Il rilascio delle licenze avviene sotto la vigilanza dell'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni. Quest'ultimo fornisce agli uffici di rilascio delle licenze le necessarie istruzioni amministrative e provvede ad un'adeguata informazione dei cacciatori.
740.020
Ordinanza governativa sulla caccia
(OGC)
Preambolo
visto l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989[1]
1. Licenze di caccia
Art. 1 Vigilanza e informazione
Art. 2 Libretto per le licenze di caccia
Il libretto per le licenze di caccia è personale e non trasmissibile. Esso contiene i dati personali, una fotografia formato passaporto e l'attestato di controllo dell'arma e dell'esame d'idoneità.
I libretti per le licenze di caccia vengono di regola verificati ogni dieci anni ed eventualmente rinnovati. L'Ufficio per la caccia e la pesca dispone la verifica e la coordina con il controllo periodico delle armi.
Art. 3 Uffici di rilascio delle licenze
Le licenze di caccia possono essere acquistate presso gli uffici di rilascio delle licenze designati dall'Ufficio per la caccia e la pesca. *
L'Ufficio pubblica gli uffici di rilascio delle licenze nel Foglio ufficiale cantonale. *
… *
Art. 4 Documentazione
Al momento dell'acquisto della licenza devono essere presentati agli uffici di rilascio un documento d'identità valido, il libretto per le licenze di caccia e il certificato comprovante la stipulazione dell'assicurazione di responsabilità civile prescritta dalla legge. Deve inoltre essere inoltrato il modulo con la conferma firmata di proprio pugno circa l'assenza di motivi di rifiuto conformemente all'articolo 7 della legge cantonale sulla caccia. *
- …
- …
… *
I cacciatori domiciliati in un comune grigionese devono inoltre confermare per iscritto sul modulo di essere domiciliati nel Cantone dei Grigioni da tre mesi consecutivi.
Il richiedente deve dimostrare con un relativo modulo che il tiro della propria arma da caccia è stato aggiustato personalmente e che l'obbligo di tiro è stato adempito. *
Art. 5 Verifica dei dati
Se esiste il fondato sospetto che i dati non siano corretti, gli uffici di rilascio delle licenze possono richiedere la presentazione di ulteriore documentazione. Il rilascio della licenza o del permesso d'ospite viene negato fino al chiarimento della fattispecie. *
Su domanda degli interessati l'Ufficio per la caccia e la pesca emana una decisione sull'esistenza dei presupposti per il rilascio della licenza (decisione d'accertamento).
Art. 6 Documenti
Durante la caccia il cacciatore deve portare con sé il libretto per le licenze di caccia, la licenza di caccia e l'elenco degli abbattimenti ed esibirli su richiesta agli organi di vigilanza sulla caccia.
… *
Art. 6a * Permesso d'ospite
Il Governo disciplina i dettagli relativi al permesso d'ospite nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia.
2. Armi da caccia
Art. 7 Controllo delle armi 1. Vigilanza e assicurazione di responsabilità civile
La vigilanza sul controllo delle armi compete all'Ufficio per la caccia e la pesca. Esso designa le persone autorizzate al controllo ed emana le istruzioni necessarie.
Per lo svolgimento del controllo delle armi il Cantone stipula un'assicurazione di responsabilità civile.
Art. 8 2. Controllo e registrazione nel libretto per le licenze di caccia
Le armi destinate alla caccia devono funzionare in modo ineccepibile e deve essere possibile mettere rispettivamente togliere la sicura. Prima di essere utilizzate devono essere controllate e registrate nel libretto per le licenze di caccia del cacciatore.
… *
Art. 9 Custodia di armi da caccia
Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia.
Fuori del periodo di caccia le armi da caccia e le trappole non possono essere custodite nella zona di caccia.
3. Veicoli a motore e mezzi di trasporto pubblico
Art. 10 Utilizzo di veicoli a motore 1. Principio
Se l'arma da caccia viene portata con sé, durante la caccia alta e bassa è vietato l'utilizzo di veicoli a motore per l'esercizio della caccia.
Art. 11 2. Eccezioni a) Per recarsi nella zona di caccia
I veicoli a motore possono essere utilizzati come segue per recarsi nella zona di caccia:
- fino all'interno di insediamenti contrassegnati da cartelli di località biancoazzurri o bianconeri;
- fino agli ospizi situati sui valichi;
- fino alle stazioni di valle, situate su strade federali o cantonali, di ferrovie di montagna, cabinovie, funivie o seggiovie;
- fino alle stazioni ferroviarie o alle fermate delle FFS, della FR e della MGB;
- fino ai capolinea di imprese di trasporto pubblico stradale (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.) con corse che viaggiano tutto l'anno in base all'orario.
Le regolamentazioni conformemente al capoverso 1 della presente disposizione valgono anche per l'utilizzo di veicoli a motore sul territorio extracantonale, se essi vengono parcheggiati allo scopo di esercitare la caccia nel Cantone dei Grigioni.
Il Governo può designare parcheggi straordinari nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia ed emanare regolamentazioni divergenti sull'utilizzo dei veicoli a motore.
Art. 12 b) Inizio della caccia, fine della caccia, trasporto di ungulati
Il giorno prima dell'inizio della caccia, il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione e il giorno della Festa federale di preghiera i cacciatori in assetto di caccia possono utilizzare a partire dalle ore 12.00 veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia o per ritornare con l'arma da caccia nei loro alloggi. I veicoli devono essere parcheggiati la sera stessa su un posteggio autorizzato. *
Prima di un giorno in cui non viene esercitata la caccia e alla fine della caccia alta o bassa i veicoli a motore possono essere utilizzati per rientrare a casa dopo gli orari ammessi per la caccia.
I veicoli a motore possono essere utilizzati per il trasporto di ungulati abbattuti. Vi possono salire anche i membri del gruppo di cacciatori.
Art. 13 c) Eccezioni per cacciatori con gravi disabilità motorie
Ai cacciatori con gravi disabilità motorie dirette possono essere concesse ulteriori eccezioni per l'utilizzo di veicoli a motore. Le relative domande devono essere inoltrate entro il 15 luglio del relativo anno all'Ufficio per la caccia e la pesca insieme ad un certificato medico. *
L'Ufficio decide in merito alle domande prima dell'inizio della caccia. Per garantire un regolare esercizio della caccia, le autorizzazioni possono essere vincolate a oneri e condizioni.
Art. 14 Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico
Per recarsi nella zona di caccia possono essere utilizzati i treni che viaggiano in base all'orario, le imprese di trasporto pubblico stradale (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.), nonché le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.
4. Mezzi ausiliari
Art. 15 Sci e racchette da neve
L'utilizzo di sci o di attrezzi simili a sci è vietato per l'esercizio della caccia, fatta eccezione per la caccia d'agguato. *
Le racchette da neve possono essere utilizzate per tutti i tipi di caccia.
Art. 16 Elicottero e altre attrezzature per il volo
L'utilizzo di elicotteri o di altre attrezzature per il volo (deltaplani, parapendii e simili) per scopi venatori è vietato.
In casi eccezionali gli elicotteri possono essere utilizzati per il trasporto di ungulati previo consenso degli organi di vigilanza sulla caccia.
Art. 17 Campeggi e bivacchi
Per l'esercizio della caccia il montaggio di tende e teli, nonché l'utilizzo di roulotte, camper o altri veicoli a motore per il pernottamento sono consentiti soltanto sui campeggi segnalati.
Sono vietate le misure edilizie volte alla creazione di posti per dormire, nonché all'approntamento di depositi, scorte e simili.
Art. 18 Altri mezzi ausiliari vietati
L'utilizzo di sensori di movimento, sensori ad infrarossi, barriere luminose, trappole fotografiche e telecamere di sorveglianza, nonché di mezzi ausiliari designati come tali nel diritto federale è vietato per l'esercizio della caccia.
Il Governo disciplina nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia l'utilizzo di ricetrasmittenti e telefoni cellulari.
Art. 19 Autorizzazioni eccezionali
L'Ufficio per la caccia e la pesca rilascia le autorizzazioni eccezionali conformemente all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza federale sulla caccia[2]. Esso allestisce anche l'elenco delle persone autorizzate.
5. Esercizio della caccia
Art. 20 Orari ammessi per la caccia
Il Governo disciplina gli orari ammessi per la caccia nell'ambito delle prescrizioni per l'esercizio della caccia.
Art. 20a * Distanze di tiro, pallini di piombo
Le distanze di tiro ammontano in condizioni ottimali:
- per il tiro con proiettili ad al massimo 200 m;
- per il tiro con pallini ad al massimo 40 m.
La caccia alla selvaggina acquatica può essere praticata solo con un cane da caccia appositamente addestrato e solo con pallini senza piombo.
Art. 21 Comportamento dopo il tiro
Dopo il tiro devono essere osservati attentamente il comportamento e la direzione di fuga dell'animale. Se la selvaggina non muore subito, si devono contrassegnare la propria ubicazione e il punto nel quale la selvaggina è stata colpita. In questo punto devono essere cercati con la dovuta accortezza segni lasciati dall'animale colpito. Se tali segni non sono sufficienti per ritrovare l'animale, deve essere utilizzato un cane da traccia. *
Art. 22 Assegnazione della preda
Se un animale viene colpito da più persone, esso spetta al cacciatore che gli ha inferto il primo colpo mortale.
Se durante la caccia con cani la selvaggina viene abbattuta da cacciatori non partecipanti a questa caccia, essa spetta al conduttore del cane. Il cacciatore che ha abbattuto la selvaggina deve provvedere alla registrazione nell'elenco degli abbattimenti.
In caso di ricerca il diritto alla preda viene meno soltanto quando la ricerca è interrotta.
Art. 23 Ricerca 1. Zone di protezione della selvaggina
Se l'animale colpito si rifugia in una zona di protezione della selvaggina, il cacciatore che lo vede morire può entrare nella zona per sventrare e trattare l'animale sul posto. Prima di portare via la preda devono essere informati gli organi di vigilanza sulla caccia.
Se il cacciatore perde di vista la selvaggina prima che muoia, oltre alla propria ubicazione e al punto nel quale la selvaggina è stata colpita il tiratore deve contrassegnare anche il punto nel quale la stessa è entrata nella zona di protezione. La ricerca può essere iniziata soltanto una volta ottenuto il consenso degli organi di vigilanza sulla caccia.
Art. 24 2. Parco nazionale svizzero
Se la selvaggina colpita si rifugia nel Parco nazionale svizzero, deve esserne informata la direzione. È possibile entrare nel parco o iniziare la ricerca soltanto una volta ottenuto il consenso della direzione.
6. Protezione della selvaggina, misure di autodifesa, premi di abbattimento e di cattura
Art. 25 Protezione della selvaggina da disturbi
Durante tutto l'anno è vietato l'utilizzo di luci orientabili, lampade alogene, riflettori e fonti luminose analoghe per la ricerca e l'osservazione della selvaggina.
Art. 26 Selvaggina malata, ferita o perita
La selvaggina malata, ferita o perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza sulla caccia.
Art. 27 Imbalsamatura di animali protetti
Chi intende imbalsamare animali di specie protette, deve farsi registrare presso l'Ufficio per la caccia e la pesca.
Anche le dichiarazioni per l'imbalsamatura di specie protette elencate nell'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza federale sulla caccia[3] devono essere presentate all'Ufficio.
Art. 28 Marcatura di mammiferi e uccelli selvatici
L'Ufficio per la caccia e la pesca rilascia l'autorizzazione per la marcatura di mammiferi e uccelli cacciabili.
L'Ufficio si esprime nei confronti delle autorità federali competenti anche in merito alla marcatura di mammiferi e uccelli protetti.
Art. 29 Misure di autodifesa
Previa informazione degli organi di vigilanza sulla caccia i proprietari di fondi e gli affittuari possono catturare o abbattere volpi, tassi, martore e gatti domestici inselvatichiti se questi si spingono fino agli edifici abitativi o rurali oppure vi penetrano.
Colombacci, tortore dal collare orientale, merli, cesene, ghiandaie, gazze, cornacchie nere e grigie, corvi imperiali, storni, nonché passeri europei e mattugia possono essere catturati o abbattuti soltanto se ciò si rivela necessario per proteggere orti o colture agricole.
Animali catturati o abbattuti devono essere notificati immediatamente al guardiano della selvaggina competente. *
Art. 30 Premi di abbattimento e di cattura
I comuni possono versare premi per l'abbattimento di tassi, volpi, nonché di martore e faine. *
Essi disciplinano i presupposti per la concessione di premi di abbattimento e di cattura ed eseguono il necessario controllo sugli abbattimenti e sulle catture effettuate.
7. Polizia della caccia
Art. 31 Funzione degli organi ufficiali di vigilanza sulla caccia
I compiti e le competenze degli organi di vigilanza sulla caccia ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 della legge cantonale sulla caccia [4] si conformano al Codice di procedura penale [5] e alla legge d'applicazione cantonale [6]. *
Gli organi di vigilanza sulla caccia devono denunciare in particolare tutte le contravvenzioni alla legislazione sulla caccia di cui vengono a conoscenza, procedere ai primi accertamenti in caso di sospetto di un'azione punibile, rilevare e assicurare le prove del reato, nonché adottare tutte le misure urgenti per scoprire l'autore del reato.
Essi sono autorizzati in particolare a farsi mostrare i documenti sulla caccia, controllare i veicoli, esaminare il contenuto di zaini, carnieri e mezzi di trasporto, nonché a sequestrare la selvaggina abbattuta illegalmente e le armi, gli attrezzi da caccia e i mezzi ausiliari utilizzati illegalmente.
Art. 32 Cani randagi
I cani che si aggirano senza sorveglianza nelle zone di passaggio della selvaggina seguendone le tracce, dandole la caccia o sbranandola sono considerati cani randagi.
I cani possono essere abbattuti soltanto da guardiani della selvaggina se hanno sbranato o attaccato ripetutamente selvaggina. *
Art. 33 Autodenuncia
Un'autodenuncia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 della legge cantonale sulla caccia[7] sussiste se il cacciatore esterna il proprio proposito con il suo comportamento. L'abbattimento deve subito essere registrato nell'apposito elenco con l'annotazione "autodenuncia", la selvaggina deve essere sventrata a regola d'arte e la denuncia deve essere sporta immediatamente agli organi di vigilanza sulla caccia.
Se sussistono dubbi sulla cacciabilità dell'animale abbattuto, l'abbattimento deve essere registrato nell'apposito elenco con l'annotazione "controllo". Per il resto fa stato il capoverso 1 della presente disposizione.
Art. 34 Valutazione della cacciabilità 1. Perizia
Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene accettata, l'Ufficio per la caccia e la pesca richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore.
Art. 35 2. Spese
Se la selvaggina viene giudicata cacciabile, il Cantone si assume le spese per l'allestimento della perizia.
Se in base alla perizia la selvaggina è stata abbattuta illegalmente e questo risultato viene accettato, il cacciatore deve assumersi le spese.
Se la valutazione della cacciabilità viene eseguita da un'autorità giudiziaria, essa decide sull'assunzione delle spese.
Art. 36 Rimborso del valore
Il rimborso del valore in caso di delitti conformemente all'articolo 52 della legge cantonale sulla caccia[8] viene stabilito dall'autorità penale. *
Se della selvaggina abbattuta illegalmente è già stata utilizzata in seguito ad un'azione punibile oppure se questa non può essere presentata per altri motivi, deve essere rimborsato il valore di un animale vivo equivalente.
8. Disposizioni finali
Art. 37 Abrogazione del diritto previgente
Sono abrogate le disposizioni di attuazione della legge cantonale sulla caccia del 19 marzo 1990[9].
Art. 38 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2007 | 01.06.2007 | atto normativo | prima versione | - |
| 17.11.2009 | 01.01.2010 | Art. 3 cpv. 1 | modifica | - |
| 17.11.2009 | 01.01.2010 | Art. 3 cpv. 2 | modifica | - |
| 17.11.2009 | 01.01.2010 | Art. 13 cpv. 1 | modifica | - |
| 09.11.2010 | 01.01.2011 | Art. 3 cpv. 3 | abrogazione | - |
| 21.12.2010 | 01.01.2011 | Art. 31 cpv. 1 | modifica | 2010, 4816 |
| 05.07.2011 | 01.08.2011 | Art. 12 cpv. 1 | modifica | - |
| 01.04.2014 | 01.06.2014 | Art. 20a | introduzione | - |
| 20.01.2015 | 01.03.2015 | Art. 4 cpv. 1 | modifica | 2015-010 |
| 20.01.2015 | 01.03.2015 | Art. 4 cpv. 1, a) | abrogazione | 2015-010 |
| 20.01.2015 | 01.03.2015 | Art. 4 cpv. 1, b) | abrogazione | 2015-010 |
| 20.01.2015 | 01.03.2015 | Art. 4 cpv. 3 | introduzione | 2015-010 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 3a | introduzione | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 4 cpv. 1bis | introduzione | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 5 cpv. 1 | modifica | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 6 cpv. 2 | introduzione | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 12 cpv. 1 | modifica | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 12a | introduzione | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 15 cpv. 1 | modifica | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 29 cpv. 3 | modifica | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 30 cpv. 1 | modifica | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 32 cpv. 2 | modifica | 2017-015 |
| 25.04.2017 | 15.06.2017 | Art. 36 cpv. 1 | modifica | 2017-015 |
| 15.08.2017 | 01.09.2017 | Art. 3a | abrogazione | 2017-031 |
| 15.08.2017 | 01.09.2017 | Art. 4 cpv. 1bis | abrogazione | 2017-031 |
| 15.08.2017 | 01.09.2017 | Art. 5 cpv. 1 | modifica | 2017-031 |
| 15.08.2017 | 01.09.2017 | Art. 6 cpv. 2 | abrogazione | 2017-031 |
| 15.08.2017 | 01.09.2017 | Art. 6a | introduzione | 2017-031 |
| 15.08.2017 | 01.09.2017 | Art. 12 cpv. 1 | modifica | 2017-031 |
| 15.08.2017 | 01.09.2017 | Art. 12a | abrogazione | 2017-031 |
| 08.04.2025 | 01.05.2025 | Art. 8 cpv. 2 | abrogazione | 2025-029 |
| 08.04.2025 | 01.05.2025 | Art. 21 cpv. 1 | modifica | 2025-029 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 27.03.2007 | 01.06.2007 | prima versione | - |
| Art. 3 cpv. 1 | 17.11.2009 | 01.01.2010 | modifica | - |
| Art. 3 cpv. 2 | 17.11.2009 | 01.01.2010 | modifica | - |
| Art. 3 cpv. 3 | 09.11.2010 | 01.01.2011 | abrogazione | - |
| Art. 3a | 25.04.2017 | 15.06.2017 | introduzione | 2017-015 |
| Art. 3a | 15.08.2017 | 01.09.2017 | abrogazione | 2017-031 |
| Art. 4 cpv. 1 | 20.01.2015 | 01.03.2015 | modifica | 2015-010 |
| Art. 4 cpv. 1, a) | 20.01.2015 | 01.03.2015 | abrogazione | 2015-010 |
| Art. 4 cpv. 1, b) | 20.01.2015 | 01.03.2015 | abrogazione | 2015-010 |
| Art. 4 cpv. 1bis | 25.04.2017 | 15.06.2017 | introduzione | 2017-015 |
| Art. 4 cpv. 1bis | 15.08.2017 | 01.09.2017 | abrogazione | 2017-031 |
| Art. 4 cpv. 3 | 20.01.2015 | 01.03.2015 | introduzione | 2015-010 |
| Art. 5 cpv. 1 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | modifica | 2017-015 |
| Art. 5 cpv. 1 | 15.08.2017 | 01.09.2017 | modifica | 2017-031 |
| Art. 6 cpv. 2 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | introduzione | 2017-015 |
| Art. 6 cpv. 2 | 15.08.2017 | 01.09.2017 | abrogazione | 2017-031 |
| Art. 6a | 15.08.2017 | 01.09.2017 | introduzione | 2017-031 |
| Art. 8 cpv. 2 | 08.04.2025 | 01.05.2025 | abrogazione | 2025-029 |
| Art. 12 cpv. 1 | 05.07.2011 | 01.08.2011 | modifica | - |
| Art. 12 cpv. 1 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | modifica | 2017-015 |
| Art. 12 cpv. 1 | 15.08.2017 | 01.09.2017 | modifica | 2017-031 |
| Art. 12a | 25.04.2017 | 15.06.2017 | introduzione | 2017-015 |
| Art. 12a | 15.08.2017 | 01.09.2017 | abrogazione | 2017-031 |
| Art. 13 cpv. 1 | 17.11.2009 | 01.01.2010 | modifica | - |
| Art. 15 cpv. 1 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | modifica | 2017-015 |
| Art. 20a | 01.04.2014 | 01.06.2014 | introduzione | - |
| Art. 21 cpv. 1 | 08.04.2025 | 01.05.2025 | modifica | 2025-029 |
| Art. 29 cpv. 3 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | modifica | 2017-015 |
| Art. 30 cpv. 1 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | modifica | 2017-015 |
| Art. 31 cpv. 1 | 21.12.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 4816 |
| Art. 32 cpv. 2 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | modifica | 2017-015 |
| Art. 36 cpv. 1 | 25.04.2017 | 15.06.2017 | modifica | 2017-015 |