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720.255

Accordo di reciprocità fra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza

Preambolo

720.255 Accordo di reciprocità fra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza1) approvato dal Governo grigionese il 29 maggio 1957 approvato dal Governo del Principato del Liechtenstein l'8 agosto 1957 1. Il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni dichiarano di esentare reciprocamente dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni versamenti effettuati a favore dello Stato e dei suoi istituti e stabilimenti, dei circoli e dei comuni e dei loro istituti e stabilimenti nonché delle persone giuridiche con scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza. 2. L'esenzione da parte del Principato del Liechtenstein concerne le imposte statali sulle successioni e sulle donazioni, l'esenzione da parte del Cantone dei Grigioni concerne le imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni nonché le eventuali imposte sulle successioni e sulle donazioni dei comuni politici menzionati nell'an- nesso al presente accordo. 2) 3. Questo accordo entra in vigore non appena sia stato convalidato dai due Governi. L'esenzione si applica anche a tutte le pratiche in corso. Riguardo ai contribuenti residenti in comuni grigioni che non hanno finora aderito all'accordo, l'esenzione verrà concessa solo per le successioni aperte e le donazioni avvenute dopo l'adesione del co- mune. 4. I due Governi possono in ogni tempo denunciare l'accordo con un termine di sei mesi. 1) Vedi l'art. 113 cpv. 2 LIG, CSC 720.000 2) Tutti i comuni del Cantone dei Grigioni hanno aderito al presente accordo 1.7.2008 1

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