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Legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni

(LCSCA)

del 27.08.2008 (stato 01.01.2011)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti l'art. 12 cpv. 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua[2] e l'art. 83 della Costituzione cantonale[3];

visto il messaggio del Governo del 27 maggio 2008[4],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo, campo d'applicazione

La presente legge ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali importanti dall'azione dannosa delle acque, in particolare delle inondazioni, delle erosioni, delle alluvioni e delle colate detritiche (protezione contro le piene).

Alla protezione contro le piene servono la pianificazione del territorio, la cura del bosco di protezione, la sistemazione dei corsi d'acqua, la protezione degli oggetti, nonché l'allarme e la pianificazione delle misure d'emergenza.

La presente legge si applica a tutte le acque pubbliche di superficie nel Cantone.

Sono considerati acque di superficie i corsi d'acqua o le acque stagnanti permanentemente o temporaneamente dotati d'acqua, qualora non servano quali canali artificiali per lo sfruttamento delle acque o da impianti di drenaggio.

Art. 2 Sistemazione dei corsi d'acqua

La sistemazione dei corsi d'acqua ai sensi della presente legge comprende segnatamente l'elaborazione di basi, concetti e piani, nonché la progettazione, l'esposizione, l'approvazione e l'attuazione di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua. È fatta salva l'arginatura dei torrenti nel bosco.

Fanno parte della sistemazione dei corsi d'acqua anche la manutenzione e le misure immediate in caso di eventi naturali, nonché la polizia delle acque.

Nella sistemazione dei corsi d'acqua, le funzioni ecologiche e i biotopi naturali delle acque vengono per quanto possibile rispettati e ricostruiti.

Art. 3 Competenze

La sistemazione dei corsi d'acqua spetta ai comuni, per quanto la presente legge non deleghi la competenza al Cantone.

Il Governo esercita l'alta vigilanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua. Esso è l'autorità di approvazione per progetti di sistemazione dei corsi d'acqua ed è competente per la stipulazione con la Confederazione di accordi di programma relativi alla sistemazione dei corsi d'acqua.

Il Dipartimento esercita la vigilanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua tramite un servizio specializzato, coordina le misure necessarie a livello intercomunale ed è competente per gli aggiornamenti degli accordi di programma con la Confederazione.

2. Basi

Art. 4 Piani generali di sistemazione dei corsi d'acqua

In collaborazione con i comuni, il Governo può far elaborare piani generali di sistemazione dei corsi d'acqua.

I piani sono orientati al bacino imbrifero e al sistema e contengono le basi e i concetti per il coordinamento di misure previste per la protezione contro le piene con altri interessi, progetti e attività con incidenza territoriale.

Il coordinamento dei piani generali di sistemazione dei corsi d'acqua con gli altri compiti d'incidenza territoriale dei comuni, del Cantone e della Confederazione avviene nella procedura cantonale di allestimento del piano direttore.

Art. 5 Concetti di manutenzione

I comuni possono venire obbligati ad allestire concetti di manutenzione secondo le direttive del Governo. Questi servono ai comuni quale base per l'esecuzione della manutenzione.

I concetti di manutenzione stabiliscono in particolare:

  1. gli obiettivi della manutenzione;
  2. le competenze per i lavori di controllo e di manutenzione;
  3. la pianificazione territoriale e temporale dei lavori di manutenzione;
  4. l'impiego dei mezzi.

3. Progettazione e costruzione

Art. 6 Progetti di sistemazione dei corsi d'acqua

I progetti di sistemazione dei corsi d'acqua considerano in particolare le basi relative ai pericoli e contengono misure come sbarramenti, arginature, correzioni, ripristini dell'alveo a cielo aperto e messe in galleria, coperture, tombinoni, allargamento dei profili, canali di sfogo, scarichi, sentieri di manutenzione delle rive, impianti destinati a trattenere detriti, legname galleggiante e acqua, nonché modifiche del terreno e misure atte a prevenire movimenti del terreno.

Nei progetti di sistemazione dei corsi d'acqua possono essere stabilite e fissate nel registro fondiario linee di arretramento, nonché restrizioni dell'utilizzazione del suolo e dei diritti di protezione risultanti dai rapporti di vicinato. Tali restrizioni della proprietà servono ad assicurare la disponibilità di spazi in superficie e sottoterra lungo corsi d'acqua, utilizzabili in particolare quali zone d'inondazione e impianti di ritenzione.

Art. 7 Competenze

L'elaborazione dei progetti di sistemazione dei corsi d'acqua e l'esecuzione dei rispettivi lavori competono in linea di principio ai comuni.

Il Governo può far elaborare dei progetti in caso di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua di interesse cantonale o di carattere pilota.

Art. 8 Progetti di sistemazione dei corsi d'acqua sovracomunali

Più comuni possono unirsi allo scopo di elaborare progetti di sistemazione dei corsi d'acqua e di attuare i rispettivi lavori.

Se i comuni non riescono a trovare un accordo in merito ad un'unione, alle misure da adottare o alla ripartizione delle spese, decide il Governo.

Art. 9 Zone riservate

Dopo aver sentito i comuni interessati, il Governo può emanare zone riservate per assicurare la disponibilità dello spazio idrico per la realizzazione di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua. Le zone riservate devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale e contemporaneamente nei comuni tramite i mezzi usuali di pubblicazione.

I progetti di costruzione all'interno di zone riservate richiedono l'autorizzazione supplementare del Dipartimento. L'autorizzazione supplementare viene rilasciata se il progetto di costruzione non ostacola e non rincara la sistemazione del corso d'acqua, nonché non peggiora lo stato ecologico attuale o futuro delle acque.

Le zone riservate perdono la loro validità con la notificazione del progetto d'esposizione, al più tardi però dopo tre anni dalla loro pubblicazione. Per motivi importanti detto termine può venire prorogato al massimo di due anni. La proroga del termine deve essere resa pubblica ai sensi del capoverso 1.

Art. 10 Procedura di approvazione del progetto

I progetti di sistemazione dei corsi d'acqua sono soggetti ad una procedura di approvazione speciale. La competenza spetta al Governo, che nel corso della stessa procedura prende la decisione relativa alla concessione di sussidi.

L'approvazione del progetto comprende l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori del progetto di esposizione.

Art. 11 Esposizione pubblica

Su richiesta del comune, il Dipartimento espone pubblicamente per 30 giorni i progetti d'esposizione, nonché le domande per altre autorizzazioni che necessitano di coordinamento. L'esposizione deve avvenire anche nel comune interessato. In questo periodo, chiunque può prendere visione degli atti relativi all'esposizione.

L'esposizione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e contemporaneamente nei comuni tramite i mezzi usuali di pubblicazione.

Per quanto possibile, per costruzioni notevoli e modifiche importanti del terreno si deve procedere alla modinatura o alla riproduzione del progetto con altri mezzi ausiliari.

Art. 12 Restrizione della facoltà di disporre, obbligo di notifica

A partire dal giorno in cui viene resa pubblica l'esposizione - nella procedura semplificata secondo l'articolo 16 della presente legge, a partire dalla comunicazione scritta - i progetti di costruzione previsti nell'area interessata dal progetto sono soggetti a un'autorizzazione supplementare del Dipartimento. Questa viene rilasciata se il progetto di costruzione non ostacola l'acquisto dei terreni o l'esecuzione del progetto.

I comuni devono notificare per iscritto al servizio specializzato relativi progetti di costruzione.

Art. 13 Opposizioni

Le opposizioni devono essere presentate al Dipartimento per iscritto, entro il termine di esposizione di 30 giorni, con una breve motivazione.

È legittimato ad inoltrare opposizione chiunque sia interessato dal progetto d'esposizione e abbia un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica o chiunque vi sia autorizzato in base al diritto federale. Sono legittimati ad inoltrare opposizione anche i comuni interessati.

Si possono far valere:

  1. obiezioni al progetto d'esposizione e alle domande ad esso correlate per ulteriori autorizzazioni, nonché ad un'eventuale espropriazione e alla sua estensione;
  2. richieste di indennizzo, in particolare pretese per diritti rivendicati e altre pretese che scaturiscono dalla legge cantonale sulle espropriazioni.

I diritti che non sono riportati nell'elenco dei diritti da acquisire e che sono interessati dal progetto, possono essere annunciati fino al termine dell'udienza di conciliazione nella procedura di acquisto dei terreni.

Chi non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Art. 14 Evasione delle opposizioni, approvazione del progetto

Sentiti gli uffici interessati e i comuni, il Dipartimento presenta proposta al Governo per le decisioni su opposizione.

Il Governo decide sulle opposizioni contro il progetto e sull'approvazione del progetto d'esposizione in un decreto coordinato, con contemporaneo rilascio delle altre autorizzazioni necessarie.

L'approvazione del progetto è valida dieci anni e vincolante per chiunque.

Con l'approvazione del progetto è considerato concesso il diritto di espropriazione.

Art. 15 Modifica del progetto

Se la decisione di approvazione del Governo comporta un completamento o una modifica sostanziale del progetto di esposizione, deve essere fatta una nuova esposizione oppure si deve procedere secondo l'articolo 16 della presente legge.

Se dopo la decisione di approvazione si rendono necessarie modifiche sostanziali del progetto, deve essere applicata la stessa procedura.

Art. 16 Procedura semplificata

In caso di progetti o modifiche di progetto limitati territorialmente che interessano un numero esiguo e chiaramente identificabile di proprietari fondiari, non toccano interessi di terzi degni di protezione e non hanno conseguenze per il territorio e l'ambiente, si può rinunciare all'esposizione pubblica.

D'intesa con i comuni, in tali casi il servizio specializzato comunica per iscritto il progetto o le modifiche del progetto ai proprietari fondiari e a terzi interessati. Questi possono prendere visione della documentazione relativa al progetto e presentare opposizione entro 30 giorni.

Per la procedura di opposizione e l'approvazione del progetto si applicano per analogia le disposizioni della procedura di esposizione.

L'approvazione del progetto viene meno se tutti i proprietari fondiari interessati rinunciano ad un'opposizione e dichiarano per iscritto il loro consenso al progetto rispettivamente alla modifica del progetto.

Art. 17 Revoca del progetto, obbligo di rilevamento

Su richiesta dei comuni, il Dipartimento può revocare in ogni momento un progetto di esposizione non approvato. Se il progetto è già stato approvato, la revoca spetta al Governo.

Le revoche di progetti devono essere pubblicate.

Dopo cinque anni dall'approvazione, al più tardi però dopo sette anni dalla pubblicazione del progetto di esposizione, i proprietari fondiari possono pretendere che i comuni acquistino il terreno e acquisiscano altri diritti necessari, a meno che il progetto non venga revocato.

Art. 18 Indennizzo

I diritti reali su fondi fatti valere per la costruzione e la manutenzione delle costruzioni e degli impianti di sistemazione dei corsi d'acqua, nonché altri diritti vengono indennizzati dai comuni secondo le disposizioni del diritto cantonale sulle espropriazioni.

4. Manutenzione e misure immediate

Art. 19 Manutenzione

La manutenzione compete ai comuni. Essi tengono conto di concetti di manutenzione esistenti.

Rientrano nella manutenzione tutte le misure necessarie volte alla conservazione del letto del corso d'acqua e delle rive, come la rimozione di sovralluvionamenti, di legname galleggiante e di rifiuti, la cura della vegetazione riparia, lo sgombero di impianti destinati a trattenere detriti e legname galleggiante, nonché i lavori di conservazione, riparazione, rinnovo e ripristino di opere di sistemazione dei corsi d'acqua.

Art. 20 Misure immediate

Le misure immediate competono ai comuni. Esse devono essere effettuate d'intesa con il servizio specializzato, per quanto lo consenta l'urgenza.

Le misure immediate comprendono tutti i lavori urgenti per prevenire danni incombenti o un aumento dei danni durante o dopo eventi naturali. Vi rientrano in particolare gli sgomberi e le misure di sicurezza in alvei e impianti destinati a trattenere detriti, nonché sgomberi sommari di materiale che si è depositato in zone abitate inondate.

Le misure immediate vengono attuate senza esposizione pubblica e senza approvazione del progetto.

5. Polizia delle acque

Art. 21 Competenze

La polizia delle acque compete ai comuni.

Il servizio specializzato consiglia e sostiene i comuni nella loro attività di polizia delle acque.

Art. 22 Autorizzazione di polizia delle acque

La costruzione o la modifica di costruzioni e impianti che occupano lo spazio idrico necessitano di un'autorizzazione comunale di polizia delle acque.

L'autorizzazione viene rilasciata se l'occupazione dello spazio idrico è necessaria nel luogo previsto, la protezione contro le piene rimane garantita e non prevalgono interessi pubblici.

Le costruzioni e gli impianti che vengono realizzati senza autorizzazione possono essere rimossi a spese dei responsabili.

6. Acque pubbliche e proprietà fondiaria confinante

Art. 23 Principi

In caso di attività di sistemazione di corsi d'acqua pubblici si deve tenere adeguatamente conto degli interessi dei fondi confinanti.

Queste attività non possono ostacolare il deflusso dell'acqua e il trasporto di detriti e di legname galleggiante in acque pubbliche né tramite costruzioni, recinzioni, alberi, cespugli e altri oggetti, né tramite altri provvedimenti.

Art. 24 Obbligo di tolleranza

Gli organi comunali e cantonali, nonché le persone da essi incaricate hanno in ogni momento diritto d'accesso e di passaggio per controlli, misurazioni, la costruzione e la manutenzione, nonché per l'attuazione di misure immediate.

I proprietari fondiari devono tollerare i controlli, le misurazioni, la costruzione e la manutenzione, l'attuazione di misure immediate, il deposito temporaneo di materiale o attrezzi da costruzione, nonché la posa di idrometri, segnali, pali e simili. Essi devono essere informati preventivamente.

L'obbligo al risarcimento del danno causato da questi interventi si conforma alle prescrizioni del diritto cantonale sulle espropriazioni.

7. Finanziamento

Art. 25 Principi

I sussidi federali e cantonali per misure di sistemazione dei corsi d'acqua vengono versati ai comuni, se le misure soddisfano le condizioni legali, si basano su una pianificazione adatta e se viene adottata una soluzione particolarmente duratura.

Il Governo impiega a destinazione vincolata i mezzi garantiti dalla Confederazione per la sistemazione dei corsi d'acqua e versa ai comuni sussidi per progetti di sistemazione dei corsi d'acqua.

Art. 26 Sussidi

Il Cantone versa ai comuni sussidi per progetti risultanti dagli accordi di programma con la Confederazione, nonché per singoli progetti nei limiti dei crediti approvati.

In caso di progetti risultanti dagli accordi di programma, i sussidi cantonali e i sussidi federali proporzionali ammontano insieme al massimo all'80 percento delle spese computabili.

Per singoli progetti il Cantone versa sussidi compresi tra il 15 e il 25 percento delle spese computabili, se i progetti vengono cofinanziati dalla Confederazione.

I sussidi possono venire adeguatamente ridotti, se le spese per le quali vengono versati sono dovute ad una manutenzione inadeguata.

Art. 27 Progetti di interesse cantonale

Il Cantone si assume le spese di progettazione in caso di progetti di interesse cantonale o di carattere pilota.

Il Cantone si assume le spese per l'elaborazione di basi, concetti e piani generali di sistemazione dei corsi d'acqua, se essi non fanno parte di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua o di concetti di manutenzione.

8. Disposizioni penali

Art. 28 Disposizioni penali

Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge oppure atti normativi e decisioni basate su di essa, è punito con una multa fino a 40 000 franchi.

Nei casi di lieve entità si può prescindere da una pena.

Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una collettività senza personalità giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per le multe e le spese.

La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative. *

Art. 29 Provvedimenti esecutivi

In caso di comportamenti o stati che contravvengono alla presente legge o ad atti normativi e decisioni basate su di essa, i responsabili possono essere obbligati a ripristinare lo stato legale.

In caso di mancato adempimento da parte dei responsabili il ripristino dello stato legale viene ordinato ed eseguito a spese di questi ultimi.

Le decisioni emanate in caso di pericolo incombente per l'integrità fisica, la salute e i beni materiali importanti diventano subito esecutive.

Per il resto l'esecuzione si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[5].

9. Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione del diritto previgente

La legge sull'arginamento e l'imbrigliatura dei fiumi e dei torrenti montani (Legge sulle arginature) del 7 marzo 1870[6] è abrogata.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[8].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[9] della presente legge.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.08.2008 01.01.2009 atto normativo prima versione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 28 cpv. 4 modifica 2010, 2412

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.08.2008 01.01.2009 prima versione -
Art. 28 cpv. 4 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2412