano né di una revisione né di una nuova approvazione.

Art. 33 Disposizione transitoria

Anticipi ereditari non ancora tassati a coniugi e a discendenti diretti vengono tassati al 1° gennaio 2008. Per la tassazione dell'anticipo sono determinanti le condizioni al momento del versamento.

Art. 33a * Adeguamento della legislazione comunale alla modifica del 12 febbraio 2019

Le modifiche dell'articolo 2 e dell'articolo 21 trovano applicazione direttamente ed entrano in vigore con l'entrata in vigore della revisione parziale della legge cantonale sulle imposte del 12 febbraio 2019.

Le aliquote d'imposta stabilite nella legge fiscale comunale per la stirpe dei genitori e degli avi nonché per gli altri beneficiari trovano applicazione fino alla loro modifica, per quanto non superino le nuove aliquote massime. In caso contrario valgono le aliquote massime secondo l'articolo 21 capoverso 5.

Per la delimitazione temporale di questa modifica legislativa risulta determinante il momento in cui è stata realizzata la fattispecie causante l'imposizione. Fattispecie fiscali previste dal diritto previgente continuano a essere tassate e riscosse dal comune.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[13].

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2007 e viene applicata a partire dal 1° gennaio 2009 fatto salvo il capoverso 3.

L'esenzione dei coniugi e dei discendenti diretti conformemente all'articolo 21 capoversi 2 e 3 dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica obbligatoriamente già a partire dal 1° gennaio 2008 per tutti i comuni.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.08.2006 01.01.2007 atto normativo prima versione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 4 cpv. 5 introduzione -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 8 cpv. 2, b) modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 9 cpv. 1, b) modifica -
31.08.2012 01.01.2013 Art. 21 cpv. 4 modifica -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 1, d) modifica 2015-005
02.02.2016 01.01.2017 Art. 11 cpv. 1, d) modifica 2016-001
17.10.2017 01.07.2018 Art. 5 cpv. 1 abrogazione 2018-002
05.12.2017 01.01.2018 Art. 22 cpv. 2 modifica 2018-005
12.02.2018 01.07.2018 Art. 2 cpv. 3, b) modifica 2018-010
12.02.2018 01.07.2018 Art. 22 modifica titolo 2018-010
12.02.2018 01.07.2018 Art. 22 cpv. 1 modifica 2018-010
12.02.2018 01.07.2018 Art. 22 cpv. 3 modifica 2018-010
12.02.2018 01.07.2018 Art. 22 cpv. 4 modifica 2018-010
12.02.2018 01.07.2018 Art. 22 cpv. 5 introduzione 2018-010
12.02.2018 01.07.2018 Art. 22a introduzione 2018-010
12.02.2018 01.07.2018 Art. 23 cpv. 5 introduzione 2018-010
12.02.2019 01.01.2021 Art. 2 cpv. 2, b) modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 2 cpv. 2, c) introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 2 cpv. 3, a) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Titolo 2.4. modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 1 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 2 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 3 abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 4 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 5 modifica 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 5, b) abrogazione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 6 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 21 cpv. 7 introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Titolo 2.5. introduzione 2019-015
12.02.2019 01.01.2021 Art. 33a introduzione 2019-015
14.06.2022 01.01.2025 Art. 29 cpv. 2 modifica 2023-008
02.09.2022 01.01.2023 Art. 11 cpv. 1, f) modifica 2022-048
02.09.2022 01.01.2023 Art. 11 cpv. 1, g) introduzione 2022-048

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.08.2006 01.01.2007 prima versione -
Art. 2 cpv. 2, b) 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 2 cpv. 2, c) 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 2 cpv. 3, a) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 2 cpv. 3, b) 12.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-010
Art. 4 cpv. 5 31.08.2012 01.01.2013 introduzione -
Art. 5 cpv. 1 17.10.2017 01.07.2018 abrogazione 2018-002
Art. 8 cpv. 2, b) 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 9 cpv. 1, b) 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 11 cpv. 1, d) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 11 cpv. 1, d) 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 11 cpv. 1, f) 02.09.2022 01.01.2023 modifica 2022-048
Art. 11 cpv. 1, g) 02.09.2022 01.01.2023 introduzione 2022-048
Titolo 2.4. 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 21 cpv. 1 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 21 cpv. 2 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 21 cpv. 3 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 21 cpv. 4 31.08.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 21 cpv. 4 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 21 cpv. 5 12.02.2019 01.01.2021 modifica 2019-015
Art. 21 cpv. 5, b) 12.02.2019 01.01.2021 abrogazione 2019-015
Art. 21 cpv. 6 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 21 cpv. 7 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Titolo 2.5. 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015
Art. 22 12.02.2018 01.07.2018 modifica titolo 2018-010
Art. 22 cpv. 1 12.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-010
Art. 22 cpv. 2 05.12.2017 01.01.2018 modifica 2018-005
Art. 22 cpv. 3 12.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-010
Art. 22 cpv. 4 12.02.2018 01.07.2018 modifica 2018-010
Art. 22 cpv. 5 12.02.2018 01.07.2018 introduzione 2018-010
Art. 22a 12.02.2018 01.07.2018 introduzione 2018-010
Art. 23 cpv. 5 12.02.2018 01.07.2018 introduzione 2018-010
Art. 29 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 33a 12.02.2019 01.01.2021 introduzione 2019-015