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Ordinanza di servizio per gli organi cantonali di vigilanza sulla caccia e sulla pesca (OSCP)

del 22.10.2007 (stato 01.06.2017)

Preambolo

emanata dal Governo il 22 ottobre 2007

visto l'art. 44 cpv. 3 della legge cantonale sulla caccia[1] e l'art. 33 cpv. 3 della legge cantonale sulla pesca[2]

1. 1. Campo di applicazione e organizzazione

Art. 1 Campo di applicazione, diritto sussidiario

La presente ordinanza vale per gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c della legge cantonale sulla caccia[3] e l'articolo 33 capoverso 1 lettere a-c della legge cantonale sulla pesca[4].

Qualora la presente ordinanza o decisioni, ordini o disposizioni basati su di essa non dispongano diversamente, per il rapporto di lavoro valgono le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.

Art. 2 Organizzazione 1. Distretti di caccia e di pesca, circondari di vigilanza

Il Cantone è suddiviso in distretti di caccia e distretti di pesca. Questi distretti sono suddivisi in circondari di vigilanza.

Ogni distretto di caccia è diretto da un guardiano della selvaggina che funge da capodistretto e ogni distretto di pesca è diretto da un guardapesca. *

Ogni guardiano della selvaggina o guardapesca si occupa di regola di un circondario di vigilanza. *

Art. 3 2. Direzione, superiori specialistici

Il guardiano della selvaggina che funge da capodistretto è responsabile della direzione dei guardiani della selvaggina a lui subordinati. *

Nelle questioni che riguardano la pesca, il guardapesca è il superiore specialistico dei guardiani della selvaggina. *

2. 2. Rapporto di lavoro

Art. 4 Vigilanza, mezzi ausiliari

La vigilanza sugli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca spetta al capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca. Questi è autorizzato ad adottare le necessarie disposizioni organizzative, nonché a emanare istruzioni tecnico-specialistiche e amministrative.

Il capo rilascia agli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca le necessarie autorizzazioni eccezionali per l'impiego di mezzi ausiliari vietati.

Art. 5 Requisiti per la nomina

I requisiti per la nomina quale organo di vigilanza sulla caccia e sulla pesca sono di regola i seguenti:

  1. buona reputazione;
  2. apprendistato professionale concluso;
  3. buono stato di salute (escursionista, sciatore, tiratore e nuotatore);
  4. esperienza pratica quale cacciatore e pescatore;
  5. buone capacità di osservazione;
  6. licenza di condurre categoria B.

Art. 6 Orario di lavoro

L'Ufficio per la caccia e la pesca fissa le ore di lavoro annue dovute d'intesa con l'Ufficio del personale.

Art. 7 Locali di servizio

L'Ufficio per la caccia e la pesca designa i collaboratori che devono mettere a disposizione locali di servizio adeguati per l'adempimento di compiti amministrativi.

I guardiani della selvaggina devono provvedere a locali adeguati, nei quali sia possibile visitare, misurare, pesare e scuoiare la selvaggina. L'Ufficio per la caccia e la pesca stabilisce i requisiti minimi per questi locali. *

Art. 8 Esercizio della caccia e della pesca

Ai guardiani della selvaggina è vietato l'esercizio della caccia. Ne fa eccezione la caccia d'agguato. Questa può essere effettuata al di fuori dell'orario di servizio. *

Ai guardapesca è vietato l'esercizio della pesca. Circa le eccezioni decide il capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca. *

Art. 8a Motivi di ricusazione

Per gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca valgono i motivi di ricusazione conformemente all'articolo 56 del Codice di diritto processuale penale svizzero[5].

Art. 9 Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese può avvenire completamente o parzialmente tramite indennizzo forfettario. Le relative aliquote vengono determinate dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità dopo aver sentito l'Ufficio del personale.

3. 3. Uso di armi da fuoco

Art. 10 Servizio con l'arma 1. Principio

Di regola durante i giri di controllo gli organi di vigilanza sulla caccia devono portare su di sé un'arma. Essi possono impiegare l'arma nell'ambito degli obblighi di servizio.

Art. 11 2. Uso di armi da fuoco contro persone

L'uso di armi da fuoco contro persone è permesso unicamente in caso di legittima difesa esimente ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale svizzero. *

L'uso di armi da fuoco contro persone deve essere comunicato immediatamente all'Ufficio per la caccia e la pesca e alla Polizia cantonale.

4. 4. Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione del diritto previgente

Il Regolamento di servizio e d'organizzazione per gli organi di vigilanza della caccia e della pesca del 4 luglio 1995[6] è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2007.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

22.10.2007

01.12.2007

atto normativo

prima versione

-

17.11.2009

01.01.2010

Art. 6

revisione totale

-

17.11.2009

01.01.2010

Art. 9

revisione totale

-

17.11.2009

01.01.2010

Art. 11 cpv. 1

modifica

-

28.02.2017

01.06.2017

Art. 2 cpv. 2

modifica

2017-008

28.02.2017

01.06.2017

Art. 2 cpv. 3

modifica

2017-008

28.02.2017

01.06.2017

Art. 3 cpv. 1

modifica

2017-008

28.02.2017

01.06.2017

Art. 3 cpv. 2

modifica

2017-008

28.02.2017

01.06.2017

Art. 7 cpv. 2

modifica

2017-008

28.02.2017

01.06.2017

Art. 8 cpv. 1

modifica

2017-008

28.02.2017

01.06.2017

Art. 8 cpv. 2

modifica

2017-008

28.02.2017

01.06.2017

Art. 8a

introduzione

2017-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

22.10.2007

01.12.2007

prima versione

-

Art. 2 cpv. 2

28.02.2017

01.06.2017

modifica

2017-008

Art. 2 cpv. 3

28.02.2017

01.06.2017

modifica

2017-008

Art. 3 cpv. 1

28.02.2017

01.06.2017

modifica

2017-008

Art. 3 cpv. 2

28.02.2017

01.06.2017

modifica

2017-008

Art. 6

17.11.2009

01.01.2010

revisione totale

-

Art. 7 cpv. 2

28.02.2017

01.06.2017

modifica

2017-008

Art. 8 cpv. 1

28.02.2017

01.06.2017

modifica

2017-008

Art. 8 cpv. 2

28.02.2017

01.06.2017

modifica

2017-008

Art. 8a

28.02.2017

01.06.2017

introduzione

2017-008

Art. 9

17.11.2009

01.01.2010

revisione totale

-

Art. 11 cpv. 1

17.11.2009

01.01.2010

modifica

-