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Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque

(Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc)

del 08.06.1997 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo l'8 giugno 1997[1]

giusta l'articolo 45 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è garantire l'esecuzione del diritto federale in materia di protezione delle acque. Essa disciplina in particolare la divisione dei compiti tra i comuni ed il Cantone.

Art. 2 Competenza

Il Cantone esegue la legge federale sulla protezione delle acque (legge federale)[3], sempreché non siano competenti organi della Confederazione o comuni.

La sorveglianza ed il controllo diretto per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione delle acque nonché delle decisioni emanate sulla base di queste spettano ai comuni.

Il Gran Consiglio designa il dipartimento competente (Dipartimento) e l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (Ufficio).

Art. 3 Unioni di comuni

Onde eseguire in maniera appropriata la legge federale)[4], due o più comuni possono unirsi in unioni di comuni ai sensi della legge sui comuni.

Le prescrizioni della presente legge concernenti i comuni sono applicabili per analogia alle unioni di comuni.

Art. 4 Delega di competenze dell'Ufficio

Se un comune dispone per lui solo oppure in comune con altri del necessario servizio tecnico, il Dipartimento può su richiesta delegargli competenze dell'Ufficio.

Le decisioni emanate dai comuni in virtù di competenze delegate devono essere comunicate all'Ufficio.

Art. 5 Consultazione di corporazioni e privati

Per adempiere ai loro compiti le autorità di esecuzione possono far capo a corporazioni di diritto pubblico e a privati professionalmente qualificati.

Art. 6 Principio di causalità

Colui che causa provvedimenti ai sensi della presente legge o della legge federale[5], ne sopporta i costi.

Art. 7 Informazione

Le competenti autorità cantonali ed i comuni informano il pubblico sulla protezione delle acque e sullo stato di queste. Essi raccomandano misure atte a prevenire o a diminuire gli effetti pregiudizievoli alle acque.

Art. 8 Misure coattive

Le autorità decidenti possono imporre coattivamente l'esecuzione dei provvedimenti da loro ordinati. La procedura si conforma all'articolo 41 sgg. della legge federale sulla procedura amministrativa.[6]

Art. 9 Tasse per servizi

Il Cantone ed i comuni riscuotono delle tasse per decisioni, controlli e prestazioni speciali giusta la presente legge e la legge federale.[7]

La tariffa viene emanata nel Cantone dal Governo e nei comuni dall'autorità competente giusta il diritto comunale.

2. Immissione e trattamento delle acque di scarico

2.1. Piano generale delle canalizzazioni

Art. 10 Piano generale delle canalizzazioni

I comuni allestiscono un piano generale delle canalizzazioni. Questo necessita dell'approvazione da parte dell'Ufficio.

Provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che non corrispondono al piano generale delle canalizzazioni necessitano dell'approvazione dell'Ufficio. *

2.2. Acque di scarico inquinate e non inquinate

Art. 11 Principi

L'immissione e il trattamento delle acque di scarico si conformano ai principi che seguono:

  1. le acque di scarico inquinate devono essere trattate;
  2. le acque di scarico trattate possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale;
  3. nelle stazioni di depurazione è ammesso addurre solo acque di scarico inquinate;
  4. le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare; se le condizioni locali non lo permettono, esse devono essere immesse nelle acque superficiali in conformità al piano generale delle canalizzazioni oppure con il permesso dell'autorità cantonale.

Art. 12 Acque di scarico inquinate 1. Competenza dei comuni

I comuni provvedono affinché nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche le acque di scarico inquinate vengano immesse nella canalizzazione e condotte alla stazione di depurazione.

Essi provvedono affinché le acque di scarico provenienti da edifici e impianti minori, i quali per ragioni perentorie non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, vengano eliminate in maniera soddisfacente; deve essere consultato l'Ufficio.

Nel caso di aziende agricole sono i comuni che decidono, conformemente alla legge federale[8], se le acque di scarico domestiche insieme al colaticcio possono essere sfruttati.

Al di fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche i comuni provvedono all'appropriata eliminazione delle acque di scarico inquinate mediante metodi speciali; deve essere consultato l'Ufficio.

Art. 13 2. Competenza dell'Ufficio

In caso di immissioni di acque di scarico provenienti dall'industria o dall'artigianato l'Ufficio verifica se sono soddisfatte le prescrizioni del diritto federale.

Nei casi seguenti esso ordina il pretrattamento oppure l'eliminazione delle acque di scarico:

  1. acque di scarico che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione:
  2. acque di scarico che non sono idonee ad essere trattate in una stazione centrale di depurazione.

L'Ufficio ordina il trattamento delle acque di scarico provenienti da una canalizzazione pubblica, che non possono ancora essere trattate in una stazione centrale di depurazione.

Art. 14 Acque di scarico non inquinate

I comuni provvedono affinché le acque di scarico non inquinate vengano eliminate conformemente al piano generale delle canalizzazioni.

Le immissioni di acque di scarico non inquinate nelle acque superficiali, che non sono previste nel piano generale delle canalizzazioni, necessitano di un permesso dell'autorità cantonale.

Art. 15 Premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico per l'ottenimento di licenze edilizie

Nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia i comuni verificano se sono soddisfatte le premesse relative all'evacuazione delle acque di scarico.

Se per il progetto di costruzione deve essere consultato l'Ufficio oppure la competenza dell'Ufficio è data in virtù dell'articolo 13, la documentazione relativa alla domanda di costruzione deve essere trasmessa a quest'ultimo.

Oneri e condizioni dell'Ufficio vanno inseriti nella licenza edilizia. I comuni devono comunicare ai richiedenti le decisioni dell'Ufficio contemporaneamente alla licenza edilizia.

Art. 16 Risanamento

In caso di immissioni o infiltrazioni contrarie alla legge ad opera di privati i comuni ordinano d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio il ripristino dello stato conforme alle prescrizioni.

2.3. Impianti di evacuazione e di depurazione

Art. 17 Costruzione e esercizio di impianti pubblici

Costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione sono di competenza dei comuni. *

Essi possono delegare questi compiti ad un'altra corporazione di diritto pubblico, ad un ente di diritto pubblico oppure a dei privati.

Il Governo può obbligare un comune:

  1. a costruire entro un termine adeguato una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico e la necessaria rete di canalizzazioni, come pure a mantenere e gestire tutto ciò in modo appropriato;
  2. ad allacciarsi ad un impianto esistente contro adeguato indennizzo;
  3. a costruire e gestire insieme ad altri comuni formanti un'unità geografica o economica impianti comuni di evacuazione e di depurazione;
  4. a risanare, ampliare o sostituire entro un termine adeguato impianti di depurazione pubblici esistenti, nonché a garantirne il finanziamento.

Art. 17a * Consultazione dell'Ufficio

I progetti di costruzione che interessano impianti di depurazione pubblici, nonché misure presso impianti centrali di depurazione delle acque di scarico volti a soddisfare i requisiti posti alla qualità dell'acqua vanno sottoposti all'Ufficio per la consultazione prima che venga rilasciata la licenza edilizia, rispettivamente prima che le misure vengano decise.

Art. 18 Co-uso di impianti pubblici

Il Governo può obbligare i detentori di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione ad accordare, contro adeguato indennizzo, il co-uso a comuni e privati al di fuori del loro comprensorio, per quanto ciò sia d'interesse pubblico.

Se non viene raggiunto un accordo sulla partecipazione alle spese, decide il Governo.

Art. 19 Co-uso di impianti privati

I comuni possono obbligare i detentori di impianti privati di evacuazione e di depurazione ad accordare il co-uso a terzi contro adeguato indennizzo.

In merito al co-uso di un impianto privato di depurazione oltre i confini comunali decide in caso di controversia il Governo.

Se le parti non riescono a trovare un accordo in merito all'ammontare dell'indennizzo, decide l'autorità decidente.

Art. 20 Vigilanza e formazione

I comuni vigilano sugli impianti privati di evacuazione e di depurazione.

L'Ufficio provvede al controllo periodico degli impianti pubblici e privati di evacuazione e di depurazione come pure alla formazione del personale specializzato.

Art. 21 Contributi e tasse

Per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione i comuni riscuotono contributi e tasse atti a coprire i costi e conformi al principio di causalità.

Sempreché vi siano circostanze particolari, i comuni assumono le spese rimanenti a debito delle risorse comuni.

I detentori di impianti di evacuazione e di depurazione costituiscono adeguate riserve per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione.

Art. 22 Regolamenti delle acque di scarico

La costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione pubblici e privati, l'obbligo di allacciamento, le condizioni di allacciamento, la procedura ed il finanziamento dei costi di costruzione e d'esercizio devono essere disciplinati dai comuni nella legge edilizia ed in un regolamento delle acque di scarico.

3. Misure pianificatorie di protezione

Art. 23 Settori di protezione delle acque e aree di protezione delle acque sotterranee

Uditi i comuni il Governo procede alla classificazione del territorio cantonale in settori di protezione delle acque e delimita le aree di protezione delle acque sotterranee.

Art. 24 Zone di protezione delle acque sotterranee

Uditi i detentori nonché su proposta dell'Ufficio le sovrastanze comunali delimitano le zone di protezione intorno alle prese d'acqua sotterranea e di sorgente; esse stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà.

Per essere validi i piani delle zone di protezione ed i relativi regolamenti necessitano dell'approvazione del Governo.

Art. 25 Procedura

I piani delle zone di protezione ed i relativi regolamenti vengono esposti pubblicamente nei comuni interessati durante 30 giorni. I proprietari fondiari toccati vengono informati in merito alla pubblica esposizione mediante avviso personale. *

Colui che è toccato dalla delimitazione di una zona di protezione e ritiene di avere un interesse degno di protezione alla revoca o modifica della stessa, può presentare opposizione entro il termine di esposizione. La sovrastanza comunale decide in merito alle opposizioni.

Contro le decisioni su opposizione della sovrastanza comunale è data la facoltà di presentare ricorso dinanzi al Governo entro 30 giorni dalla comunicazione. *

Il Governo decide in merito ai ricorsi contemporaneamente all'approvazione dei piani delle zone di protezione e dei relativi regolamenti.

Art. 26 Indennizzo

Eventuali pretese d'indennizzo per la delimitazione di zone di protezione intorno alle prese d'acqua sotterranea e di sorgente sono giudicate per analogia secondo le disposizioni della legge cantonale sulla pianificazione territoriale.[9]

In caso di delimitazione a titolo provvisionale i costi possono venire addebitati a coloro che si riforniranno di acqua in avvenire.

4. Esigenze concernenti i liquidi inquinanti

Art. 27 Posti di raccolta

La costruzione di posti di raccolta dei liquidi inquinanti nonché il riciclaggio o l'eliminazione di tali liquidi che non nuoccia alle acque si conforma alle prescrizioni in materia di eliminazione di rifiuti speciali della legislazione cantonale sui rifiuti.

Art. 28 Impianti di esercizio e circuiti contenenti liquidi nocivi

Per impianti d'esercizio e circuiti contenenti liquidi nocivi alle acque, che prelevano calore dalle acque o dal suolo o ve lo immettono, è necessaria un'autorizzazione del Cantone.

5. Prevenzione ed eliminazione dei danni

Art. 29 Servizio avarie

I comuni ed il Cantone organizzano e mantengono in comune un Servizio avarie rispondente alla situazione locale.

Le imprese private in cui vengono fabbricate, trattate, depositate o trasportate sostanze liquide o solide inquinanti possono essere obbligate dal Governo ad organizzare un proprio Servizio avarie per provvedimenti immediati.

I servizi avarie privati possono essere chiamati in ogni tempo dalle autorità comunali o cantonali competenti a prestare aiuto in caso di incidenti con sostanze inquinanti, contro risarcimento dei costi.

Il Governo emana sotto forma di ordinanza[10] norme più dettagliate sul Servizio avarie.

Art. 30 Misure provvisionali

Per prevenire un pericolo imminente per le acque, le autorità competenti per il Servizio avarie possono, nell'ambito della loro competenza, ordinare delle misure provvisionali.

6. Sussidi cantonali

Art. 31 Progetti innovativi *

Il Cantone può concedere sussidi a progetti e impianti innovativi per il trattamento delle acque di scarico che forniscono un contributo sostanziale all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali o alla riduzione del carico ambientale. *

… *

7. Rimedi giuridici

Art. 36 Procedura d'impugnazione

Le decisioni di comuni, unioni di comuni nonché dell'Ufficio che sono in relazione con una licenza edilizia possono essere impugnate con ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni. *

Altre decisioni dell'Ufficio sottostanno al ricorso amministrativo giusta la legge sulla giustizia amministrativa.[11] *

… *

8. Disposizioni penali

Art. 37 Autorità competente

Il procedimento penale e il giudizio dei delitti menzionati nella legge federale sono di competenza delle autorità penali ordinarie.

Per il procedimento penale e il giudizio delle contravvenzioni menzionate nella legge federale[12] è competente il Dipartimento.

Art. 38 Consultazione dell'Ufficio

Le competenti autorità istruttorie e giudiziarie possono consultare gli organi dell'Ufficio in qualità di periti per questioni relative alla protezione delle acque.

Art. 39 Comunicazione

Anche le sentenze penali nonché le decisioni di rifiuto e di sospensione devono essere comunicate all'Ufficio.

9. Disposizioni finali

Art. 40 Ordinanza d'esecuzione

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza di esecuzione della presente legge.[13]

Art. 41 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge tutta la normativa in contraddizione con essa viene abrogata, in particolare la legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 4 ottobre 1959.[14]

Art. 42 Disposizioni transitorie 1. Assenza di un piano generale delle canalizzazioni

Fintanto che un comune non dispone di un piano generale delle canalizzazioni, esso provvede giusta gli ordini dell'Ufficio affinché le acque di scarico non inquinate vengano trattate, a seconda delle circostanze locali, nel modo seguente:

  1. sempreché le condizioni idrologiche e geologiche lo permettano, esse devono essere lasciate infiltrare;
  2. se un'infiltrazione non è possibile, con il permesso dell'autorità cantonale esse devono essere immesse nelle acque superficiali tramite scavo aperto oppure attraverso condotte per le acque pluviali;
  3. se non è possibile alcuno dei trattamenti citati, le acque di scarico non inquinate possono essere fatte affluire nella stazione di depurazione.

Art. 43 2. Acque di scarico non inquinate con afflusso permanente

Conformemente alla legge federale[15] i comuni provvedono affinché vengano eliminati i pregiudizi all'efficacia delle loro stazioni di depurazione dovuti alle acque di scarico non inquinate con afflusso permanente.

Art. 44 3. Adeguamento di atti legislativi comunali

Gli atti legislativi comunali devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45 Entrata in vigore

La presente legge sarà dichiarata in vigore dal Governo dopo la sua accettazione da parte del Popolo.[16]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.06.1997 01.10.1997 atto normativo prima versione -
02.12.2002 01.09.2002 Art. 31 cpv. 2 modifica -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 25 cpv. 1 modifica 2006, 3326
31.08.2006 01.01.2007 Art. 25 cpv. 3 modifica 2006, 3326
31.08.2006 01.01.2007 Art. 36 cpv. 1 modifica 2006, 3326
31.08.2006 01.01.2007 Art. 36 cpv. 2 modifica 2006, 3326
31.08.2006 01.01.2007 Art. 36 cpv. 3 abrogazione 2006, 3326
19.10.2011 01.12.2012 Art. 34 cpv. 1 modifica -
18.11.2014 01.01.2016 Art. 10 cpv. 2 introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 17 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 17 cpv. 3, a) modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 17 cpv. 3, c) modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 17 cpv. 3, d) introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 17a introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 31 modifica titolo 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 31 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 31 cpv. 2 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 32 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 33 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 34 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 35 abrogazione 2014-031
14.06.2022 01.01.2025 Art. 36 cpv. 1 modifica 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.06.1997 01.10.1997 prima versione -
Art. 10 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 17 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 17 cpv. 3, a) 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 17 cpv. 3, c) 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 17 cpv. 3, d) 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 17a 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 25 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3326
Art. 25 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3326
Art. 31 18.11.2014 01.01.2016 modifica titolo 2014-031
Art. 31 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 31 cpv. 2 02.12.2002 01.09.2002 modifica -
Art. 31 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 32 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 33 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 34 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 34 cpv. 1 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 35 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 36 cpv. 1 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3326
Art. 36 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 36 cpv. 2 31.08.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3326
Art. 36 cpv. 3 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 3326