La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dall'azione dannosa delle acque, in particolare delle inondazioni, delle erosioni, delle alluvioni e delle colate detritiche (protezione contro le piene).
Alla protezione contro le piene servono la pianificazione del territorio, la cura del bosco di protezione, la sistemazione dei corsi d'acqua, la protezione degli oggetti, nonché l'allarme e la pianificazione delle misure d'emergenza.
La presente legge si applica a tutte le acque pubbliche di superficie nel Cantone.
Sono considerati acque di superficie i corsi d'acqua o le acque stagnanti permanentemente o temporaneamente dotati d'acqua, qualora non servano quali canali artificiali per lo sfruttamento delle acque o da impianti di drenaggio.