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740.300

Ordinanza cantonale sulla cura della selvaggina

(OCCS)

del 25.04.2017 (stato 15.06.2017)

Preambolo

emanata dal Governo il 25 aprile 2017

visto l'art. 23 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia[1]

1. Uso dei mezzi per la cura della selvaggina

Art. 1 Ufficio per la caccia e la pesca

L'Ufficio per la caccia e la pesca usa i mezzi per la cura della selvaggina per:

  1. l'elaborazione e l'adeguamento periodico dei piani per la cura della selvaggina;
  2. la cura del biotopo e l'acquietamento degli habitat della selvaggina;
  3. la promozione della biodiversità;
  4. le spese per misure correlate a situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina;
  5. la formazione e il perfezionamento dei cacciatori;
  6. la cura degli uccelli.

Art. 2 Organizzazioni cantonali 1. Diritto a sussidi

Il Cantone può concedere sussidi a organizzazioni cantonali per la messa in pratica delle misure contenute nei piani per la cura della selvaggina nonché per l'organizzazione e lo svolgimento di giornate di cura della selvaggina.

Art. 3 2. Domande di sussidio

Per ogni misura per la cura della selvaggina avente diritto a sussidi le organizzazioni cantonali devono presentare una domanda all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 30 novembre.

Sono fatte salve le misure relative all'esecuzione di azioni di salvataggio di selvaggina e uccelli in situazioni di straordinaria emergenza.

Le domande devono corrispondere ai piani per la cura della selvaggina. Devono inoltre essere allegati la documentazione necessaria e un preventivo delle spese.

Art. 4 3. Garanzia del sussidio

I sussidi vengono garantiti dal dipartimento competente dopo aver sentito la commissione per la caccia.

Art. 5 4. Conteggio e versamento

I conteggi devono essere presentati all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 30 novembre dell'anno in cui è stato garantito il sussidio.

I sussidi per prestazioni di cura della selvaggina fornite vengono versati dall'Ufficio per la caccia e la pesca in base a un rapporto relativo all'esecuzione delle misure per la selvaggina confermato dal competente guardiano della selvaggina che funge da capodistretto nonché in base al conteggio esaminato da quest'ultimo.

2. Piani per la cura della selvaggina

Art. 6 Principio

L'Ufficio per la caccia e la pesca elabora insieme all'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) un piano per la cura della selvaggina per ciascun distretto di caccia. In tale piano le seguenti misure aventi diritto a sussidi vengono elencate e fissate in funzione delle priorità:

  1. riservare, acquietare, curare, strutturare e mantenere spazi vitali importanti per la selvaggina e gli uccelli;
  2. curare i margini dei boschi, le siepi, i boschetti per la cova e la pastura;
  3. mantenere liberi i prati inutilizzati;
  4. realizzare mucchi di fieno;
  5. adottare misure in caso di situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina.

In sede di elaborazione dei piani si deve tenere conto in modo particolare dei rapporti di proprietà, delle esigenze dell'agricoltura e dell'economia forestale, della protezione della natura nonché delle altre incidenze sullo spazio vitale.

I singoli piani per la cura della selvaggina devono essere opportunamente coordinati.

Art. 7 Spese computabili

Sono computabili le seguenti spese per le misure per la cura della selvaggina:

  1. le spese per l'impiego di macchine e l'uso di arnesi;
  2. le spese per il materiale e di trasporto;
  3. le spese per mantenere liberi i prati inutilizzati, in proporzione alla loro superficie.

Le aliquote di sussidio vengono fissate dall'Ufficio per la caccia e la pesca.

Art. 8 Situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina

In caso di situazioni di straordinaria emergenza per la selvaggina, l'Ufficio per la caccia e la pesca può vietare l'accesso a dimore della selvaggina, imporre percorsi obbligatori, disporre l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e altre misure adeguate per proteggere la selvaggina da disturbi. Queste misure devono essere limitate nello spazio e nel tempo e devono essere rese note al pubblico in forma adeguata.

3. Divieto di foraggiamento della selvaggina e posa di lecche saline

Art. 9 Divieto di foraggiamento della selvaggina

Per il divieto di foraggiamento della selvaggina fanno stato gli articoli 29a, 29b e 29c della legge cantonale sulla caccia.

Art. 10 Lecche saline

Le lecche saline possono essere posate solo con il consenso del guardiano della selvaggina competente.

Egress

2017-017

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
25.04.2017 15.06.2017 atto normativo prima versione 2017-017

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 25.04.2017 15.06.2017 prima versione 2017-017