Lexipedia

740.025

Ordinanza relativa all'esercizio della caccia

(Prescrizioni per l'esercizio della caccia; PEC)

del 27.06.2023 (stato 01.08.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 27 giugno 2023

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1], l'art. 19, l'art. 28 e l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia[2] nonché l'art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste[3]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della caccia per tutti i tipi di caccia sul territorio del Cantone dei Grigioni.

All'interno delle zone di protezione della selvaggina fanno stato le disposizioni sul Parco nazionale svizzero, sulle bandite federali di caccia e sulle zone di protezione della selvaggina cantonali.

Art. 2 Documenti

Il cacciatore è tenuto a portare con sé i seguenti documenti durante l'esercizio della caccia: libretto di licenza di caccia, licenza di caccia ed elenco degli abbattimenti.

Se si utilizza un silenziatore è necessario portare con sé l'autorizzazione eccezionale prevista dal diritto sulle armi. *

Art. 3 Armi da caccia e mezzi tecnici ausiliari 1. Controllo delle armi

I controlli delle armi vengono effettuati dal competente organo di vigilanza della caccia[4] previo appuntamento telefonico.

Art. 4 2. Custodia di armi da caccia

Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia. Fuori del periodo di caccia le armi da caccia non possono essere custodite nella zona di caccia.

Art. 5 3. Munizioni

Durante l'esercizio della caccia alta, della caccia speciale e della caccia allo stambecco è vietato portare con sé e utilizzare munizioni contenenti piombo.

Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare cartucce a pallottola per fucili a canna liscia. Per fucili a canna liscia sono permessi solo i calibri 12, 16 e 20.

Art. 6 4. Ausili tecnici

Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare visori notturni e termici da applicare al cannocchiale da puntamento, cannocchiali da puntamento con visori notturni e termici integrati nonché droni. *

La posa e l'utilizzo di trappole fotografiche, sensori di movimento, sensori a infrarossi, barriere luminose e telecamere di sorveglianza sono vietati durante la caccia rispettivamente a scopi di caccia.

Durante l'esercizio della caccia bassa è vietato portare con sé e utilizzare visori termici. Fa eccezione l'esercizio della caccia notturna conformemente all'articolo 84.

Durante l'esercizio della caccia è permesso portare con sé e utilizzare silenziatori, a condizione che si disponga dell'autorizzazione eccezionale conformemente al diritto federale. *

Art. 7 5. Distanze di tiro

In condizioni ottimali, le distanze di tiro massime ammontano a 200 metri per tiri con proiettili e 40 m per tiri con pallini.

Art. 8 Accesso alla zona di caccia 1. Prima dell'inizio della caccia e dopo un'interruzione della caccia

Il giorno prima dell'inizio della caccia e il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione è permesso utilizzare veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia. In questi giorni è permesso recarsi in assetto di caccia negli alloggi, a piedi o con veicoli a motore, a partire dalle ore 12.00. I veicoli a motore devono essere portati in un parcheggio autorizzato la sera stessa. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la caccia speciale (art. 64).

Il giorno della Festa federale di preghiera non è necessario lasciare la zona di caccia. *

Art. 9 2. Piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf

Chi accede al territorio di caccia all'interno del perimetro delle piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri[5].

Art. 10 3. Trasporti pubblici

Per recarsi nella zona di caccia è permesso utilizzare i treni previsti dall'orario, i mezzi di trasporto pubblico stradale (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.), nonché le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.

Art. 11 4. Disposizioni speciali per l'uso di veicoli a motore

Prima di un giorno in cui non viene esercitata la caccia e alla fine della caccia alta e bassa i veicoli a motore possono essere utilizzati per rientrare a casa dopo gli orari di tiro. Sono considerati veicoli a motore anche veicoli alimentati a batteria come ad esempio le biciclette elettriche e simili.

All'interno di insediamenti sparsi segnalati da cartelli di località bianchi e blu o bianchi e neri si possono parcheggiare veicoli a motore all'interno del nucleo compatto degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente con "parcheggio cacciatori" o "cacciatori" da parte degli organi di vigilanza della caccia.

I seguenti parcheggi sono esclusi dal divieto di parcheggio:

  1. distretto di caccia I: passo del Lucomagno (2'704'797/1'160'972); Medel/Lucmagn (ponte Fuorns); Laus (Hettas); Surrein (poligono di tiro alla lepre); S. Benedetg (vecchia cappella); Schlans (al di sopra del villaggio); Dardin (scuola);
  2. distretto di caccia II: Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdutjen); Valendas (Bild); Ilanz (Tischinas); Ilanz (Mulin da Pitasch); Ruschein (punto 1229); Vattiz (Davos Munts); Obersaxen (Hanschahüs, 2'723'219/1'178'166);
  3. distretto di caccia III: Safien-Camana (Bir Saga, punto 1643); Safien-Egschi (presso la diga Egschi); Safien-Neukirch (Treuschbach); Safien-Acla; Ausserglas; Präz (inizio sentiero per l'alpe Präz); Rongellen (Eggawald); Thusis (altana da caccia Übernolla); Sils i.D. (ex stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Pignia (Vitali); Wergenstein (Lavanos); Avers-Juppa (parcheggio pony lift); solo durante la caccia alta: Scharans (strada forestale verso l'alte Schin, punto 995)[6]; Sils i.D. (Versasca); Andeer (Parsagna); Ferrera (Plan Davains);
  4. distretto di caccia IV: San Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheggio presso lo svincolo A13 Mesocco-sud); Sorte; Soazza (ponte di Vigna, 2'736'680/1'134'075); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Rossa (Valbella, 2'730'170/1'140'517); Rossa (Alp de Cascinarsa, 2'728'817/1'137'679); Mesocco (Siu Sot, 2'738'665/1'137'914); Mesocco (Panieru, 2'738'604/1'140'333); Arvigo (Zanella, 2'727'583/1'127'624); Soazza (Bec, 2'735'050/1'134'870); San Vittore (Folcetta, 2'727'751/1'124'339); Lostallo (La Pala 2'737'534/1'131'096); Lostallo (2'736'800/1'129'900); Roveredo (diga Roggiasca, 2'733'470/1'118'259); Roveredo (Vif, bivio Monti di Laura, 2'730'548/1'119'820); Braggio (Motta della vacca, 2'730'128/1'130'173); S. Maria i.C. (Bedolì, 2'731'554/1'126'723); S. Maria i.C. (Viderla, 2'732'260/1'127'141);
  5. distretto di caccia V: Davos Dischma (parcheggio cava di ghiaia Chintsch Hus); Davos Frauenkirch (parcheggio centrale Sandachere); Davos Monstein (parcheggio Schmelzoboden); Jenisberg; (parcheggio strada per Jenisberg); Filisur (parcheggio piazzale deposito legname Frevgias – diramazione strada per Sela); Bergün (parcheggio strada per Latsch captazione d'acqua ALK);
  6. distretto di caccia VI: Lantsch/Lenz (parcheggio Biathlon Arena); Vaz/Obervaz (parcheggio all'altezza di Sporz); Solis (parcheggio stazione di Solis); Obersolis (parcheggio piazzale deposito legname strada per Mutten, prima del portale nord della galleria Muttnertobel); Mutten (parcheggio Stafel); Cunter (parcheggio silo per il sale Burvagn); Rona-Mulegns (parcheggio diramazione Nascharegnas); Marmorera (parcheggio galleria artificiale Lai da Marmorera); Bivio (parcheggio Tua Sportanlagen AG); Bivio (parcheggio strada dello Julier, La Veduta);
  7. distretto di caccia VII: Bever (parcheggio discarica, punto 1693); Chapella (parcheggio Tulait);
  8. distretto di caccia VIII-1: Maloja (Capolago, 2'774'205/1'142'362), Maloja (Kulm, 2'773'481/1'140'946); Bondo (Crot Alt, 2'762'593/1'133'428);
  9. distretto di caccia VIII-2: La Rösa; Sfazù; Pozzolascio (parcheggio ristorante); Cologna (diramazione Cansumè – Balegna); Privilasco (diramazione Cavaglia – Cadera); Somaino (diramazione Curvera – Mulinell); Miralago (2'805'090/1'128'060);
  10. distretto di caccia IX: Zernez (discarica Tantermozza); Ardez (diramazione Sur En – Val Sampuoir); Fuldera Daint (diramazione Via Alp Sadra);
  11. distretto di caccia X: S-charl (parcheggio); Sent (Kurhaus Val Sinestra); Tarasp (Nairs Chasa Carola); Tarasp (Sguendel Sura); Fimbertal (parcheggio presso il confine di Stato)[7]; San Niclà (parcheggio per cacciatori); Bargia (svincolo Ramosch est); Ramosch (Ruinas Serviezel); Sclamischot (parcheggio del poligono); Tschlin (Zavranza); parcheggio Vinadi; parcheggio Pfandshof;
  12. distretto di caccia XI: Ascharina (parcheggio locanda Bellawiese); St. Antönien (parcheggio P4, Sand); Gadenstätt (fermata dell'autobus); Pany (stazione a valle impianto di risalita); Fideris (Strahlegg); Fideris (Schwinbodä); Jenaz (in der Au); Furna (Börtji); Furna ("Sattlerparkplatz"); Grüsch (pista di ghiaccio); Seewis (parcheggio Ganda); Fanas (parcheggio poligono di tiro 300 metri, Solcs); Schiers (cava di ghiaia Schraubach); Pusserein (Ober Pusserein); Schuders (parcheggio inizio villaggio); Conters (Eierloch); Klosters Dorf (strada per Schlappin Ober Ganda);
  13. distretto di caccia XII: Coira (impianto della protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheggio comunale centro di manutenzione); Churwalden (Passugg, deviazione Polenweg); Mastrils (Saga); Bonaduz (Bot Mulins); Domat/Ems (Saletg); Domat/Ems (campo da golf); Felsberg (Hinder d'Wingert); Trin (Coma); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Bonaduz (Sigl Ault all'altezza della deviazione Scardanal – Sculms, 2'746'166/1'184'816).

Art. 12 5. Trasporto di ungulati in giorni in cui non viene esercitata la caccia

Il trasporto durante una giornata in cui non viene esercitata la caccia di un ungulato abbattuto deve essere annunciato in precedenza all'organo di vigilanza della caccia.

Art. 13 Campeggio

Per l'esercizio della caccia, il montaggio di tende e teli, nonché l'utilizzo di roulotte, camper o altri veicoli a motore per il pernottamento sono consentiti soltanto in campeggi segnalati.

Sono vietati misure edilizie volte alla creazione di posti per dormire nonché l'approntamento di depositi, scorte e simili.

Art. 14 Gestione della selvaggina minuta abbattuta

La selvaggina minuta abbattuta e le relative parti che potrebbero presentare una contaminazione da piombo devono essere smaltite in modo tale da non essere raggiungibili da uccelli rapaci e da predatori selvatici.

Art. 15 Controllo degli abbattimenti 1. Registrazione nell'elenco degli abbattimenti

La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente deve essere registrata in maniera completa con una penna a sfera nell'elenco ufficiale degli abbattimenti o nell'elenco degli abbattimenti digitale subito dopo l'abbattimento. Per ciascun abbattimento occorre indicare obbligatoriamente la specie, il sesso, la località più vicina, il nome locale, l'altitudine sul livello del mare e il numero del settore di rilevamento. Gli uccelli possono essere registrati al termine della giornata di caccia a condizione che il numero di abbattimenti non sia limitato per la relativa specie di uccelli. *

Prima di consegnare l'elenco degli abbattimenti il cacciatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

Art. 16 2. Consegna degli elenchi degli abbattimenti

Tutti gli elenchi degli abbattimenti della relativa caccia devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia (data del timbro postale) mediante posta A Plus all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di caccia è stata acquistata.

Art. 17 3. Obbligo di identificazione

Subito dopo l'abbattimento e il ritrovamento della preda il cacciatore deve apporre una targhetta ufficiale in plastica a un tendine d'Achille dell'animale abbattuto (UCP GR/GL e numero d'ordine). Ciò riguarda tutti gli ungulati, indipendentemente dallo scopo di utilizzo. La targhetta in plastica può essere rimossa solamente al momento del sezionamento della carcassa.

Le targhette vengono consegnate a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Ulteriori targhette possono essere ritirate durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza della caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

Animali abbattuti che vengono sezionati sul posto o in capanne per cacciatori devono essere notificati in precedenza agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 18 4. Lavorazione e utilizzo della carne, autodichiarazione

Allo scopo di lavorare e di utilizzare la carne, per ciascun animale abbattuto occorre compilare un modulo di accompagnamento della selvaggina (modulo ufficiale 14; autodichiarazione).

Sono esclusi da questa autodichiarazione i cacciatori che portano l'animale abbattuto dal luogo di abbattimento direttamente in spazi privati e sezionano autonomamente l'animale e lo utilizzano nella propria economia domestica (uso personale).

I moduli di accompagnamento della selvaggina vengono consegnati a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Altri moduli di accompagnamento della selvaggina possono essere ritirati durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza sulla caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

Art. 19 Ricerca e consegna dei verbali di ricerca *

Le ricerche devono sempre essere notificate all'organo di vigilanza della caccia competente. Durante la caccia bassa, speciale e d'agguato l'organo di vigilanza della caccia deve essere informato prima dell'intervento di un conduttore e del suo cane da traccia. *

I verbali di ricerca debitamente compilati devono essere consegnati al competente guardiano della selvaggina capodistretto entro sette giorni dalla fine del relativo tipo di caccia. *

Art. 20 Selvaggina abbattuta illegalmente 1. Principi

La selvaggina abbattuta illegalmente deve essere notificata immediatamente all'organo di vigilanza della caccia. Essa viene computata nel contingente delle prede. L'animale senza testa (cinghiale con testa) deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo per la cacciagione fissato, indipendentemente dall'ulteriore utilizzabilità. L'importo corrispondente viene fatturato dall'Ufficio.

Trofei di selvaggina abbattuta illegalmente vengono distrutti se non presentano un valore particolare per il pubblico.

Art. 21 2. Perizia

Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene riconosciuta, l'Ufficio richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore. Rinunciare a una perizia equivale a riconoscere la decisione.

Art. 22 3. Rimborso del valore della cacciagione

Per selvaggina abbattuta illegalmente e per la determinazione del rimborso del valore valgono i seguenti prezzi per la cacciagione:

  1. cervi fr. 9.50/kg
  2. caprioli fr. 12.–/kg
  3. camosci fr. 8.–/kg
  4. stambecchi fr. 9.–/kg
  5. Cinghiale fr. 8.–/kg
  6. marmotte oltre 3 kg fr. 20.–/unità
  7. marmotte sotto 3 kg fr. 10.–/unità

Art. 23 Multe disciplinari

Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia[8].

Art. 24 Animali marcati

Maschi e femmine di cervo marcati con collare e camosci con marche auricolari sono protetti.

Chi trova od osserva selvaggina marcata con collare, marche auricolari o anelli deve comunicarlo agli organi di vigilanza della caccia.

Per l'invio della marca auricolare unitamente alla mandibola di selvaggina rinvenuta morta viene versato un premio pari a 20 franchi. *

Art. 25 Selvaggina malata e ferita

La selvaggina malata e ferita nonché la selvaggina che presenta un comportamento anomalo e selvaggina perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 26 Abbattimento di animali che arrecano danni

Per l'abbattimento di animali che arrecano danni è possibile coinvolgere i cacciatori. Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio.

2. Caccia alta

2.1. Periodi di caccia e orari di tiro

Art. 27 Periodi di caccia

La caccia alta 2025 si svolge in due fasi. Essa dura dal 1° al 7 settembre 2025 compreso nonché dal 16 al 30 settembre 2025 compreso. Dall'8 al 15 settembre 2025 compreso nonché il 21 settembre 2025, giorno della Festa federale di preghiera, la caccia è interrotta. *

Cervi, caprioli, cinghiali, marmotte, volpi, tassi, procioni e cani procioni possono essere cacciati durante l'intero periodo di caccia.

I camosci possono essere cacciati dal 1° al 7 settembre 2025 compreso e dal 16 al 26 settembre 2025 compreso. Nel distretto di caccia I Vorderrhein al di sopra della curva altimetrica vigente le femmine di camoscio possono essere cacciate solo fino al 22 settembre 2025 compreso. *

Art. 28 Orari di tiro

Valgono i seguenti orari di tiro:

  1. dal 1° al 7 settembre 2025 compreso dalle ore 6.00 alle ore 20.30;
  2. dal 16 al 26 settembre 2025 compreso dalle ore 6.30 alle ore 20.00;
  3. dal 27 al 30 settembre 2025 compreso dalle ore 6.30 alle ore 19.45.

2.2. Cervi

Art. 29 Cervi cacciabili

I cervi sono cacciabili ad eccezione dei fusoni con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, dei cervi con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più, delle femmine allattanti di cervo e dei cerbiatti.

Sono fatte salve le disposizioni divergenti riguardo alla caccia al cervo con corona conformemente all'articolo 30 e al fusone conformemente all'articolo 31 capoverso 3.

I cervi abbattuti con marchi auricolari devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante l'intero periodo di caccia.

Art. 30 Cervi con corona

Durante l'intero periodo di caccia alta tutti i cervi con corona su una o su ambedue le aste devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia allo stato fresco indipendentemente dalla lunghezza d'asta.

Dal 4 al 6 settembre 2025 compreso è cacciabile anche il cervo con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. Nel corso di queste giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un cervo con corona su una o su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. *

Un cervo con corona su ambedue le aste è ritenuto tale quando su ambedue le aste presenta tre o più punte sopra il mediano. Un cervo con corona su una sola asta è ritenuto tale quando una delle aste presenta tre o più punte sopra il mediano.

Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più dalla superficie delle aste. Viene misurata la distanza più corta dalla superficie d'asta alla base della punta fino all'estremità della stessa.

Per valutare la cacciabilità di cervi con corona fa stato l'asta più corta.

Art. 31 Fusoni

Per verificare se nel fusone le aste superano o meno gli orecchi, i padiglioni auricolari vengono accostati alle rispettive aste.

Per valutare la cacciabilità di fusoni fa stato l'asta più corta.

Il 29 e il 30 settembre 2025 ogni cacciatore può abbattere un fusone con aste più lunghe degli orecchi. Fanno eccezione le misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina conformemente all'allegato 2 lettera a, lettera b e lettera c. In questi giorni tutti i fusoni devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia. *

Art. 32 Misure di regolazione in zone di protezione della selvaggina 1. Abbattimenti di cervi

Al fine di incrementare il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, l'Ufficio svolge azioni di disturbo al di fuori dei periodi di caccia ed effettua singoli abbattimenti in zone di protezione della selvaggina nonché su superfici colpite da danni causati dalla selvaggina.

Con lo stesso obiettivo, singole parti di zone di protezione della selvaggina vengono aperte totalmente o parzialmente per la caccia e per altre zone di protezione della selvaggina lungo il confine della zona di protezione vengono emanate aperture parziali con divieto di accesso (allegato 2).

Nelle aree integralmente o parzialmente aperte per la caccia all'interno di zone di protezione della selvaggina è vietato allestire impianti per la caccia come altane, postazioni al suolo o ripari. Eventuali delimitazioni all'interno delle zone di protezione della selvaggina saranno marcate con dei segni di colore blu e rosso.

Se l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati, ciò avviene con segni di colore rosso (parte chiusa) e blu (parte aperta).

Per abbattimenti in bandite federali fanno stato le disposizioni particolari di cui all'allegato 2 lettera e. *

Art. 33 2. Cartine delle aree aperte per la caccia

Per le aree di zone di protezione della selvaggina aperte integralmente o parzialmente per la caccia oppure per le quali vale la possibilità di sparare da fuori al loro interno sono disponibili delle cartine sul sito web dell'Ufficio[9].

Art. 34 3. Obbligo di notifica

Tutti i capi abbattuti nel quadro delle misure in zone di protezione della selvaggina conformemente all'articolo 32 devono essere notificati immediatamente agli organi competenti di vigilanza della caccia.

Per le zone parzialmente aperte con divieto di accesso occorre contattare gli organi di vigilanza della caccia prima di raggiungere un animale abbattuto o il punto nel quale la selvaggina è stata colpita all'interno della zona di protezione. Se non è possibile stabilire un collegamento telefonico, l'animale può essere raggiunto, eviscerato e recuperato. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente non appena è possibile stabilire un collegamento.

Art. 35 Piano degli abbattimenti

Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero dei capi che devono essere prelevati dall'effettivo per ciascuna regione di caccia al cervo. In sede di allestimento del piano degli abbattimenti si parte dal presupposto che vengano prelevati maschi e femmine in egual misura.

Per l'adempimento del piano degli abbattimenti risulta determinante il numero di femmine abbattute. Il piano degli abbattimenti nelle singole regioni di caccia al cervo è adempiuto se il numero delle femmine abbattute raggiunge almeno il 50 per cento del piano degli abbattimenti rispettivamente il 55 o 60 per cento se l'obiettivo consiste nella "riduzione dell'effettivo".

Una regione di caccia al cervo è composta da una o più aree di caccia. Le regioni di caccia al cervo, i distretti di caccia e le aree di caccia nonché il piano degli abbattimenti sono indicati nell'allegato 4.

Art. 36 Intervento venatorio particolare

Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione e all'agricoltura in diverse zone delle macroregioni Surselva e Grigioni centrale sono previsti interventi venatori particolari (allegato 3). Per queste regioni valgono prescrizioni per quanto concerne il numero minimo di femmine da abbattere.

2.3. Caprioli e camosci

2.3.1. Caprioli

Art. 37 Caprioli cacciabili, obbligo di presentazione

Possono essere abbattuti:

  1. i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con aste di almeno 16 cm;
  2. i forcuti e i fusoni, con aste inferiori a 16 cm;
  3. femmine non allattanti di capriolo.

Durante gli ultimi quattro giorni della caccia alta, nelle regioni previste a tale scopo (allegato 6) ogni cacciatore può abbattere un piccolo di capriolo nel quadro del contingente del capriolo. Le femmine, le femmine sottili e i piccoli di capriolo abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

I caprioli abbattuti e marcati devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante tutto il periodo di caccia.

Art. 38 Valutazione della cacciabilità dei maschi di capriolo

Il metro a nastro viene posizionato sul margine inferiore della rosa sulla parte esterna, al centro. La misurazione viene effettuata lungo il lato esterno dell'asta fino all'apice del vertice. Fa stato la misura più lunga dell'asta. *

Per la valutazione della cacciabilità dei forcuti e dei fusoni fa stato l'asta più corta.

2.3.2. Camosci

Art. 39 Camosci cacciabili

Sono cacciabili:

  1. maschi di camoscio;
  2. femmine non allattanti di camoscio;
  3. piccoli di un anno.

Art. 40 Valutazione della cacciabilità dei camosci

Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. Se un cacciatore richiede una perizia, per quanto riguarda la successione di abbattimento il relativo camoscio è considerato abbattuto illegalmente finché non è disponibile una decisione definitiva.

Art. 41 Obbligo di presentazione e di notifica

Tutte le femmine di camoscio abbattute devono essere presentate allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia e fatte marcare. I camosci abbattuti che vengono trasportati al di fuori della zona di caccia solo dopo la conclusione della caccia al camoscio devono essere notificati all'organo di vigilanza della caccia l'ultimo giorno di caccia al camoscio.

Art. 42 Curve altimetriche e restrizioni per la caccia al camoscio *

Le disposizioni riguardanti la caccia al camoscio e il computo al contingente del camoscio si conformano e si differenziano secondo le curve altimetriche conformemente all'allegato 5.

Per camosci di un anno e femmine di camoscio di due anni al di sopra delle curve altimetriche valgono le restrizioni conformemente all'allegato 6.

Per le femmine di camoscio, nel distretto di caccia I fanno stato le restrizioni conformemente all'allegato 6. *

Art. 42a Zone con interventi venatori particolari

Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione, in diverse zone sono previsti interventi venatori particolari (allegato 5). Vengono stabilite le seguenti disposizioni: *

  1. Comune di Sumvitg, Uaul Puzzastg 5 camosci
  2. Comuni di Rhäzüns e di Cazis , Prau Pign – Plattawald 8 camosci
  3. Comune di Medel-Lucmagn, Stagias – Muota Pigniel nessuna curva altimetrica
  4. Comune di Bergün Filisur, Falein – Cuolm da Latsch nessuna curva altimetrica
  5. Comune di Surses, Tussagn – Battagliang nessuna curva altimetrica
  6. Comune di Surses, Tarvisch – Tscharnoz nessuna curva altimetrica

Se gli abbattimenti minimi non vengono raggiunti durante la caccia alta ovvero se la caccia viene esercitata in misura insufficiente, gli abbattimenti mancanti vengono effettuati dagli organi di vigilanza della caccia.

L'allegato 5 riporta la curva altimetrica, le prescrizioni valide nelle zone con interventi venatori particolari e nelle zone problematiche sotto il profilo forestale nonché le zone con una durata prolungata della caccia al camoscio. *

2.3.3. Contingenti

Art. 43 Contingente del capriolo

Per l'abbattimento di caprioli esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del capriolo.

Art. 44 Contingente del camoscio

Per l'abbattimento di camosci esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del camoscio.

In sede di determinazione dei contingenti, a questi ultimi vengono attribuiti anche animali che sotto il profilo della pianificazione della caccia dovrebbero essere abbattuti in via preferenziale, come animali sottopeso (abbattimenti selettivi), animali in zone problematiche sotto il profilo forestale (camosci di un anno al di sotto della curva altimetrica) oppure piccoli di capriolo negli ultimi quattro giorni di caccia.

2.4. Cinghiali

Art. 45 Cinghiali cacciabili

Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutto il Cantone.

Art. 46 Obbligo di presentazione

Gli animali abbattuti devono essere presentati in pelle agli organi di vigilanza della caccia. Se l'animale non viene destinato al consumo proprio, la carne è dichiarata commestibile solo una volta disponibili i risultati dell'esame delle trichine e la misurazione della radioattività. Questi controlli sono obbligatori. I relativi costi sono a carico del Cantone.

Per gli animali abbattuti che non vengono destinati al consumo proprio e che devono essere sequestrati e smaltiti in quanto superano il valore limite di radioattività determinante viene versata un'indennità forfetaria in funzione dell'età. L'indennità è di:

  1. per animali nati quest'anno fr. 100.–
  2. per animali di un anno fr. 150.–
  3. per animali di due anni e più fr. 200.–

Gli animali abbattuti che vengono destinati al consumo proprio possono essere lavorati solo in spazi privati e non possono essere messi in commercio. Lo scuoiamento, il sezionamento e la lavorazione non possono avvenire in un'azienda alimentare registrata.

Art. 47 Divieto di foraggiamento

È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per cinghiali allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento (esche).

2.5. Marmotte

Art. 48 Marmotte cacciabili, contingente

Ogni cacciatore può abbattere otto marmotte senza limitazioni riguardo a età e sesso.

Art. 49 Autorizzazioni eccezionali

Nel caso di marmotte che causano danni nei prati e nei pascoli, gli organi di vigilanza della caccia possono rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'abbattimento di più di otto animali.

2.6. Volpi, tassi, procioni e cani procioni

Art. 50 Cacciabilità

Volpi, tassi, procioni e cani procioni sono cacciabili in tutto il Cantone senza limitazioni.

2.7. Ulteriori disposizioni

Art. 51 Permesso d'ospite

Il cacciatore è legittimato a invitare un cacciatore ospite a partecipare alla sua caccia per al massimo due giornate. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante.

I permessi d'ospite possono essere acquistati presso gli uffici di rilascio delle licenze. Informazioni dettagliate riguardo all'acquisto di un permesso d'ospite sono contenute nell'allegato 7.

Le prestazioni acquisite con il permesso d'ospite non possono essere utilizzate a scopi commerciali. *

Art. 52 Indumenti dal colore segnaletico

Per tutti i cacciatori durante la caccia alta è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore acceso durante battute di caccia, durante ricerche nonché nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte secondo l'allegato 2 lettera a. Una fascia sul cappello non è sufficiente. *

Art. 53 Esche

È vietato l'adescamento di ungulati mediante la posa di esche (mele, vinacce, pane e simili).

Art. 54 Esame del bottino di caccia

Cervi, caprioli e camosci vengono esaminati al fine di stabilire il loro stato. A tale scopo devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia.

Gli animali abbattuti possono essere presentati durante la caccia alta. In questo caso i trofei e le mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.

Dopo la caccia alta le mandibole complete di cervi, caprioli e camosci abbattuti nonché i trofei di caprioli e camosci abbattuti devono essere presentati preparati e ben puliti all'organo di vigilanza della caccia competente per il luogo di abbattimento nel periodo dal 20 al 31 ottobre 2025. *

In questo periodo l'Ufficio organizza dei posti di accettazione regionali. Luoghi e orari vengono resi noti dall'Ufficio.

… *

Per contrassegnare mandibole e trofei occorre utilizzare le etichette ufficiali che devono essere compilate integralmente.

3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale

3.1. Disposizioni comuni

Art. 55 Principio

Una volta disponibile il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, il Dipartimento decide se debbano essere disposte cacce speciali per cervi, caprioli e cinghiali.

In zone problematiche sotto il profilo forestale il Dipartimento può eccezionalmente disporre cacce al camoscio e a classi che sono protette durante la caccia speciale. Fanno stato per analogia le tasse di abbattimento per i caprioli conformemente all'articolo 72.

La caccia speciale può essere permessa anche nelle zone parzialmente protette di bandite federali di caccia e nelle zone di protezione della selvaggina cantonali.

La decisione e i piani di abbattimento vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 56 Periodo e durata delle cacce

Le cacce speciali al cervo, al capriolo e al cinghiale hanno luogo nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre 2025. All'interno di una regione l'inizio, l'interruzione e la fine possono essere scaglionati a seconda della zona. Se necessario il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale in modo limitato alle superfici agricole in aggiunta dal 1° luglio al 31 agosto. *

La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Per il cervo e per il capriolo essa termina con l'adempimento del piano di abbattimento. Eventualmente la caccia può essere conclusa già dopo un solo giorno. In singole regioni il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale indipendentemente dall'adempimento dei piani di abbattimento per cervi e caprioli.

L'inizio, eventuali interruzioni, l'aumento del piano degli abbattimenti nelle regioni e la conclusione delle cacce nelle regioni o nelle zone vengono stabiliti dal Dipartimento. Zone di caccia o parti di queste ultime possono essere limitate sotto il profilo territoriale o altimetrico.

Art. 57 Giorni di caccia, orari di tiro

Le cacce si svolgono di mercoledì, di sabato e di domenica. Gli orari di tiro vengono stabiliti come segue:

  1. dal 1° al 15 novembre 2025 dalle ore 06.45 alle ore 14.00;
  2. dal 16 al 30 novembre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
  3. dal 1° al 20 dicembre 2025 dalle ore 07.15 alle ore 14.00.

Art. 58 Requisiti per la partecipazione

Sono autorizzati a partecipare i cacciatori che nell'anno in corso hanno acquistato la licenza di caccia alta o la licenza di caccia allo stambecco. Sono autorizzati a partecipare anche titolari di cani da traccia che durante la caccia alta si mettono a disposizione per la ricerca nel gruppo blu per almeno 15 giorni di caccia, di cui i primi tre giorni dopo l'inizio della caccia e i primi tre giorni dopo la riapertura. I cacciatori autorizzati a partecipare devono avere stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia.

Il numero di cacciatori autorizzati a partecipare viene stabilito in base al numero di cervi e di caprioli da abbattere e all'estensione della zona di caccia.

Se per una regione si annunciano troppi cacciatori, i partecipanti vengono stabiliti tramite sorteggio.

L'annuncio deve avvenire contestualmente all'acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo stambecco. Annunci presentati successivamente non saranno presi in considerazione. Uno scambio a posteriori delle regioni in cui ci si è annunciati non è possibile. Gli uffici dove annunciarsi sono gli uffici di rilascio delle licenze indicati dall'Ufficio. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso tali uffici.

I cacciatori devono indicare la regione in cui intendono esercitare la caccia speciale.

Durante la caccia speciale, nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale come pure nelle regioni Dreibündenstein, Heinzenberg, Hinterrhein e Schanfigg i cacciatori sono autorizzati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. All'atto dell'annuncio devono indicare la parte di regione preferita: *

  1. regione di caccia al cervo Surselva: distretto di caccia I Sursassiala, I Sutsassiala, II sud (settori A10–A14, A18 senza il Comune di Safiental, A19, A20) e II nord (settori A15–A20);
  2. regione di caccia al cervo Heinzenberg: area Nolla (compresi gli alpi Verdus e Carnusa del settore C06), area Safien (compreso il settore C06 senza gli alpi Verdus e Carnusa) oppure area Bonaduz;
  3. regione di caccia al cervo Dreibündenstein: area Domleschg nord, Domleschg sud o area Coira – Ems – Churwalden;
  4. regione di caccia al cervo Hinterrhein: area Schams oppure regione parziale Rheinwald/Ferrera – Avers;
  5. regione di caccia al cervo Grigioni centrale: area Davos (senza Wiesen), Comune di Bergün Filisur, Albulatal – Brienz – Obervaz (senza il Comune di Bergün Filisur) oppure area Surses;
  6. regione di caccia al cervo Schanfigg: Ausser-Schanfigg (settori T01, T02 e T07) e Inner-Schanfigg (settori T03, T04, T05 e T06).

Il cacciatore interessato può esercitare la caccia solo in una regione o parte di regione. Sono fatte salve misure particolari per l'adempimento dei piani di abbattimento conformemente all'articolo 62.

La regione o la parte di regione annunciata viene indicata sulla licenza per la caccia alta o per la caccia allo stambecco.

Art. 59 Pubblicazione

La decisione in merito allo svolgimento della caccia speciale viene pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 60 Contingente

Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro capi di selvaggina nello stesso giorno.

Art. 60a Selvaggina malata e ferita di specie non cacciabili

Durante la caccia speciale è possibile abbattere animali gravemente malati o feriti di specie non cacciabili di caprioli e cervi senza previo consenso dell'organo di vigilanza della caccia. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente all'organo di vigilanza della caccia.

L'organo di vigilanza della caccia decide in merito all'autorizzazione ad abbattere selvaggina gravemente malata o ferita sulla base di motivi relativi alla protezione degli animali. In caso di dubbio richiede una perizia veterinaria. Se l'abbattimento non è giustificato da motivi relativi alla protezione degli animali, l'abbattimento è considerato illegale.

L'abbattimento legale di animali gravemente malati o feriti non viene calcolato nel contingente.

Il trofeo spetta al Cantone e viene distrutto, a meno che non sia di interesse pubblico.

Art. 61 Obbligo di presentazione, controllo, determinazione e calcolo della tassa di abbattimento

Gli animali abbattuti sono da presentare il giorno stesso senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

La selvaggina viene lasciata al cacciatore non appena egli ha confermato con la propria firma il peso da conteggiare e quindi l'ammontare della tassa di abbattimento. Per il calcolo del peso da conteggiare, dal cervo e dal capriolo vengono dedotti rispettivamente tre chilogrammi e un chilogrammo. La tassa di abbattimento viene fatturata dall'Ufficio.

Art. 62 Misure particolari per adempiere i piani di abbattimento

Se in una regione o in parti di essa la caccia non viene esercitata o viene esercitata in misura insufficiente, anche gli organi di vigilanza della caccia procedono ad abbattimenti. Su disposizione del Dipartimento, eventualmente possono essere coinvolti anche cacciatori di altre regioni, parti di regioni o aree.

Art. 63 Tassa di base

La tassa di base per l'esercizio della caccia speciale ammonta a 100 franchi per tutte le regioni indipendentemente dalle specie cacciabili.

Art. 64 Disposizioni particolari

Di norma, il lunedì e il giovedì prima di una giornata di caccia speciale, a partire dalle ore 16.00 il cacciatore può informarsi al numero di telefono ufficiale[10] oppure sul sito web dell'Ufficio[11] in merito alle regioni nelle quali si svolge la caccia speciale. Il giorno prima della caccia è permesso recarsi agli alloggi in assetto di caccia a partire dalle ore 16.00. Mezzi di trasporto a motore possono essere utilizzati per recarsi nel territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro.

Il Dipartimento è autorizzato a emanare disposizioni particolari per l'utilizzo di veicoli a motore all'interno delle regioni di caccia al cervo. Queste disposizioni riguardano divieti di circolazione limitati nel tempo prima dell'orario di tiro in combinazione con viaggi consentiti dopo l'inizio dell'orario di tiro.

Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia speciale è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

Per trasportare selvaggina abbattuta o per lasciare la zona di caccia, il cacciatore può utilizzare mezzi di trasporto a motore anche al di fuori degli orari previsti a tale scopo. Se successivamente la caccia viene ripresa, i viaggi sono ammessi solo conformemente alle disposizioni speciali per l'utilizzo di veicoli a motore. *

Gli animali abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti. Quest'ultimo deve essere inviato per posta A Plus entro il 27 dicembre dell'anno civile in corso (data del timbro postale) all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza è stata acquistata.

Gli organi di vigilanza della caccia fanno in modo che siano disponibili cani da traccia. I verbali di ricerca devono essere consegnati all'organo di vigilanza della caccia competente entro quattro giorni dal termine della caccia speciale nella regione corrispondente.

Per tutti i cacciatori durante la caccia speciale è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

Per quanto le disposizioni riguardo alla caccia speciale non prevedano nulla di diverso, trovano applicazione le medesime disposizioni valide per l'esercizio della caccia alta.

3.2. Cervi

Art. 65 Zona di caccia

Le cacce speciali vengono svolte nelle regioni in cui durante la caccia alta ordinaria non è stato abbattuto il numero di femmine necessario per la regolazione dell'effettivo.

Art. 66 Piani di abbattimento

I piani di abbattimento per la caccia speciale vengono stabiliti in modo tale che venga abbattuto il numero mancante di femmine.

In sede di allestimento dei piani di abbattimento di norma si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti ammonterà al 70 per cento. Se negli ultimi anni in una regione di caccia al cervo la quota media di femmine è stata inferiore al 70 per cento, ciò viene tenuto in considerazione in sede di pianificazione. Se eccezionalmente viene dato il via libera solamente alla caccia di cerbiatti, si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti sarà del 50 per cento.

In tutte le aree dei cervi il Dipartimento può aumentare il piano di abbattimento per la caccia speciale.

Art. 67 Cervi cacciabili

Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:

  1. femmine di cervo, femmine sottili e cerbiatti;
  2. fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi.

In regioni con una differenza esigua rispetto al piano degli abbattimenti è possibile limitare sia il contingente giornaliero a disposizione dei cacciatori, sia l'elenco degli animali cacciabili.

Art. 68 Tasse di abbattimento

La tassa di abbattimento ammonta a:

  1. per cerbiatti fr. 2.–/kg
  2. per cervi di un anno fr. 4.–/kg
  3. per femmine di cervo di due anni e più fr. 4.–/kg
  4. per animali malati e feriti che sono inutilizzabili nessuna tassa

Se dopo la caccia alta l'adempimento in termini quantitativi del piano degli abbattimenti cantonali non supera il 70 per cento, la tassa di abbattimento ammonta a: *

  1. per cerbiatti fr. 1.–/kg
  2. per cervi di un anno fr. 2.–/kg
  3. per femmine di cervo di due anni e più fr. 2.–/kg
  4. per animali malati e feriti che sono inutilizzabili nessuna tassa

3.3. Caprioli

Art. 69 Zona di caccia

Le cacce speciali al capriolo vengono svolte nelle regioni e nelle aree in cui i piani di abbattimento non sono stati adempiuti già durante la caccia alta ordinaria.

Art. 70 Piani di abbattimento

Al termine della caccia alta per ciascuna regione viene stabilito il numero necessario di abbattimenti per raggiungere l'obiettivo, che viene confrontato con il numero di capi abbattuti. I capi mancanti devono essere abbattuti durante la caccia speciale. Le regioni di caccia al capriolo corrispondono a quelle di caccia al cervo conformemente all'allegato 4.

I piani di abbattimento per le singole regioni e le singole aree vengono determinati in base al numero di capi abbattuti durante la caccia alta in modo tale che la quota di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo si attesti di norma tra il 50 e il 65 per cento di tutti i caprioli abbattuti. La percentuale di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo richiesta aumenta se il numero di maschi di capriolo abbattuti si avvicina o supera il numero massimo degli abbattimenti registrato dal 1991. In sede di determinazione del piano degli abbattimenti si tiene conto delle differenze regionali per quanto concerne la pressione venatoria esercitata sul maschio di capriolo. Nelle zone con danni causati dalla selvaggina il piano degli abbattimenti può essere aumentato ulteriormente al fine di intensificare la pressione venatoria e attuato a livello regionale sotto forma di interventi venatori particolari. *

Art. 71 Caprioli cacciabili

Durante la caccia speciale possono essere abbattuti femmine di capriolo, femmine sottili e piccoli di capriolo.

Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare il contingente giornaliero dei cacciatori.

Art. 72 Tasse di abbattimento

La tassa di abbattimento ammonta a:

  1. per animali di un anno o più fr. 4.–/kg
  2. per piccoli di capriolo nessuna tassa
  3. per animali malati e feriti che sono inutilizzabili nessuna tassa

3.4. Cinghiali

Art. 73 Zona di caccia, cinghiali cacciabili

Tutti i cinghiali sono cacciabili nelle regioni in cui viene svolta la caccia speciale.

Art. 74 Diritto di caccia, obbligo di presentazione

Sono autorizzati a cacciare i titolari di un'autorizzazione per l'esercizio della caccia speciale.

Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

L'articolo 46 vale per analogia anche per la caccia speciale.

Art. 75 Tasse di abbattimento

Per cinghiali abbattuti non vengono riscosse tasse di abbattimento.

4. Caccia allo stambecco

Art. 76 Periodi di caccia e orari di tiro

La caccia allo stambecco si svolge nel periodo dal 4 ottobre al 7 novembre compreso. In alcune colonie è prevista un'ammissione scaglionata oppure la caccia viene interrotta per diversi giorni. *

Valgono i seguenti orari di tiro:

  1. dal 4 al 15 ottobre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 19.30;
  2. dal 16 al 25 ottobre 2025 dalle ore 07.15 alle ore 19.00;
  3. dal 26 ottobre al 7 novembre 2025 dalle ore 06.45 alle ore 17.30.

Art. 77 Cacciatori autorizzati

Sono autorizzati a cacciare solo i cacciatori che si sono annunciati regolarmente, che nel relativo anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato una licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.

Le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza della caccia sono vincolanti per i cacciatori.

Art. 78 Piano degli abbattimenti

Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero di maschi e di femmine di stambecco che deve essere prelevato dall'effettivo per ciascuna colonia di stambecchi. Per i maschi di stambecco il piano è ripartito in aggiunta secondo classi d'età. L'allegato 8 contiene il piano degli abbattimenti per il 2025. *

Art. 79 Animali marcati

Gli animali marcati sono protetti. In via eccezionale l'Ufficio può autorizzare l'abbattimento di animali malati e feriti nonché di animali che rientrano in una determinata classe d'età.

Art. 80 Disposizioni particolari

Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia allo stambecco è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

Art. 81 Riporto del diritto di partecipazione

In caso di disdette entro il 30 giugno il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato senza limitazione all'anno successivo. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

In caso di disdette dal 1° luglio in poi il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato solo in caso di malattia o di infortunio presentando un certificato medico. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

Se un cacciatore è costretto a interrompere la caccia a causa di malattia o infortunio, il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato all'anno successivo, limitatamente ai giorni di caccia non utilizzati, a condizione che l'interruzione della caccia avvenga prima del terzultimo giorno di caccia. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata esercitata e conclusa nella classe d'età assegnata.

Per la caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo, nel caso di disiscrizione, infortunio o malattia il diritto di partecipazione alla caccia non viene riportato all'anno successivo.

5. Caccia bassa

5.1. Disposizioni comuni

Art. 82 Periodi di caccia e orari di tiro

La caccia bassa dura dal 1° ottobre al 30 novembre.

Valgono i seguenti orari di tiro:

  1. dal 1° al 15 ottobre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 19.30;
  2. dal 16 al 25 ottobre 2025 dalle ore 07.15 alle ore 19.00;
  3. dal 26 ottobre al 15 novembre 2025 dalle ore 06.45 alle ore 17.30;
  4. dal 16 al 30 novembre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 17.30.

Art. 83 Selvaggina cacciabile

Sono cacciabili: lepri comuni, lepri variabili, volpi, tassi, martore e faine, cani procioni, procioni, topi muschiati, fagiani di monte, pernici bianche, colombacci, piccioni domestici inselvatichiti, corvi imperiali, cornacchie nere, cornacchie bigie, gazze, ghiandaie, cormorani, folaghe e germani reali. *

Art. 84 Limitazioni locali

Dal 1° al 14 ottobre 2025 compreso volpi, tassi, martore e faine nonché procioni, cani procioni e topi muschiati sono cacciabili senza limitazioni temporali nei distretti di caccia I, II, III, V, VI, X, XI e XII per evitare danni causati dalla selvaggina all'agricoltura. *

I distretti di caccia corrispondono alla ripartizione di cui all'allegato 4.

Art. 85 Impiego di cani da caccia, dimensione del gruppo

L'impiego di cani da caccia per l'esercizio della caccia è permesso solo se anche il cacciatore stesso esercita la caccia.

Nel caso di impiego di cani da caccia per la caccia alla lepre o a volatili la dimensione del gruppo è limitata a quattro cacciatori.

Art. 86 Elenco degli abbattimenti

Per le lepri, le faine, le martore e gli uccelli abbattuti è obbligatorio indicare correttamente la specie (lepre comune o lepre bianca, martora o faina, fagiano di monte o pernice bianca, germano reale). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1. *

5.2. Lepri

Art. 87 Limitazione temporale, contingente

La lepre non può essere cacciata dal 21 novembre al 30 novembre 2025 compreso. *

Ogni cacciatore può abbattere in totale otto lepri, tuttavia al massimo due lepri nel corso della stessa giornata.

5.3. Fagiani di monte

Art. 88 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

Il fagiano di monte può essere cacciato a partire dal 16 ottobre.

Ogni cacciatore può abbattere un fagiano di monte.

Fagiani di monte abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

5.4. Pernici bianche

Art. 89 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

La pernice bianca può essere cacciata a partire dal 16 ottobre.

Ogni cacciatore può abbattere al massimo due pernici bianche nello stesso giorno e dieci pernici bianche nel corso di tutta la caccia bassa.

Per ogni pernice bianca abbattuta occorre consegnare campioni di piume (ali, remiganti e diverse piume). I campioni devono essere conservati separatamente in un sacchetto di plastica, le ali devono essere congelate e consegnate agli organi di vigilanza della caccia entro cinque giorni dalla fine della caccia bassa insieme alle informazioni riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. Il verbale ufficiale[12] deve essere compilato integralmente, comprese le coordinate.

5.5. Selvaggina acquatica

Art. 90 Caccia con il cane, contingente

La caccia alla selvaggina acquatica (cormorani, folaghe, germani reali) può essere praticata solo con un cane da caccia appositamente addestrato e solo con pallini senza piombo. *

Ogni cacciatore può abbattere al massimo o due folaghe, o due germani reali o una folaga e un germano reale al giorno. Per i cormorani non ci sono contingenti giornalieri. *

Il numero di capi permesso per lo stesso cane da caccia è di al massimo quattro al giorno.

5.6. Ghiandaie

Art. 91 Contingente

Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro ghiandaie al giorno.

6. Caccia d'agguato

Art. 92 Periodi di caccia e orari di tiro

La caccia d'agguato dura dal 1° novembre 2025 al 28 febbraio 2026 compreso, con una sospensione per Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre compreso). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.30 alle ore 6.30. *

Art. 93 Cacciatori autorizzati, elenco degli abbattimenti

La caccia d'agguato può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per l'anno di caccia in corso nonché da cacciatori che acquistano una licenza per la caccia d'agguato. Il cacciatore è tenuto a portare con sé l'elenco degli abbattimenti valido.

Art. 94 Selvaggina cacciabile, limitazione temporale e locale

Sono cacciabili: volpi (fino al 28 febbraio 2026), tassi (fino al 15 gennaio 2026), martore e faine (fino al 15 febbraio 2026), cani procioni, procioni e topi muschiati (fino al 28 febbraio 2026). *

Nelle zone di riposo per la selvaggina delimitate con effetto esecutivo la caccia d'agguato è vietata. In zone con regolare presenza del lupo gli organi di vigilanza della caccia possono revocare o vietare posti di appostamento per la caccia d'agguato se non viene mantenuta una distanza adeguata dagli insediamenti.

Art. 95 Iscrizione

I cacciatori che esercitano la caccia d'agguato devono annunciare in precedenza per iscritto entro il 31 ottobre del relativo anno civile all'organo competente di vigilanza della caccia i luoghi di appostamento. Complessivamente possono essere indicati tre luoghi.

I cacciatori possono informarsi presso gli organi di vigilanza della caccia in merito all'ammissibilità di un luogo di appostamento a partire dal 1° agosto.

L'annuncio è valido unicamente se ogni luogo è indicato in modo esatto. È obbligatorio indicare il numero del settore, il nome della località e il nome del locale nonché consegnare un estratto della cartina con l'ubicazione esatta. In seguito i luoghi di appostamento per la caccia d'agguato non possono più essere modificati a posteriori.

Con l'annuncio il cacciatore conferma di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia. Contestualmente è necessario inoltrare anche una copia dell'attestato di tiro per l'arma a pallini.

Art. 96 Carnai

Nei carnai è vietata la posa di intere carcasse di animali da reddito o di selvaggina abbattuta o di parti di esse allo scopo di attirare la selvaggina. Resti di carne o di pesce devono essere posati in modo tale che i predatori possano assumerne solo porzioni minime.

Art. 97 Ulteriori disposizioni

La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altre strutture stabili (baracche di legno e simili). Per la caccia d'agguato è permesso l'uso di veicoli a motore e di funivie.

È obbligatorio indicare la specie dei mustelidi abbattuti (martora o faina). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1. *

In caso di conflitti con grandi predatori o di utilizzo di esche non ammesse, l'autorizzazione precedentemente rilasciata per un luogo di appostamento può essere revocata in ogni momento. *

7. Disposizioni finali

Art. 98 Disposizioni penali

Infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 47 segg. della legge cantonale sulla caccia[13].

Egress

2023-022

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.06.2023 01.08.2023 atto normativo prima versione 2023-022
25.06.2024 01.08.2024 Art. 6 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, a) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, c) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, e) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, f) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, g) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, h) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, i) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, j) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, k) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, l) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 11 cpv. 3, m) introduzione 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 19 modifica titolo 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 19 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 19 cpv. 2 introduzione 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 27 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 27 cpv. 3 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 28 cpv. 1, a) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 28 cpv. 1, b) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 28 cpv. 1, c) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 30 cpv. 2 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 31 cpv. 3 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 42a cpv. 3 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 54 cpv. 3 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 54 cpv. 5 abrogazione 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 56 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 57 cpv. 1, a) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 57 cpv. 1, b) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 57 cpv. 1, c) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 57 cpv. 1, d) abrogazione 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 58 cpv. 6 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 58 cpv. 6, b) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 68 cpv. 2 introduzione 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 76 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 76 cpv. 2, a) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 76 cpv. 2, b) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 76 cpv. 2, c) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 78 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 82 cpv. 2, a) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 82 cpv. 2, b) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 82 cpv. 2, c) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 82 cpv. 2, d) modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 84 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 87 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 92 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Art. 94 cpv. 1 modifica 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 1 contenuto modificato 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 2 contenuto modificato 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 3 contenuto modificato 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 4 nome e contenuto modificati 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 5 nome e contenuto modificati 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 6 contenuto modificato 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 7 contenuto modificato 2024-021
25.06.2024 01.08.2024 Allegato 8 nome e contenuto modificati 2024-021
01.07.2025 01.08.2025 Art. 2 cpv. 2 introduzione 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 6 cpv. 4 introduzione 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 8 cpv. 2 introduzione 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 11 cpv. 3, a) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 11 cpv. 3, b) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 11 cpv. 3, g) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 11 cpv. 3, j) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 11 cpv. 3, l) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 15 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 19 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 24 cpv. 3 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 27 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 27 cpv. 3 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 28 cpv. 1, a) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 28 cpv. 1, b) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 28 cpv. 1, c) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 30 cpv. 2 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 31 cpv. 3 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 32 cpv. 5 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 37 cpv. 1, a) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 37 cpv. 1, b) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 38 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42 modifica titolo 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42 cpv. 3 introduzione 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42a cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42a cpv. 1, c) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42a cpv. 1, d) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42a cpv. 1, e) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42a cpv. 1, f) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 42a cpv. 3 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 51 cpv. 3 introduzione 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 52 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 54 cpv. 3 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 56 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 57 cpv. 1, a) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 57 cpv. 1, b) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 57 cpv. 1, c) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 58 cpv. 6, a) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 64 cpv. 4 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 70 cpv. 2 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 76 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 76 cpv. 2, a) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 76 cpv. 2, b) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 76 cpv. 2, c) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 77a abrogazione 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 78 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 82 cpv. 2, a) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 82 cpv. 2, b) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 82 cpv. 2, c) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 82 cpv. 2, d) modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 83 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 84 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 86 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 87 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 90 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 90 cpv. 2 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 92 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 94 cpv. 1 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 97 cpv. 2 modifica 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Art. 97 cpv. 3 introduzione 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 1 contenuto modificato 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 2 contenuto modificato 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 3 nome e contenuto modificati 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 4 nome e contenuto modificati 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 5 contenuto modificato 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 6 nome e contenuto modificati 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 7 nome e contenuto modificati 2025-042
01.07.2025 01.08.2025 Allegato 8 nome e contenuto modificati 2025-042

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.06.2023 01.08.2023 prima versione 2023-022
Art. 2 cpv. 2 01.07.2025 01.08.2025 introduzione 2025-042
Art. 6 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 6 cpv. 4 01.07.2025 01.08.2025 introduzione 2025-042
Art. 8 cpv. 2 01.07.2025 01.08.2025 introduzione 2025-042
Art. 11 cpv. 3, a) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, a) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 11 cpv. 3, b) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 11 cpv. 3, c) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, e) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, f) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, g) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, g) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 11 cpv. 3, h) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, i) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, j) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, j) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 11 cpv. 3, k) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, l) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 11 cpv. 3, l) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 11 cpv. 3, m) 25.06.2024 01.08.2024 introduzione 2024-021
Art. 15 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 19 25.06.2024 01.08.2024 modifica titolo 2024-021
Art. 19 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 19 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 19 cpv. 2 25.06.2024 01.08.2024 introduzione 2024-021
Art. 24 cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 27 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 27 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 27 cpv. 3 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 27 cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 28 cpv. 1, a) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 28 cpv. 1, a) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 28 cpv. 1, b) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 28 cpv. 1, b) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 28 cpv. 1, c) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 28 cpv. 1, c) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 30 cpv. 2 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 30 cpv. 2 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 31 cpv. 3 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 31 cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 32 cpv. 5 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 37 cpv. 1, a) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 37 cpv. 1, b) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 38 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 42 01.07.2025 01.08.2025 modifica titolo 2025-042
Art. 42 cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 introduzione 2025-042
Art. 42a cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 42a cpv. 1, c) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 42a cpv. 1, d) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 42a cpv. 1, e) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 42a cpv. 1, f) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 42a cpv. 3 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 42a cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 51 cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 introduzione 2025-042
Art. 52 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 54 cpv. 3 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 54 cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 54 cpv. 5 25.06.2024 01.08.2024 abrogazione 2024-021
Art. 56 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 56 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 57 cpv. 1, a) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 57 cpv. 1, a) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 57 cpv. 1, b) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 57 cpv. 1, b) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 57 cpv. 1, c) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 57 cpv. 1, c) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 57 cpv. 1, d) 25.06.2024 01.08.2024 abrogazione 2024-021
Art. 58 cpv. 6 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 58 cpv. 6, a) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 58 cpv. 6, b) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 64 cpv. 4 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 68 cpv. 2 25.06.2024 01.08.2024 introduzione 2024-021
Art. 70 cpv. 2 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 76 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 76 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 76 cpv. 2, a) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 76 cpv. 2, a) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 76 cpv. 2, b) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 76 cpv. 2, b) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 76 cpv. 2, c) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 76 cpv. 2, c) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 77a 01.07.2025 01.08.2025 abrogazione 2025-042
Art. 78 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 78 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 82 cpv. 2, a) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 82 cpv. 2, a) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 82 cpv. 2, b) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 82 cpv. 2, b) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 82 cpv. 2, c) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 82 cpv. 2, c) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 82 cpv. 2, d) 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 82 cpv. 2, d) 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 83 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 84 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 84 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 86 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 87 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 87 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 90 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 90 cpv. 2 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 92 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 92 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 94 cpv. 1 25.06.2024 01.08.2024 modifica 2024-021
Art. 94 cpv. 1 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 97 cpv. 2 01.07.2025 01.08.2025 modifica 2025-042
Art. 97 cpv. 3 01.07.2025 01.08.2025 introduzione 2025-042
Allegato 1 25.06.2024 01.08.2024 contenuto modificato 2024-021
Allegato 1 01.07.2025 01.08.2025 contenuto modificato 2025-042
Allegato 2 25.06.2024 01.08.2024 contenuto modificato 2024-021
Allegato 2 01.07.2025 01.08.2025 contenuto modificato 2025-042
Allegato 3 25.06.2024 01.08.2024 contenuto modificato 2024-021
Allegato 3 01.07.2025 01.08.2025 nome e contenuto modificati 2025-042
Allegato 4 25.06.2024 01.08.2024 nome e contenuto modificati 2024-021
Allegato 4 01.07.2025 01.08.2025 nome e contenuto modificati 2025-042
Allegato 5 25.06.2024 01.08.2024 nome e contenuto modificati 2024-021
Allegato 5 01.07.2025 01.08.2025 contenuto modificato 2025-042
Allegato 6 25.06.2024 01.08.2024 contenuto modificato 2024-021
Allegato 6 01.07.2025 01.08.2025 nome e contenuto modificati 2025-042
Allegato 7 25.06.2024 01.08.2024 contenuto modificato 2024-021
Allegato 7 01.07.2025 01.08.2025 nome e contenuto modificati 2025-042
Allegato 8 25.06.2024 01.08.2024 nome e contenuto modificati 2024-021
Allegato 8 01.07.2025 01.08.2025 nome e contenuto modificati 2025-042