La presente convenzione persegue lo scopo di istituire sul territorio svizzero un disciplinamento uniforme della vendita del sale, pur mantenendo le regalie cantonali del sale. Oggetto
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Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera
Preambolo
Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in
Svizzera
del 22 novembre 1973
approvata dal Consiglio Federale il 4 dicembre 1974
entrata in vigore il 1° ottobre 1975
Art. 1
Art. 2
Il diritto, fondato sulle regalìe cantonali, d'importare e vendere sale e miscele di sali contenenti il 30 percento e più di cloruro di sodio e acqua salsa è esercitato, su incarico dei Cantoni firmatari della presente convenzione, dalla Società delle saline svizzere del Reno riunite, Società Anonima, Schweizerhalle, chiamata in seguito «Saline del Reno ». Regalie del sale
Art. 3
Le Saline del Reno prelevano, per conto dei Cantoni firmatari, tasse di regalìa uniformi, secondo i generi di sale. Tasse
Art. 4
I prezzi di fornitura delle Saline del Reno per i diversi generi di sale devono essere determinati uniformemente. Prezzo
Le tasse di regalìa sono incluse nel prezzo di fornitura.
Art. 5
Le tasse di regalia sono versate regolarmente ai Cantoni dalle Saline del Reno in base ad una chiave di ripartizione. Introiti
Art. 6
Gli organi della convenzione sono: Organi – il Consiglio d'amministrazione, – la Direzione, – l'Ufficio di revisione delle Saline del Reno.
.200 Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera
Art. 7
Ogni Cantone azionista ha diritto ad un rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione delle Saline del Reno. Consiglio d'ammini- strazione
Nel quadro della presente convenzione, il Consiglio d'amministrazione ha, oltre ai compiti che gli incombono in virtù degli statuti, le seguenti attribuzioni:
- determinazione dell'importo delle tasse di regalìa e della chiave di ripartizione;
- approvazione del resoconto delle tasse di regalìa;
- rimunerazione degli organi della presente convenzione e rimborso delle spese di vendita e d'amministrazione alle Saline del Reno;
- sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni della presente con- venzione.
In merito agli oggetti menzionati nel capoverso 2 lettere a) - d) hanno diritto di voto soltanto i membri del Consiglio d'amministrazione che rappresentano i Cantoni firmatari.
Art. 8
La Direzione delle Saline del Reno assume tutti i compiti che non sono demandati a un altro organo. Direzione
Si tratta segnatamente dei compiti seguenti:
- assicurazione e promovimento continui della vendita di tutti i generi di sale indigeni e di quelli importati;
- applicazione dei prezzi di fornitura stabiliti, comprendenti le tasse di regalia;
- versamento delle tasse di regalìa ai Cantoni;
- mantenimento, all'occorrenza con il concorso dei Cantoni, delle riserve di sale prescritte per la difesa nazionale economica;
- collaborazione con le istanze cantonali e federali competenti;
- partecipazione alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.
Art. 9
L'Ufficio di revisione delle Saline del Reno ha i compiti seguenti: Ufficio di revisione
- esame dei rendiconti delle tasse di regalìa allestiti dalla Direzione;
- redazione di un rapporto di revisione e comunicazione di tutte le informazioni chieste dal Consiglio d'amministrazione.
Art. 10
Circa le controversie fra terzi e la Direzione delle Saline del Reno, concernenti l'applicazione della presente convezione, segnatamente in materia d'importazione e di vendita, nonché di riscossione delle tasse di Protezione giuridica
Convenzione intercantonale sulla vendita del sale in Svizzera 780.200 regalìa, decide il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto che al riguardo è applicabile l'articolo 7 capoverso 3.
È riservata la via giudiziaria ordinaria.
Le controversie fra i Cantoni firmatari, nonché fra essi e gli organi della presente convenzione sono decise dal Tribunale federale.
Art. 11
Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a mettere in vigore la presente convenzione se vi hanno aderito almeno 12 Cantoni o Semicantoni. 1) Per tale decisione è applicabile per analogia l'articolo 7 capoverso 3. Entrata in vigore e adesione
Le dichiarazioni di adesione sono comunicate al Consiglio di amministrazione delle Saline del Reno. Quest'ultimo domanda, per la convenzione, l'approvazione del Consiglio federale.
Art. 12
Il ritiro dell'adesione può essere dichiarato, in ogni momento, per la fine di un anno civile, con un preavviso di un anno. Ritiro dell'adesione
Così deciso dall'Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società delle saline svizzere riunite del Reno, il 22 novembre 1973, in Zurigo.
Questa convenzione è in vigore per i seguenti Cantoni: Zurigo 4 dicembre 1974 Berna 8 gennaio 1975 Lucerna 28 novembre 1974 Uri 23 ottobre 1974 Svitto 29 aprile 1974 Untervaldo Soprasselva 18 giugno 1974 Untervaldo Sottoselva 13 luglio 1974 Glarona 14 giugno 1974 Zugo 23 giugno 1975 Friburgo 12 agosto 1974 Soletta 23 ottobre 1974 Basilea Città 25 giugno 1974 Basilea Campagna 16 luglio 1974 Sciaffusa 24 giugno 1974 Appenzello Esterno 18 giugno 1974 Appenzello Interno 18 marzo 1974 San Gallo 10 dicembre 1974 Grigioni 30 ottobre 1974 Argovia 30 giugno 1975 Turgovia 14 aprile 1975