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807.110

Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni

(OStra)

del 20.12.2005 (stato 01.06.2023)

Preambolo

emanata dal Governo il 20 dicembre 2005

1. Disposizioni generali

Art. 2 Strade principali

Sono considerate strade principali ai sensi della legge stradale:

1. * la strada dello Julier dal raccordo della N13 Coira sud fino a Tiefencastel;
2. la strada dell'Engadina da Silvaplana fino al confine nazionale Svizzera/Austria presso Schalkhof;
3. la strada del Maloja da Silvaplana fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Castasegna;
4. la strada del Bernina da Punt Muragl/Samedan fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Campocologno;
5. la strada della Prettigovia da Klosters/Selfranga fino a Davos;
6. la strada del Flüela da Davos fino a Susch;
7. la strada del Forno da Zernez fino al confine nazionale Svizzera/Italia a Müstair;
8. * la strada dell'Oberalp dal raccordo della N13 Vial/Reichenau fino al confine con il Cantone di Uri;
9. la strada del Lucomagno da Disentis/Mustér fino al confine con il Cantone Ticino;
10. * la strada del Landwasser da Tiefencastel fino a Davos;
11. * la Deutsche Strasse da Coira Obertor fino al raccordo della N28 Landquart (Karlihof);
12. * la strada per Sarelli dal raccordo N13 Landquart (rotonda Tardis) fino al confine con il Cantone di San Gallo a Mastrils;
13. la strada italiana da Coira Obertor fino al confine con il Cantone Ticino a San Vittore.

Art. 3 Passi

Sono considerati passi:

1. * il San Bernardino dal portale nord della galleria del San Bernardino a Hinterrhein fino al raccordo della N13 a San Bernardino;
2. lo Spluga da Splügen fino al confine nazionale Svizzera/Italia;
3. *
4. il Maloja da Maloja Kulm fino a Casaccia;
5. l'Oberalp da Tschamut fino al confine con il Cantone di Uri;
6. il Lucomagno da Fuorns fino al confine con il Cantone Ticino;
7. l'Albula da Bergün/Bravuogn fino a La Punt Chamues-ch;
8. il Bernina da Lagalb fino a San Carlo;
9. * il Flüela da Tschuggen fino a Susch;
10. il Forno da Zernez fino a Tschierv;
11. l'Umbrail da Sta. Maria V.M. fino al confine nazionale Svizzera/Italia;
12. * la Forcola di Livigno dall'ufficio doganale La Motta fino al confine nazionale Svizzera/Italia;
13. * il Wolfgang dal raccordo della N28 Selfranga fino a Davos Wolfgang.

Art. 4 Elenco delle strade

L'Ufficio tecnico tiene un elenco delle strade cantonali.

Art. 4a * Tratto interno all'abitato

Per tratto interno all'abitato si intende la sezione della strada cantonale compresa tra i cartelli di località.

In assenza di cartelli di località, quale limite della zona interna all'abitato vale l'inizio della zona con abitazioni sparse. In questo caso l'inizio e la fine del tratto interno all'abitato vengono stabiliti dal Dipartimento dopo aver sentito il comune.

Art. 5 Traffico non motorizzato 1. Piani settoriali delle reti di sentieri escursionistici e di piste ciclabili *

Reti di sentieri escursionistici e di piste ciclabili vengono fissate in piani settoriali in base a una strategia di rete del Dipartimento. Il Governo procede all'approvazione, alla verifica periodica e se necessario all'adeguamento dei piani settoriali. *

Quale servizio specializzato, l'Ufficio tecnico si occupa del completamento e dell'aggiornamento correnti dei piani settoriali. Inoltre, esso emana direttive tecniche relative alla realizzazione e alla segnaletica delle vie del traffico non motorizzato. *

… *

… *

… *

… *

Art. 5a * 2. Interventi nelle reti stradali

Interventi nelle reti del traffico non motorizzato devono essere presentati in precedenza all'Ufficio tecnico. *

Sono considerati interventi l'inserimento, la soppressione e lo spostamento di tratti di strade o sentieri, modifiche di utilizzazione sostanziali, la posa e la modifica della segnaletica nonché costruzioni, impianti e provvedimenti che pregiudicano l'utilizzo per un periodo prolungato.

Interventi di scarsa portata necessitano del consenso dell'Ufficio tecnico. L'Ufficio tecnico può vincolare la sua decisione a condizioni e oneri. Interventi di portata più ampia rendono necessario un decreto del Governo. *

Di regola gli interventi determinano un obbligo di sostituzione da parte di chi procede all'intervento.

Art. 5b * 3. Compiti di comuni e organizzazioni professionali

I comuni disciplinano le loro reti del traffico non motorizzato nel quadro della pianificazione locale tenendo conto dei piani di rango superiore. *

Essi possono autorizzare il Cantone a occuparsi della progettazione, dell'esposizione pubblica e della realizzazione di costruzioni e impianti del traffico non motorizzato. *

Il Governo disciplina i compiti e l'indennizzo di organizzazioni professionali mediante accordi di prestazioni.

Art. 6 Rapporti di proprietà, registro fondiario

Se misure edilizie lungo una strada cantonale portano a modifiche della sede stradale del Cantone, devono essere corretti i rapporti di proprietà e altri diritti.

Le modifiche devono essere iscritte nel registro fondiario.

Art. 7 Obblighi di notifica

I comuni devono notificare annualmente all'Ufficio tecnico se il numero di abitanti non raggiunge il numero minimo di 30 persone nelle loro frazioni comunali.

Essi devono inoltre annunciare all'Ufficio tecnico progetti di costruzione all'interno delle distanze dalla strada, delle linee di arretramento, delle zone riservate o delle aree interessate da progetti stradali nonché progetti di costruzione con effetti sulla strada cantonale. *

2. Utilizzo delle strade

Art. 8 Utilizzo non autorizzato, insudiciamento

Il deposito di materiale e la sosta di veicoli e attrezzature sulle sedi stradali, in particolare sotto ponti e nei sottopassaggi, sottostanno all'autorizzazione dell'Ufficio tecnico.

Veicoli lasciati in sosta in modo non conforme alle prescrizioni che ostacolano la manutenzione stradale possono venire rimossi su ordine dell'Ufficio tecnico a spese del detentore.

Chi sporca una strada deve segnalarlo agli utenti della strada ed eliminare immediatamente la sporcizia a proprie spese.

Art. 9 Chiusura di strade

In caso di pericolo imminente, di eventi naturali, di lavori di costruzione e di manutenzione o per motivi tecnici, l'Ufficio tecnico è autorizzato a chiudere temporaneamente, del tutto o in parte, le strade cantonali. La chiusura deve essere tollerata senza che sia dovuto un indennizzo. *

Art. 10 Costruzioni ed impianti

Costruzioni ed impianti sopra la strada cantonale devono essere collocati sufficientemente in alto e al di fuori del profilo della sagoma limite. Essi devono inoltre garantire la sicurezza necessaria contro cadute.

Pali, piloni e altri dispositivi uniti al suolo necessari per impianti di questo tipo devono essere posati al di fuori della sagoma limite della strada in modo da garantire la sicurezza della circolazione e da non ostacolare il deflusso dell'acqua.

Le condotte, i binari e simili devono essere posati dove possibile al di fuori dell'area della carreggiata nella banchina o nel marciapiede. Essi devono sopportare il traffico e non devono compromettere la sicurezza della circolazione. Laddove le condotte attraversano la strada sottoterra, queste devono essere fatte passare per quanto possibile nella struttura del corpo stradale.

… *

3. Progettazione, costruzione e manutenzione

Art. 11 Progetto di esposizione

Il progetto di esposizione si compone dei piani di progetto, del rapporto tecnico, del preventivo, nonché del piano di acquisto dei terreni e della tabella di acquisizione dei diritti.

I piani di progetto e il rapporto tecnico stabiliscono il tipo, le dimensioni, l'ubicazione e la strutturazione tecnico-edilizia della strada incluse tutte le altre costruzioni e tutti gli altri edifici e fissano eventuali linee di arretramento.

Il piano di acquisto dei terreni stabilisce quali fondi vengono utilizzati per la costruzione di strade.

La tabella di acquisizione dei diritti contiene l'elenco degli interessati e dei diritti che devono essere acquisiti.

Art. 12 Procedura di corapporto *

… *

… *

In linea di principio, la procedura di corapporto viene svolta sotto la direzione del Dipartimento. Nella procedura semplificata la direzione spetta all'Ufficio tecnico. *

In caso di progetti di costruzione di strade nazionali, il Governo è competente per la presa di posizione del Cantone all'indirizzo della Confederazione. Il Dipartimento svolge precedentemente una procedura di corapporto presso gli uffici cantonali interessati. *

Art. 13 Diritto di utilizzo per marciapiedi *

Per marciapiedi realizzati sulla sua sede stradale il Cantone può concedere ai comuni un diritto di utilizzo gratuito per il pubblico. *

Il diritto di utilizzo viene concesso quale servitù personale e viene iscritto nel registro fondiario.

Art. 14 Chiusura invernale *

I passi del San Bernardino, dello Spluga, dell'Oberalp, dell'Albula, del Flüela, del Lucomagno, dell'Umbrail e della Forcola di Livigno non vengono tenuti aperti dal Cantone in inverno.

Questi tratti stradali devono essere mantenuti aperti in autunno soltanto fino a quando le condizioni meteorologiche e la sicurezza della circolazione lo consentono e fino a quando l'onere per lo sgombero è ancora sostenibile. Gli stessi presupposti valgono per la riapertura in primavera.

… *

Art. 15 Spese per la segnaletica stradale *

Le spese per la posa e la manutenzione della segnaletica di strade cantonali nonché di passaggi pedonali e di corsie ciclabili sono a carico del Cantone. Segnatamente, i comuni devono assumersi le spese per la posa e la manutenzione della segnaletica di parcheggi, corsie per i bus, fermate dei mezzi pubblici e sbocchi di strade comunali in strade cantonali. *

Le spese per la posa della segnaletica di zone per la moderazione del traffico sono a carico dei comuni. Il Cantone si assume le spese per la manutenzione. *

Per i semafori la ripartizione delle spese tra il Cantone e i comuni avviene sulla base del computo dei vantaggi.

Le spese di energia elettrica per la segnaletica all'interno dell'abitato sono a carico dei comuni. Lo stesso vale per le spese di energia elettrica che risultano dalla segnaletica e dall'illuminazione di strisce pedonali all'interno e al di fuori dell'abitato. *

4. Strada e area confinante

Art. 16 Deflusso dell'acqua, condotte

I proprietari dei fondi situati al di fuori della sede stradale devono tollerare, dietro indennizzo, gli impianti di drenaggio che servono al deflusso e alla condotta dell'acqua di scarico della strada cantonale.

L'acqua di scarico inquinata e quella non inquinata non può essere fatta defluire sulla strada cantonale dai proprietari dei fondi ed edifici confinanti.

Art. 17 Deposito di neve e di ghiaietto

I proprietari dei fondi confinanti devono tollerare senza diritto ad un indennizzo il deposito di neve ai lati della strada cantonale in seguito al servizio invernale.

Depositi di ghiaietto ai lati della strada cantonale devono essere tollerati dietro indennizzo del danno causato.

La neve ed il ghiaccio dei fondi confinanti e delle rispettive costruzioni ed impianti non possono essere gettati o depositati sulla strada cantonale.

Se un simile deposito è inevitabile, il responsabile deve provvedere immediatamente allo sgombero della strada.

I tetti inclinati verso la strada devono essere muniti di dispositivi idonei ad impedire lo scivolamento della neve e del ghiaccio.

Art. 18 Selezione di legna e sfruttamento dei boschi

I tagli di legna nell'area di strade cantonali e gli scivoli per la legna sulle strade cantonali possono essere attuati soltanto d'intesa con l'Ufficio tecnico.

I boschi devono essere sfruttati dai loro proprietari in modo da garantire in ogni momento la sicurezza della strada cantonale. *

Art. 19 Distanze 1. per costruzioni ed impianti *

Lungo le strade cantonali senza linee di arretramento deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo della carreggiata per costruzioni ed impianti. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 3 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 5 m dal bordo della carreggiata.

Nella misura in cui la destinazione allo scopo di costruzioni ed impianti necessiti di uno spiazzo antistante la strada, deve essere rispettata una distanza di 7 m dal bordo della carreggiata. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 5 m dal bordo di questi impianti, almeno però di 7 m dal bordo della carreggiata.

La distanza delle parti sporgenti di edifici come sporgenze di tetti, tettoie, scale esterne, bow window, balconi aperti e simili può essere inferiore di al massimo 1,50 m rispetto a quella prevista per costruzioni ed impianti.

La distanza deve ammontare in ogni caso a 2,50 m dal confine della sede stradale.

Art. 20 2. per linee di arretramento *

La distanza delle linee di arretramento dal centro della carreggiata ammonta al di fuori dell'abitato a 15 m.

All'interno dell'abitato la distanza delle linee di arretramento viene fissata a seconda della situazione locale. Essa ammonta al massimo a 15 m.

Le parti di edifici sporgenti come sporgenze di tetti, tettoie, scale esterne, bow window, balconi aperti e simili possono sporgere fino a 1,50 m oltre la linea di arretramento, se si trovano almeno 3 m sopra il marciapiede rispettivamente 4,50 m sopra la carreggiata.

Art. 21 3. per piante *

Per gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata:

  1. alberi ad alto fusto su strade cantonali all'interno dell'abitato 3 m dal centro del tronco;
  2. alberi ad alto fusto su strade cantonali al di fuori dell'abitato 5 m dal centro del tronco;
  3. alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche, nonché viti 1 m dalla pianta.

In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo il capoverso 1 dal bordo di questi impianti.

Lo spazio sopra la carreggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un'altezza di 5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un'altezza di 3,50 m.

Sono vietate piantagioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

Art. 22 4. per recinzioni *

Per recinzioni come recinti, muri senza funzione di sostegno e simili fino ad un'altezza di 2 m deve essere rispettata all'interno dell'abitato una distanza di 50 cm dal bordo della carreggiata e al di fuori dall'abitato di 1 m. *

Per recinzioni più alte fanno stato le distanze di costruzioni ed impianti secondo l'articolo 19. *

In presenza di piste ciclabili e marciapiedi lungo le strade cantonali, nonché di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato le distanze secondo i capoversi 1 e 2 dal bordo di questi impianti.

Sono vietate recinzioni che pregiudicano la sicurezza della circolazione.

Art. 23 Clausola *

… *

La clausola sul plusvalore svincola il Cantone dall'obbligo di dover versare un indennizzo per le spese aumentanti il valore in caso di futuro acquisto delle costruzioni, degli impianti e delle piante autorizzati. *

La clausola di eliminazione obbliga i proprietari a rimuovere o a spostare a proprie spese e senza diritto a un indennizzo le costruzioni, gli impianti e le piante se in futuro lo richieda un interesse pubblico alla costruzione di una strada. *

Le clausole sul plusvalore e di eliminazione possono essere menzionate nel registro fondiario.

5. Pubblicità stradale

Art. 24 Autorizzazione

La pubblicità lungo, su e sopra strade cantonali nonché nel settore delle strade nazionali è soggetta all'obbligo di autorizzazione. *

In assenza di una competenza da parte della Confederazione, l'autorità competente è l'Ufficio tecnico. Dietro indennizzo, esso può delegare ai comuni la sua competenza concernente l'autorizzazione di cartelli indicanti manifestazioni. *

L'Ufficio tecnico dispone la rimozione e l'adeguamento soggetti a spese di pubblicità stradale collocata abusivamente.

L'autorizzazione di indicatori di direzione per aziende e alberghi, nonché di segnali turistici rientra nella sfera di competenza della Polizia cantonale[1].

Art. 26 Motivi di rifiuto

Non è ammessa la pubblicità stradale che compromette la sicurezza della circolazione, che potrebbe essere scambiata con segnali o demarcazioni o il cui aspetto potrebbe ridurre l'effetto di questi ultimi.

A complemento del diritto federale[2] non sono ammesse in particolare:

  1. pubblicità nell'area di dossi e di passaggi a livello, nonché nell'area di curve senza visuale o di strettoie;
  2. pubblicità retroflettenti, fluorescenti o luminescenti;
  3. pubblicità che accecano, lampeggiano o che esplicano il loro effetto tramite effetti di luce variabili;
  4. pubblicità in movimento.

Art. 27 Pubblicità sopra strade cantonali *

All'interno dell'abitato le pubblicità sopra strade cantonali possono essere autorizzate, se la pubblicità concerne manifestazioni o eventi di pubblica utilità, culturali o sportivi di interesse almeno regionale, segnatamente fiere, esposizioni e simili. Al di fuori dell'abitato la pubblicità sopra strade cantonali non è ammessa. *

Art. 28 Pubblicità stradale al di fuori dell'abitato

Le pubblicità lungo strade cantonali al di fuori dell'abitato sono ammesse se:

  1. sono apposte in una zona edificabile oppure al di fuori delle zone edificabili se lì sono vincolate all'ubicazione o se vengono apposte in una zona con abitazioni sparse e se
  2. si inseriscono nel paesaggio e nell'ambiente.

… *

Art. 29 Distanze per pubblicità

Per pubblicità stradali devono essere rispettate le seguenti distanze dal bordo della carreggiata rispettivamente dal bordo del marciapiede:

  1. all'interno dell'abitato 0,5 m;
  2. al di fuori dell'abitato 2,5 m.

In caso di particolare situazione locale l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può fissare distanze maggiori o inferiori.

6. Finanziamento *

Art. 31 Sussidi cantonali 1. per impianti del traffico non motorizzato *

… *

Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di nuovi sentieri escursionistici e piste ciclabili che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali, sono di importanza cantonale e hanno ottenuto il consenso del Cantone possono essere versati i seguenti sussidi: *

  1. per piste ciclabili destinate alla mobilità quotidiana:
  1. * 50 per cento per impianti di interesse cantonale,
  2. * 80 per cento per impianti di interesse cantonale preponderante;
  1. per piste ciclabili destinate alla mobilità del tempo libero nonché per i sentieri escursionistici:
  1. * 30 per cento per impianti di interesse cantonale e 60 per cento, se servono alla dissociazione,
  2. * 60 per cento per impianti di interesse cantonale preponderante.

Una sostituzione di costruzioni e di impianti esistenti ha diritto a sussidi se è necessaria e se non è da ricondurre a una cattiva manutenzione. *

Alle spese computabili per la posa e la manutenzione della segnaletica di impianti del traffico non motorizzato (senza marciapiedi) che corrispondono alle direttive e alle reti stradali cantonali e che hanno ricevuto il consenso del Cantone possono essere versati sussidi pari fino al 50 per cento. *

… *

Qualora il Cantone costruisca l'impianto rispettivamente provveda alla posa della segnaletica, i comuni devono versargli la loro quota.

Art. 33 2. per aree di fermata *

… *

Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di aree di fermata dei mezzi pubblici realizzate dai comuni lungo strade cantonali in base a un progetto approvato dall'Ufficio tecnico il Cantone può versare sussidi pari al 30 per cento. *

Se le aree di fermata sovvenzionate vengono sottratte alla loro destinazione entro 20 anni, i sussidi cantonali devono essere restituiti.

Art. 34 3. per condotte di scarico *

Alle spese computabili per la progettazione, l'acquisto dei terreni e la costruzione di condotte di scarico realizzate da comuni o corporazioni e che servono anche al drenaggio stradale il Cantone può versare sussidi in proporzione alla quantità d'acqua fatta defluire. *

Art. 36 Tasse 1. per l'utilizzo della strada

Per costruzioni ed impianti che richiedono un utilizzo della strada cantonale vengono riscosse le seguenti tasse:

  1. condutture sotterranee
  1. condutture con scavo nella strada fino a 30 cm Ø: tassa base fr.300.– /al m' 3.–
  2. condutture con scavo nella strada fino a 50 cm Ø: tassa base fr. 500.– /al m' 5.–
  3. condutture con scavo nella strada oltre 50 cm Ø: tassa base fr. 800.– /al m' 10.–
  4. condutture fatte passare nel corpo stradale fino a 50 cm Ø: tassa base fr. 250.– /al m' 2.50
  5. condutture fatte passare nel corpo stradale oltre 50 cm Ø: tassa base fr. 400.– /al m' 5.–
  6. blocco cavi fino a 4 tubi: tassa base fr. 500.– /al m' 5.–
  7. blocco cavi oltre 4 tubi: tassa base fr. 800.– /al m' 10.–
  8. pozzi e simili: al pezzo fr. 100.–
  9. ancoraggi e chiodature armate: tassa base fr. 500.– /al m' 10.–
  1. condutture elettriche in superficie
  1. condutture su pali in legno: tassa base fr. 300.– / al m' 3.–
  2. condutture su piloni in cemento armato, in metallo e su tralicci fino a 25 kV: tassa base fr. 400.– / al m' 5.–
  3. condutture su piloni in cemento armato, in metallo e su tralicci da 25 kV fino a 132 kV: tassa base fr. 500.– / al m' 10.–
  4. tralicci, oltre 132 kV: tassa base fr. 600.– / al m' 15.–
  5. pali in legno: al pezzo fr. 100.–
  6. piloni in cemento e metallo: al pezzo fr. 500.–
  7. piloni a traliccio: al pezzo fr. 800.–
  1. funivie: tassa base fr. 300.– / al m' 10.–
  2. binari: tassa base fr. 500.– / al m' 200.–
  3. recinzioni sulla sede stradale: tassa base: fr. 300.– / al m² fr. 5.–
  4. impalcature / installazioni edili: tassa base fr. 100.–
  1. * montanti o traversine / gru: al m² fr. 10.–
  1. sottopassaggi e cavalcavia (strade, binari, piste da sci e simili): tassa base fr. 500.– / al m' 100.–

Per tutti gli altri casi di utilizzo delle sedi stradali devono essere riscosse tasse a copertura delle spese.

Art. 37 2. per costruzioni, impianti e pubblicità

Per l'evasione e l'autorizzazione di domande per costruzioni ed impianti lungo strade cantonali vengono riscosse le seguenti tasse:

  1. accessi carrabili e pedonali
  1. nuovi impianti: da fr. 300.– a 400.–
  2. adeguamento di impianti esistenti: da fr. 200.– a 300.–
  1. stazioni di benzina
  1. nuovi impianti: da fr. 800.– a 1000.–
  2. adeguamento di impianti esistenti: da fr. 300.– a 500.–
  1. costruzioni all'interno delle linee di arretramento o delle distanze dalla strada (costruzioni a distanza ridotta)
  1. nuove costruzioni ed impianti: da fr. 300.– a 1500.–
  2. adeguamento di costruzioni ed impianti esistenti: da fr. 200.– a 1000.–

Per tutte le altre costruzioni e impianti lungo strade cantonali devono essere riscosse tasse a copertura delle spese.

Per l'autorizzazione di pubblicità stradale lungo le strade cantonali viene riscossa per ogni pubblicità una tassa da 50 fino a 5000 franchi. L'importo della tassa dipende dal tipo e dalla grandezza, nonché dallo scopo e dalla durata della pubblicità.

Art. 38 3. per uso pubblico accresciuto

Per l'utilizzo della sede stradale o degli impianti accessori di strade nazionali che eccede l'uso pubblico vengono riscosse le seguenti tasse: *

  1. utilizzo di strade dei passi durante la chiusura invernale
  1. tassa base al giorno: fr. 200.–
  2. quota per km e giorno durante l'effettivo utilizzo: da fr. 100.– a 200.–
  1. mercati e manifestazioni sportive: da fr. 100.– a 1000.–
  2. allacciamenti alla rete di drenaggio stradale: fr. 300.–
  3. condotti per cavi senza attraversamento della strada: da fr. 300.– a 500.–
  4. realizzazione di posti di parcheggio fr. 100.–
  5. parcheggio da fr. 0.– a fr. 4.– all'ora o da fr. 0.– a fr. 60.– al mese

L'utilizzo dell'infrastruttura stradale per costruzioni e impianti per la produzione di energia rinnovabile è gratuito. *

Per tutti gli altri utilizzi che eccedono l'uso pubblico devono essere riscosse tasse a copertura delle spese. *

Art. 39 4. in caso di rigetto della domanda, condono delle tasse *

Se una domanda di autorizzazione non viene accolta, può essere riscossa una tassa amministrativa da 50 fino a 200 franchi.

L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può nel singolo caso condonare o ridurre le tasse secondo gli articoli da 36 a 38, se la riscossione intera o parziale delle tasse si rivela inadeguata.

Art. 40 5. in caso di autorizzazione a posteriori *

Per l'autorizzazione a posteriori di costruzioni, impianti, piantagioni e pubblicità realizzati, costruiti o applicati eludendo o non osservando l'obbligo di autorizzazione, le persone inadempienti devono pagare la tassa ordinaria e le spese supplementari risultanti. *

7. Disposizioni finali

Art. 41 Esecuzione

L'esecuzione della legge stradale, dell'ordinanza stradale e degli altri atti esecutivi compete:

  1. agli organi del Cantone incaricati della vigilanza e della progettazione, nonché della costruzione e della manutenzione delle strade cantonali;
  2. agli organi della Polizia cantonale e dell'Ufficio della circolazione incaricati della vigilanza e della sicurezza della circolazione stradale;
  3. agli organi competenti dei comuni.

Laddove il diritto cantonale non dichiara espressamente competente un altro organo, l'esecuzione compete all'Ufficio tecnico.

Art. 42 Abrogazione del diritto previgente

Con l'emanazione della presente ordinanza sono abrogate:

  1. le disposizioni di attuazione della legge stradale del 16 dicembre 1985;
  2. l'ordinanza sulle tasse della legge stradale del 23 dicembre 1985;
  3. il decreto governativo del 29 novembre 1999 sulle strade cantonali aperte al traffico automobilistico durante l'inverno;
  4. l'ordinanza sulla pubblicità stradale del 5 maggio 1980;
  5. le direttive del Governo del 24 settembre 1990 relative alla regolamentazione provvisoria dell'introduzione della legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri nel Cantone dei Grigioni.

Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge stradale del Cantone dei Grigioni[3].

Fanno eccezione gli articoli 26, 28 e 29, che entrano in vigore[4] il 1° marzo 2006.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
20.12.2005 01.01.2006 atto normativo prima versione -
27.11.2007 01.01.2008 Art. 1 cpv. 1 modifica -
27.11.2007 01.01.2008 Art. 1 cpv. 2 modifica -
27.11.2007 01.01.2008 Art. 35 cpv. 3 abrogazione -
28.10.2008 01.01.2009 Art. 32 cpv. 2 modifica -
07.12.2015 01.01.2016 Art. 1 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 4a introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 1 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 2 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 3 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 4 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 5 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5 cpv. 6 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5a introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 5b introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 9 cpv. 1 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 10 cpv. 4 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 12 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 1 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 2 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 3 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 12 cpv. 4 introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 13 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 13 cpv. 1 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 14 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 14 cpv. 3 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 15 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 1 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 2 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 15 cpv. 4 introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 18 cpv. 2 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 19 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 20 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 21 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 21 cpv. 1, b) modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 22 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 23 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 23 cpv. 1 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 23 cpv. 2 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 23 cpv. 3 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 26 cpv. 2, b) abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Titolo 6. modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 30 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 31 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 31 cpv. 1 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 31 cpv. 1bis introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 31 cpv. 2 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 31 cpv. 3 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 32 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 33 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 33 cpv. 1 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 33 cpv. 1bis introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 34 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 34 cpv. 1 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 35 abrogazione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1, e) modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1, f) modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 36 cpv. 1, f), 1. modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 38 cpv. 1 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 38 cpv. 1, e) introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 38 cpv. 1, f) introduzione 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 38 cpv. 2 modifica 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 39 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 40 modifica titolo 2015-047
07.12.2015 01.01.2016 Art. 40 cpv. 1 modifica 2015-047
23.05.2023 01.06.2023 Art. 2 cpv. 1, 1. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 2 cpv. 1, 8. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 2 cpv. 1, 10. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 2 cpv. 1, 11. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 2 cpv. 1, 12. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 3 cpv. 1, 1. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 3 cpv. 1, 3. abrogazione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 3 cpv. 1, 9. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 3 cpv. 1, 12. modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 3 cpv. 1, 13. introduzione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 5a cpv. 1 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 5a cpv. 3 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 5b cpv. 1 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 5b cpv. 2 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 7 cpv. 2 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 21 cpv. 1, a) modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 21 cpv. 1, b) modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 22 cpv. 1 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 22 cpv. 2 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 24 cpv. 1 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 24 cpv. 2 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 25 abrogazione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 26 cpv. 2, e) modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 27 modifica titolo 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 27 cpv. 1 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 28 cpv. 2 abrogazione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1bis modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1bis, a) modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1bis, a), 1. introduzione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1bis, a), 2. introduzione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1bis, b) modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1bis, b), 1. introduzione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1bis, b), 2. introduzione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 1ter introduzione 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 31 cpv. 2 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 38 cpv. 2 modifica 2023-015
23.05.2023 01.06.2023 Art. 38 cpv. 3 introduzione 2023-015

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 20.12.2005 01.01.2006 prima versione -
Art. 1 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 1 cpv. 1 27.11.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 1 cpv. 2 27.11.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 2 cpv. 1, 1. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 2 cpv. 1, 8. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 2 cpv. 1, 10. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 2 cpv. 1, 11. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 2 cpv. 1, 12. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 3 cpv. 1, 1. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 3 cpv. 1, 3. 23.05.2023 01.06.2023 abrogazione 2023-015
Art. 3 cpv. 1, 9. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 3 cpv. 1, 12. 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 3 cpv. 1, 13. 23.05.2023 01.06.2023 introduzione 2023-015
Art. 4a 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 5 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 5 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 5 cpv. 2 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 5 cpv. 3 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 5 cpv. 4 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 5 cpv. 5 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 5 cpv. 6 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 5a 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 5a cpv. 1 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 5a cpv. 3 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 5b 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 5b cpv. 1 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 5b cpv. 2 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 7 cpv. 2 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 9 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 10 cpv. 4 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 12 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 12 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 12 cpv. 2 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 12 cpv. 3 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 12 cpv. 4 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 13 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 13 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 14 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 14 cpv. 3 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 15 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 15 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 15 cpv. 2 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 15 cpv. 4 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 18 cpv. 2 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 19 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 20 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 21 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 21 cpv. 1, a) 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 21 cpv. 1, b) 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 21 cpv. 1, b) 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 22 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 22 cpv. 1 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 22 cpv. 2 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 23 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 23 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 23 cpv. 2 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 23 cpv. 3 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 24 cpv. 1 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 24 cpv. 2 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 25 23.05.2023 01.06.2023 abrogazione 2023-015
Art. 26 cpv. 2, b) 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 26 cpv. 2, e) 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 27 23.05.2023 01.06.2023 modifica titolo 2023-015
Art. 27 cpv. 1 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 28 cpv. 2 23.05.2023 01.06.2023 abrogazione 2023-015
Titolo 6. 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 30 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 31 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 31 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 31 cpv. 1bis 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 31 cpv. 1bis 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 31 cpv. 1bis, a) 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 31 cpv. 1bis, a), 1. 23.05.2023 01.06.2023 introduzione 2023-015
Art. 31 cpv. 1bis, a), 2. 23.05.2023 01.06.2023 introduzione 2023-015
Art. 31 cpv. 1bis, b) 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 31 cpv. 1bis, b), 1. 23.05.2023 01.06.2023 introduzione 2023-015
Art. 31 cpv. 1bis, b), 2. 23.05.2023 01.06.2023 introduzione 2023-015
Art. 31 cpv. 1ter 23.05.2023 01.06.2023 introduzione 2023-015
Art. 31 cpv. 2 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 31 cpv. 2 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
Art. 31 cpv. 3 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 32 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 32 cpv. 2 28.10.2008 01.01.2009 modifica -
Art. 33 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 33 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 33 cpv. 1bis 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 34 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
Art. 34 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 35 07.12.2015 01.01.2016 abrogazione 2015-047
Art. 35 cpv. 3 27.11.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 36 cpv. 1, e) 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 36 cpv. 1, f) 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 36 cpv. 1, f), 1. 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 38 cpv. 1 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 38 cpv. 1, e) 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 38 cpv. 1, f) 07.12.2015 01.01.2016 introduzione 2015-047
Art. 38 cpv. 2 07.12.2015 01.01.2016 modifica 2015-047
Art. 38 cpv. 2 23.05.2023 01.06.2023 modifica 2023-015
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Art. 39 07.12.2015 01.01.2016 modifica titolo 2015-047
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