Il comune può riscuotere una tassa di alloggio.
Il soggetto fiscale è costituito dall'alloggiatore e dal proprietario occupante. È considerato alla stregua del proprietario occupante anche chi è assoggettato in misura illimitata all'imposizione nel relativo comune e in tale comune dispone di un immobile di vacanza adibito a uso proprio, salvo che il comune fornisca un contributo sostanziale allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione. L'inquilino permanente è equiparato al proprietario occupante.
Non è tenuto a versare la tassa chi è assoggettato in misura illimitata all'obbligo di imposizione nel relativo comune e non vi dispone di un immobile di vacanza adibito a uso proprio.
L'oggetto fiscale è costituito dal beneficio turistico diretto o indiretto.
Il calcolo avviene in base alle capacità disponibili.
Le entrate derivanti dalla tassa di alloggio devono essere utilizzate per finanziare spese nell'interesse e a beneficio dei contribuenti. Esse non possono essere utilizzate per il finanziamento di compiti comunali tradizionali.
La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di alloggio possono venire delegati a un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.
I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata.