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803.100

Legge sulle espropriazioni del Cantone dei Grigioni

del 26.10.1958 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 26 ottobre 1958[1]

1. Campo di applicazione e norma fondamentale

Art. 1 Campo di applicazione

Con riserva del diritto federale e del diritto cantonale sulla pianificazione territoriale, la presente legge vale per tutte le espropriazioni e per l'accertamento e le conseguenze di restrizioni del diritto di proprietà simili a espropriazioni. *

Se un'espropriazione è possibile tanto in virtù della legislazione federale che di quella cantonale, l'espropriante potrà decidere secondo quale legislazione essa debba esser effettuata. La facoltà di scelta cessa all'atto del conferimento del diritto d'espropriazione. *

Art. 2 Norma fondamentale

L'espropriazione è ammissibile solo per opere pubbliche o di pubblica utilità, se e in quanto essa risulti necessaria a raggiungere lo scopo e un accordo bonario non sia possibile o sia possibile solo con spese eccessive.

Art. 2a * Parità dei sessi

Le designazioni di persone, di funzioni e professioni nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

2. Il diritto d'espropriazione

Art. 3 * Legittimazione

Il diritto d'espropriazione può essere esercitato dal Cantone, dai comuni e da altri enti e istituti di diritto pubblico nonché da persone del diritto privato.

Al Cantone il diritto d'espropriazione spetta per legge. Nei decreti popolari e del Gran Consiglio concernenti l'esecuzione di opere pubbliche è sottintesa la facoltà di procedere a espropriazioni.

Il Dipartimento decide in merito al conferimento del diritto d'espropriazione per opere di cui il Cantone non è committente.

… *

Art. 4 Oggetto

Possono far oggetto d'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato nonché i diritti dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare.

Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati a uno scopo di pubblica utilità possono pure essere espropriati. Il Governo impone condizioni all'espropriante al fine di mantenere le vie di comunicazione necessarie o di salvaguardare la sicurezza pubblica e i fondi vicini. *

Ove basti costituire un diritto reale limitato, non si deve estinguere il diritto di proprietà senza il consenso dell'espropriato. Così pure non si effettuerà un'espropriazione a titolo permanente, se l'espropriazione a titolo temporaneo basta per ottenere lo scopo.

Art. 5 Estensione

Il diritto d'espropriazione può essere esercitato:

  1. per la costruzione, la trasformazione, la manutenzione e l'esercizio di un'opera nonché per il futuro ingrandimento di essa;
  2. per l'acquisto del materiale da costruzione, qualora senza espropriazione non sia possibile ottenerlo che a condizioni molto onerose;
  3. per il trasporto e il deposito del materiale da costruzione;
  4. per l'esecuzione di provvedimenti necessari alla sostituzione di diritti espropriati con prestazioni reali oppure alla tutela di interessi pubblici.

Art. 6 Diritto di ampliamento dell'espropriato

Qualora di un fondo o di più fondi economicamente connessi sia chiesta l'espropriazione soltanto parziale e ciò abbia per effetto di ridurre le frazioni residue in modo da impedire o rendere troppo difficile l'uso delle stesse secondo la loro destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione totale.

Qualora la costituzione di un diritto reale limitato abbia per effetto di impedire o rendere troppo difficile l'uso del fondo secondo la sua destinazione, l'espropriato può chiedere l'espropriazione del fondo stesso.

Art. 7 Diritto di ampliamento dell'espropriante

Quando, nel caso di espropriazione parziale, l'indennità per il deprezzamento della frazione residua supera la metà del valore di essa, l'espropriante può chiedere l'espropriazione totale.

L'espropriante deve comunicare all'espropriato entro venti giorni dalla fissazione definitiva dell'indennità se ha optato per l'espropriazione parziale o per l'espropriazione totale.

Art. 8 Rinuncia

Entro venti giorni dalla data in cui la decisione sull'indennità è divenuta definitiva l'espropriante può dichiarare per iscritto all'espropriato che rinuncia all'espropriazione, se non ha già chiesto l'immissione anticipata in possesso. *

L'espropriante deve risarcire all'espropriato l'eventuale danno comprovato derivante dalla sua rinuncia. Se le parti non riescono ad accordarsi sull'importo di tale risarcimento, decide al riguardo quella autorità che ha fissato definitivamente l'indennità d'espropriazione. La pretesa di risarcimento si prescrive in un anno dalla dichiarazione di rinuncia.

Producendo la dichiarazione di rinuncia, l'espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata annotata.

3. L'indennità

Art. 9 Norma fondamentale, forme dell'indennità

L'espropriazione non può essere effettuata che mediante risarcimento integrale. Di regola l'indennità deve essere corrisposta in denaro. La prestazione in denaro può essere sostituita in tutto o in parte da un'equivalente prestazione in natura, se l'espropriato è d'accordo.

Se l'espropriazione concerne un titolare di diritti reali, che per l'esercizio della sua professione ha assoluto bisogno del fondo da espropriare, l'indennità dovrà per quanto possibile essere in natura.

Art. 10 Elementi dell'indennità

Nel fissare l'indennità si deve tener conto di tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato senza sua propria colpa per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità deve quindi comprendere:

  1. l'intero valore venale del diritto espropriato;
  2. il deprezzamento della frazione residua dovuto all'espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi;
  3. un'aliquota adeguata ai costi di sostituzione, per quanto il pregiudizio soggettivo di un espropriato che dipende dalla sostituzione è più elevato del valore venale dell'oggetto espropriato. L'espropriato deve farsi addebitare il plusvalore.
  4. l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato in quanto essi possano essere previsti, in uno svolgimento normale delle cose, come conseguenza dell'espropriazione.

Se all'atto dell'estinzione o della limitazione di un diritto non è possibile stabilire il pregiudizio derivante, su richiesta dell'espropriante, dell'espropriato o d'ufficio si può rinviare fino al compimento dell'opera la decisione circa l'indennità imponendo eventualmente una adeguata prestazione di garanzia.

Art. 11 Stima del valore venale

Nella stima del valore venale si deve tenere giusto conto delle possibilità di un migliore uso del fondo, non però di prezzi di speculazione o d'affezione.

Sono da tener presenti nella stima le servitù costituite sul fondo, ad eccezione dell'usufrutto, i diritti personali iscritti nel registro fondiario e il valore degli oneri speciali eliminati dall'espropriazione.

Non fanno invece stato per la stima gli aumenti o le diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante.

Art. 12 Indennità per servitù e diritti personali

I titolari delle servitù espropriate, ad eccezione degli usufrutti, e dei diritti personali annotati nel registro fondiario vengono adeguatamente risarciti del danno derivante dalla limitazione o dalla estinzione dei loro diritti.

I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento del danno comprovato derivante dall'estinzione anticipata dei contratti di pigione e d'affitto da loro conclusi prima dell'inizio della procedura d'espropriazione.

Art. 13 Indennità per diritti di pegno immobiliare, oneri fondiari e usufrutti

Per i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti serve di garanzia, invece della cosa espropriata, l'indennità pagata per essa in conformità del codice civile. Essi sono autorizzati a presentare di propria iniziativa conclusioni, se corrono il rischio di esser lesi nei loro diritti.

 

4. La procedura di espropriazione

Art. 15 Atti preparatori

Gli atti necessari alla preparazione di un'opera per la quale si può pretendere l'espropriazione devono essere tollerati dal proprietario, che però ne va informato tempestivamente. L'espropriante è tenuto al risarcimento integrale.

Per tali atti preparatori è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento, che può farla dipendere dalla prestazione di una garanzia. *

 

Art. 16 * Introduzione della procedura

In caso di progetti di costruzione stradale, di sistemazione di corsi d'acqua e selvicolturali la procedura d'espropriazione inizia con l'esposizione pubblica del progetto. Per i progetti che interessano soltanto un numero ristretto di proprietari fondiari e che non hanno come conseguenza una notevole sollecitazione di diritti questo avviene tramite approvazione scritta degli interessati relativa alla rinuncia di esposizione pubblica. *

Per gli ulteriori progetti, l'introduzione della procedura avviene mediante avviso personale ai proprietari dei fondi interessati.

Art. 17 Bando di espropriazione

Dal giorno in cui è stato reso noto al pubblico il deposito dei piani e, nella procedura abbreviata[2], dal giorno in cui si è ricevuta la citazione, non è più lecito senza il consenso dell'espropriante prendere provvedimenti di diritto o di fatto che rendano l'espropriazione più gravosa. Se necessario, l'espropriante può far annotare nel registro fondiario anche una limitazione del diritto di disporre concernente i fondi colpiti dall'espropriazione.

Le contravvenzioni a questo riguardo sono punite dal Dipartimento con multa fino a 1000 franchi. La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[3]*

L'espropriazione deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione. L'effettiva esistenza e l'entità del danno vengono stabilite contemporaneamente all'indennità d'espropriazione.

5. Gli organi di espropriazione

Art. 19 Commissione di espropriazione 1. Posizione e composizione *

Vi è una commissione di espropriazione per l'intero Cantone. *

La commissione di espropriazione è composta da un presidente, da un vicepresidente e da cinque altri membri. *

La commissione di espropriazione è autonoma nella giurisprudenza e vincolata unicamente al diritto. *

La commissione di espropriazione può costituire una segreteria e un attuariato. Sotto il profilo amministrativo è annessa al Tribunale d'appello. Lì dispone di un indirizzo di recapito. *

Il Governo stabilisce l'indennità giornaliera per i membri della commissione di espropriazione attivi a titolo accessorio. Esso può prevedere deroghe agli importi previsti dall'articolo 70 della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni[4]*

Art. 19a * 2. Nomina

I membri della commissione di espropriazione appartengono a diversi gruppi professionali e sono in possesso delle conoscenze specialistiche, linguistiche e del luogo necessarie per l'adempimento dei compiti.

Il Tribunale d'appello nomina i membri della commissione di espropriazione per la durata di quattro anni. È possibile procedere a nomine sostitutive durante il periodo di carica.

Il Tribunale d'appello pubblica i posti vacanti, per quanto non si presentino per una nuova nomina membri in carica della commissione di espropriazione.

La composizione della commissione di espropriazione deve essere resa nota pubblicamente.

Art. 20 3. Competenze *

La commissione d'espropriazione decide specialmente circa:

  1. l'effettiva esistenza e l'entità del danno derivante dal bando d'espropriazione,
  2. le domande di ampliamento dell'espropriato e dell'espropriante,
  3. i diritti controversi,
  4. la natura e l'importo dell'indennità dell'espropriazione,
  5. l'immissione anticipata in possesso e i provvedimenti relativi,
  6. le pretese posteriori,
  7. l'ammontare dell'indennità in caso di rinuncia all'espropriazione,
  8. la possibilità della retrocessione e l'ammontare dell'eventuale controprestazione,
  9. le pretese d'indennità per fatti simili a espropriazioni (espropriazione materiale),
  10. le pretese susseguenti d'indennità se non venne effettuata una procedura d'espropriazione oppure se essa non venne effettuata contro il danneggiato.
  11. l'esistenza di un'espropriazione materiale.

Art. 20a * 4. Composizione

La commissione di espropriazione decide nella composizione di tre membri. Il collegio giudicante è composto:

  1. dal presidente o dal vicepresidente (presidenza);
  2. da altri due membri.

Se la commissione di espropriazione ha costituito un attuariato, l'attuario prende parte al procedimento in conformità alle istruzioni impartite dal presidente. Egli ha voto consultivo nel processo decisionale.

Art. 21 * Vigilanza

Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sulla commissione di espropriazione. *

Nei confronti della commissione di espropriazione e dei suoi membri esso dispone degli stessi strumenti di vigilanza e mezzi ausiliari di cui dispone nei confronti delle altre autorità giudiziarie e dei loro membri sottoposti alla sua vigilanza diretta. *

Si applicano per analogia le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria[5] relative alla vigilanza sulla giustizia. *

Art. 22 * Tribunale d'appello *

L'espropriante e l'espropriato possono presentare ricorso, quando non sia esplicitamente disposto in altro modo, al Tribunale d'appello contro tutte le decisioni della commissione di espropriazione su oggetti[6]*

Se una parte presenta ricorso, l'altra parte ha diritto di aderivi. *

… *

… *

6. Esecuzione dell'espropriazione

Art. 23 Scadenza dell'indennità

L'indennità di espropriazione è dovuta a partire dalla sua fissazione definitiva e da questa data frutta l'interesse del 5 percento, eccetto che l'espropriato sia d'accordo di restare più a lungo nel godimento del diritto toltogli.

Art. 24 Pagamento dell'indennità

… *

Se l'importo esatto dell'indennità non può essere stabilito prima della fine dei lavori di costruzione, va pagato dapprima l'80 percento della somma presunta e il resto subito dopo la posa dei termini e la misurazione.

… *

Art. 25 Ripartizione

L'espropriante può versare al proprietario le indennità pagate per l'espropriazione di un fondo e per il deprezzamento di una frazione non espropriata solo col consenso di eventuali titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati. *

L'indennità per l'espropriazione di servitù non può essere versata agli aventi diritto e non col consenso dei titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari gravanti il fondo dominante.

Se gli aventi diritto non riescono ad accordarsi circa la ripartizione, il presidente della commissione prende le misure che gli sembrano adeguate. Egli è competente a fissare un termine per l'inizio di una azione con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine la ripartizione verrà fatta nel modo da lui previsto.

Art. 26 Effetti del pagamento

Per effetto del pagamento dell'indennità l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l'espropriazione costituisce sul fondo a suo favore.

Il pagamento produce i medesimi effetti nel caso che l'indennità sia stata fissata dopo l'inizio della procedura d'espropriazione mediante un accordo fra le parti.

In mancanza d'intesa contraria fra le parti i diritti reali limitati nonché i diritti personali annotati nel registro fondiario che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante la diffida, essi colpevolmente non siano stati notificati e quindi la commissione non li abbia stimati.

Art. 27 Iscrizioni nel registro fondiario, spese, imposte per trapasso di proprietà

Subito dopo il pagamento riconosciuto valido dell'indennità e l'eventuale posa dei termini e misurazione l'espropriante può chiedere che l'acquisto di proprietà derivante dall'espropriazione sia iscritto nel registro fondiario.

Le spese di posa dei termini e di misurazione nonché dell'aggiornamento nel registro fondiario sono a carico dell'espropriante.

Al Cantone non possono essere richieste imposte per il trapasso di proprietà in seguito a espropriazione.

Art. 28 Immissione anticipata in possesso

Dopo l'introduzione della procedura di stima ad opera del presidente della commissione, eseguito il sopralluogo e udite le persone tenute alla cessione, l'espropriante può essere autorizzato a prendere possesso del fondo già prima del pagamento dell'indennità, se a causa di un ritardo all'espropriante deriverebbero notevoli pregiudizi. *

Se il presidente della commissione accoglie una tale domanda, deve contemporaneamente ordinare le misure volte a garantire la futura determinazione dell'indennità. Su richiesta dell'espropriato può inoltre esigere la prestazione di una garanzia. *

In ogni caso si addebita all'espropriante un interesse del 5 percento dell'indennità definitiva calcolata dal giorno dell'immissione in possesso.

7. Retrocessione

Art. 29 Condizioni

L'espropriato che non vi abbia rinunciato per iscritto può pretendere la retrocessione di un diritto espropriato contro rimborso della relativa indennità e, dato il caso, dell'indennità di deprezzamento quando, senza che tale diritto sia stato usato per uno scopo di pubblica utilità, si intenda alienarlo o adibirlo ad un uso per il quale non è ammessa l'espropriazione.

Il diritto di ottenere la retrocessione può essere esercitato dal precedente titolare o dai suoi eredi, in caso di espropriazione parziale però soltanto se essi siano ancora proprietari del resto del fondo o del fondo dominante.

Nell'iscrizione del registro fondiario questo diritto di retrocessione va annotato quale limitazione di disporre.

Art. 30 Avviso agli aventi diritto

L'espropriante che intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo, a uno scopo per il quale l'espropriazione non è ammessa deve darne avviso a chi ha diritto di ottenere la retrocessione sotto pena di risarcimento.

Art. 31 Prescrizione

Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive in sei mesi dal giorno dell'avviso di cui all'articolo 30.

Art. 32 Decisione

Qualora il diritto di ottenere la retrocessione sia contestato o le parti non possano intendersi sull'importo della controprestazione, la decisione spetta a quell'autorità che ha fissato definitivamente l'indennità di espropriazione.

8. Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 Ordinanza d'esecuzione

Il Gran Consiglio regola la procedura per l'esercizio del diritto d'espropriazione da parte del Cantone, per il conferimento del diritto d'espropriazione da parte del Dipartimento, per il giudizio su pretese derivanti da espropriazione materiale nonché per la fissazione dell'indennità d'espropriazione.[7] *

La procedura dev'essere tale da garantire una rapida esecuzione dell'espropriazione pur rispettando gli interessi tutelabili dell'espropriato. *

Art. 34 Entrata in vigore, abrogazioni

Il Governo fissa l'entrata in vigore di questa legge, una volta che sia stata accettata dal Popolo.[8]

A tal data si abrogano la legge sulla cessione di proprietà stabile provata a scopi d'utilità pubblica del 13 luglio 1839 e gli articoli suppletivi dell'8 gennaio 1853[9], nonché gli articoli 2-6 della legge edilizia del 6 maggio 1894.[10]

Art. 35 Disposizioni transitorie

Le pratiche di espropriazione già iniziate all'entrata in vigore di questa legge vanno evase secondo la legislazione precedente.

Si applicano invece le disposizioni di questa legge sul ricorso, sull'esecuzione dell'espropriazione e sulla retrocessione a tutte le decisioni notificate dopo l'entrata in vigore della legge.

Art. 36 * Disposizioni transitorie concernenti la riorganizzazione delle commissioni di espropriazione

Il periodo di carica dei membri delle commissioni di espropriazione si conclude il 31 dicembre 2024.

I poteri, i beni e le obbligazioni delle commissioni di espropriazione di diritto anteriore passano senza indennizzo alcuno alle commissioni di espropriazione di nuovo diritto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

I procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono pendenti dinanzi alle commissioni di espropriazione di diritto anteriore vengono trasferiti alla commissione di espropriazione di nuovo diritto con effetto al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
26.10.1958 01.01.1959 atto normativo prima versione -
24.09.1978 01.01.1979 Art. 20 cpv. 1, k) introduzione -
24.09.1978 01.01.1979 Art. 20 cpv. 1, l) introduzione -
24.09.1978 01.01.1979 Art. 22 revisione totale -
24.09.1978 01.01.1979 Art. 33 cpv. 2 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 2a revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 3 revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 4 cpv. 2 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 8 cpv. 1 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 10 cpv. 1, c) modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 10 cpv. 1, d) modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 14 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 15 cpv. 2 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 16 revisione totale -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 19 cpv. 1 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 20 cpv. 1, f) abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 20 cpv. 1, m) introduzione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 22 cpv. 3 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 22 cpv. 4 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 24 cpv. 1 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 24 cpv. 3 abrogazione -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 25 cpv. 1 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 28 cpv. 1 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 28 cpv. 2 modifica -
26.11.2000 01.01.2001 Art. 33 cpv. 1 modifica -
06.12.2004 01.11.2005 Art. 1 cpv. 1 modifica -
06.12.2004 01.11.2005 Art. 1 cpv. 2 introduzione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 3 cpv. 4 abrogazione 2006, 3323
31.08.2006 01.01.2008 Art. 21 revisione totale 2006, 4584
31.08.2006 01.01.2007 Art. 22 cpv. 2 modifica 2006, 3323
16.06.2010 01.01.2011 Art. 17 cpv. 2 modifica 2010, 2411
16.06.2010 01.01.2011 Art. 19 cpv. 2 modifica 2010, 2554
11.06.2012 01.01.2013 Art. 16 cpv. 1 modifica -
14.06.2022 01.01.2025 Art. 18 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 4 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 19 cpv. 5 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.12.2024 Art. 19a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 20 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 20a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 21 cpv. 3 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 22 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 22 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 36 introduzione 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 26.10.1958 01.01.1959 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 06.12.2004 01.11.2005 modifica -
Art. 1 cpv. 2 06.12.2004 01.11.2005 introduzione -
Art. 2a 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 3 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 3 cpv. 4 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 3323
Art. 4 cpv. 2 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 8 cpv. 1 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 10 cpv. 1, c) 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 10 cpv. 1, d) 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 14 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 15 cpv. 2 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 16 26.11.2000 01.01.2001 revisione totale -
Art. 16 cpv. 1 11.06.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 17 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2411
Art. 18 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 19 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 19 cpv. 1 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 19 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 19 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2554
Art. 19 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 19 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 19 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 19 cpv. 5 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 19a 14.06.2022 01.12.2024 introduzione 2023-008
Art. 20 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 20 cpv. 1, f) 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 20 cpv. 1, k) 24.09.1978 01.01.1979 introduzione -
Art. 20 cpv. 1, l) 24.09.1978 01.01.1979 introduzione -
Art. 20 cpv. 1, m) 26.11.2000 01.01.2001 introduzione -
Art. 20a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 21 31.08.2006 01.01.2008 revisione totale 2006, 4584
Art. 21 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 21 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 21 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 22 24.09.1978 01.01.1979 revisione totale -
Art. 22 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 22 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 22 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3323
Art. 22 cpv. 3 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 22 cpv. 4 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 24 cpv. 1 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 24 cpv. 3 26.11.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 25 cpv. 1 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 28 cpv. 1 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 28 cpv. 2 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 33 cpv. 1 26.11.2000 01.01.2001 modifica -
Art. 33 cpv. 2 24.09.1978 01.01.1979 modifica -
Art. 36 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008