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Legge cantonale sulla pesca (LCP)

del 26.11.2000 (stato 01.01.2014)

Preambolo

accettata dal Popolo il 26 novembre 2000

[1]

1. 1. Campo di validità e scopo

Art. 1 Campo di validità

La presente legge vale per tutti i corsi d'acqua pubblici e privati.

Per le piscicolture e i corsi d'acqua creati artificialmente nei quali i pesci e i gamberi non possono penetrare in modo naturale, fanno stato le disposizioni del diritto federale.

Art. 2 Scopo

La presente legge si prefigge di:

  1. salvaguardare, migliorare o a seconda delle possibilità ripristinare la varietà delle specie e le popolazioni di pesci e gamberi e della microfauna predata indigeni nonché dei loro spazi vitali;
  2. proteggere le specie e le razze di pesci e gamberi minacciate nonché i loro spazi vitali;
  3. garantire l'utilizzazione sostenibile delle popolazioni di pesci.

Art. 3 Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se non risulta altrimenti dal senso della legge.

2. 2. Regalia della pesca e diritto di pesca

Art. 4 Regalia della pesca

Il diritto di pesca in tutte le acque del Cantone dei Grigioni spetta, con riserva dei vigenti diritti speciali di pesca, al Cantone.

Il Cantone conferisce il diritto di pesca secondo il sistema della licenza.

Art. 5 Licenza di pesca

Il diritto di esercitare la pesca viene acquisito con l'acquisto della licenza di pesca.

È autorizzato ad acquistare la licenza di pesca chi nell'anno dell'acquisto compie almeno i 14 anni.

I candidati che intendono acquistare un licenza di pesca possono venir obbligati a comprovare di disporre delle necessarie conoscenze in materia di pesca. Il Governo disciplina i particolari nell'ordinanza[2].

La licenza di pesca è personale e non è trasferibile. Essa autorizza il detentore a pescare in tutto il Cantone, riservati speciali diritti di pesca vigenti.

Il Governo emana le necessarie disposizioni sul rilascio, sulla compilazione e il portare con sé delle licenze cantonali di pesca[3].

Art. 6 Diritto di pescare sotto sorveglianza

Il diritto di pescare sotto sorveglianza autorizza al massimo due giovani di età fino a 13 anni a esercitare la pesca sotto sorveglianza di un titolare maggiorenne della licenza in possesso di un attestato specialistico. Per il limite d'età fa stato l'anno civile. *

Per l'esercizio della pesca sotto sorveglianza possono essere impiegati al massimo due attrezzi da pesca contemporaneamente. *

I pesci catturati vanno inseriti nella statistica sulle catture della persona che esercita la sorveglianza e vengono sommati a un eventuale contingente giornaliero. *

Art. 7 Motivi di rifiuto

Il rilascio della licenza di pesca viene rifiutato a quelle persone che:

  1. sono state escluse dal diritto di pescare;
  2. si trovano in esecuzione di misure penali o di misure stazionarie;
  3. non hanno pagato multe, spese, tasse e contributi sostitutivi del valore scaduti nel Cantone causa violazioni commesse contro il diritto di pesca.

Art. 8 Obbligo di dare informazioni

Gli interessati all'acquisto di una licenza di pesca sono tenuti a dare informazioni veritiere agli uffici di rilascio delle licenze sui requisiti per l'acquisto e sui motivi di rifiuto.

Art. 9 Tasse per la licenza

L'ammontare delle tasse per le licenze di pesca si conforma alla durata della validità; per le persone domiciliate nel Cantone valgono le seguenti aliquote: *

  1. licenza stagionale

    fr. 215.–

  2. licenza mensile

    fr. 161.–

  3. licenza per mezzo mese

    fr. 129.–

  4. licenza settimanale

    fr. 86.–

  5. licenza giornaliera

    fr. 30.–

Le persone non domiciliate nel Cantone devono pagare al massimo il triplo della tassa.

Le tasse per la patente per giovani fino a 18 anni ammontano per tutti gli interessati al massimo alla metà delle aliquote di cui ai capoversi 1 e 2 della presente disposizione. Per il limite d'età fa stato l'anno civile. *

Per l'esercizio del diritto di pescare sotto sorveglianza non vengono riscosse tasse.

Le aliquote delle tasse ai sensi dei capoversi 2 e 3 della presente disposizione vengono fissate dal Governo.

Il Governo può adeguare le tasse al rincaro.

3. 3. Protezione e utilizzazione dei pesci e dei gamberi

Art. 10 Gestione 1. Principio

La gestione dei corsi d'acqua deve essere finalizzata in modo che da una parte vangano conservati, migliorati o, a seconda delle possibilità, ripristinate la varietà naturale della specie e le popolazioni di pesci e gamberi indigeni, e dall'altra che venga conseguito un utile sostenibile.

Art. 11 2. Competenza, basi, ripopolamento

La gestione dei corsi d'acqua in regalia compete al Cantone.

Costituiscono le basi per la gestione dei corsi d'acqua in modo particolare il rilevamento degli stessi, il censimento del patrimonio ittico, la statistica sulle catture e la stima del ricavo delle acque pescose. Sulla base di questi dati vengono allestiti i piani per il ripopolamento delle acque pescose. *

Per il ripopolamento delle acque pescose il Cantone provvede alla cattura del fregolo e gestisce piscicolture.

Art. 12 Conservazione della varietà naturale della specie e utilizzazione sostenibile

Il Governo emana per la conservazione della varietà naturale della specie nonché per la protezione e l'utilizzazione sostenibile dei pesci e gamberi in modo particolare disposizioni per:

  1. le specie da proteggere;
  2. le zone di protezione e i periodi di protezione;
  3. le lunghezze e il numero di catture;
  4. gli attrezzi e gli ausili per la cattura e il loro uso;
  5. i metodi di cattura e le esche;
  6. la cattura, l'uso e il trattamento di pesci, gamberi e microfauna predata;
  7. il ripopolamento dei corsi d'acqua;
  8. la raccolta di dati.

I titolari di una licenza di pesca possono venir obbligati a tenere una statistica delle catture.

Art. 14 Esercizio della pesca 1. Accesso ai corsi d'acqua *

Per proteggere gli avannotti e i giovani uccelli, il Governo può limitare nello spazio e nel tempo l'accesso ai corsi d'acqua per praticare la pesca. *

*

Art. 15 2. Accesso alle rive *

I proprietari di fondi devono tollerare l'accesso alle rive ai titolari della licenza, nella misura in cui ciò sia necessario per poter pescare. Degli eventuali danni arrecati rispondono i titolari della licenza secondo le disposizioni del diritto civile.

Il diritto di accesso alle rive non può essere reso inutilmente più difficile o impossibile mediante la costruzione di edifici, impianti e recinzioni nonché l'emanazione di divieti d'accesso.

Il Governo può emanare divieti di accesso alle rive permanenti o limitati nel tempo, se ciò è necessario per motivi pubblici preponderanti.

Art. 15a 3. Corsi d'acqua dove esercitarsi

Il Governo può delimitare dei corsi d'acqua dove esercitarsi per scopi formativi.

L'Ufficio emana le istruzioni necessarie per la pratica della pesca.

Art. 15b Apparecchi di cattura elettrici

L'impiego di apparecchi di cattura elettrici necessita di un'autorizzazione dell'Ufficio.

L'autorizzazione viene rilasciata in presenza di un motivo sufficiente, se chi aziona gli apparecchi dimostra di aver seguito una formazione e se gli apparecchi previsti sono in uno stato tecnico impeccabile.

4. 4. Protezione degli spazi vitali

Art. 16 Principio

Gli spazi vitali dei pesci, gamberi e della microfauna predata devono essere conservati e a seconda delle possibilità migliorati o ripristinati.

Il Governo può limitare o vietare l'esercizio di attività ricreative e di sport acquatici su corsi d'acqua, se la protezione di questi corsi d'acqua, delle rive, delle piante e degli animali o di altri interessi pubblici importanti lo richiedono.

Art. 17 Provvedimenti promozionali

Il Cantone sostiene i provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di vita dei pesci e dei gamberi, nonché a promuovere la pesca. Esso può attuare direttamente simili provvedimenti oppure concedere contributi a terzi per questo scopo.

Art. 18 Interventi tecnici 1. Diritto determinante

L'obbligo di autorizzazione per interventi tecnici nonché la disposizione di misure per nuovi impianti e per impianti esistenti si conforma al diritto federale.

Art. 19 2. Autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca

L'autorizzazione, fondata sulla legislazione concernente la pesca, per interventi tecnici viene rilasciata dall'Ufficio. *

Se un progetto richiede altre autorizzazioni cantonali, il Governo stabilisce la procedura direttiva e designa l'autorità direttiva competente per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca. Il diritto di essere ascoltati degli uffici cantonali specializzati resta garantito.

Art. 20 3. Misure per impianti esistenti

La disposizione di misure per impianti esistenti avviene ad opera del Governo.

Art. 21 4. Vigilanza ed esecuzione d'ufficio

La vigilanza sulla pianificazione e l'esecuzione di misure decretate sulla base dell'articolo 19 e dell'articolo 20 della presente legge compete all'Ufficio. Se non vengono adottate corrispondenti misure, il Dipartimento può disporre l'esecuzione d'ufficio a carico del committente.

Art. 22 5. Indennizzo

Se il ricavato dalla pesca di un corso d'acqua viene ridotto da interventi tecnici, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca fissa un indennizzo per la perdita del ricavato dalla pesca oppure ordina misure sostitutive equivalenti.

Art. 23 Responsabilità, spese per misure cautelari

La responsabilità per danni si conforma al diritto federale.

Il Dipartimento può accollare alle persone che al momento del danno detenevano la responsabilità civile le spese per misure cautelari, che le autorità o terzi adottano per constatare, difendersi o per eliminare una minaccia immediata di un'azione dannosa sugli animali acquatici e sui loro spazi vitali.

5. 5. Informazione, formazione e ricerca

Art. 24 Informazione

Il Dipartimento provvede ad un'adeguata informazione del pubblico nel campo della pesca.

Art. 25 Formazione

Il Cantone promuove la formazione e il perfezionamento dei pescatori. Esso può affidare questo compito a terzi e concedere contributi alla formazione e al perfezionamento dei pescatori.

Art. 26 Ricerca

Il Cantone può versare contributi a progetti di ricerca, se tali progetti sono d'interesse cantonale.

6. 6. Diritti speciali di pesca

Art. 27 Consistenza dei beni

I comprovati speciali diritti di pesca sono garantiti nella loro consistenza.

Art. 28 Gestione

Per il ripopolamento dei corsi d'acqua i titolari di speciali diritti di pesca devono richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio. *

L'Ufficio può limitare o vietare nel quadro dell'autorizzazione il ripopolamento dei corsi d'acqua per motivi ecologicoittici. *

Art. 29 Polizia della pesca

L'esercizio degli speciali diritti di pesca sottostà alle disposizioni di polizia della pesca della presente legge.

Il Governo può emanare disposizioni sul rilascio e sul portare con sé delle tessere di pesca.

7. 7. Competenze

Art. 30 Governo

Il Governo emana le disposizioni esecutive[4].

Esso è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni esecutive di accordi internazionali concernenti la pesca e a stipulare con altri cantoni convenzioni sulla pesca in corsi d'acqua intercantonali.

Art. 31 Dipartimento

Il Dipartimento esercita la vigilanza generale sulla pesca.

Art. 32 Ufficio

L'Ufficio è il servizio cantonale specializzato per le questioni relative alla pesca. Esso è competente segnatamente per l'adempimento di compiti di cura, di economia della pesca e di polizia della pesca.

Per adempiere ai propri compiti, nonché per scopi di formazione e ricerca l'Ufficio può autorizzare, effettuare o disporre catture speciali.

Art. 33 Organi di vigilanza

La vigilanza sulla pesca viene esercitata:

  1. dal capo dell'Ufficio;
  2. dai guardapesca cantonali;
  3. dai guardiani cantonali della selvaggina;
  4. dalla Polizia cantonale;
  5. dai guardiani del Parco Nazionale;

Il capo dell'Ufficio, i guardapesca cantonali, i guardiani cantonali della selvaggina nonché i guardiani del Parco Nazionale sono organi delle autorità dell'azione penale. Nell'ambito dell'azione penale essi hanno gli stessi diritti e doveri della Polizia cantonale. *

Il Governo disciplina i compiti e le competenze degli organi di vigilanza sulla pesca.

Art. 34 Commissione per la pesca

Il Governo nomina, di volta in volta per la durata di quattro anni, una Commissione per la pesca composta da cinque a sette membri. La presidenza spetta al capodipartimento.

La Commissione per la pesca consiglia il Governo e il Dipartimento in questioni importanti concernenti il settore della pesca.

Il periodo di carica dei membri della Commissione è di 12 anni al massimo.

8. 8. Tutela giuridica

Art. 35 Rimedi legali

*

*

Se l'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca viene rilasciata da un'autorità direttiva ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della presente legge, l'autorità dei rimedi legali competente nel quadro della procedura direttiva decide anche in merito all'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la pesca.

9. 9. Disposizioni penali

Art. 36 Contravvenzioni al diritto cantonale

Viene punito con multa fino a 20 000 franchi chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o agli atti legislativi e alle decisioni basati su di essa, se la contravvenzione non viene già punita sulla base del diritto federale. Il tentativo e la complicità sono passibili di pena.

Qualora il diritto federale o la presente legge non dispongano diversamente, la procedura si conforma al Codice di procedura penale[5] e alla legislazione cantonale d'applicazione[6]. *

Art. 36a Procedura di multa disciplinare

Contravvenzioni possono essere punite in una procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

Art. 36b Mancata consegna della statistica sulle catture

La mancata consegna o la consegna tardiva del foglio o del libretto della statistica vengono punite dall'Ufficio con una multa fino a 200 franchi in una procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

Art. 37 Pesci catturati illecitamente

I pesci catturati illecitamente appartengono al Cantone.

Per i pesci catturati illecitamente che non possono più essere utilizzati deve essere versato un indennizzo al Cantone. Tale indennizzo viene calcolato secondo il valore di mercato dei pesci vivi.

L'autorità penale che giudica la pesca illegale deve al contempo anche decidere in merito all'indennizzo. *

Art. 38 Privazione del diritto di pescare

La privazione del diritto di pescare quale pena accessoria si conforma al diritto federale.

Se la licenza di pesca viene conseguita con l'inganno, il diritto di pescare deve essere revocato quale misura amministrativa da parte del giudice per almeno un anno e al massimo cinque anni.

10. 10. Disposizioni finali

Art. 39 Abrogazione del diritto previgente

La legge sulla pesca del Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 1968[7] viene abrogata.

Art. 40 Disposizioni transitorie

La presente legge viene applicata anche a procedure penali e amministrative pendenti al momento dell'entrata in vigore, per quanto le relative disposizioni siano più favorevoli per gli interessati.

Art. 41 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge[8].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

26.11.2000

01.01.2001

atto normativo

prima versione

-

30.11.2003

01.02.2004

Art. 37 cpv. 3

modifica

-

14.02.2006

01.01.2007

Art. 28

revisione totale

-

31.08.2006

01.01.2007

Art. 35 cpv. 1

abrogazione

2006, 3322

31.08.2006

01.01.2007

Art. 35 cpv. 2

abrogazione

2006, 3322

16.06.2010

01.01.2011

Art. 36 cpv. 2

modifica

2010, 2410

16.06.2010

01.01.2011

Art. 36a

revisione totale

2010, 2410

29.08.2013

01.01.2014

Art. 6 cpv. 1

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 6 cpv. 2

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 6 cpv. 3

introduzione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 9 cpv. 3

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 11 cpv. 2

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 12 cpv. 1, f)

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 12 cpv. 1, g)

abrogazione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 12 cpv. 1, h)

abrogazione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 12 cpv. 1, i)

abrogazione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 12 cpv. 1, j)

abrogazione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 13

abrogazione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 14

modifica titolo

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 14 cpv. 1

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 14 cpv. 2

abrogazione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 15

modifica titolo

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 15a

introduzione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 15b

introduzione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 17

revisione totale

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 19 cpv. 1

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 21

revisione totale

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 28 cpv. 1

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 28 cpv. 2

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 32

revisione totale

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 33 cpv. 1, a)

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 33 cpv. 1, f)

abrogazione

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 33 cpv. 2

modifica

-

29.08.2013

01.01.2014

Art. 36b

revisione totale

-

05.11.2013

01.01.2014

Art. 9 cpv. 1

modifica

-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

26.11.2000

01.01.2001

prima versione

-

Art. 6 cpv. 1

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 6 cpv. 2

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 6 cpv. 3

29.08.2013

01.01.2014

introduzione

-

Art. 9 cpv. 1

05.11.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 9 cpv. 3

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 11 cpv. 2

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 12 cpv. 1, f)

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 12 cpv. 1, g)

29.08.2013

01.01.2014

abrogazione

-

Art. 12 cpv. 1, h)

29.08.2013

01.01.2014

abrogazione

-

Art. 12 cpv. 1, i)

29.08.2013

01.01.2014

abrogazione

-

Art. 12 cpv. 1, j)

29.08.2013

01.01.2014

abrogazione

-

Art. 13

29.08.2013

01.01.2014

abrogazione

-

Art. 14

29.08.2013

01.01.2014

modifica titolo

-

Art. 14 cpv. 1

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 14 cpv. 2

29.08.2013

01.01.2014

abrogazione

-

Art. 15

29.08.2013

01.01.2014

modifica titolo

-

Art. 15a

29.08.2013

01.01.2014

introduzione

-

Art. 15b

29.08.2013

01.01.2014

introduzione

-

Art. 17

29.08.2013

01.01.2014

revisione totale

-

Art. 19 cpv. 1

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 21

29.08.2013

01.01.2014

revisione totale

-

Art. 28

14.02.2006

01.01.2007

revisione totale

-

Art. 28 cpv. 1

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 28 cpv. 2

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 32

29.08.2013

01.01.2014

revisione totale

-

Art. 33 cpv. 1, a)

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 33 cpv. 1, f)

29.08.2013

01.01.2014

abrogazione

-

Art. 33 cpv. 2

29.08.2013

01.01.2014

modifica

-

Art. 35 cpv. 1

31.08.2006

01.01.2007

abrogazione

2006, 3322

Art. 35 cpv. 2

31.08.2006

01.01.2007

abrogazione

2006, 3322

Art. 36 cpv. 2

16.06.2010

01.01.2011

modifica

2010, 2410

Art. 36a

16.06.2010

01.01.2011

revisione totale

2010, 2410

Art. 36b

29.08.2013

01.01.2014

revisione totale

-

Art. 37 cpv. 3

30.11.2003

01.02.2004

modifica

-