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801.110

Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni

(OPTC)

del 24.05.2005 (stato 01.10.2025)

Preambolo

emanata dal Governo il 24 maggio 2005

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 105 della legge sulla pianificazione territoriale[2] del Cantone dei Grigioni

1. Disposizioni generali

1.1. Autorità

Art. 1 Dipartimento competente, Servizio

Il Dipartimento competente per il settore di pianificazione territoriale è il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento). Esso vigila sull'esecuzione della legislazione federale sulle abitazioni secondarie. *

Il Servizio cantonale per la pianificazione territoriale è l'Ufficio per lo sviluppo del territorio (Servizio).

1.2. Mediazione

Art. 2 Procedura

Qualora una procedura pendente venga sospesa a favore di una mediazione, l'autorità di opposizione o di ricorso comunica alle parti un termine entro il quale accordarsi su un mediatore. Se non riescono ad accordarsi, l'autorità indica alle parti una persona idonea.

Su richiesta del mediatore la procedura viene riavviata. Una parte può richiedere il riavvio soltanto dopo aver seriamente partecipato alla mediazione in almeno una seduta.

1.3. Basi

Art. 3 Basi

Sono considerati basi in particolare modelli di sviluppo, inventari, analisi, ricerche, studi, concetti, risultati dell'osservazione del territorio e piani settoriali con carattere di base.

Il Servizio coordina la collaborazione nella scelta, nell'armonizzazione e nello scambio di basi.

1.4. Dati digitali

Art. 4 Elaborazione, gestione, sovranità sui dati, conservazione

Il Servizio stabilisce i requisiti per l'elaborazione digitale e la gestione di basi e di strumenti di pianificazione. Esso provvede alla garanzia della qualità dei dati.

La sovranità sui dati spetta all'ente di pianificazione. Quest'ultimo è responsabile per la correttezza dei dati.

I dati attuali di pianificazione territoriale per le basi e gli strumenti di pianificazione del Cantone, delle regioni e dei comuni vengono conservati presso il Servizio. *

Il Servizio promuove l'impiego dell'elaborazione elettronica dei dati nelle procedure.

1.5. Contributi a prestazioni di pianificazione territoriale

2. Pianificazione cantonale

2.1. Procedura per il piano direttore

Art. 7 Elaborazione, procedura di partecipazione

Il Servizio progetta il piano direttore cantonale. Esso collabora con i Dipartimenti, gli uffici, le regioni e i comuni coinvolti, nonché con altre cerchie interessate. *

Il Servizio espone pubblicamente la bozza di piano direttore cantonale per 30 giorni in internet e presso il Cantone, e rende nota l'esposizione nel Foglio ufficiale cantonale. In caso di importanti progetti di piano direttore il periodo d'esposizione viene adeguatamente prolungato. *

Durante l'esposizione pubblica chiunque può presentare proposte e sollevare obiezioni. Queste vengono esaminate. Il risultato viene reso noto in forma appropriata ai partecipanti e al pubblico.

In caso di aggiornamenti si può rinunciare all'esecuzione di una procedura di partecipazione pubblica a favore di una procedura di audizione.

Qualora per una pianificazione o un progetto di costruzione sia necessaria una modifica del piano direttore, le esposizioni pubbliche necessarie vanno possibilmente coordinate.

Art. 8 Procedure dinanzi ad autorità federali, gestione

Il Dipartimento rappresenta il Governo di fronte alle autorità federali competenti nella procedura di approvazione e nella procedura di epurazione.

Il Servizio provvede alla costante gestione e attualizzazione del piano direttore cantonale. Durante la realizzazione di quest'ultimo il Servizio collabora con altri uffici, provvede ad un'adeguata organizzazione, informa periodicamente sullo sviluppo territoriale e aggiorna le basi.

Il piano direttore cantonale può essere consultato presso il Servizio.

2.2. Procedura per piani di utilizzazione cantonali

Art. 9 Elaborazione, esposizione pubblica, emanazione

Su incarico del Dipartimento e uditi i comuni e le regioni interessati, il Servizio elabora bozze di piani di utilizzazione cantonali secondo la presente legge. *

Il Servizio espone pubblicamente le bozze di piani di utilizzazione cantonali, insieme ad un eventuale rapporto d'impatto ambientale (RIA) ed eventuali domande per autorizzazioni supplementari, per 30 giorni nei comuni interessati e presso il Cantone e rende nota l'esposizione nell'organo di pubblicazione ufficiale dei comuni e nel Foglio ufficiale cantonale.

Durante l'esposizione pubblica chiunque può presentare proposte e sollevare obiezioni. Queste vengono esaminate. Il risultato viene reso noto in forma appropriata ai partecipanti.

Opposizioni contro domande per autorizzazioni supplementari vanno inoltrate al Servizio durante l'esposizione.

Una volta conclusa la procedura d'esposizione il Governo decide in merito all'emanazione dei piani. Per il coordinamento con eventuali autorizzazioni supplementari fanno stato per analogia le disposizioni inerenti l'approvazione dell'ordinamento base comunale.

3. Pianificazione regionale

Art. 10 Contratti quadro

Il Servizio sostiene le regioni nell'adempimento dei compiti di pianificazione regionali. Esso può concludere con loro contratti quadro, in particolare in merito a programmi pluriennali, rapporti periodici, alla realizzazione del piano direttore cantonale e alla collaborazione. *

Art. 11 Procedura per piani direttori regionali

L'organo della regione competente per l'elaborazione presenta al Servizio, per l'esame preliminare, bozze di piani direttori regionali. Il Servizio conclude la procedura d'esame preliminare entro sei mesi. *

L'organo competente della regione espone pubblicamente le bozze di piani direttori regionali per 30 giorni in internet e nella regione e rende nota l'esposizione nell'organo di pubblicazione ufficiale da essa designato e nel Foglio ufficiale cantonale. In caso di importanti progetti di piano direttore esso prolunga in maniera adeguata il periodo d'esposizione. Per il resto, per la procedura di partecipazione fanno stato per analogia le disposizioni inerenti la partecipazione al piano direttore cantonale. *

Una volta conclusa la procedura di partecipazione, l'organo competente della regione decide in merito all'emanazione o a modifiche del piano direttore. *

I piani direttori regionali possono essere consultati presso la regione o presso il Servizio. *

4. Pianificazione locale

4.1. Procedura per l'ordinamento base

Art. 12 Procedura d'esame preliminare

I comuni sottopongono al Servizio, per l'esame preliminare, bozze di piani e prescrizioni soggetti ad approvazione, unitamente al rapporto di pianificazione, ad un eventuale RIA e alla documentazione per eventuali domande per autorizzazioni supplementari, che formano il presupposto per l'approvazione della pianificazione delle utilizzazioni.

Qualora per l'approvazione di un progetto siano necessarie autorizzazioni supplementari, il Servizio si esprime nel rapporto d'esame preliminare in merito alla possibilità di poterle autorizzare, sulla base delle prese di posizione delle autorità specializzate competenti.

In caso di revisioni parziali che non richiedono una consultazione interna all'Amministrazione, il Servizio conclude la procedura d'esame preliminare entro due mesi, per altre revisioni parziali e le revisioni totali entro sei mesi.

Art. 13 Esposizione di partecipazione

Una volta conclusa la procedura d'esame preliminare la Sovrastanza comunale espone pubblicamente la bozza di nuove prescrizioni e i nuovi piani, unitamente al rapporto di pianificazione, a un eventuale RIA e a eventuali domande per autorizzazioni supplementari, per 30 giorni nel comune e rende nota l'esposizione nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale.

Durante l'esposizione pubblica chiunque può presentare proposte e sollevare obiezioni alla Sovrastanza comunale. Essa esamina le istanze e prende posizione in merito nei confronti dei partecipanti. Il risultato della procedura di partecipazione viene riassunto all'attenzione dell'organo decisionale.

Qualora un progetto venga modificato dopo l'esposizione di partecipazione e se non ha luogo una seconda esposizione, la Sovrastanza comunale rende note le modifiche nella pubblicazione della decisione sull'emanazione o sulla modifica dell'ordinamento base e le comunica per iscritto alle parti direttamente interessate.

Art. 14 Procedura di approvazione

La Sovrastanza comunale inoltra al Servizio, con richiesta di approvazione, le nuove prescrizioni e i nuovi piani approvati dall'organo comunale competente insieme a tutta la documentazione e a tutte le domande per autorizzazioni supplementari.

Il Servizio richiede agli uffici interessati rispettivamente alle autorità specializzate competenti le necessarie prese di posizione rispettivamente le decisioni sulle autorizzazioni supplementari e sulle opposizioni, fissando un termine per l'evasione. Esso coordina i sopralluoghi.

Art. 15 Decisione di approvazione

Una volta disponibili tutti i documenti il Servizio elabora la decisione di approvazione.

Le autorizzazioni supplementari concesse da autorità specializzate vengono di regola notificate contemporaneamente alla decisione di approvazione. D'intesa con le parti si può prescindere dalla notifica contemporanea.

L'autorità di approvazione emana una decisione unica se

1. nel caso concreto il Servizio e le autorità specializzate coinvolte si sono accordati in tal senso;
2. il Dipartimento e le autorità specializzate lo hanno convenuto in generale per determinate autorizzazioni supplementari;
3. sono state presentate prese di posizione di organizzazioni ambientaliste aventi diritto di ricorso o ricorsi di pianificazione rispettivamente opposizioni contro domande per autorizzazioni supplementari, oppure se
4. esistono differenze tra le autorità specializzate e l'autorità di approvazione in merito al rilascio di autorizzazioni supplementari.

4.2. Procedura del piano di quartiere

Art. 16 Avvio

La Sovrastanza comunale rende nota l'intenzione di avviare la pianificazione di quartiere, indicando lo scopo della pianificazione, e l'esecuzione di un'eventuale ricomposizione particellare o rettifica dei confini nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. Al contempo espone pubblicamente il piano con la prevista delimitazione dell'area di pianificazione per 30 giorni nel comune. Gli interessati devono essere informati per iscritto prima dell'esposizione. *

Durante l'esposizione pubblica può essere presentata opposizione alla Sovrastanza comunale contro il previsto avvio della procedura e la delimitazione dell'area di pianificazione. Per la legittimazione all'opposizione fanno stato gli stessi presupposti che fanno stato per il ricorso di pianificazione territoriale al Governo. Nel corso dell'ulteriore procedura non possono più essere sollevate obiezioni contro la procedura in sé e l'area di pianificazione.

L'esposizione pubblica va ripetuta qualora la prevista area di pianificazione venga modificata in seguito a opposizioni. Qualora le modifiche concernano soltanto singoli interessati, al posto di una nuova esposizione pubblica, deve essere loro data facoltà di presentare opposizione entro 30 giorni. *

Una volta conclusa la procedura d'esposizione, la Sovrastanza comunale emana il decreto d'avvio di procedura, lo notifica agli interessati e ad eventuali opponenti e lo porta a conoscenza del Servizio. *

Art. 17 Elaborazione del piano di quartiere

In seguito al passaggio in giudicato del decreto d'avvio di procedura, la Sovrastanza comunale provvede all'elaborazione del piano di quartiere da parte di specialisti. Agli interessati viene data l'opportunità di partecipare.

La Sovrastanza comunale stabilisce i requisiti per la configurazione delle singole parti del piano di quartiere e provvede affinché nella pianificazione si tenga conto degli interessi pubblici. Prima dell'esposizione pubblica essa sottopone le bozze per i piani di quartiere all'Ufficio del registro fondiario, affinché esso proceda ad un esame formale.

Art. 18 Esposizione pubblica, opposizione

La Sovrastanza comunale espone pubblicamente la bozza per il piano di quartiere per 30 giorni nel comune. Se la pianificazione richiede un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), viene al contempo esposto pubblicamente anche il RIA. *

L'esposizione del piano di quartiere viene resa nota nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. In caso di procedure con EIA, l'esposizione pubblica va resa nota contemporaneamente anche nel Foglio ufficiale cantonale. Gli interessati vengono informati per iscritto prima dell'esposizione del piano di quartiere.

Durante l'esposizione pubblica può essere presentata opposizione scritta e motivata alla Sovrastanza comunale. Per la legittimazione all'opposizione fanno stato gli stessi presupposti che fanno stato per il ricorso di pianificazione territoriale al Governo.

L'esposizione pubblica va ripetuta qualora il piano di quartiere venga modificato in seguito a opposizioni. Qualora le modifiche concernano soltanto singoli interessati, al posto di una nuova esposizione pubblica, deve essere loro data facoltà di presentare opposizione entro 30 giorni. *

Art. 19 Emanazione, entrata in vigore

Una volta conclusa la procedura d'esposizione la Sovrastanza comunale oppure, se lo dispone il diritto comunale, il Consiglio comunale, emana il piano di quartiere. Al contempo l'autorità competente per l'emanazione decide su eventuali opposizioni.

L'emanazione va comunicata per iscritto agli interessati e ad eventuali opponenti e portata a conoscenza del Servizio. In caso di pianificazioni di quartiere con EIA il decreto va reso noto anche nel Foglio ufficiale cantonale. *

Piani di quartiere passano in giudicato dopo la scadenza inutilizzata del termine di ricorso o con la conclusione passata in giudicato della procedura d'impugnazione. In seguito al passaggio in giudicato la Sovrastanza comunale provvede alla menzione del piano di quartiere nel registro fondiario. *

Art. 20 Ripartizione dei costi

Una volta conclusa la pianificazione di quartiere, la Sovrastanza comunale fissa in una ripartizione dei costi le quote parti alle spese di pianificazione, da sostenere dagli interessati dal piano di quartiere, sulla base delle spese effettive e della chiave di riparto vincolante secondo il piano di quartiere.

Le quote parti alle spese di urbanizzazione e di attrezzatura da sostenere dagli interessati dal piano di quartiere, vengono fissate allo stesso modo dalla Sovrastanza comunale in una sola o in più ripartizioni dei costi scaglionate dopo l'ultimazione di tutte o di singole opere di urbanizzazione.

La bozza di ripartizione dei costi va trasmessa agli interessati dal piano di quartiere, con menzione della possibilità di prendere visione dei giustificativi.

Contro la bozza di ripartizione dei costi può essere presentata opposizione scritta e motivata alla Sovrastanza comunale entro 30 giorni dalla comunicazione. Qualora la ripartizione dei costi venga modificata in seguito a opposizioni, agli interessati deve essere data facoltà di presentare nuovamente opposizione entro 30 giorni. *

Una volta conclusa la procedura d'opposizione la Sovrastanza decide in merito alla ripartizione dei costi e notifica la decisione agli interessati. Al contempo vengono fatturate le quote parti alle spese.

Per la scadenza, l'incasso e la dilazione di quote parti alle spese fanno stato le disposizioni inerenti la procedura contributiva.

Art. 21 Abrogazione o modifica di piani di quartiere

Qualora dal momento dell'emanazione le condizioni siano notevolmente cambiate, i piani di quartiere vengono verificati e, se necessario, adeguati d'ufficio o su richiesta degli interessati dal piano di quartiere. Un adeguamento va effettuato in particolare quando un piano di quartiere non ancora attuato non corrisponde più alle prescrizioni modificate dell'ordinamento base.

Per l'abrogazione o la modifica di piani di quartiere fanno stato per analogia le disposizioni inerenti la procedura del piano di quartiere.

4.3. Procedura contributiva

Art. 22 Avvio 1. Esposizione pubblica

La procedura contributiva va di regola avviata prima dell'inizio dei lavori di costruzione. In casi motivati è possibile ritardare l'avvio.

La Sovrastanza comunale rende nota l'intenzione di avviare una procedura contributiva, con menzione dell'opera soggetta a contributi, nonché la quota parte prevista per l'interessenza pubblica e privata, nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. Al contempo espone pubblicamente il piano con le delimitazioni previste dell'area soggetta a contributi (comprensorio contributivo) per 30 giorni nel comune. *

Gli interessati devono essere informati per iscritto prima dell'esposizione.

Art. 23 2. Opposizione, decreto

Durante l'esposizione pubblica può essere presentata opposizione alla Sovrastanza comunale contro l'avvio previsto della procedura, contro il comprensorio contributivo previsto, nonché contro la quota parte dell'interessenza pubblica e privata.

L'esposizione pubblica va ripetuta qualora il comprensorio contributivo previsto venga modificato in seguito a opposizioni. Qualora le modifiche concernano soltanto singoli interessati, al posto di una nuova esposizione pubblica, deve essere loro data facoltà di presentare opposizione entro 30 giorni. *

Una volta conclusa la procedura d'esposizione, la Sovrastanza comunale emana il decreto d'avvio di procedura e lo notifica agli interessati e ad eventuali opponenti. Nel corso dell'ulteriore procedura non possono più essere sollevate obiezioni contro la procedura contributiva in sé, il comprensorio contributivo e la quota parte dell'interessenza pubblica e privata.

Art. 24 Ripartizione dei costi 1. Elaborazione

In seguito al passaggio in giudicato del decreto d'avvio di procedura e al collaudo dell'opera, la Sovrastanza comunale elabora la ripartizione dei costi.

La ripartizione dei costi comprende almeno un elenco dei costi complessivi dell'opera con menzione di eventuali sovvenzioni, un eventuale piano con zone contributive, nonché la ripartizione dei costi tra le persone con obbligo contributivo comprese le spiegazioni.

Art. 25 2. Esposizione pubblica, opposizione, emanazione

La Sovrastanza comunale invia la bozza di ripartizione dei costi alle persone con obbligo contributivo, con menzione della possibilità di prendere visione delle basi.

Contro la bozza di ripartizione dei costi le persone con obbligo contributivo possono presentare opposizione scritta e motivata entro 30 giorni alla Sovrastanza comunale. Qualora la ripartizione dei costi venga modificata in seguito a opposizioni, agli interessati deve essere data facoltà di presentare nuovamente opposizione entro 30 giorni. *

Una volta conclusa la procedura d'esposizione, la Sovrastanza comunale decide in merito alla ripartizione dei costi e notifica la decisione alla persone con obbligo contributivo. Al contempo vengono fatturati i contributi.

Art. 26 Scadenza, incasso, dilazione

I contributi diventano esigibili con il passaggio in giudicato della ripartizione dei costi. Versamenti in acconto diventano esigibili con il recapito della fattura.

Contributi e versamenti in acconto esigibili vanno pagati entro 60 giorni dal recapito della fattura. In caso di pagamento ritardato vengono addebitati interessi di mora dell'ordine degli interessi di mora cantonali in vigore.

In casi di rigore, la Sovrastanza comunale è legittimata a dilazionare, del tutto o in parte, il pagamento di contributi esigibili per dieci anni al massimo, con o senza pagamento degli interessi. La dilazione è concessa unicamente se il contributo dilazionato viene riconosciuto e garantito mediante l'iscrizione volontaria del diritto di pegno legale.

La domanda di dilazione di contributi va inoltrata al comune entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 27 Mutamento delle condizioni

Qualora, in seguito a misure edilizie o al modo di sfruttamento dell'opera, dovessero cambiare sostanzialmente i benefici particolari o la relazione tra interessenza pubblica e privata entro dieci anni dal passaggio in giudicato della ripartizione dei costi, su richiesta di persone con obbligo contributivo o d'ufficio può essere avviata una nuova procedura contributiva.

I contributi versati giusta la decisione precedente vanno computati senza interesse e senza indicizzazione.

I contributi devono essere versati posticipatamente o rimborsati secondo la nuova ripartizione dei costi.

4.4. Procedura per ricomposizioni particellari e rettifiche dei confini

Art. 28 Principio

Le seguenti prescrizioni procedurali fanno stato per ricomposizioni particellari e rettifiche dei confini che vengono attuate come procedimenti autonomi oppure in relazione ad una procedura di piano di utilizzazione secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale.

Se la ricomposizione particellare o la rettifica dei confini sono associate ad una pianificazione delle utilizzazioni, per la cui esposizione è inoltre prescritta la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale, questi requisiti per la pubblicazione fanno stato anche per le varie esposizioni della ricomposizione particellare o la rettifica dei confini. *

L'autorità competente per l'esecuzione della procedura consulta specialisti per l'elaborazione della ricomposizione particellare e della rettifica dei confini. Offre agli interessati possibilità di partecipazione nei singoli stadi procedurali.

Le disposizioni seguenti sull'avvio della ricomposizione particellare, il rilievo del vecchio possesso e la nuova assegnazione si applicano per analogia anche alle rettifiche dei confini.

Art. 29 Avvio 1. Esposizione pubblica

L'autorità competente rende nota l'intenzione di dare avvio ad una ricomposizione particellare o ad una rettifica dei confini, con menzione allo scopo della misura, la delimitazione del comprensorio, nonché il modo dell'attuazione nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. Al contempo espone pubblicamente il piano con la delimitazione prevista del comprensorio per 30 giorni nel comune. *

Gli interessati devono essere informati per iscritto prima dell'esposizione.

Art. 30 2. Opposizione, decreto

Durante l'esposizione pubblica può essere presentata opposizione all'autorità competente contro il previsto avvio della procedura e il previsto comprensorio. Per la legittimazione all'opposizione fanno stato gli stessi presupposti che fanno stato per il ricorso di pianificazione territoriale al Governo.

L'esposizione pubblica va ripetuta qualora il previsto comprensorio venga modificato in seguito a opposizioni. Qualora le modifiche concernano soltanto singoli interessati, al posto di una nuova esposizione pubblica, deve essere loro data facoltà di presentare opposizione entro 30 giorni. *

Una volta conclusa la procedura di esposizione, l'autorità competente emana il decreto d'avvio di procedura e lo notifica agli interessati e ad eventuali opponenti. Nel corso dell'ulteriore procedura non possono più essere sollevate obiezioni contro la procedura in sé e il comprensorio.

Art. 31 Rilievo e esposizione del vecchio possesso

In seguito al passaggio in giudicato del decreto d'avvio di procedura, l'autorità competente provvede all'elaborazione del piano e dell'inventario del possesso in collaborazione con l'Ufficio del registro fondiario.

L'autorità competente espone pubblicamente le bozze di piano e dell'inventario del possesso per 30 giorni nel comune e rende nota l'esposizione nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. Gli interessati vengono informati per iscritto prima dell'esposizione. *

Durante l'esposizione pubblica gli interessati possono presentare opposizione scritta e motivata all'autorità competente.

L'esposizione pubblica va ripetuta qualora il piano o l'inventario del possesso vengano modificati in seguito a opposizioni. Qualora le modifiche concernano soltanto singoli interessati, al posto di una nuova esposizione pubblica, deve essere loro data facoltà di presentare opposizione entro 30 giorni. *

L'esposizione del vecchio possesso può essere combinata con l'esposizione della nuova assegnazione.

Art. 32 Nuova assegnazione 1. Elaborazione, esposizione pubblica

In seguito al passaggio in giudicato del vecchio possesso, l'autorità competente elabora i piani e gli inventari necessari per la ricomposizione. Essi devono contenere in particolare indicazioni in merito a

1. le deduzioni di terreno;
2. l'assegnazione dei nuovi fondi;
3. l'epurazione dei diritti reali limitati, delle annotazioni e menzioni;
4. il risarcimento in denaro per i plusvalori o minusvalenze non atti al conguaglio con terreno;
5. la ripartizione dei costi della ricomposizione particellare (chiave di riparto).

Dopo la verifica dei piani e degli inventari da parte dell'Ufficio del registro fondiario e dopo un'eventuale epurazione, l'autorità competente espone pubblicamente le bozze per 30 giorni nel comune e pubblica l'esposizione nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. Gli interessati vengono informati per iscritto prima dell'esposizione. *

Art. 33 2. Opposizione, decisione

Durante l'esposizione pubblica può essere presentata opposizione scritta e motivata all'autorità competente. Per la legittimazione all'opposizione fanno stato gli stessi presupposti che fanno stato per il ricorso di pianificazione territoriale al Governo.

L'esposizione pubblica va ripetuta qualora la nuova assegnazione venga modificata in seguito a opposizioni. Qualora le modifiche concernano soltanto singoli interessati, al posto di una nuova esposizione pubblica, deve essere loro data facoltà di presentare opposizione entro 30 giorni. *

Una volta conclusa la procedura di esposizione, l'autorità competente provvede all'elaborazione dei documenti di mutazione, sulla cui base decide la ricomposizione particellare e notifica la decisione a tutti gli interessati e ad eventuali opponenti.

Art. 33a * Riunione

Le singole fasi delle procedure possono essere riunite.

Art. 34 Entrata in vigore, esecuzione del registro fondiario

Ricomposizioni particellari e rettifiche dei confini entrano in vigore con la scadenza inutilizzata del termine di ricorso o dopo il passaggio in giudicato della procedura d'impugnazione.

Dopo il passaggio in giudicato, l'autorità competente notifica la ricomposizione particellare o la rettifica dei confini all'Ufficio del registro fondiario competente per l'esecuzione del registro fondiario.

Dei fondi riassegnati si può disporre soltanto dopo l'acquisto della proprietà. L'autorità competente può, su richiesta degli interessati, autorizzarli a prendere possesso anticipato di singoli o di tutti i fondi o ad esercitare altri diritti.

Art. 35 Ripartizione dei costi

Una volta conclusa la ricomposizione particellare o la rettifica dei confini, l'autorità competente stabilisce, in una ripartizione dei costi, le quote parti alle spese della ricomposizione particellare o della rettifica dei confini da sostenere dagli interessati, sulla base delle spese effettive e della chiave di riparto vincolante secondo la nuova assegnazione.

La bozza di ripartizione dei costi va inviata agli interessati, con menzione della possibilità di prendere visione giustificativi.

Contro la bozza di ripartizione dei costi gli interessati possono presentare opposizione scritta e motivata all'autorità competente entro 30 giorni dalla comunicazione. Qualora la ripartizione dei costi venga modificata in seguito a opposizioni, agli interessati deve essere data facoltà di presentare nuovamente opposizione entro 30 giorni. *

Una volta conclusa la procedura di opposizione, l'autorità competente decide in merito alla ripartizione dei costi, notificando la decisione agli interessati. Al contempo vengono fatturate le quote parti alle spese.

Per la scadenza, l'incasso e la dilazione di quote parti alle spese fanno stato le disposizioni inerenti la procedura contributiva.

4.5. Disposizioni esecutive della legislazione federale sulle abitazioni secondarie *

Art. 35a * Edifici tipici del sito all'interno di zone edificabili 1. Principio

Gli edifici tipici del sito ai sensi della legislazione federale sulle abitazioni secondarie in linea di principio vengono determinati nel quadro della procedura per l'ordinamento base comunale sulla base di un concetto globale sui siti caratteristici.

Art. 35b * 2. Eccezione

A titolo di eccezione, l'autorità competente per il rilascio della licenza edilizia può designare un edificio come tipico del sito se:

  1. l'edificio costituisce l'oggetto di una procedura per il rilascio della licenza edilizia per la sua trasformazione o il cambiamento di destinazione a scopi abitativi;
  2. l'ordinamento base comunale deciso prima del 1° gennaio 2016 prevede già una regolamentazione di conservazione per l'edificio sulla base di un concetto globale sui siti caratteristici; e
  3. è stato sentito il Servizio monumenti dei Grigioni.

La designazione di edificio tipico del sito deve essere inserita nella licenza edilizia.

Art. 35c * Edifici protetti all'intero di zone edificabili

Edifici sono considerati protetti ai sensi della legislazione federale sulle abitazioni secondarie se sono posti sotto protezione nell'ordinamento base comunale o in base alla legislazione sulla protezione dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 35d * Prescrizioni comuni

Progetti per trasformazioni o cambiamenti di destinazione di edifici tipici del sito o protetti sono sottoposti alla consulenza in materia di strutturazione.

Gli intenti edilizi devono essere resi noti all'autorità competente per il rilascio della licenza edilizia prima dell'elaborazione dei piani di progetto. Insieme al committente e alla consulenza in materia di strutturazione, questa stabilisce le disposizioni di protezione e di conservazione tenendo conto degli obiettivi di conservazione nonché dell'inventario degli edifici.

Prima di concedere la licenza edilizia, l'autorità competente per il rilascio della licenza edilizia presenta i piani di progetto al Servizio monumenti dei Grigioni per una presa di posizione finale.

4.6. Mobilitazione di terreni edificabili *

Art. 35f * Diritto di compera del comune

Se un comune intende esercitare il diritto di compera, esso emana una corrispondente decisione nei confronti del proprietario fondiario e all'interno di quest'ultima rende noti i diritti rivendicati e il prezzo d'acquisto offerto. Gli interessati devono essere sentiti preventivamente.

Qualora le parti non trovino un accordo sul prezzo d'acquisto, ognuna delle parti può richiedere lo svolgimento di una procedura di stima alla Commissione d'espropriazione competente.

Art. 35g * Misure di pianificazione limitate nel tempo

Se il termine relativo ad azzonamenti, a cambiamenti di destinazione o ad aumenti della densità edificatoria limitati nel tempo conformemente all'articolo 19h della legge scade inutilizzato, la Sovrastanza comunale lo annota all'interno di una decisione d'accertamento destinata agli interessati.

La Sovrastanza comunale comunica al Servizio la decisione d'accertamento passata in giudicato.

4.7. Compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione *

Art. 35h * Riduzione della tassa sul plusvalore, coordinamento

Il plusvalore risultato da un azzonamento deve essere ridotto dell'importo che viene utilizzato per l'acquisto di un edificio agricolo sostitutivo per la gestione in proprio entro cinque anni dal passaggio in giudicato della misura di pianificazione.

I proprietari fondiari che sono tenuti a versare una tassa sul plusvalore conformemente alla legge sono esentati dall'obbligo di compensazione conformemente alla legislazione forestale.

Art. 35i * Soluzioni contrattuali

Per quanto concerne le fattispecie di tassazione aggiuntive conformemente all'articolo 19j capoverso 2 della legge i comuni godono di libertà riguardo al calcolo e all'organizzazione della compensazione del plusvalore e in aggiunta o in luogo di prestazioni in denaro possono stabilire anche altre prestazioni insieme agli interessati.

Essi possono emanare disposizioni complementari all'interno della legge edilizia.

Art. 35j * Rincaro

Se dal passaggio in giudicato della decisione di tassazione l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito una variazione superiore a dieci punti percentuali, anche la tassa sul plusvalore accertata aumenta o diminuisce di dieci punti percentuali.

Art. 35k * Procedura per la tassa sul plusvalore 1. Informazione, tassazione, comunicazione

Entro l'inizio dell'esposizione di partecipazione per la misura di pianificazione assoggettata alla tassa, la Sovrastanza comunale informa singolarmente i proprietari fondiari potenzialmente interessati da una tassa sul plusvalore in merito al presumibile assoggettamento alla tassa e se possibile in merito al presumibile ammontare della tassa.

Dopo il passaggio in giudicato della misura di pianificazione e dopo aver sentito le persone assoggettate alla tassa la Sovrastanza comunale emana le decisioni di tassazione. In caso di fondi gravati da un diritto di superficie le decisioni di tassazione devono essere notificate sia ai titolari del diritto di superficie sia ai proprietari fondiari.

La Sovrastanza comunale comunica al Servizio le decisioni di tassazione per tasse sul plusvalore dovute ad azzonamenti.

Art. 35l * 2. Esigibilità

L'Ufficio del registro fondiario comunica alla Sovrastanza comunale nonché al Servizio il trapasso di proprietà di fondi per i quali è menzionato l'obbligo di versare la tassa sul plusvalore.

La Sovrastanza comunale comunica al Servizio le licenze edilizie per fondi per i quali è menzionato l'obbligo di versare la tassa sul plusvalore.

Art. 35m * 3. Riscossione

La Sovrastanza comunale fattura la tassa sul plusvalore esigibile nel quadro della licenza edilizia se il motivo di esigibilità è un'edificazione, mentre se il motivo di esigibilità è un'alienazione la fatturazione avviene con notifica separata entro 30 giorni dall'alienazione. La Sovrastanza comunale informa il Servizio quando procede alla fatturazione di tasse.

Il termine di pagamento ammonta a 60 giorni dalla fatturazione o dal passaggio in giudicato di una decisione di fatturazione. In caso di pagamenti ritardati sono dovuti interessi di mora pari agli interessi di mora cantonali in vigore.

In casi di rigore, la Sovrastanza comunale è legittimata a dilazionare, del tutto o in parte, il pagamento della tassa per cinque anni al massimo, con o senza pagamento degli interessi. La dilazione è concessa unicamente se l'importo dilazionato viene riconosciuto. La domanda di dilazione deve essere inoltrata al comune entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

La Sovrastanza comunale versa la quota del Cantone dei proventi da tasse entro 30 giorni dalla fatturazione da parte del Servizio. Ciò vale anche se ha dilazionato la tassa.

Art. 35n * 4. Finanziamento speciale compensazione del plusvalore

Il finanziamento speciale cantonale viene gestito dal Servizio, mentre quello comunale viene gestito dalla Sovrastanza comunale.

Il diritto comunale può disciplinare in maggiore dettaglio il finanziamento speciale comunale, in particolare i suoi scopi di utilizzo nonché le competenze di spesa.

5. Norme edilizie cantonali

5.1. Definizioni e procedure di misurazione

Art. 36 * Attuazione CIAE

I Comuni adeguano le loro leggi edilizie al Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie del 22 settembre 2005 (CIAE). Per l'adeguamento valgono per analogia i termini di cui all'articolo 107 capoverso 1 della legge. Fino all'avvenuto adeguamento, le definizioni e le procedure di misurazione si conformano alle leggi edilizie comunali in vigore.

Se il diritto cantonale in materia di pianificazione territoriale utilizza definizioni e strumenti che sono oggetto del CIAE, sono direttamente applicabili le definizioni contenute negli allegati al CIAE e nelle relative spiegazioni.

Art. 37 * Indici di utilizzazione

Per la regolamentazione del grado di sfruttamento, i comuni possono prevedere oltre o al posto degli indici di utilizzazione descritti nel CIAE anche lo strumento dell'indice di sfruttamento (IS).

Per l'IS vale la definizione conformemente all'articolo 37a. Se i comuni dispongono di definizioni divergenti, essi le adeguano alla definizione di cui all'articolo 37a entro il termine di cui all'articolo 36 capoverso 1. Fino all'adeguamento è valida la definizione delle leggi edilizie comunali in vigore.

L'autorità edilizia esegue un controllo relativo allo sfruttamento dei fondi.

Art. 37a * Indice di sfruttamento (IS)

L'IS è il rapporto tra la somma delle superfici di piano computabili (SPc) e la superficie del fondo computabile (SFc). Viene calcolato nel modo seguente: IS = SPc / SFc

Quale superficie di piano computabile valgono le seguenti superfici:

1. Superfici utili principali (SUP);
2. Superfici utili secondarie (SUS), superfici di circolazione (SCIR) e superfici di costruzione (SC), nella misura in cui riguardino spazi posti oltre 1,60 m sopra il terreno di riferimento o sopra il terreno posto più in basso.

Non vengono computate:

1. Tutte le superfici la cui altezza in luce è inferiore a 1,60 m;
2. Le superfici delle installazioni (SI)
3. I seguenti tipi di superfici utili secondarie (SUS): garage, rifugi, locali per il deposito dei rifiuti, casette da giardino per il deposito di attrezzi e simili, legnaie, nonché stalle per il bestiame minuto.

La definizione delle superfici si conforma alla norma SIA 416.

Alle superfici computabili del fondo appartengono le superfici del fondo e le parcelle che si trovano nella zona edificabile corrispondente, incluse le superfici d'accesso alle abitazioni. Non vengono computate le superfici dell'urbanizzazione di base, generale e particolare.

5.2. Spazio abitativo agricolo

Art. 38 Spazio abitativo permanente

Nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti per uno spazio abitativo permanente nella zona agricola, di regola vengono autorizzate un'abitazione con ufficio per il capoazienda e un'abitazione per la generazione cedente (alloggio per anziani I). Se ne è comprovato il bisogno, possono essere autorizzate un'abitazione supplementare (alloggio per anziani II) per la terza generazione che vive nella fattoria, come pure camere per apprendisti e dipendenti.

Fanno stato le misure massime seguenti:

  1. abitazione del capoazienda: 165 m² SUL
  2. alloggio per anziani I: 90 m² SUL
  3. alloggio per anziani II: 50 m² SUL
  4. ufficio: 15 m² SUL
  5. camera apprendisti e dipendenti: 20 m² SUL ciascuna

In casi particolari si può divergere dalle misure massime dell'abitazione del capoazienda e dell'alloggio per anziani, purché la somma delle misure massime non venga superata. In caso di case d'abitazione esistenti, autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si può divergere in misura limitata dalla somma delle misure massime, qualora ciò sia indispensabile per un uso abitativo adeguato ai tempi o necessario per la conservazione di sostanza edilizia di pregio.

Alloggi per anziani possono essere utilizzati temporaneamente a scopi abitativi non agricoli, nel periodo in cui essi non vengono utilizzati.

Art. 39 Spazio abitativo temporaneo

Nella misura in cui siano soddisfatti i presupposti per uno spazio abitativo temporaneo nella zona agricola, si autorizzano edifici fino alle misure massime seguenti:

  1. capanna sul maggese: 50 m² SUL
  2. capanna per i falciatori: 15 m² SUL
  3. capanna d'alpe e dei pastori: SUL sec. necessità

Locali nelle stalle sono autorizzati fino ad una misura massima di 15 m² se sono soddisfatti i presupposti. Essi vanno eliminati qualora siano venuti meno i presupposti per l'autorizzazione.

5.3. Edifici e impianti nella zona di pericolo 1 *

Art. 39a * Rinnovo di edifici e impianti esistenti

Sono considerati quale rinnovo di edifici e impianti destinati a ospitare persone e animali segnatamente la manutenzione, il risanamento e la modernizzazione. Fatti salvi i seguenti capoversi, nella zona di pericolo 1 gli ampliamenti di tali edifici e impianti non sono ammessi.

In via eccezionale, nel quadro di un rinnovo l'ampliamento di edifici e impianti che vengono utilizzati da un esercizio stagionale agricolo oppure artigianale è ammesso all'interno del volume esistente dell'edificio se:

  1. l'ampliamento è necessario per soddisfare i requisiti attuali in materia di igiene, segnatamente per quanto riguarda cucina, magazzino e impianti sanitari; e
  2. ciò non comporta un'intensificazione dell'utilizzazione.

In via eccezionale, nel quadro di un rinnovo l'ampliamento di edifici e impianti che vengono utilizzati da un esercizio stagionale agricolo oppure artigianale è ammesso al di fuori del volume esistente dell'edificio se:

  1. l'ampliamento è necessario per soddisfare i requisiti attuali in materia di igiene, segnatamente per quanto riguarda cucina, magazzino e impianti sanitari;
  2. ciò non comporta un'intensificazione dell'utilizzazione;
  3. non esistono alternative a un ampliamento al di fuori del volume esistente dell'edificio;
  4. complessivamente ciò comporta un miglioramento della situazione di protezione;
  5. l'utilizzazione è limitata a una determinata stagione al di fuori del periodo di pericolo; e
  6. il comune garantisce l'utilizzazione limitata conformemente alla lettera e tramite misure nel quadro di un concetto.

Nella domanda di costruzione occorre dimostrare che i presupposti conformemente al capoverso 2 o al capoverso 3 sono soddisfatti.

6. Diritto edilizio formale

6.1. Progetti di costruzione non sottposti all'obbligo di licenza edilizia

Art. 40 Progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia

A condizione che le prescrizioni del diritto materiale vengano rispettate, i seguenti progetti di costruzione non necessitano di una licenza edilizia: *

1. lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici e impianti utilizzabili in conformità alla destinazione, purché servano soltanto alla conservazione del valore e l'edificio e l'impianto non subiscano una modifica o un cambiamento dello scopo;
2. modifiche insignificanti all'interno di edifici e impianti ad eccezione di modifiche della superficie utile o del numero di locali, escluso al di fuori delle zone edificabili;
3. destinazioni ad altro scopo senza ripercussioni rilevanti sull'ordinamento di utilizzazione, escluso al di fuori delle zone edificabili;
4. ricopertura dei tetti con materiale di copertura identico o simile;
5. edifici con un volume fino a 5 m³ (piccoli fabbricati), nonché tettoie per biciclette con una superficie di base fino a 4,0 m²;
6. edifici e impianti che non vengono eretti o installati per più di sei mesi all'anno, quali
  a) banchi di ristorazione e di vendita,
  b) punti di servizio per attrezzi per lo sport e il tempo libero,
  c) stand, capanne, bancarelle, tende per feste, dimostrazioni, esposizioni ed eventi simili,
  d) parchi giochi,
  e) piccole sciovie, tappeti mobili per sciatori, piste di pattinaggio naturali,
  f) impianti per percorsi di gara e discipline sportive alla moda,
  g) pubblicità stradale,
  h) pubblicità non luminose con una superficie fino a 5 m2 applicate ad infrastrutture turistiche;
7. iglu, tipi e simili per pernottamenti in aree sciistiche durante la stagione invernale oppure in fattorie da maggio ad ottobre, qualora non vengano installati impianti sanitari fissi;
8. impianti per la strutturazione del giardino quali sentieri, posti in giardino, tende parasole, scale, focolari da giardino, biotopi, trogoli per piante, opere d'arte, aste, escluso al di fuori delle zone edificabili;
9. installazioni pubblicitarie come insegne di ditte, vetrine, pubblicità luminose e cartelli indicatori con una superficie fino a 1,5 m²;
10. impianti di ricezione satellitare per radio e televisione con una superficie fino a 1,5 m²;
11. cartelli e segnali come semafori, tavole di segnaletica stradale, segnaletica dei sentieri, segni di misurazione;
12. segni non luminosi come croci fino a 3,0 m d'altezza, opere d'arte;
13. impianti tecnici come impianti d'illuminazione stradale, centraline, idranti, dispositivi di misurazione, pali, stanghe, panchine;
14. dispositivi di sicurezza come
  a) reti da neve lungo le vie di comunicazione,
  b) recinzioni di sicurezza, reti, sbarramenti, imbottiture e simili per impianti sportivi e per il tempo libero;
  c) ringhiere di sicurezza;
15. impianti di urbanizzazione, nella misura in cui siano stati profilati e stabiliti, nel quadro di una pianificazione, con l'esattezza di una domanda di costruzione;
16. * impianti solari sulle facciate che presentano un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica, con una superficie assorbente massima di 6,0 m² per facciata all'interno delle zone edificabili e fino ad un massimo di 2,0 m² al di fuori delle zone edificabili;
17. * trasformazioni del terreno fino ad un'altezza o una profondità di 1,0 m e una cubatura modificata di 100 m³;
18. recinzioni fino ad un'altezza di 1,0 m, nonché muri di sostegno e di controriva fino ad un’altezza di 1,0 m, escluso al di fuori delle zone edificabili;
19. steccati mobili durante il pascolo;
20. tettoie senza fondamenta e simili fino ad una superficie di base massima di 25 m² per animali da reddito, tunnel di plastica senza fondamenta e sale da mungitura, nonché simili impianti agricoli e orticoli come piccole bancarelle per la vendita di prodotti;
21. depositi di materiale che vengono eretti soltanto una volta all'anno per al massimo quattro mesi;
22. * installazioni di cantiere, purché non provochino immissioni rilevanti, eccetto alloggi di operai e impianti mobili di betonaggio.

L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non vale per progetti di costruzione previsti in zone di pericolo destinati ad ospitare persone e animali, nonché in generale per progetti di costruzione che potrebbero minacciare corsi d'acqua, zone di protezione delle acque e biotopi palustri. *

L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non esonera dall'osservanza delle prescrizioni di diritto materiale e dalla richiesta di altre autorizzazioni. Qualora vi fossero indizi che con un progetto di costruzione che non necessita di una licenza potrebbero venire lese prescrizioni di diritto materiale, l'autorità edilizia comunale avvia d'ufficio, su richiesta del Servizio o su indicazione di terzi, la procedura per il rilascio della licenza edilizia. *

Edifici e impianti ai sensi del capoverso 1 numeri 6, 7, 19, 21 e 22 devono essere eliminati dopo la scadenza della durata ammessa, quelli ai sensi del numero 14 dopo l'uso. La superficie utilizzata deve essere riportata allo stato originario. Le parti di edifici o di impianti eliminate devono essere smaltite o conservate in un posto autorizzato.

Art. 40a * Obbligo di annuncio

I progetti di costruzione esentati dall'obbligo della licenza edilizia conformemente all'articolo 40 capoverso 1 devono essere annunciati per iscritto all'autorità edilizia comunale prima dell'esecuzione. Fanno eccezione gli steccati conformemente all'articolo 40 capoverso 1 numero 19.

Entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio l'autorità edilizia comunica al committente con decisione impugnabile un eventuale obbligo della licenza edilizia e contestualmente lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari.

In assenza di una comunicazione entro 15 giorni lavorativi il committente può avviare l'esecuzione.

Art. 40b * Impianti solari installati sui tetti

Gli impianti solari installati sui tetti sono soggetti all'obbligo di annuncio conformemente all'articolo 40a.

L'autorità edilizia comunale decide in base al diritto federale se un impianto solare installato su un tetto sia sufficientemente adattato e quindi esentato dall'obbligo della licenza.

In caso di zone dove l'aspetto estetico è meno importante come zone artigianali e industriali i comuni possono stabilire all'interno dell'ordinamento base che anche impianti solari non sufficientemente adattati siano esentati dall'obbligo della licenza.

Inoltre all'interno della loro legge edilizia i comuni possono prevedere che impianti solari installati su edifici che secondo l'ordinamento base sono soggetti a un regolamento specifico di protezione o di conservazione siano sottoposti in ogni caso all'obbligo di licenza edilizia.

Sotto il profilo materiale l'ammissibilità di impianti solari installati su tetti viene determinata in base al diritto federale nonché in base alle prescrizioni di strutturazione dei comuni se queste ultime non limitano in misura sproporzionata lo sfruttamento dell'energia solare.

6.2. Procedura per il rilascio della licenza edilizia

6.2.1. Procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia

Art. 41 Valutazione provvisoria

Prima dell'inoltro della domanda di costruzione, è possibile chiedere all'autorità edilizia comunale una valutazione provvisoria di punti sostanziali del progetto di costruzione.

In caso di progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili, si può chiedere al Servizio, per il tramite del comune, una valutazione provvisoria.

La valutazione provvisoria non dà ai richiedenti alcun diritto al rilascio della licenza edilizia e non è nemmeno vincolante per l'autorità decidente nell'esame della domanda di costruzione ordinaria e di eventuali opposizioni.

Art. 42 Domanda di costruzione, domanda EFZ

Domande di costruzione e domande per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili (domanda EFZ) vanno inoltrate al comune unitamente ai documenti e alle prove necessari per la valutazione, servendosi di un modulo ufficiale e nel numero di copie fissato dal comune.

I comuni stabiliscono, in osservanza del diritto superiore, quali documenti e prove devono essere allegati alla domanda di costruzione. Per quanto riguarda progetti di costruzione di grande portata e in particolare riguardo a quelli previsti in ubicazioni di particolare importanza per la caratteristica del sito e del paesaggio può essere richiesto un modello o una visualizzazione equivalente.

Alle domande di costruzione per progetti di costruzione in zone di pericolo e in zone di pericolo gialle deve essere allegata una decisione dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni relativa all'esame preliminare. La zona di pericolo gialla rappresenta una zona di sensibilizzazione. *

In caso di modifiche di edifici e impianti già esistenti, nonché di piani approvati, dai piani deve risultare evidente lo stato dei relativi elementi strutturali prima e dopo la modifica (esistente: grigio/nero; nuovo: rosso; demolizione: giallo).

Art. 43 Modine

Contemporaneamente all'inoltro della domanda di costruzione per progetti di costruzione visibili dall'esterno devono essere posate modine, in modo che siano chiaramente riconoscibili l'ubicazione, l'altezza e la sagoma del fabbricato. Riempimenti e scarpate di oltre 0,8 m di altezza devono pure essere indicati mediante modine.

L'altezza del pianterreno va marcata sulle modine. Le pietre di confine devono essere dissotterrate.

Le modine possono essere tolte prima del passaggio in giudicato dell'evasione della domanda di costruzione solo con il consenso dell'autorità edilizia comunale. In ogni caso esse devono essere lasciate sul posto per tutta la durata dell'esposizione pubblica. Una volta passata in giudicato la decisione edilizia, le modine devono essere allontanate senza indugio.

Art. 44 Esame provvisorio

L'autorità edilizia comunale esamina senza indugio le domande di costruzione e le domande EFZ inoltrate riguardo alla loro completezza e le sottopone ad un esame materiale preliminare. Al contempo viene controllato se le modine sono posate in maniera corretta.

Se la domanda è incompleta o presenta evidenti difetti materiali, l'autorità edilizia comunale, rispettivamente il Servizio, assegna ai richiedenti, entro 20 giorni dal recapito, un termine adeguato per completare o migliorare la domanda di costruzione.

Se la domanda non viene completata o migliorata entro il termine fissato, essa viene considerata ritirata.

Art. 45 Esposizione pubblica, opposizione

Una volta terminato l'esame provvisorio, l'autorità edilizia comunale espone pubblicamente la domanda di costruzione, rispettivamente la domanda EFZ, per 20 giorni nel comune. Se il progetto di costruzione richiede un EIA, viene al contempo esposto pubblicamente anche il RIA.

L'esposizione può avvenire in forma elettronica. *

L'esposizione della domanda di costruzione viene pubblicata nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. In caso di domande EFZ, domande con EIA, nonché domande con autorizzazioni supplementari che devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale, l'esposizione pubblica deve contemporaneamente essere resa nota anche nel Foglio ufficiale cantonale.

La pubblicazione deve contenere indicazioni riguardo al committente, all'ubicazione del progetto di costruzione, alle zone di utilizzazione e agli inventari federali interessati secondo la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, alla durata e al luogo dell'esposizione, nonché alla possibilità d'opposizione.

Opposizioni devono essere inoltrate al comune durante il periodo dell'esposizione. Ai richiedenti deve essere data facoltà di prendere posizione in forma scritta entro 20 giorni in merito a opposizioni.

Art. 46 Decisione edilizia

Una volta conclusa la procedura d'esposizione, nonché dopo aver richiesto le necessarie prese di posizione ad altre autorità interessate, l'autorità edilizia comunale decide in merito alla domanda di costruzione e ad eventuali opposizioni ed emana la decisione edilizia.

Le decisioni edilizie vanno notificate contemporaneamente ai richiedenti e ad eventuali opponenti. Esse devono essere motivate, nel caso in cui vengano respinte opposizioni o domande di costruzione.

Le decisioni edilizie vanno notificate entro un mese e mezzo dalla chiusura dell'esposizione pubblica. Per progetti di costruzione con opposizioni il termine per l'evasione è al massimo di tre e per progetti di costruzione con EIA al massimo di cinque mesi. *

Art. 47 Decisione EFZ 1. Trasmissione

Una volta conclusa la procedura d'esposizione, l'autorità edilizia comunale trasmette senza indugio almeno tre copie di ciascuna domanda EFZ, unitamente a tutti i documenti e alla richiesta motivata al Servizio, se considera soddisfatti i presupposti per un'autorizzazione. Al contempo trasmette al Servizio eventuali opposizioni insieme alla propria presa di posizione.

Domande EFZ possono essere trasmesse al Servizio già durante l'esposizione. In questo caso l'autorità edilizia comunale competente informa senza indugio il Servizio in merito ad eventuali opposizioni.

Art. 48 2. Audizione, conciliazione, istanza arbitrale

Dopo aver ricevuto la domanda, il Servizio richiede agli uffici interessati le necessarie prese di posizione fissando un termine per l'evasione. *

Se il Servizio non è d'accordo con le prese di posizione o sussistono contraddizioni tra queste ultime, il Servizio svolge un colloquio di conciliazione con gli uffici interessati.

In caso di mancata conciliazione, il Servizio sottopone il conflitto all'istanza arbitrale, che dà ordine al Servizio su come decidere. L'istanza arbitrale è il Dipartimento.

Art. 49 3. Decisione, notifica

Una volta inoltrati tutti i documenti il Servizio decide in merito alla domanda EFZ e ad eventuali opposizioni e rilascia il permesso EFZ, a condizione che siano soddisfatti i presupposti legali. In caso contrario esso respinge la domanda EFZ.

In merito a domande EFZ il Servizio decide entro un mese dall'inoltro della documentazione completa della domanda di costruzione. Per progetti di costruzione che richiedono una consultazione interna all'Amministrazione o un'autorizzazione supplementare il termine per l'evasione è al massimo di tre mesi. Per progetti di costruzione con opposizioni, EIA o bisogno di coordinamento particolarmente grande il termine per l'evasione è al massimo di cinque mesi. *

Dopo la ricezione, l'autorità edilizia comunale notifica il più presto possibile, al più tardi entro due settimane, ai richiedenti e agli opponenti permessi EFZ ed eventuali decisioni su opposizione, insieme alla licenza edilizia. *

Le spese della procedura EFZ vengono fatturate con il permesso EFZ.

Art. 49a * 4. Rinuncia alla motivazione della decisione

Decisioni EFZ ed eventuali decisioni su opposizione possono essere notificate alle parti con una breve motivazione. Ogni parte può richiedere per iscritto al Servizio una decisione interamente motivata entro 30 giorni dalla notifica. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la decisione passa in giudicato.

Le parti devono essere rese attente alla possibilità di richiedere la motivazione della decisione e alle conseguenze giuridiche.

Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e notificata per intero alle parti. I termini d'impugnazione decorrono dal momento di questo recapito.

In caso di rinuncia a una decisione interamente motivata vengono riscosse spese procedurali adeguatamente ridotte.

6.2.2. Procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia *

Art. 50 Procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia 1. Casi d'applicazione *

La procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia viene applicata a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attendono opposizioni, segnatamente in caso di: *

1. modifiche minori di progetti di costruzione già autorizzati;
2. misure edilizie non visibili dall'esterno, che sono conformi alla zona e che non determinano cambiamenti riguardo al volume di traffico o all'utilizzazione.

La procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia viene applicata inoltre a progetti di costruzione che secondo l'articolo 40 sono esentati dall'obbligo della licenza edilizia, ma che sono assoggettati alla procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente alla legge edilizia comunale. *

Art. 51 2. Procedura

Domande e documenti inerenti le domande possono essere inoltrati in una versione semplificata. Si rinuncia alla posa di modine e all'esposizione pubblica, compresa la pubblicazione.

Entro un mese dall'inoltro della domanda i richiedenti ricevono una decisione dall'autorità edilizia comunale. In caso di progetti di costruzione che oltre alla licenza edilizia necessitano di un permesso EFZ, la decisione dell'autorità edilizia comunale e la decisione EFZ devono essere notificate entro un mese e mezzo. La decisione EFZ deve essere presa entro due settimane dall'inoltro della domanda al Servizio.

Progetti di costruzione che necessitano soltanto di una licenza edilizia comunale sono considerati autorizzati, se entro un mese dall'inoltro della domanda non viene presa una decisione divergente.

Per il resto fanno stato le disposizioni sulla procedura per il rilascio della licenza edilizia.

6.2.3. Procedura di autorizzazione per grandi impianti fotovoltaici *

Art. 51a * Procedura

Per l'autorizzazione di grandi impianti fotovoltaici conformemente all'articolo 71a della legge sull'energia[3] e all'articolo 9c segg. dell'ordinanza sull'energia[4] fanno stato le disposizioni relative alla procedura EFZ ordinaria, fatte salve le disposizioni divergenti della presente sezione.

Le domande per tali grandi impianti fotovoltaici devono essere presentate in sei esemplari al comune competente. Il Servizio stabilisce quali documenti e prove devono essere allegati alla domanda di costruzione. L'autorità edilizia comunale trasmette la domanda, a sua volta in sei esemplari, al Servizio.

Si può rinunciare del tutto o in parte alle modine se unitamente alla domanda viene presentata una visualizzazione dell'impianto. I documenti relativi alla visualizzazione sono parte integrante dell'esposizione pubblica. Nel testo della pubblicazione occorre indicare per quali parti dell'impianto viene presentata solo una visualizzazione.

Art. 51b * Competenza

In relazione a domande e a eventuali opposizioni concernenti grandi impianti fotovoltaici decide il Governo con una decisione unica, la quale comprende anche eventuali parti di impianto situate all'interno della zona edificabile. Esso notifica la decisione unica alle parti.

Se un grande impianto fotovoltaico si estende sul territorio di più comuni, per i compiti che le spettano nella procedura EFZ è competente l'autorità edilizia del comune sul cui territorio viene a trovarsi la parte più grande dell'impianto. In situazioni dubbie, i comuni interessati designano di comune accordo un'autorità edilizia competente. In caso di disaccordo, essa viene designata dal Servizio.

In caso di impianti ai sensi del capoverso 2 la richiesta motivata viene presentata all'atto della trasmissione della domanda al Servizio, d'intesa con gli altri comuni interessati.

Art. 51c * Consenso dei comuni e dei proprietari fondiari

Il consenso dei proprietari fondiari, consistente in un contratto documentato pubblicamente, nonché la decisione concernente il consenso dei comuni di ubicazione devono essere presentati unitamente alla domanda di costruzione.

Art. 51d * Garanzia

Nella propria richiesta motivata presentata all'atto della trasmissione della domanda al Servizio l'autorità edilizia comunale è autorizzata a richiedere che nell'autorizzazione venga integrata una condizione relativa alla garanzia dei costi per lo smantellamento e il ripristino.

Se l'autorità edilizia comunale avanza una tale richiesta, il Governo integra nella decisione una condizione corrispondente.

Art. 51e * Procedura semplificata

Modifiche minori di progetti di grandi impianti fotovoltaici già autorizzati secondo il presente capoverso possono essere autorizzate dal Servizio in una procedura semplificata se:

  1. non hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e sull'ambiente;
  2. non richiedono adeguamenti del RIA; e
  3. non necessitano di un'autorizzazione supplementare cantonale o comunale.

Si rinuncia alle modine e alla visualizzazione nonché all'esposizione pubblica e alla pubblicazione.

Il Servizio concede alle organizzazioni ambientaliste nonché agli opponenti coinvolti nella procedura del progetto autorizzato la presa in visione degli atti nonché la possibilità di prendere posizione in merito alla modifica del progetto entro 20 giorni.

6.3. Coordinamento

6.3.1. Coordinamento delle procedure

Art. 52 Domande per autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento 1. Preparazione

Il Dipartimento gestisce, d'intesa con i Dipartimenti interessati, una lista con le autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento.

Nella lista delle autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento vengono indicate le autorizzazioni supplementari per le quali le domande devono di regola essere chiarite in via preliminare con le autorità specializzate interessate ed epurate prima dell'inoltro.

Art. 53 2. Inoltro, esame provvisorio

Le domande per autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento vanno inoltrate al comune unitamente alla domanda di costruzione, ad un'eventuale domanda EFZ, nonché a tutti i documenti necessari per la valutazione. Qualora esistano moduli di domanda, questi vanno utilizzati.

L'autorità edilizia comunale esamina senza indugio la completezza delle domande per autorizzazioni supplementari inoltrate. Accerta in particolare se per tutte le autorizzazioni supplementari necessarie esistano le domande provviste dei debiti moduli e documenti e se sono avvenute le necessarie chiarificazioni preliminari.

Qualora i richiedenti inoltrino domande per autorizzazioni supplementari direttamente alle autorità competenti per l'autorizzazione supplementare, queste trasmettono la domanda all'autorità competente per il coordinamento, nel caso in cui la domanda concerna un progetto soggetto all'obbligo di licenza edilizia e non sia ancora stata rilasciata alcuna licenza edilizia.

Art. 54 3. Esposizione pubblica, opposizione

Domande per autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento vanno esposte pubblicamente e pubblicate unitamente alla domanda di costruzione e ad un'eventuale domanda EFZ. Nella pubblicazione devono essere elencate singolarmente le domande per autorizzazioni supplementari.

Opposizioni contro domande per autorizzazioni supplementari vanno inoltrate al comune durante il periodo dell'esposizione vigente per la domanda di costruzione e la domanda EFZ.

Per il resto fanno stato le prescrizioni sulla procedura per il rilascio della licenza edilizia.

6.3.2. Coordinamento delle decisioni

Art. 55 Progetti di costruzione all'interno delle zone edificabili

Una volta conclusa la procedura d'esposizione, in caso di progetti di costruzione all'interno delle zone edificabili, l'autorità edilizia comunale trasmette senza indugio le domande per autorizzazioni supplementari, unitamente a tutti i documenti necessari e ad eventuali opposizioni, direttamente alle autorità competenti per l'autorizzazione supplementare, se considera soddisfatti i presupposti per una licenza edilizia.

Le autorità competenti per l'autorizzazione supplementare trasmettono la loro decisione, nonché un'eventuale decisione su opposizione direttamente al comune. Dopo aver esaminato la coerenza dei contenuti, l'autorità edilizia comunale notifica le decisioni inerenti le autorizzazioni supplementari insieme alla decisione edilizia.

D'intesa con le parti si può prescindere dalla notifica contemporanea, se tutte le autorizzazioni sono perlomeno prospettate e provviste di una riserva a favore delle altre autorizzazioni.

Se viene rifiutata un'autorizzazione supplementare, l'autorità edilizia comunale respinge anche la domanda di costruzione, qualora quest'ultima non possa venire autorizzata in parte o con disposizioni accessorie.

Art. 56 Progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili 1. Rimessa, richiesta delle autorizzazioni supplementari

Per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili l'autorità edilizia comunale trasmette al Servizio le domande per autorizzazioni supplementari, unitamente alla domanda EFZ con tutti i documenti e la richiesta motivata, se considera soddisfatti i presupposti per il rilascio di una licenza edilizia. Al contempo trasmette al Servizio eventuali opposizioni insieme alla propria presa di posizione.

Nella misura in cui il Servizio consideri soddisfatti i presupposti per il rilascio del permesso EFZ, esso richiede all'autorità competente la decisione sull'autorizzazione supplementare ed eventuali opposizioni, fissando un termine per l'evasione.

Anche nel caso di progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili, il comune richiede direttamente alle autorità competenti in materia le autorizzazioni supplementari secondo la legislazione in materia di polizia del fuoco e di protezione civile e sul lavoro, e autorizzazioni per impianti contenenti liquidi inquinanti secondo la legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 57 2. Conciliazione, istanza arbitrale

Se l'autorità specializzata cantonale competente per l'autorizzazione supplementare non considera soddisfatti i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione supplementare per un progetto di costruzione al di fuori della zona edificabile, lo comunica al Servizio mediante una presa di posizione provvisoria.

Qualora il Servizio ritenga soddisfatti i presupposti per il rilascio del permesso EFZ, esso svolge, insieme all'autorità interessata, un colloquio di conciliazione.

Se le autorità interessate si accordano sul rilascio dell'autorizzazione supplementare, essa sarà notificata alle parti secondo gli articoli seguenti. Se convengono sul rifiuto dell'autorizzazione supplementare, il Servizio respinge la domanda EFZ e notifica alle parti la decisione insieme alla decisione negativa riguardo all'autorizzazione supplementare.

Qualora le autorità interessate non riescano a trovare un accordo, il Servizio sottopone il conflitto all'istanza arbitrale. In caso di conflitti con uffici che sottostanno al medesimo Dipartimento del Servizio, l'istanza arbitrale è il Dipartimento, in caso contrario il Governo.

Art. 58 3. Notifica coordinata delle decisioni

Quando sono state rilasciate tutte le autorizzazioni supplementari, il Servizio le trasmette unitamente al permesso EFZ all'autorità edilizia comunale che notifica ai richiedenti le decisioni insieme alla decisione edilizia.

D'intesa con le parti si può prescindere dalla notifica contemporanea, se tutte le autorizzazioni sono perlomeno prospettate e provviste di una riserva a favore delle altre autorizzazioni.

Art. 59 4. Decisione unica

Il Servizio emana una decisione unica se

1. nel caso concreto esso e le autorità specializzate coinvolte si sono accordate in tal senso;
2. esso e le autorità specializzate lo hanno convenuto in generale per determinate autorizzazioni supplementari, oppure se
3. sono state presentate prese di posizione di organizzazioni ambientaliste o opposizioni.

Il Servizio comunica la decisione unica all'autorità edilizia comunale, che a sua volta la notifica alle parti insieme alla decisione edilizia.

6.4. Controllo dei lavori

Art. 60 Controllo dell'esecuzione dei lavori, collaudo

L'autorità edilizia comunale esamina l'esecuzione dei progetti di costruzione circa la loro conformità con la licenza edilizia, il permesso EFZ ed eventuali autorizzazioni supplementari, nella misura in cui i controlli non spettino alle autorità competenti per l'autorizzazione supplementare. Essa controlla almeno la modinatura ed i punti fissi altimetrici. Allacciamenti ad impianti di approvvigionamento e di smaltimento pubblici vengono controllati prima della copertura.

Il committente notifica senza indugio l'ultimazione dei lavori all'autorità edilizia comunale, che provvede ad eseguire il collaudo. In caso di progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili, l'autorità edilizia comunale comunica al Servizio se il progetto di costruzione eseguito corrisponde al permesso EFZ. In caso di divergenze, essa trasmette al Servizio i piani d'esecuzione.

L'autorità edilizia comunale può incaricare privati dei controlli dei lavori.

Qualora un progetto di costruzione venga iniziato senza licenza edilizia o la sua esecuzione diverga dai piani autorizzati o da condizioni elencate nella licenza edilizia, l'autorità edilizia comunale, in casi urgenti uno dei suoi membri, il capo dell'Ufficio tecnico o il segretario comunale, ordina la sospensione dei lavori di costruzione. L'autorità o l'ufficiale decidente sollecita al contempo il committente ad inoltrare una domanda di costruzione a posteriori.

Le decisioni di sospensione dei lavori di costruzione diventano immediatamente esecutive.

Art. 61 Condizioni contrarie al diritto edilizio

 

Se dal controllo dei lavori risultano segnali di una violazione delle norme edilizie, l'autorità edilizia comunale sollecita gli interessati ad inoltrare una domanda di costruzione a posteriori.

Se l'autorità competente constata una violazione delle norme edilizie materiali nel corso dell'esame della domanda di costruzione inoltrata a posteriori, rispettivamente della domanda EFZ, essa dà l'avvio ad una procedura per il ripristino dello stato legale e ad una procedura di contravvenzione.

7. Protezione giuridica *

Art. 61a * Diritto di ricorso delle organizzazioni ambientaliste

Le organizzazioni ambientaliste annunciano per iscritto o in forma elettronica la loro partecipazione alla procedura mediante il modulo di annuncio messo a disposizione dal Servizio.

Il Servizio comunica alle organizzazioni che le domande sono disponibili per la presa in visione. Le organizzazioni hanno la possibilità di presentare una presa di posizione in merito al progetto di costruzione o alla pianificazione entro 20 giorni dalla comunicazione. *

Il Servizio può differire la partecipazione delle organizzazioni a un periodo successivo alla disponibilità di eventuali prese di posizione o di autorizzazioni supplementari di autorità specializzate.

8. Disposizioni finali *

Art. 62 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore[5] contemporaneamente alla legge sulla pianificazione territoriale riveduta.

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza viene abrogata l'ordinanza sul cambiamento di utilizzazione di edifici abitativi agricoli ed edifici e impianti degni di protezione fuori delle zone edificabili (Ordinanza sul cambio di utilizzazione, OCU) del 21 novembre 2000[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
24.05.2005 01.11.2005 atto normativo prima versione -
24.10.2006 01.01.2007 Art. 1 cpv. 1 modifica 2006, 4299
12.12.2006 01.01.2007 Art. 16 cpv. 1 modifica 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 16 cpv. 3 modifica 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 18 cpv. 1 modifica 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 18 cpv. 4 modifica 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 19 cpv. 3 modifica 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 20 cpv. 4 modifica 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 22 cpv. 2 modifica 2006, 5029
12.12.2006 01.01.2007 Art. 23 cpv. 2 modifica 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 25 cpv. 2 modifica 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 28 cpv. 2 modifica 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 29 cpv. 1 modifica 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 30 cpv. 2 modifica 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 31 cpv. 2 modifica 2006, 5030
12.12.2006 01.01.2007 Art. 31 cpv. 4 modifica 2006, 5031
12.12.2006 01.01.2007 Art. 32 cpv. 2 modifica 2006, 5031
12.12.2006 01.01.2007 Art. 33 cpv. 2 modifica 2006, 5031
12.12.2006 01.01.2007 Art. 35 cpv. 3 modifica 2006, 5031
13.09.2011 01.10.2011 Art. 36 revisione totale -
13.09.2011 01.10.2011 Art. 37 revisione totale -
13.09.2011 01.10.2011 Art. 37a introduzione -
23.06.2015 01.01.2016 Art. 4 cpv. 3 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 2 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 7 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 9 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 10 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 1 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 2 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 3 modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 11 cpv. 4 modifica 2015-019
30.06.2015 01.01.2016 Art. 5 abrogazione 2015-021
30.06.2015 01.01.2016 Art. 6 abrogazione 2015-021
31.05.2016 01.07.2016 Art. 1 cpv. 1 modifica 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Titolo 4.5. introduzione 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35a introduzione 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35b introduzione 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35c introduzione 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35d introduzione 2016-011
31.05.2016 01.07.2016 Art. 35e introduzione 2016-011
12.03.2019 01.04.2019 Art. 7 cpv. 2 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 11 cpv. 2 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 16 cpv. 4 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 19 cpv. 2 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 33a introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35e abrogazione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titolo 4.6. introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35f introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35g introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titolo 4.7. introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35h introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35i introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35j introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35k introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35l introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35m introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 35n introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 cpv. 1 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 cpv. 1, 16. modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 cpv. 1, 17. modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 cpv. 1, 22. modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 cpv. 2 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40 cpv. 3 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40a introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 40b introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 42 cpv. 3 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 46 cpv. 3 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 48 cpv. 1 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 49 cpv. 2 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 49 cpv. 3 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 49a introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titolo 6.2.2. modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 50 modifica titolo 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 50 cpv. 1 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 50 cpv. 2 modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titolo 7. modifica 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Art. 61a introduzione 2019-002
12.03.2019 01.04.2019 Titolo 8. introduzione 2019-002
27.06.2023 01.07.2023 Titolo 5.3. introduzione 2023-021
27.06.2023 01.07.2023 Art. 39a introduzione 2023-021
22.08.2023 01.09.2023 Titolo 6.2.3. introduzione 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51a introduzione 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51b introduzione 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51c introduzione 2023-028
22.08.2023 01.09.2023 Art. 51d introduzione 2023-028
16.09.2025 01.10.2025 Art. 45 cpv. 1bis introduzione 2025-048
16.09.2025 01.10.2025 Art. 51e introduzione 2025-048
16.09.2025 01.10.2025 Art. 61a cpv. 2 modifica 2025-048

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 24.05.2005 01.11.2005 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 24.10.2006 01.01.2007 modifica 2006, 4299
Art. 1 cpv. 1 31.05.2016 01.07.2016 modifica 2016-011
Art. 4 cpv. 3 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 5 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 5 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 6 30.06.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-021
Art. 7 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 7 cpv. 2 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 9 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 10 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 11 cpv. 1 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 11 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 11 cpv. 2 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 11 cpv. 3 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 11 cpv. 4 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 16 cpv. 1 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5029
Art. 16 cpv. 3 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5029
Art. 16 cpv. 4 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 18 cpv. 1 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5029
Art. 18 cpv. 4 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5029
Art. 19 cpv. 2 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 19 cpv. 3 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5029
Art. 20 cpv. 4 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5029
Art. 22 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5029
Art. 23 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5030
Art. 25 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5030
Art. 28 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5030
Art. 29 cpv. 1 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5030
Art. 30 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5030
Art. 31 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5030
Art. 31 cpv. 4 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5031
Art. 32 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5031
Art. 33 cpv. 2 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5031
Art. 33a 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35 cpv. 3 12.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 5031
Titolo 4.5. 31.05.2016 01.07.2016 introduzione 2016-011
Art. 35a 31.05.2016 01.07.2016 introduzione 2016-011
Art. 35b 31.05.2016 01.07.2016 introduzione 2016-011
Art. 35c 31.05.2016 01.07.2016 introduzione 2016-011
Art. 35d 31.05.2016 01.07.2016 introduzione 2016-011
Art. 35e 31.05.2016 01.07.2016 introduzione 2016-011
Art. 35e 12.03.2019 01.04.2019 abrogazione 2019-002
Titolo 4.6. 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35f 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35g 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Titolo 4.7. 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35h 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35i 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35j 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35k 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35l 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35m 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 35n 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 36 13.09.2011 01.10.2011 revisione totale -
Art. 37 13.09.2011 01.10.2011 revisione totale -
Art. 37a 13.09.2011 01.10.2011 introduzione -
Titolo 5.3. 27.06.2023 01.07.2023 introduzione 2023-021
Art. 39a 27.06.2023 01.07.2023 introduzione 2023-021
Art. 40 cpv. 1 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 40 cpv. 1, 16. 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 40 cpv. 1, 17. 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 40 cpv. 1, 22. 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 40 cpv. 2 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 40 cpv. 3 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 40a 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 40b 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 42 cpv. 3 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 45 cpv. 1bis 16.09.2025 01.10.2025 introduzione 2025-048
Art. 46 cpv. 3 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 48 cpv. 1 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 49 cpv. 2 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 49 cpv. 3 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 49a 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Titolo 6.2.2. 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 50 12.03.2019 01.04.2019 modifica titolo 2019-002
Art. 50 cpv. 1 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 50 cpv. 2 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Titolo 6.2.3. 22.08.2023 01.09.2023 introduzione 2023-028
Art. 51a 22.08.2023 01.09.2023 introduzione 2023-028
Art. 51b 22.08.2023 01.09.2023 introduzione 2023-028
Art. 51c 22.08.2023 01.09.2023 introduzione 2023-028
Art. 51d 22.08.2023 01.09.2023 introduzione 2023-028
Art. 51e 16.09.2025 01.10.2025 introduzione 2025-048
Titolo 7. 12.03.2019 01.04.2019 modifica 2019-002
Art. 61a 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002
Art. 61a cpv. 2 16.09.2025 01.10.2025 modifica 2025-048
Titolo 8. 12.03.2019 01.04.2019 introduzione 2019-002