Lexipedia

760.300

Regolamento per la Commissione per la pesca

(ReCP)

del 31.03.2009 (stato 01.05.2009)

Preambolo

emanato dal Governo il 31 marzo 2009

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 30 cpv. 1 della legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Composizione, nomina, periodo di carica

La Commissione per la pesca comprende da cinque a sette membri.

La Commissione viene nominata dal Governo.

Il periodo di carica dei membri della Commissione è di al massimo 12 anni.

Art. 2 Consultazione di specialisti

Prendono di regola parte alle sedute in qualità di specialisti il capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca e il collaboratore competente per il settore "biologia della pesca".

All'occorrenza possono essere chiamati a consulto altri specialisti, che possono essere incaricati di svolgere compiti particolari.

Art. 3 Segretariato, stesura dei protocolli

L'Ufficio per la caccia e la pesca è incaricato del segretariato e della stesura dei protocolli.

Il protocollo deve essere trasmesso ai membri della Commissione al più tardi 20 giorni dopo la seduta.

2. Lavori della Commissione

Art. 4 Invito

La Commissione per la pesca si riunisce in seduta su invito del suo presidente o su richiesta di almeno tre membri, che devono indicare l'ordine del giorno.

Ogni membro della Commissione per la pesca può richiedere la trattazione di un affare. Ciò deve essere comunicato per iscritto al segretariato, indicando la motivazione, al più tardi 20 giorni prima della seduta.

L'invito avviene almeno dieci giorni prima della seduta. Per quanto necessario devono essere consegnati, in relazione alle singole trattande, una breve presentazione della fattispecie, un esame della problematica e una richiesta. Alla Commissione devono anche essere fornite richieste e rapporti importanti che costituiscono l'oggetto di una trattanda. Atti voluminosi possono essere messi a disposizione dai membri della Commissione per la presa in visione.

Art. 5 Compiti della Commissione

La Commissione per la pesca è una commissione specialistica. Essa fornisce consulenza al Governo e al Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità in tutte le questioni importanti della pesca.

Prima di emanare o adeguare disposizioni importanti della legislazione cantonale sulla pesca (legge sulla pesca, ordinanze sulla pesca e prescrizioni per l'esercizio della pesca), nonché prima di approvare piani di pesca cantonali deve essere richiesta una presa di posizione della Commissione.

Le opinioni della maggioranza e della minoranza della Commissione relative a singoli affari vengono iscritte nel protocollo. Se il Governo è competente per l'approvazione di un affare, il protocollo della seduta viene allegato agli atti del Governo.

Art. 6 Obbligo di segretezza

Il presidente stabilisce se e in che misura singoli affari debbano essere trattati in modo confidenziale.

3. Disposizioni finali

Art. 7 Diritto complementare

Per quanto il presente regolamento non stabilisca altrimenti, si applica l'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni[3].

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2009.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
31.03.2009 01.05.2009 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 31.03.2009 01.05.2009 prima versione -