La presente legge disciplina lo sfruttamento delle acque pubbliche del Cantone dei Grigioni per la produzione di energia elettrica nonché per l'approvvigionamento di corrente elettrica dei comuni e del Cantone.
810.100
Legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni
(LGDA)
Preambolo
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Scopo
La presente legge persegue i seguenti scopi:
- lo sfruttamento razionale della forza idrica indigena nell'interesse dei comuni, delle regioni e del Cantone;
- l'ottimizzazione e l'aumento del rendimento delle centrali idroelettriche esistenti;
- il potenziamento delle forze idriche, razionale dal profilo economicoenergetico e rispettoso dell'ambiente;
- l'approvvigionamento sicuro, sufficiente e di gran lunga autonomo del Cantone con energia ad un prezzo quanto mai conveniente;
- il coordinamento degli interessi dei comuni, delle regioni e del Cantone, i quali nel limite del possibile devono essere orientati verso un obiettivo comune, come pure
- la regolamentazione delle competenze all'interno del Cantone, nel rispetto dell'autonomia comunale.
Art. 3 Parificazione dei sessi
Le designazioni di persone e di funzioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se non risulta altrimenti dal senso della legge.
Art. 4 Proprietà
Le acque (fiumi, laghi, torrenti) che comprovabilmente non sono di proprietà privata, sono destinate all'uso comune.
Esse sono proprietà dei comuni sul cui territorio si trovano e sottostanno alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda il loro sfruttamento per la costruzione di centrali idriche.
Art. 5 Consulenza ai comuni
Su richiesta dei comuni il Cantone presta loro consulenza in materia di sfruttamento della forza idrica. *
Di regola detta consulenza del Cantone è gratuita.
Art. 6 Nozioni
Nozioni ai sensi della presente legge:
- sfruttamento della forza idrica: sfruttamento della forza idrica naturale come pure di quella che viene pompata ad un livello più alto. In questo caso lo sfruttamento ha lo scopo di produrre energia.
- stazione di pompaggio: impianto che per mezzo di pompe è in grado di utilizzare ripetutamente l'acqua proveniente da corsi d'acqua pubblici per la produzione di energia elettrica oppure di consentire uno sfruttamento che mira allo stesso scopo e va oltre la forza idrica naturale. Semplici pompe d'alimentazione non sono considerate stazioni di pompaggio.
- pompa d'alimentazione: impianto di pompaggio che fa affluire ad una centrale elettrica l'acqua proveniente da acque pubbliche senza che sia reso possibile il suo ripetuto sfruttamento per la produzione di energia elettrica.
- canone d'acqua: il contributo per lo sfruttamento dell'acqua che il concessionario deve versare annualmente ai comuni.
- imposta sugli impianti idraulici: la tassa dovuta annualmente dal concessionario al Cantone.
- potenza lorda: la potenza lorda dinamica media dell'acqua calcolata sulla base del salto e della portata utilizzabili.
- …
2. Sfruttamento della forza idrica
2.1. Competenze
Art. 7 Concessione del diritto di sfruttamento
I comuni possono usare per proprio conto la forza idrica delle loro acque oppure concedere il diritto di sfruttamento mediante il rilascio di una concessione a terzi.
Art. 8 Concessioni connesse
Per lo sfruttamento di un corso d'acqua pubblico che si trova sul territorio di più comuni è necessario ottenere una concessione da ognuno di questi comuni. Queste concessioni devono concordare tra di loro.
Art. 9 Concessioni per stazioni di pompaggio
Per la costruzione di una stazione di pompaggio occorre la concessione di quei comuni, sul cui territorio vengono a trovarsi le parti bagnate dell'impianto.
Art. 10 Autorità di rilascio della concessione
Il rilascio e la modifica di una concessione spetta all'assemblea comunale o alla votazione con le urne.
I comuni possono delegare alla sovrastanza comunale le decisioni concernenti modifiche di concessioni di natura secondaria nonché il trasferimento di una concessione.
Spettano alla sovrastanza comunale le decisioni relative all'avvio di trattative in vista di rinnovi di concessioni ai sensi dell'articolo 48 capoverso 3.
Art. 11 Autorità di approvazione
Le concessioni rilasciate dai comuni, come pure loro modifiche o trasferimenti necessitano per essere valide dell'approvazione del Governo. Rimane riservato l'articolo 2bis della Costituzione cantonale.[2] L'approvazione del progetto (art. 58) è effettuata dal Governo. *
Parimenti un progetto del comune di utilizzare esso stesso la forza idrica delle sue acque necessita dell'approvazione del Governo.
… *
Art. 12 Concessione forzata
Se i comuni interessati a una concessione connessa non riescono a mettersi d'accordo entro un termine ragionevole, sia perché alcuni o più comuni senza motivi plausibili sono dissenzienti o vantano pretese esagerate oppure perché rilasciano concessioni contraddittorie, il Governo è competente per il rilascio, la modifica e il trasferimento delle concessioni, per concedere proroghe del termine di costruzione nonché per la regolamentazione della riversione. Esso negozia in questo caso in nome dei comuni.
Il Governo tratta preliminarmente con i comuni e tiene conto in modo adeguato dei vantaggi e degli svantaggi per essi risultanti dal previsto sfruttamento. Esso tiene conto inoltre degli interessi pubblici superiori.
Art. 14 Imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio
Il Presidente della Commissione d'imposta sugli impianti idraulici stabilisce l'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio.
La commissione è nominata dal Governo. La durata della carica è di quattro anni.
Il Governo regolamenta i particolari.
Art. 15 Esercizio del diritto di riversione
Sull'esercizio del diritto di riversione nei comuni decide l'assemblea comunale oppure la votazione con le urne.
Sull'esercizio del diritto di riversione relativo alla parte spettante al Cantone degli impianti soggetti a riversione decide il Governo.
Esso riferisce periodicamente in merito alla riversione.
Art. 16 Collaudo
Il collaudo degli impianti idroelettrici è effettuato dal Dipartimento competente.
Art. 17 Vigilanza
La vigilanza sullo sfruttamento delle acque pubbliche incombe al Governo.
2.2. Limitazioni allo sfruttamento
Art. 18 Riserve a favore dei comuni
I comuni hanno il diritto di:
- durante la costruzione dell'opera, allacciare a proprie spese ad una centrale idroelettrica impianti per l'approvvigionamento di acqua potabile e di acqua per lo spegnimento nonché impianti che servono all'irrigazione;
- senza pretesa di indennizzo da parte del concessionario per la quantità d'acqua concessa, e ciò nella misura di bisogni accertati, utilizzare acqua per garantirsi l'approvvigionamento di acqua potabile e, in situazioni straordinarie segnatamente per l'impiego in casi d'incendio come pure a scopo d'irrigazione. Il prelievo di acqua non deve pregiudicare in modo considerevole lo sfruttamento della forza idrica, altrimenti deve essere indennizzato.
2.3. Concessionario e contenuto della concessione
Art. 19 Concessionario
La concessione viene rilasciata ad una persona fisica o giuridica, a una comunità di persone oppure a una corporazione di diritto pubblico.
Il concessionario deve avere il proprio domicilio o la sede sociale in uno dei comuni concedenti.
Se uno o più comuni concedenti e il Cantone partecipano ad una società idroelettrica, essi hanno diritto indipendentemente uno dall'altro di sedere nell'amministrazione di questa. Se diversi comuni partecipano ad una società idroelettrica, questi si accordano su una rappresentanza comune.
Art. 20 Capitale proprio
Il Governo può pretendere che il capitale proprio del concessionario ammonti al 20 percento delle spese d'investimento.
Art. 21 In caso di più concorrenti
Tra più concorrenti per lo sfruttamento della forza idrica dello stesso corso d'acqua, il comune deve, all'atto del rilascio come pure del trasferimento di una concessione, dare la preferenza a quel concorrente che meglio tutela gli interessi pubblici e che garantisce lo sfruttamento più razionale.
Art. 22 Diritto di partecipazione
Il Cantone ed i comuni concedenti hanno il diritto di partecipare a società idroelettriche.
Ai comuni al momento del rilascio, della modifica, del trasferimento di concessioni e al Cantone al momento della loro approvazione, deve essere data la possibilità di partecipare alla società, anche senza l'obbligo di acquistare energia contro assunzione dei costi annui.
Art. 23 Contenuto obbligatorio della concessione
Ogni concessione stabilisce:
- la persona e la sede del concessionario;
- l'estensione del diritto di sfruttamento concesso;
- il deflusso minimo che deve essere rispettato;
- la durata della concessione;
- la rappresentanza dell'ente pubblico nell'amministrazione del concessionario;
- gli impianti più importanti;
- le prestazioni economiche imposte al concessionario;
- l'obbligo di assicurazione del concessionario;
- le scadenze per l'inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione come pure per la messa in esercizio della centrale elettrica;
- la riversione;
- il ricupero, se questo è stato pattuito dalle parti.
L‘ordinanza regolamenta i particolari. Questa contiene inoltre un catalogo delle disposizioni facoltative della concessione.
Art. 24 Durata della concessione
La prima concessione ha una durata di 60 anni a contare dalla messa in esercizio dell'opera.
Se nell'ambito di un rinnovo di una concessione vengono riutilizzate parti essenziali di un impianto esistente, la durata della concessione è di 40 anni.
In casi motivati il Governo può autorizzare deroghe alla durata della concessione.
Art. 25 Garanzia del fondamento di riversione
Il concessionario deve presentare all'attenzione dei comuni concedenti e del Cantone un inventario delle parti d'impianto gravate da riversione giusta l'articolo 42 capoverso 1 e 2. In caso di modifiche di fatto o di diritto a queste parti d'impianto l'inventario deve essere permanentemente aggiornato.
Un'alienazione di parti d'impianto gravate da riversione durante la durata corrente di una concessione necessita dell'approvazione dei comuni concedenti e del Cantone.
Se il concessionario aliena parti d'impianto gravate da riversione senza l'approvazione dei comuni concedenti e del Cantone è tenuto a risarcire questi del danno.
2.4. Esercizio della concessione
Art. 26 Collaudo degli impianti
Gli impianti idroelettrici nuovi o trasformati devono essere collaudati entro un anno dalla loro messa in esercizio.
Art. 27 Responsabilità e assicurazione
I proprietari di impianti idroelettrici rispondono giusta il diritto federale.
Per la loro responsabilità i proprietari devono stipulare un'assicurazione responsabilità civile presso un assicuratore autorizzato ad esercitare in Svizzera.
Questa comprova dell'assicurazione deve essere prodotta in caso di nuove opere prima dell'inizio della costruzione.
Il Governo regolamenta i particolari.
Art. 28 Modifiche agli impianti
Tutte le modifiche previste a centrali idroelettriche esistenti devono essere portate a conoscenza dei comuni concedenti e del Governo prima della loro esecuzione.
Art. 29 Manutenzione degli impianti
I proprietari di centrali idroelettriche devono mantenere le stesse sempre in buono stato ed in stato d'esercizio. Tutti gli impianti devono garantire nei limiti della concessione uno sfruttamento razionale delle acque.
Il Governo è autorizzato in ogni momento, d'intesa con i comuni concedenti e dopo aver ascoltato il concessionario, a:
- ordinare un controllo degli impianti ai sensi del capoverso 1;
- disporre le misure necessarie alla costituzione e al mantenimento dello stato prescritto al capoverso 1 ed eventualmente anche a decretare esecuzioni d'ufficio a spese del concessionario.
Art. 30 Rinnovo degli impianti
Se il concessionario rinnova parti d'impianto gravate da riversione e comprova che gli investimenti non possono essere ammortizzati entro la scadenza della concessione, i comuni e il Cantone possono, su richiesta, partecipare agli investimenti.
La partecipazione finanziaria avviene sulla base di un piano di interessi e ammortamenti concordato con il concessionario.
I comuni e il Cantone possono ordinare congiuntamente il rinnovo di impianti.
Se vengono ordinati dei rinnovi ai sensi del capoverso 1, i comuni e il Cantone devono partecipare agli investimenti. Il capoverso 2 fa stato per analogia.
2.5. Prestazioni del concessionario
Art. 31 Tassa di concessione e tassa di Stato
I comuni sono autorizzati all'atto del rilascio, della modifica e del trasferimento di concessioni, a riscuotere una tassa unica di concessione.
Questa ammonta dal trenta all'ottanta percento del canone d'acqua dovuto annualmente ai comuni concedenti in caso di sfruttamento completo della forza idrica concessa. Essa deve essere fissata a discrezione, se non sono dovuti canoni d'acqua. *
In caso di concessioni per stazioni di pompaggio si deve versare ai comuni una tassa di concessione da tre a sei franchi per Kilowatt di potenza installata delle pompe. Il Governo può adeguare queste aliquote alle mutate condizioni.
Nel caso di stazioni di pompaggio, se più comuni sono autorizzati a rilasciare una concessione, un decimo della tassa unica di concessione va a quei comuni sul cui territorio vengono a trovarsi i condotti delle pompe in rapporto alla loro lunghezza. I rimanenti nove decimi vengono ripartiti per metà fra ciascuno di quei gruppi di comuni sul cui territorio sono situati i due bacini. La ripartizione all'interno di questi gruppi di comuni avviene secondo la quota territoriale di comune alla superficie di ogni bacino, misurata all'altezza del livello di ritenuta.
Per l'approvazione di atti di rilascio, di modifica e di trasferimento di concessioni, il Cantone è autorizzato a riscuotere una tassa di Stato calcolata secondo i principi del capoverso 2 e 3. Se un comune sfrutta le proprie acque, la tassa di Stato non è dovuta.
Se viene fissata una durata della concessione diversa da quella prevista all'articolo 24 capoversi 1 e 2, la tassa di concessione e la tassa di Stato si calcolano conformemente alla durata di validità derogatoria.
Per la proroga di termini di costruzione i comuni e il Cantone possono indipendentemente l'uno dall'altro riscuotere una tassa. Questa ammonta fino al 20 percento del canone d'acqua annuale dovuto giusta il diritto federale e deve essere versata per ogni anno di proroga del termine di costruzione.
Art. 32 Tasse amministrative
I comuni ed il Cantone sono autorizzati ad addebitare al concessionario i costi creati segnatamente dal trattamento di richieste e dall'esercizio di funzioni di vigilanza.
Le tasse amministrative ammontano fino a 50 000 franchi. In casi motivati questo importo può essere adeguatamente aumentato. Il Governo può adeguare tale aliquota alle mutate condizioni.
Art. 33 Canone d'acqua e imposta sugli impianti idraulici
I proprietari di centrali idroelettriche che sfruttano forze idriche grigioni devono versare annualmente un canone d'acqua ai comuni concedenti e un'imposta sugli impianti idraulici al Cantone.
Canone d'acqua e imposta sugli impianti idraulici sono calcolati secondo le norme del diritto federale. L'accertamento della potenza lorda soggetta a tassazione può basarsi anche sull'energia elettrica prodotta. In questo caso tuttavia si devono aggiungere le portate utilizzabili e il salto, che malgrado la concessione non vengono utilizzati.
Il canone d'acqua fissato dai comuni non può superare la metà del corrispondente canone d'acqua massimo previsto dal diritto federale. *
Il Cantone riscuote un'imposta sugli impianti idraulici che ammonta alla metà del corrispondente canone d'acqua massimo previsto dal diritto federale. *
La quota del canone d'acqua che deve essere consegnata alla Confederazione per garantire le prestazioni compensative per le perdite dovute alla mancata utilizzazione della forza idrica, viene assunta in ragione della metà dai comuni aventi diritto al canone d'acqua e dal Cantone. *
Art. 34 Imposta sulle stazioni di pompaggio
I proprietari di stazioni di pompaggio devono versare ai comuni concedenti e al Cantone un'imposta annua sulle stazioni di pompaggio.
Questa ammonta per comuni e Cantone a 0.075 centesimi ciascuno per kWh di energia consumata dalle pompe, tuttavia almeno a franchi 1.–/kW per stazioni con 50 e più Megawatt (MW) di potenza installata delle pompe e franchi 0.25/kW per stazioni più piccole. Per stazioni di pompaggio con una potenza installata delle pompe inferiore a 1 MW non viene riscossa alcuna imposta.
Nei primi tre anni d'esercizio il Governo può ridurre per il Cantone fino ad un massimo della metà l'aliquota minima di franchi 1.–/kW ai sensi del capoverso 2.
La ripartizione dell'imposta sulle stazioni di pompaggio tra i comuni avviene a norma dei principi validi per la ripartizione della tassa unica di concessione.
Il Governo può adeguare l'imposta sulle stazioni di pompaggio alle mutate condizioni.
Art. 35 Possibilità di riduzione
Se l'esercizio di una centrale idroelettrica risulta notevolmente pregiudicato in seguito a lavori di rinnovo, il Cantone può, su richiesta motivata, ridurre temporaneamente in modo adeguato sia l'imposta sugli impianti idraulici sia la sua quota dell'imposta sulle stazioni di pompaggio.
Art. 36 Energia a costo annuo
Le società idroelettriche che richiedono l'approvazione di concessioni e concessioni supplementari, il loro trasferimento o la loro modifica, devono mettere a disposizione del Cantone per l'utilizzo nel Cantone, senza pregiudizio dei diritti dei comuni di ottenere energia gratuita e preferenziale, l'uno percento della potenza e della produzione di energia delle centrali interessate dal decreto di approvazione contro pagamento di un relativo prezzo di costo annuo. L'energia consegnata dal concessionario nel Cantone non deve essere computata per l'accertamento dell'estensione del diritto di prelievo.
La società idroelettrica può disporre liberamente della potenza e del lavoro non percepiti dal Cantone.
Art. 37 Tassazione degli impianti idraulici e delle stazioni di pompaggio
Per la tassazione, la procedura di impugnazione e la procedura penale concernenti l'imposta sugli impianti idraulici e sulle stazioni di pompaggio sono applicabili per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.[3]
Il Governo regolamenta i particolari.
2.6. Fine della concessione
Art. 38 Scadenza ordinaria
La concessione si estingue automaticamente allo scadere della durata convenuta della stessa.
Art. 39 Decadenza
La concessione può essere dichiarata decaduta dal Governo d'intesa con i comuni concedenti, se il concessionario:
- trascura le scadenze impostegli dalla concessione, segnatamente per la giustificazione finanziaria, il certificato d'assicurazione nonché per la costruzione e la messa in esercizio dell'impianto;
- omette i lavori di manutenzione previsti dalla legge e dal contratto;
- non mantiene in esercizio una centrale esistente per due anni;
- viola gravemente importanti doveri nonostante ammonimento.
I comuni concedenti possono accordare, con l'approvazione del Governo, adeguate proroghe delle scadenze.
Il destino degli impianti si conforma alle disposizioni sulla riversione della presente legge.
Art. 40 Rinuncia
Il concessionario può porre termine alla concessione mediante esplicita rinuncia.
Il destino degli impianti si conforma alle disposizioni sulla riversione della presente legge.
Art. 41 Ricupero
I comuni concedenti possono concordare con il concessionario un diritto di ricupero.
La convenzione di ricupero deve presentare il contenuto minimo seguente:
- il termine di ricupero;
- l'indennizzo di ricupero oppure criteri dettagliati per la sua determinazione;
- il termine di preavviso per la dichiarazione concernente l'esercizio del ricupero, dovendo questo essere di almeno cinque anni;
- in caso di partecipazione di più comuni: il quorum richiesto per l'esercizio del diritto di ricupero.
Le quote di più comuni si determinano secondo le loro aliquote nella forza idrica concessa. L'aliquota del Cantone corrisponde alla metà della comproprietà.
Art. 42 Riversione
Se la concessione termina per scadenza della sua durata, decadenza o rinuncia, le opere di ritenuta e di presa, di adduzione o di scarico o di circolazione d'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, le turbine e le pompe con i fabbricati in cui si trovano, gli accessori, i terreni che servono all'esercizio dell'impianto e i diritti su terreni di terzi ritornano gratuitamente ed esenti da oneri in ragione della metà ciascuno al Cantone e ai comuni concedenti.
In caso di riversione i comuni concedenti e il Cantone sono autorizzati ad assumere contro un adeguato indennizzo gli impianti destinati alla produzione e trasmissione di energia elettrica, come pure gli edifici di servizio e amministrativi. Il concessionario può pretendere l'assunzione di questi impianti, se essi sono utilizzabili vantaggiosamente per l'ulteriore sfruttamento della forza idrica.
Gli impianti utilizzati soprattutto per l'approvvigionamento locale sono soggetti esclusivamente alle disposizioni sulla riversione da stabilirsi dai comuni.
I comuni e il Cantone possono rinunciare all'esercizio del diritto di riversione.
Se ad avvenuta rinuncia dell'esercizio del diritto di riversione gli impianti del concessionario non continuano ad essere utilizzati totalmente o parzialmente, il concessionario è tenuto ad effettuare a sue spese i lavori atti a garantire la sicurezza e i lavori di ripristino che si rendono necessari.
Art. 43 Riversione nei rapporti intercomunali
Le quote di riversione di più comuni si commisurano secondo le loro aliquote nella forza idrica concessa. I comuni tra di loro, rispettivamente in rapporto al Cantone, diventano comproprietari degli oggetti colpiti dalla riversione. Per le stazioni di pompaggio vale, se la concessione non stabilisce diversamente, il criterio di ripartizione di cui all'articolo 31 capoverso 4.
In caso di riversione se dei comuni intendono rinunciare alla loro quota di impianti, i restanti comuni concedenti sono autorizzati ad assumere contro indennizzo la quota di questi comuni. Solo nel caso di rinuncia dei comuni restanti spetta lo stesso diritto al Cantone.
Art. 44 Valutazione degli impianti
La determinazione dell'indennizzo in caso di riversione di impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica è di competenza dei comuni, del Cantone e del concessionario. Questa deve essere eseguita secondo i criteri generali di valutazione aziendale riconosciuti al momento.
Su richiesta del Cantone e dei comuni il concessionario deve in qualsiasi momento mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni, quali i conteggi annuali di ammortamento, di accantonamento in vista della riversione e di rinnovo, necessarie al calcolo dell'indennizzo.
Gli atti fiscali dei concessionari sono accessibili al Dipartimento competente e ai comuni per una presa in visione.
Art. 45 indennizzo per la rinuncia all'assunzione degli impianti
Se una concessione viene rinnovata con rinuncia all'esercizio del diritto di riversione, il concessionario deve versare un indennizzo agli aventi diritto alla riversione per la rinuncia a pretendere gratuitamente gli impianti soggetti a riversione. Questa disposizione vale anche per enti pubblici che dispongono di un diritto al rinnovo di una concessione. La determinazione dell'indennizzo compete ai comuni, al Cantone e al concessionario.
L'articolo 44 fa stato per analogia.
Art. 46 Chiarificazioni
Le chiarificazioni in vista della riversione, del ricupero come pure di un eventuale rinnovo della concessione sono effettuate insieme da comuni e Cantone. Questi si accordano sulla direzione.
Di regola i costi di queste chiarificazioni vanno a carico del Cantone.
Art. 47 Misure provvisorie
Fintanto che le modalità relative allo sfruttamento della forza idrica non sono ancora determinate riguardo alla scadenza di una concessione, il Governo, dopo aver udito i comuni d'ufficio o su relativa richiesta, adotta le misure provvisorie che permettono la continuazione dell'esercizio e che conservano uno stato di fatto o di diritto oppure salvaguardano interessi in pericolo.
2.7. Rinnovo della concessione
Art. 48 Rinnovo della concessione
Il rinnovo di una concessione può avvenire per la data della scadenza oppure prima della scadenza di una concessione esistente.
I comuni concedenti e il Cantone hanno il diritto di sapere dall'attuale concessionario otto anni prima della scadenza della concessione, se esso è interessato a un rinnovo della stessa.
Se l'attuale concessionario presenta una domanda di concessione almeno dieci anni prima della scadenza della concessione, i comuni concedenti sono tenuti a decidere entro due anni se sono disposti ad esaminare una domanda di rinnovo. Se non rispettano questo termine, la durata della concessione esistente viene prolungata del periodo che ha superato il termine.
2.8. Procedura
Art. 49 1. Lavori preliminari
Colui che in vista dell'esecuzione di un progetto di concessione vuole intraprendere lavori preliminari, picchettamenti, misurazioni idriche ed altre ricerche necessita dell'autorizzazione dell'autorità competente.
Il Dipartimento competente deve essere informato prima dell'inizio dei lavori preliminari.
I proprietari dei fondi sono tenuti a tollerare l'esecuzione di questi lavori preliminari. Gli eventuali danni e disturbi che si verificano devono essere risarciti per intero. Se necessario ciò viene stabilito nella procedura prevista dalla legge cantonale sulle espropriazioni.
Art. 50 2. Procedura di concessione a) Domanda di concessione
Le domande di rilascio, modifica o trasferimento di una concessione di diritti d'acqua devono essere presentate ai comuni interessati. Il richiedente deve al contempo informare il Governo sull'inoltro della domanda.
I comuni e il Cantone tendono ad una stretta collaborazione.
Art. 51 b) Rilascio della concessione
La procedura di concessione si conforma alle prescrizioni dei comuni interessati.
Rimane riservata la concessione forzata ai sensi dell'articolo 12 per la quale deve essere effettuata unicamente la procedura di approvazione della concessione.
Art. 52 3. Procedura di approvazione della concessione a) Domanda di approvazione
La domanda di approvazione per il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione deve essere presentata al Dipartimento competente all'attenzione del Governo.
Le disposizioni d'esecuzione regolamentano i particolari.
Art. 53 b) Pubblica esposizione, pubblicazione, profilamento, mezzi di impugnazione
La domanda di approvazione ed eventuali domande per le ulteriori autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto sono esposte pubblicamente durante 30 giorni presso il Dipartimento competente e presso i comuni interessati unitamente alla documentazione determinante nonché ad un eventuale rapporto sull'impatto ambientale.
L‘esposizione deve essere pubblicata dal Dipartimento competente sul Foglio Ufficiale Cantonale e dai comuni interessati nel modo usuale per il luogo.
La pubblicazione contiene l'avviso che contro il progetto può essere presentata opposizione scritta presso il Governo durante il termine di esposizione. Le opposizioni devono essere presentate al Dipartimento competente all'attenzione del Governo.
Se il progetto che sta alla base della richiesta di approvazione della concessione presenta già le elaborazioni richieste per i progetti di costruzione, il Dipartimento competente ordina il profilamento durante il termine di esposizione.
Art. 54 c) Legittimazione ad opporsi
Hanno il diritto di opporsi:
- chi è toccato dal progetto di concessione ed ha un interesse degno di protezione alla sua realizzazione, al suo impedimento o alla sua modifica;
- i comuni interessati;
- le organizzazioni per la protezione dell'ambiente alle quali è stato riconosciuto dal diritto federale il diritto di ricorrere, nella misura in cui contro la decisione di ultima istanza cantonale rimanga loro aperta nelle questione la possibilità del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale.
Art. 55 d) Decisione di approvazione
Il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione necessitano dell'approvazione del Governo data sulla base di un esame delle premesse legali come pure di una ponderazione dell'insieme degli interessi pubblici in gioco.
Nel contempo esso decide in merito ad eventuali opposizioni.
Le opposizioni con contenuto di diritto privato sono rinviate alla via civile.
Nel caso di un'approvazione il Governo rilascia tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, per quanto ciò sia possibile sulla base dello stato dell'elaborazione del progetto. Ciò vale in particolare anche per la licenza edilizia e la licenza d'eccezione secondo il diritto sulla pianificazione territoriale.
Art. 56 e) Pubblica esposizione della decisione di approvazione, mezzi di impugnazione
La decisione di approvazione di una concessione, il rapporto sull'impatto ambientale nonché la valutazione dell'Ufficio cantonale per la protezione dell'ambiente sono esposti pubblicamente durante 30 giorni presso il Dipartimento competente. Rimangono riservati gli obblighi legali di segretezza nonché il diritto delle persone legittimate a ricorrere di prendere visione degli atti. *
Un’esposizione deve essere pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale con l'indicazione delle ulteriori autorizzazioni eventualmente rilasciate.
La decisione di approvazione della concessione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Tribunale d'appello. Anche i comuni sono legittimati a ricorrere. *
Art. 57 4. Procedura di approvazione del progetto a) Domanda, inoltro, mezzi di impugnazione
Per l'inoltro, la pubblica esposizione e la pubblicazione della domanda di approvazione del progetto come pure per quanto concerne le possibilità di opposizione valgono per analogia gli articoli 52 e 53 capoversi da 1 a 3. La legittimazione a presentare opposizione si conforma all'articolo 54.
Art. 58 b) Decisione
All'atto di approvare il progetto il Governo decide in merito a tutte le ulteriori autorizzazioni richieste ancora in sospeso necessarie alla realizzazione del progetto, in particolare anche sulla licenza edilizia e sulla licenza d'eccezione secondo il diritto sulla pianificazione territoriale.
Se tutte le ulteriori autorizzazioni hanno già potuto essere rilasciate con la decisione di approvazione della concessione, la procedura di approvazione del progetto viene meno.
Art. 59 c) Pubblica esposizione, mezzi di impugnazione
Per quanto concerne la pubblica esposizione della decisione di approvazione del progetto e la procedura d'impugnazione vale per analogia l'articolo 56.
Art. 60 5. Diritto di espropriazione
Per la costruzione e la trasformazione di centrali idroelettriche si può fare ricorso al diritto di espropriazione.
Il diritto d'espropriazione è rilasciato dal Governo unitamente alla decisione di approvazione della concessione.
La procedura e l'obbligo d'indennizzo si conformano alla legge federale sulla espropriazione.[4]
3. Approvvigionamento di energia elettrica
4. Disposizioni penali *
Art. 75 1. Disposizioni penali a) Multa *
Le contravvenzioni alla presente legge, alle sue disposizioni di esecuzione, alle disposizioni e alle decisioni emanate sulla base di queste, sono punite dal dipartimento competente per lo sfruttamento della forza idrica con multa fino a 100 000 franchi. *
Sono punibili le contravvenzioni per negligenza, tentativo e complicità.
Nei casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena. *
La procedura si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa. *
Rimane riservato il diritto del Governo di dichiarare decaduta la concessione nonché il diritto all'esecuzione d'ufficio. *
Art. 76 b) Persone giuridiche
Se le contravvenzioni sono commesse a vantaggio di una persona giuridica, è multata la persona giuridica.
Rimane riservata la punizione degli organi agenti o dei rappresentanti.
Art. 77 2. Esecuzione d'ufficio *
Il Governo può rimuovere a spese dell'autore impianti che sono stati costruiti in violazione della legge, delle sue disposizioni di esecuzione, delle disposizioni e delle decisioni emanate sulla base di queste nonché può far ristabilire lo stato originale.
5. Disposizioni finali
Art. 78 1. Disposizioni di esecuzione
Il Gran Consiglio emana le necessarie disposizioni di esecuzione della presente legge.[5]Queste entrano in vigore contemporaneamente alla legge.
Art. 79 2. Abrogazioni
La legge sull'utilizzazione delle acque pubbliche del Cantone dei Grigioni per l'erezione di impianti idraulici del 18 marzo 1906[6] viene abrogata.
Art. 81 4. Disposizioni transitorie a) Concessioni non ancora rilasciate
Con l'entrata in vigore della presente legge tutti i progetti per i quali occorre una concessione e sui quali le autorità di concessione non si sono ancora pronunciate devono essere giudicati secondo le nuove disposizioni.
Art. 82 b) Concessioni esistenti
La presente legge viene applicata alle concessioni esistenti per quanto in tal modo non vengano lesi diritti acquisiti.
Art. 83 c) Disposizioni sulla riversione
Per le concessioni rilasciate prima della revisione parziale del 9 maggio 1954, restano applicabili le disposizioni sulla riversione di quelle concessioni. Se tali concessioni prevedono un diritto di riversione, il Cantone partecipa alla riversione, tuttavia solo in ragione della metà, non ancora scaduta, della durata complessiva della concessione. L'articolo 43 capoverso 2 è applicabile a tali concessioni.
Per le concessioni rilasciate dopo la revisione parziale del 9 maggio 1954 valgono le disposizioni sulla riversione giusta la presente legge.
Art. 84 d) Obbligo di assicurazione
La comprova dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 deve essere prodotta per impianti esistenti e in costruzione entro due anni dall'entrata in vigore della legge.
Art. 85 e) Obbligo di redigere un inventario
Per le concessioni esistenti l'inventario delle parti d'impianto gravate da riversione giusta l'articolo 25 capoverso 1 deve essere inoltrato al Dipartimento competente entro due anni dall'entrata in vigore della legge.
Art. 86 5. Entrata in vigore
La presente legge viene dichiarata in vigore dal Governo[8] dopo l'accettazione da parte del Popolo.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.1995 | 01.07.1995 | atto normativo | prima versione | - |
| 07.02.1999 | 07.02.1999 | Art. 11 cpv. 1 | modifica | - |
| 07.02.1999 | 07.02.1999 | Art. 11 cpv. 3 | abrogazione | - |
| 07.02.1999 | 07.02.1999 | Art. 31 cpv. 2 | modifica | - |
| 07.02.1999 | 07.02.1999 | Art. 33 cpv. 3 | modifica | - |
| 07.02.1999 | 07.02.1999 | Art. 33 cpv. 4 | modifica | - |
| 07.02.1999 | 07.02.1999 | Art. 33 cpv. 5 | modifica | - |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 56 cpv. 1 | modifica | 2006, 3325 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 56 cpv. 3 | modifica | 2006, 3325 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Titolo 4. | modifica | 2006, 3325 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 72 | abrogazione | 2006, 3325 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 73 | abrogazione | 2006, 3325 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 74 | abrogazione | 2006, 3325 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 75 | modifica titolo | 2006, 3325 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 77 | modifica titolo | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 5 cpv. 1 | modifica | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 6 cpv. 1, g) | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 61 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 62 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 63 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 64 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 65 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 66 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 67 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 68 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 69 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 70 | abrogazione | - |
| 23.04.2009 | 01.09.2009 | Art. 71 | abrogazione | - |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 75 cpv. 1 | modifica | 2010, 2412 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 75 cpv. 3 | modifica | 2010, 2412 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 75 cpv. 4 | modifica | 2010, 2412 |
| 16.06.2010 | 01.01.2011 | Art. 75 cpv. 5 | introduzione | 2010, 2412 |
| 19.10.2011 | 01.01.2013 | Art. 13 | abrogazione | - |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 56 cpv. 3 | modifica | 2023-008 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 12.03.1995 | 01.07.1995 | prima versione | - |
| Art. 5 cpv. 1 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | modifica | - |
| Art. 6 cpv. 1, g) | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 11 cpv. 1 | 07.02.1999 | 07.02.1999 | modifica | - |
| Art. 11 cpv. 3 | 07.02.1999 | 07.02.1999 | abrogazione | - |
| Art. 13 | 19.10.2011 | 01.01.2013 | abrogazione | - |
| Art. 31 cpv. 2 | 07.02.1999 | 07.02.1999 | modifica | - |
| Art. 33 cpv. 3 | 07.02.1999 | 07.02.1999 | modifica | - |
| Art. 33 cpv. 4 | 07.02.1999 | 07.02.1999 | modifica | - |
| Art. 33 cpv. 5 | 07.02.1999 | 07.02.1999 | modifica | - |
| Art. 56 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3325 |
| Art. 56 cpv. 3 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3325 |
| Art. 56 cpv. 3 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 61 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 62 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 63 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 64 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 65 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 66 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 67 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 68 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 69 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 70 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Art. 71 | 23.04.2009 | 01.09.2009 | abrogazione | - |
| Titolo 4. | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3325 |
| Art. 72 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | 2006, 3325 |
| Art. 73 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | 2006, 3325 |
| Art. 74 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | 2006, 3325 |
| Art. 75 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica titolo | 2006, 3325 |
| Art. 75 cpv. 1 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2412 |
| Art. 75 cpv. 3 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2412 |
| Art. 75 cpv. 4 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | modifica | 2010, 2412 |
| Art. 75 cpv. 5 | 16.06.2010 | 01.01.2011 | introduzione | 2010, 2412 |
| Art. 77 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica titolo | - |