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Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni

(LAEl GR)

del 23.04.2009 (stato 01.01.2011)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 30 cpv. 1 della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007[2], nonché l'art. 31 della Costituzione cantonale[3], visto il messaggio del Governo del 13 gennaio 2009[4],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo e campo d'applicazione

La presente legge mira a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, economico e sostenibile del territorio cantonale.

Essa dispone l'esecuzione del diritto federale[5] e disciplina la ripartizione dei compiti tra comuni, imprese di approvvigionamento elettrico (IAE) e Cantone.

Art. 2 Competenza

Il Cantone esegue i compiti delegatigli dal diritto federale[6], per quanto non vengano dichiarati competenti i comuni o i gestori di rete.

Art. 3 Allacciamento

Nell'ambito dei loro compiti di urbanizzazione legati alla pianificazione territoriale i comuni sono responsabili della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione delle reti di distribuzione di elettricità.

Per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, possono costituire imprese di approvvigionamento elettrico (IAE) proprie, regionali o sovraregionali oppure delegare a terzi l'adempimento di questo compito.

2. Comprensori ed esercizio della rete

Art. 4 Principi

I comprensori vanno definiti a tutti i livelli di rete.

Un comprensorio può comprendere molti livelli di tensione. Le reti di distribuzione locali, regionali e sovraregionali possono sovrapporsi geograficamente.

I comprensori vengono definiti secondo i criteri seguenti:

  1. rapporti di proprietà della rete elettrica;
  2. situazione contrattuale riguardo alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione della rete elettrica;
  3. garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro, efficiente ed economico.

I rapporti di proprietà esistenti rimangono invariati.

Art. 5 Definizione dei comprensori

La definizione dei comprensori deve avvenire su tutto il territorio cantonale.

I comuni comunicano al Cantone il loro gestore di rete.

Il Cantone definisce i comprensori dopo aver sentito i comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete.

Per ogni comprensorio è responsabile un gestore di rete.

Art. 6 Regolamentazioni contrattuali

I comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete disciplinano contrattualmente diritti e doveri, per quanto questi vadano oltre quanto previsto dal diritto federale[7].

Vanno disciplinati contrattualmente in particolare:

  1. la delega di compiti a terzi conformemente all'articolo 3 capoverso 2;
  2. l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico;
  3. il rapporto tra proprietario della rete e gestore di rete;
  4. i rapporti di proprietà degli impianti di distribuzione;
  5. eventuali altre prestazioni del gestore di rete.

Art. 7 Reti di distribuzione regionali e sovraregionali

La responsabilità per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di reti di distribuzione regionali e sovraregionali che servono alla fornitura di IAE spetta ai gestori di tali reti.

Questi gestori di rete informano il Cantone sull'estensione territoriale e sulla sistemazione tecnica dei loro comprensori, nonché sui rapporti di proprietà degli impianti. Se vengono allacciate nuove zone, l'informazione deve avvenire prima della costruzione degli impianti.

I comprensori vengono confermati dal Cantone tramite decisione.

Art. 8 Definizione da parte del Cantone

Per le reti di distribuzione regionali e sovraregionali, il Cantone definisce il comprensorio e il gestore di rete:

  1. in caso di controversia;
  2. per l'allacciamento di una zona non servita;
  3. se il precedente gestore di rete è ripetutamente venuto meno ai suoi obblighi.

La definizione avviene a norma dell'articolo 4.

Art. 9 Modifica delle condizioni

Modifiche del comprensorio o dell'esercizio della rete richiedono una nuova decisione del Cantone.

Il Cantone può ridefinire un comprensorio di rete dopo aver ascoltato gli interessati se non vengono più soddisfatti i criteri secondo l'articolo 4 capoverso 3 lettera c, nonché nell'ambito di aggregazioni di comuni per unificare l'esercizio della rete.

3. Obblighi di garantire l'allacciamento

Art. 10 Principi

All'interno di un comprensorio, il gestore di rete designato è tenuto a garantire l'allacciamento alla rete secondo le disposizioni del diritto federale[8].

Il gestore della rete di distribuzione locale assicura l'allacciamento di tutti i consumatori finali a tutti i livelli di tensione. Le conseguenze finanziarie in caso di cambio di allacciamenti si conformano al diritto federale[9].

Art. 11 Al di fuori del comprensorio

Dopo aver ponderato tutti gli aspetti della situazione, il Cantone può obbligare un gestore di rete ad allacciare consumatori finali e imprese generatrici di elettricità anche fuori del suo comprensorio. Nella ponderazione degli interessi vanno considerati i criteri secondo l'articolo 4 capoverso 2.

Il gestore di rete precedente viene esonerato dal suo obbligo di garantire l'allacciamento nella misura in cui l'obbligo spetta al nuovo gestore di rete.

Art. 12 Al di fuori della zona edificabile

I consumatori finali al di fuori della zona edificabile che non devono essere allacciati alla rete di distribuzione in virtù del diritto federale[10]hanno un diritto di allacciamento se:

  1. non si può pretendere da loro tecnicamente ed economicamente un approvvigionamento autonomo;
  2. per il gestore di rete l'allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e adeguato, e
  3. vi è un interesse pubblico all'allacciamento del relativo consumatore finale.

Le spese per questi allacciamenti sono a carico del consumatore finale.

Art. 13 Controversie

Il Cantone decide le controversie in relazione all'obbligo di garantire l'allacciamento, per quanto esse non rientrino nella competenza della Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

4. Forme di organizzazione di interesse cantonale

Art. 14 Società elettriche cantonali

Il Cantone e i comuni sono autorizzati, all'occorrenza con terzi, a fondare proprie società elettriche che si occupino della produzione, del trasporto, della trasformazione, dello scambio e della fornitura di energia elettrica.

Queste società elettriche possono a loro volta partecipare ad altre società di produzione e di commercio di energia.

5. Disposizioni penali ed esecuzione

Art. 15 Multa

Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del diritto federale[11] che devono essere eseguite dal Cantone, la presente legge o atti normativi e decisioni basati su di essa è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Nei casi di lieve entità si può prescindere da una pena.

La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative. *

Art. 16 Responsabilità

Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, di un ente di diritto pubblico o di una collettività senza personalità giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto.

La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per le multe e le spese.

Art. 17 Sanzioni di diritto amministrativo

Per imporre gli obblighi risultanti dal diritto federale[12] e dalla presente legge, il Cantone può disporre sanzioni di diritto amministrativo, in particolare l'esecuzione sostitutiva a spese di chi soggiace all'obbligo e il ripristino dello stato di legalità.

6. Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

I compiti cantonali derivanti dal diritto federale[13] e dalla presente legge vengono eseguiti dal Governo. Esso può delegare la competenza decisionale al Dipartimento competente.

Il Governo può dichiarare vincolanti in particolare direttive di settore e norme specialistiche.

Art. 20 Disposizioni transitorie

La validità dei rapporti contrattuali esistenti si conforma al diritto federale[15]. Diritti e doveri derivanti da rapporti relativi ai diritti d'acqua esistenti rimangono invariati.

I comuni, i proprietari della rete e i gestori di rete adottano le regolamentazioni contrattuali secondo l'articolo 6 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I contratti esistenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge hanno una validità residua di oltre un anno vanno completati con rispettivi aggiornamenti.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[16].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[17].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
23.04.2009 01.09.2009 atto normativo prima versione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 15 cpv. 4 modifica 2010, 2412

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 23.04.2009 01.09.2009 prima versione -
Art. 15 cpv. 4 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2412