Per autorizzazioni e altre decisioni del Governo, del dipartimento e dell'Ufficio per la natura e l'ambiente sulla base della legislazione sulla protezione dell'ambiente e delle acque nonché sulla base della legge sugli impianti di trasporto in condotta[4] e della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[5] si riscuotono, dai richiedenti rispettivamente dai destinatari, le tasse elencate nell'appendice 1. *
Per autorizzazioni e altre decisioni, la cui emanazione implica un dispendio particolarmente notevole, la tassa è calcolata sulla base del dispendio, anche quando ciò non è previsto dall'appendice 1.
Se per la valutazione di una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione è necessaria una perizia e la documentazione relativa alla domanda non contiene tale perizia, l'Ufficio per la natura e l'ambiente può richiederne una addebitando le spese ai richiedenti. *
I sopralluoghi possono venire fatturati separatamente secondo il dispendio. *