Il Cantone collega ogni comune con una strada cantonale, se non è disponibile un collegamento con una strada nazionale equivalente. *
Lo stesso diritto vale anche per il collegamento di una frazione di un comune se essa conta almeno 30 persone con domicilio permanente. *
Per frazione si intende un gruppo di case chiaramente isolato dall'insediamento principale del comune, sviluppatosi nel corso del tempo, o un insediamento sparso lungo un collegamento principale comune. *
Il diritto di un comune a disporre di un collegamento è dato fino alla fine dell'insediamento principale, quello per una frazione fino al punto entro il quale la strada garantisce il collegamento della maggioranza delle e degli abitanti della frazione. *
Se in seguito a un'aggregazione un comune diventa frazione di un nuovo comune, il suo diritto a un collegamento permane per il precedente insediamento principale. *
In caso di realizzazione di una circonvallazione locale cantonale, il comune deve rilevare il collegamento esistente. Esso ha diritto ad un unico collegamento cantonale fino all'inizio della località, che viene stabilito dal Governo dopo aver sentito il comune. *
Il collegamento consiste di principio in una strada transitabile per veicoli a motore. In via eccezionale possono essere previste altre soluzioni, in particolare funivie. *