La presente ordinanza vale per gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c della legge cantonale sulla caccia[3] e l'articolo 33 capoverso 1 lettere a-c della legge cantonale sulla pesca[4].
Qualora la presente ordinanza o decisioni, ordini o disposizioni basati su di essa non dispongano diversamente, per il rapporto di lavoro valgono le disposizioni della legislazione cantonale sul personale.