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Ordinanza di esecuzione della legge federale del 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idrauliche[1]

del 27.11.1917 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 27 novembre 1917[2]

Art. 1

Il Governo è competente a ordinare dei provvedimenti, come anche ad emanare delle disposizioni ed approvare dei progetti in materia nei seguenti casi:

1. Art. 4: Approvazione della cessione di diritti di utilizzazione di ogni genere;
2. Art. 11: Accordo coercitivo di diritti di utilizzazione;
3. Art. 14: Assegnazione di indennità per perdite di imposta;
4. Art. 15: Consenso e ripartizione delle spese per lavori di regolarizzazione dei corsi d'acqua;
5. Art. 17: Utilizzazione di corsi d'acqua privati e di diritti privati su corsi d'acqua pubblici;
6. Art. 21 e 24: Polizia delle acque e navigazione;
7. Art. 23: Protezione della pesca;
8. Art. 28: Costruzione e esercizio di installazioni necessarie alla flottazione dove esistono impianti idraulici;
9. Art. 32-37: Regolamento dell'utilizzazione di corsi d'acqua regolati; fissazione di eventuali indennità a utenti limitati nell'esercizio dei loro diritti; fissazione degli obblighi al contributo; formazione obbligatoria di società cooperative; decisione circa l'adesione e la partecipazione a società cooperative; allestimento e eventuale modificazione dello statuto di società cooperative.

Il Governo può deferire ad uno dei suoi dipartimenti singole di queste competenze.

… *

Art. 2 *

In tutti quei casi nei quali la legge federale deferisce una decisione al giudice oppure si rende necessaria una decisione e la legge federale, il diritto cantonale e il contratto di concessione non dispongono diversamente, è competente il Tribunale d'appello. *

Art. 3

La presente ordinanza esecutiva entra in vigore il 1° gennaio 1918.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.11.1917 01.01.1918 atto normativo prima versione -
30.11.1966 01.01.1969 Art. 1 cpv. 3 abrogazione -
30.11.1966 01.01.1969 Art. 2 revisione totale -
04.04.2023 01.01.2025 Art. 2 cpv. 1 modifica 2023-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.11.1917 01.01.1918 prima versione -
Art. 1 cpv. 3 30.11.1966 01.01.1969 abrogazione -
Art. 2 30.11.1966 01.01.1969 revisione totale -
Art. 2 cpv. 1 04.04.2023 01.01.2025 modifica 2023-009