La presente ordinanza disciplina le competenze e l'esecuzione della vigilanza sugli impianti di accumulazione nel Cantone dei Grigioni, per quanto essi non siano soggetti alla vigilanza diretta della Confederazione conformemente alla legge federale sugli impianti di accumulazione[2].
810.130
Ordinanza concernente la vigilanza cantonale sugli impianti di accumulazione
(OVImA)
del 20.06.2017 (stato 01.07.2017)
Preambolo
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Competenza
Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è l'autorità di vigilanza cantonale.
Art. 3 Compiti
L'autorità di vigilanza adempie ai compiti definiti dalla legislazione federale sugli impianti di accumulazione. A tale proposito essa emana disposizioni concernenti in particolare:
- l'autorizzazione per la messa in esercizio;
- l'esito del collaudo;
- l'approvazione di regolamenti di emergenza, di manovra delle paratoie e di sorveglianza nonché di relativi aggiornamenti;
- oneri per l'esercizio, per quanto la sicurezza tecnica dell'impianto lo richieda.
Essa presenta un rapporto sulla propria attività di vigilanza alla Confederazione.
Art. 4 Piano di vigilanza
L'autorità di vigilanza emana un piano per l'attività di vigilanza cantonale nel quale disciplina i dettagli per l'esecuzione.
Egress
2017-026
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2017 | 01.07.2017 | atto normativo | prima versione | 2017-026 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 20.06.2017 | 01.07.2017 | prima versione | 2017-026 |