Lexipedia

815.350

Ordinanza sulle tasse per la protezione dell'ambiente *

del 27.10.1998 (stato 01.01.2015)

Preambolo

emanata dal Governo il 27 ottobre 1998

ai sensi dell'articolo 48 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983[1] e dell'articolo 9 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc) dell'8 giugno 1997[2] e dell'articolo 11 capoverso 2 della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb) del 2 dicembre 2001[3] *

Allegati

Art. 1 Autorizzazioni e altre decisioni

Per autorizzazioni e altre decisioni del Governo, del dipartimento e dell'Ufficio per la natura e l'ambiente sulla base della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque nonché sulla base della legge sugli impianti di trasporto in condotta[4] e della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[5] si riscuotono, dai richiedenti rispettivamente dai destinatari, le tasse elencate nell'appendice 1. *

Per autorizzazioni e altre decisioni, la cui emanazione implica un dispendio particolarmente notevole, la tassa è calcolata sulla base del dispendio, anche quando ciò non è previsto dall'appendice 1.

Se per la valutazione di una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione è necessaria una perizia e la documentazione relativa alla domanda non contiene tale perizia, l'Ufficio per la natura e l'ambiente può richiederne una addebitando le spese ai richiedenti. *

I sopralluoghi possono venire fatturati separatamente secondo il dispendio. *

Art. 2 Collaudo

Nelle tasse giusta l'appendice 1 sezione 1 cifre 1-4 e 11, nonché sezione 2 cifre 1, 3-4, 6-9, 11, 17 e 19 è incluso il collaudo degli impianti. Le ripetizioni necessarie di collaudi vengono messe in conto secondo il dispendio. *

Le misurazioni di collaudo sono fatturate separatamente.

Art. 3 Controlli e misurazioni, controlli supplementari *

Per controlli e misurazioni eseguiti dallo stesso Ufficio per la natura e l'ambiente, vengono riscosse le tasse elencate nell'appendice 2. *

Per controlli e misurazioni eseguiti dallo stesso Ufficio per la natura e l'ambiente e non elencati espressamente nell'appendice 2, possono essere riscosse tasse. Queste vengono calcolate sulla base del dispendio. *

Per controlli e misurazioni che l'Ufficio per la natura e l'ambiente affida in parte o integralmente a terzi, è possibile fatturare le spese che ne conseguono a suddetti terzi. *

Qualora i controlli e le misurazioni mostrino che le prescrizioni giuridiche rispettivamente i valori soglia a norma di legge non sono rispettati, vengono effettuati controlli supplementari. Nel far questo si riscuotono ancora una volta tasse giusta il presente articolo. *

Per controlli e misurazioni che causano un dispendio particolarmente notevole, la tassa è calcolata sulla base del dispendio, anche quando ciò non è previsto dall'appendice 2. *

Art. 4 * Indagini per terzi

Se l'Ufficio per la natura e l'ambiente dispone accertamenti e indagini, alla cui effettuazione sono tenuti terzi, oppure esegue accertamenti e indagini con l'accordo di suddetti terzi, l'Ufficio addebita le spese che ne conseguono ai terzi in parola. *

Art. 5 Particolari prestazioni di servizio

Per particolari prestazioni di servizio possono essere riscosse le tasse elencate nell'appendice 2. *

Per particolari prestazioni di servizio non elencate nell'appendice 2 possono venire riscosse spese. Queste vengono calcolate sulla base del dispendio. *

… *

… *

Per particolari prestazioni di servizio non elencate nell'appendice 2 possono essere riscosse tasse. Queste vengono calcolate sulla base del dispendio.

Art. 6 Esame dell'impatto ambientale

Le spese e i costi causati agli uffici cantonali per l'effettuazione di esami dell'impatto ambientale sono addebitati ai richiedenti e conteggiati in base al dispendio.

Art. 7 Conteggio giusta il dispendio

Per il conteggio delle spese giusta il dispendio fanno stato le aliquote ai sensi del decreto governativo, vigente al momento determinante, circa i prezzi di costo del Cantone per prestazioni particolari.

Sono determinanti la data del rilascio di un'autorizzazione, dell'emanazione di una decisione, dell'esecuzione di controlli e dell'utilizzo di una particolare prestazione di servizio.

Art. 8 Esenzione da tasse, diminuzione di tasse

Per autorizzazioni e altre decisioni che concernono impianti di protezione delle acque ai quali il Cantone versa contributi nonché per costruzioni e impianti che il Cantone edifica quale committente non vengono riscosse tasse.

Se un'autorizzazione viene negata, la tassa può essere diminuita o annullata.

… *

… *

In via eccezionale l'autorità può diminuire o condonare nel singolo caso una tassa, se la riscossione della tassa intera risulterebbe inappropriata o se il rilascio dell'autorizzazione è associato a un onere particolarmente esiguo. *

Art. 9 Entrata in vigore, abrogazione del diritto finora vigente

La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 1999.

A tale data è abrogata la tariffa per la protezione delle acque e dell'ambiente del 3 dicembre 1991[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.10.1998 01.01.1999 atto normativo prima versione -
16.12.2003 01.01.2004 titolo dell'atto normativo modifica -
16.12.2003 01.01.2004 ingresso modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 1 cpv. 1 modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 1 cpv. 3 modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 1 cpv. 4 introduzione -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 3 cpv. 1 modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 3 cpv. 2 modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 3 cpv. 3 modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 4 revisione totale -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 5 cpv. 1 modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 5 cpv. 2 modifica -
16.12.2003 01.01.2004 Art. 5a introduzione -
23.12.2014 01.01.2015 titolo dell'atto normativo modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 1 cpv. 4 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 2 cpv. 1 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 3 modifica titolo 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 3 cpv. 1 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 3 cpv. 2 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 3 cpv. 3 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 3 cpv. 4 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 3 cpv. 5 introduzione 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 4 cpv. 1 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 5 cpv. 1 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 5 cpv. 3 abrogazione 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 5 cpv. 4 abrogazione 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 5a abrogazione 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 3 abrogazione 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 4 abrogazione 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Art. 8 cpv. 5 modifica 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Allegato 1 contenuto modificato 2014-042
23.12.2014 01.01.2015 Allegato 2 contenuto modificato 2014-042

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.10.1998 01.01.1999 prima versione -
titolo dell'atto normativo 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
titolo dell'atto normativo 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
ingresso 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 1 cpv. 1 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 1 cpv. 3 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 1 cpv. 4 16.12.2003 01.01.2004 introduzione -
Art. 1 cpv. 4 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 2 cpv. 1 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 3 23.12.2014 01.01.2015 modifica titolo 2014-042
Art. 3 cpv. 1 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 3 cpv. 1 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 3 cpv. 2 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 3 cpv. 2 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 3 cpv. 3 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 3 cpv. 3 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 3 cpv. 4 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 3 cpv. 5 23.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-042
Art. 4 16.12.2003 01.01.2004 revisione totale -
Art. 4 cpv. 1 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 5 cpv. 1 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 5 cpv. 1 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Art. 5 cpv. 2 16.12.2003 01.01.2004 modifica -
Art. 5 cpv. 3 23.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-042
Art. 5 cpv. 4 23.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-042
Art. 5a 16.12.2003 01.01.2004 introduzione -
Art. 5a 23.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-042
Art. 8 cpv. 3 23.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-042
Art. 8 cpv. 4 23.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-042
Art. 8 cpv. 5 23.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-042
Allegato 1 23.12.2014 01.01.2015 contenuto modificato 2014-042
Allegato 2 23.12.2014 01.01.2015 contenuto modificato 2014-042