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Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente, LCPAmb)

del 02.12.2001 (stato 01.01.2025)

Preambolo

accettata dal Popolo il 2 dicembre 2001[1]

sulla base degli art. 36 e 65 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) del 7 ottobre 1983[2], nonché dell'art. 41bis della Costituzione del Cantone dei Grigioni[3]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo di validità

La presente legge disciplina l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione, segnatamente la suddivisione dei compiti tra i comuni e il Cantone.

La legge vale per tutti i settori regolati nella legge federale sulla protezione dell'ambiente[4] (legge federale) e nelle ordinanze basate su di essa.

Art. 2 Competenza 1. Cantone

Il Cantone esegue la legislazione sulla protezione dell'ambiente della Confederazione, nella misura in cui il diritto cantonale non designi quali organi competenti i comuni.

Al Governo spetta l'alta vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone. Esso designa il competente Dipartimento (Dipartimento) e il Servizio specializzato nella protezione dell'ambiente (Servizio).

Il Servizio è l'autorità esecutiva competente, per quanto né il diritto federale né il diritto cantonale ne dichiarino competente un altro organo.

Art. 3 2. Comuni, unioni di comuni

I comuni assolvono i compiti loro affidati dalla presente legge. Essi emanano le necessarie disposizioni esecutive.

Le prescrizioni della presente legge, concernenti i comuni, vengono applicate per analogia alle unioni di comuni.

Art. 4 Trasferimento di competenze al Servizio

Se un comune dispone autonomamente o insieme ad altri comuni delle competenze specialistiche e delle attrezzature tecniche necessarie, il Dipartimento, su richiesta, gli affida le competenze del Servizio.

Le decisioni emanate dai comuni sulla base delle competenze loro affidate devono essere comunicate al Servizio.

Art. 5 Collaborazione del Cantone e dei comuni

Il Cantone e i comuni collaborano strettamente nell'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente.

Il Cantone sostiene e consiglia i comuni.

I comuni sostengono il Cantone. Essi possono essere consultati dalle autorità cantonali per eseguire accertamenti, controlli e simili.

Art. 6 Contratti di cooperazione

Il Cantone può stipulare contratti di cooperazione con imprese o associazioni di categoria.

I contratti di cooperazione disciplinano soprattutto la natura e l'estensione del controllo autonomo e la presentazione di rapporti alle autorità nonché la portata dei controlli ufficiali.

Art. 7 Analisi, perizie

Le autorità esecutive possono incaricare terzi di effettuare analisi e di redigere perizie.

Art. 8 Eliminazione di stati di fatto non conformi alle norme

Le autorità cantonali e i comuni vigilano sul rispetto delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.

In caso di contravvenzioni contro tali prescrizioni, essi provvedono a ripristinare lo stato conforme alla legge a spese dei responsabili. Se l'esecuzione della legge rientra nella competenza di un'altra autorità, essi notificano la contravvenzione a quest'ultima.

Art. 9 Esecuzione

Per i costi di esecuzione vi è un diritto di pegno definito per legge ai sensi dell'articolo 130 sgg. della legge d'introduzione al codice civile svizzero[5].

Art. 10 Informazione e consulenza

Le competenti autorità cantonali informano periodicamente l'opinione pubblica sulla protezione dell'ambiente e sullo stato dei carichi inquinanti. Se necessario, per quanto compete ai comuni, essi informano su questioni attinenti la protezione ambientale.

Le autorità offrono consulenza a privati e imprese e raccomandano misure per evitare e ridurre i carichi inquinanti.

Art. 11 Tasse

Il Cantone e i comuni riscuotono delle tasse per decisioni, controlli e particolari prestazioni di servizio secondo la presente legge e la legge federale[6].

Il tariffario è emanato nel Cantone dal Governo e nei comuni dall'autorità competente secondo il diritto comunale.

Art. 11a * Sussidi cantonali a progetti innovativi

Il Cantone può concedere sussidi a progetti e impianti innovativi che forniscono un contributo sostanziale all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali o alla riduzione del carico ambientale.

2. Protezione dalle immissioni

2.1. Inquinamento atmosferico

Art. 12 Limitazione delle emissioni 1. Per impianti nuovi e modificati a) Principio

Nel quadro della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni provvedono affinché vengano rispettate le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per impianti nuovi e impianti fissi modificati, che inquinano l'aria.

Art. 13 b) Impianti ad elevato inquinamento atmosferico

Per impianti che provocano un elevato inquinamento atmosferico, le licenze edilizie devono ottenere il consenso del Servizio. Il Governo indica questi impianti. Le condizioni e gli oneri imposti dal Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

Chi intende costruire o modificare un impianto di questo tipo, inoltra al comune una dichiarazione sulle emissioni. Una dichiarazione di tal sorta deve essere inoltrata anche prima di avviare un processo produttivo nuovo o modificato, che comporta sostanziali cambiamenti delle emissioni.

I comuni sottopongono al Servizio le domande di costruzione e le dichiarazioni sulle emissioni. Il Servizio dispone limitazioni delle emissioni precauzionali e più rigorose, a norma del diritto federale.

Art. 14 c) Procedure d'approvazione di diritto speciale

Se un progetto sottostà a una procedura di diritto speciale per la concessione o per l'approvazione del progetto o del piano, l'autorità di approvazione è competente per la disposizione delle limitazioni delle emissioni. Essa consulta precedentemente il Servizio.

Art. 15 2. Per impianti esistenti a) Controllo

Il Servizio provvede al controllo degli impianti che causano considerevole inquinamento atmosferico.

Ai comuni incombe il controllo degli impianti rimanenti. D'intesa con il Servizio, designano il controllore degli impianti di combustione.

Il Servizio stabilisce i particolari dei controlli e delle misurazioni periodici delle emissioni. Nel quadro del diritto federale, esso può disporre la frequenza dell'esecuzione rispettivamente la ripetizione del controllo e delle misurazioni.

Art. 16 b) Risanamento

Se i valori limite vengono superati oppure se un impianto non soddisfa altri requisiti del diritto federale, il Servizio dispone che l'impianto venga regolato nuovamente, risanato o, all'occorrenza, chiuso.

Art. 17 Piano delle misure

In collaborazione con i comuni interessati, il Governo allestisce un piano delle misure in caso di inquinamento atmosferico dovuto a immissioni eccessive. Qualora le misure rientrino nella competenza della Confederazione o di altri Cantoni, esso presenta le relative proposte.

Esso provvede alla realizzazione del piano delle misure, segnatamente per quanto riguarda le basi giuridiche e organizzative necessarie. Esso controlla periodicamente le misure adottate.

I comuni realizzano il piano delle misure nel loro ambito di competenza.

Art. 18 Incenerimento di rifiuti naturali (da boschi, campi e giardini)

Ai sensi del diritto federale, i comuni possono disporre restrizioni più ampie o divieti in materia di incenerimento all'aperto di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi e giardini.

2.2. Rumore

Art. 19 Limitazioni delle emissioni 1. Per attrezzi, macchine e veicoli mobili

A norma del diritto federale, i comuni sono competenti per le limitazioni delle emissioni nell'impiego di attrezzi, macchine e veicoli mobili, che non sono contemplati dalla legislazione speciale della Confederazione.

Art. 20 2. Per impianti fissi, nuovi o modificati

Nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni provvedono a far rispettare le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni foniche per impianti fissi, nuovi o modificati; essi dispongono misure di isolazione acustica per gli edifici esistenti.

Se un progetto non è soggetto a una procedura di legge speciale per l'approvazione della concessione, del progetto o del piano, l'autorità di approvazione è competente per la limitazione delle emissioni e per la disposizione di misure d'isolazione acustica negli edifici esistenti. Essa consulta precedentemente il Servizio.

Art. 21 Risanamento di impianti fissi esistenti 1. Strade

Il Cantone allestisce i programmi sui risanamenti e sulle misure di isolazione acustica (programmi di risanamento) e i piani pluriennali per la strada nazionale e le strade cantonali. I programmi di risanamento sono sottoposti all'approvazione del Governo.

I comuni allestiscono programmi di risanamento e piani pluriennali per le rimanenti strade. Essi consultano anticipatamente il Servizio.

Il Servizio è competente per il controllo dei risanamenti realizzati.

Il Cantone può versare ai comuni sussidi alle misure di protezione dall'inquinamento fonico e di isolazione acustica. L'importo dei sussidi si conforma all'efficacia delle misure e alla capacità finanziaria del comune. *

Art. 22 2. Rimanenti impianti

I comuni eseguono le prescrizioni sul risanamento dei rimanenti impianti.

Art. 23 Gradi di sensibilità

L'attribuzione dei gradi di sensibilità avviene nel quadro della pianificazione delle utilizzazioni.

Fino all'attribuzione, il Servizio definisce i gradi di sensibilità nel singolo caso, d'intesa con il comune.

Art. 24 Eccezioni al divieto di urbanizzazione di zone edificabili

Nel quadro dell'approvazione della pianificazione delle utilizzazioni, il Governo può permettere eccezioni al divieto di urbanizzazione per piccole parti di zone edificabili.

Se non viene seguita una procedura per il piano delle utilizzazioni, eccezioni di questa natura possono essere concesse dai comuni nel quadro della procedura per il piano di quartiere o per il rilascio della licenza edilizia, previo assenso del Servizio. Le condizioni e gli oneri imposti dal Servizio devono essere riportati nell'autorizzazione.

Art. 25 Licenze edilizie in zone esposte al rumore

I comuni applicano le norme della Confederazione sul rilascio di licenze edilizie per edifici con locali non isolati acusticamente in zone esposte al rumore.

Se i valori limite delle immissioni non riescono ad essere rispettati tramite le misure previste dal diritto federale, la licenza edilizia deve ottenere l'approvazione del Servizio. Le condizioni e gli oneri imposti dal Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

Art. 26 Manifestazioni con effetti acustici e raggi laser

I comuni eseguono le prescrizioni sulla protezione del pubblico da effetti acustici e da raggi laser dannosi alla salute.

Per sgravare i comuni, il Governo può delegare determinati compiti esecutivi al Servizio.

2.3. Raggi non ionizzanti

Art. 27 Limitazioni delle emissioni per impianti nuovi o modificati

Si possono rilasciare licenze edilizie o autorizzazioni speciali di concessioni, progetti o piani per impianti nuovi o modificati soltanto se vi è la garanzia che le limitazioni delle emissioni per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti vengano rispettate. Il Servizio deve essere precedentemente consultato.

Va messa in atto una procedura di autorizzazione di licenza edilizia o di speciale approvazione di concessioni, progetti o piani anche per la modifica di impianti, ancorché la modifica non sia legata a misure edilizie.

Art. 28 Controllo, risanamento

Il Servizio sorveglia l'osservanza delle limitazioni delle emissioni.

Esso accerta le immissioni causate da impianti, se vi è motivo di presumere che l'impianto non corrisponda alle prescrizioni.

Esso valuta le immissioni e adotta, a norma del diritto federale, le seguenti disposizioni:

  1. per nuovi impianti, misure atte a rispettare le limitazioni delle emissioni;
  2. per impianti vecchi, il risanamento.

3. Sostanze pericolose per l'ambiente

Art. 29 Concimi, fitofarmaci e prodotti per la protezione del legno

I comuni sorvegliano l'osservanza delle limitazioni temporali e locali e dei divieti per quanto concerne lo spargimento di concimi nonché rispetto all'utilizzo di fitofarmaci e di prodotti di protezione del legno fuori dalle aree boschive.

4. Rifiuti

4.1. Pianificazione dei rifiuti e obbligo di smaltimento

Art. 30 Pianificazione cantonale dei rifiuti

Il Governo allestisce la pianificazione dei rifiuti dopo aver consultato i comuni e i consorzi regionali per la gestione dei rifiuti.

Gli impianti di smaltimento di importanza cantonale e regionale, secondo la pianificazione dei rifiuti, devono essere integrati nel piano direttore cantonale.

Art. 31 * Comprensori 1. Determinazione

Il comprensorio dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Trimmis per rifiuti urbani combustibili non riciclabili comprende l'intero Cantone dei Grigioni.

Se necessario, il Governo può fissare comprensori anche per impianti per lo smaltimenti di altri rifiuti.

All'interno del comprensorio, i detentori di rifiuti devono consegnarli all'impianto per i rifiuti indicato. *

I gestori dell'impianto al quale devono essere consegnati i rifiuti sono tenuti a prendere in consegna i rifiuti del comprensorio e a trattarli nel loro impianto. *

Art. 32 * 2. Eccezioni

Il Governo può autorizzare lo smaltimento di rifiuti in impianti al di fuori del comprensorio se:

  1. lo smaltimento risulta in tal modo notevolmente più conveniente o il trasporto presenta vantaggi ecologici e
  2. lo smaltimento in questo impianto è rispettoso dell'ambiente, in particolare se risponde allo stato della tecnica.

È fatta salva l'autorizzazione della Confederazione per l'esportazione di rifiuti in impianti esteri.

 *

Art. 33 * 3. Importazione di rifiuti

L'importazione di grandi quantità di rifiuti da zone esterne al comprensorio necessita dell'autorizzazione del Servizio.

L'autorizzazione viene rilasciata se:

  1. lo smaltimento dei rifiuti del comprensorio è comunque garantito;
  2. il trasporto dei rifiuti avviene per quanto possibile su rotaia.

Per l'importazione di rifiuti dall'estero è fatta salva l'autorizzazione della Confederazione. *

Art. 33a * 4. Finanziamento

I gestori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti di Trimmis riscuotono per gli oneri necessari per la gestione economica dell'impianto delle tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità.

L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

  1. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;
  2. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
  3. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
  4. degli interessi;
  5. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti, nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio;
  6. del ricavo della gestione;

Il calcolo delle tasse e le relative basi sono a disposizione del pubblico.

Le tasse per il trattamento dei rifiuti sono uguali per tutti i comuni e i consorzi per la gestione dei rifiuti nel comprensorio dell'impianto per i rifiuti.

Art. 34 Trasporto per ferrovia

Il trasporto dei rifiuti urbani su distanze relativamente lunghe deve essere effettuato per ferrovia, se ciò è economicamente conveniente e se l'ambiente ne risente meno che con altri mezzi di trasporto.

Art. 34a * Impianti di tiro

Impianti di tiro nuovi ed esistenti devono essere dotati di sistemi parapalle artificiali secondo lo stato della tecnica. Se a causa del tipo di impianto non è possibile procedere alla dotazione con sistemi parapalle artificiali occorre utilizzare proiettili e bersagli privi di sostanze inquinanti.

Il comune d'ubicazione del sito si occupa di attuare le prescrizioni di cui al capoverso 1.

4.2. Compiti dei comuni

Art. 35 Smaltimento dei rifiuti urbani

I rifiuti urbani, i rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché i rifiuti, i cui detentori non possono essere identificati o sono insolventi, vengono smaltiti in linea di principio dai comuni.

I comuni sono responsabili in modo particolare:

  1. della raccolta dei rifiuti urbani e del trasporto agli impianti per il trattamento dei rifiuti;
  2. della costruzione e dell'esercizio degli impianti necessari per il trattamento dei rifiuti;
  3. dell'installazione di posti di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e da piccole industrie.

I comuni possono affidare questi compiti a enti di diritto pubblico o a imprese private idonee.

Art. 36 Raccolta e riciclaggio

I comuni provvedono affinché le parti riciclabili dei rifiuti urbani vengano raccolte e riciclate per quanto possibile separatamente.

Essi promuovono il riciclaggio di rifiuti compostabili nei giardini, nelle fattorie o nei quartieri.

Per quanto possibile e razionale, essi gestiscono impianti di compostaggio per rifiuti compostabili che non possono essere compostati in modo decentrato o che non possono essere riciclati in altro modo ecocompatibile.

Art. 37 Finanziamento

A norma del diritto federale, per lo smaltimento dei rifiuti i comuni riscuotono tasse a copertura dei costi e conformemente al principio di causalità.

I gestori di impianti privati per il trattamento di rifiuti, che adempiono un compito pubblico di smaltimento, possono fatturare i costi necessari per una gestione aziendale economica. Le tariffe sono subordinate all'approvazione del Dipartimento.

Art. 38 Disposizioni esecutive

I comuni regolamentano lo smaltimento ecologicamente compatibile dei rifiuti urbani e il suo finanziamento.

Art. 39 Rifiuti edilizi

Nel quadro della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni garantiscono che le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone sullo smaltimento di rifiuti edilizi vengano rispettate.

Nella domanda di costruzione devono essere fornite indicazioni sul genere e sulla quantità di rifiuti che verrà prodotta nell'esecuzione del progetto nonché sul loro smaltimento.

4.3. Compiti del cantone

Art. 40 Governo

Il Governo vigila sulle misure adottate dai comuni e dai consorzi regionali per la gestione dei rifiuti, in materia di contenimento della produzione di rifiuti e di smaltimento.

Esso può emanare prescrizioni sullo smaltimento dei rifiuti in esecuzione del diritto federale.

Art. 41 Compiti speciali del Servizio

A norma del diritto federale, il Servizio può obbligare i loro detentori a riciclare determinati rifiuti.

Esso rilascia il permesso per il ritiro di rifiuti speciali nonché per lo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici.

Esso dispone lo smaltimento di veicoli fuori uso e di loro componenti se i loro detentori, nonostante ingiunzione, si sono sottratti all'obbligo di smaltimento.

Esso sorveglia gli impianti per il trattamento dei rifiuti.

Art. 42 Autorizzazioni di impianti per il trattamento dei rifiuti (autorizzazione di costruzione)

Al Servizio compete il rilascio dell'autorizzazione di costruzione per discariche, a norma del diritto federale.

Le autorizzazioni di costruzione per altri impianti di trattamento dei rifiuti devono avere il consenso del Servizio. Le condizioni e gli oneri posti dal Servizio devono essere riportati nel permesso di costruzione.

Se un progetto è soggetto a una procedura speciale di approvazione di una concessione, di un progetto o di un piano, l'autorità di approvazione è competente per il rilascio dell'autorizzazione di costruzione. Il Servizio deve dare il suo consenso.

Art. 43 Autorizzazione di gestione

I seguenti impianti per il trattamento dei rifiuti necessitano di un'autorizzazione di gestione del Servizio, prima della loro messa in funzione:

  1. impianti per il trattamento di rifiuti, in modo particolare impianti di incenerimento dei rifiuti, impianti per il compostaggio relativamente grandi nonché posti di raccolta e di selezionamento dei rifiuti edilizi;
  2. depositi temporanei;
  3. discariche.

L'autorizzazione di gestione stabilisce in particolare i tipi di rifiuti ammessi, il controllo all'ingresso, il deposito temporaneo e il trattamento dei rifiuti nonché il controllo di gestione.

Art. 44 Impianti cantonali 1. Costruzione e partecipazione

Il Cantone può autonomamente costruire, acquistare, gestire impianti per il trattamento dei rifiuti o partecipare finanziariamente a impianti del genere, se ciò si rivela necessario per proteggere l'ambiente oppure se lo richiedono notevoli vantaggi economici d'ordine generale o un'equa ripartizione degli oneri. Esso può incaricare privati della costruzione e gestione di impianti del genere.

A tale scopo il Governo può esercitare il necessario diritto di espropriazione o delegarlo a terzi.

Art. 45 2. Finanziamento

A norma del diritto federale, il Cantone riscuote tasse che coprono i costi e che sono conformi al principio di causalità per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti di sua proprietà.

Art. 47 Sussidi cantonali per i trasporti su rotaia *

Il Cantone versa sussidi per un importo di al massimo 250 000 franchi all'anno per i trasporti su rotaia di rifiuti urbani a partire dalle relative stazioni di carico all'impianto d'incenerimento dei rifiuti di Trimmis. *

L'ammontare dei singoli sussidi dipende dalla quantità dei rifiuti trasportati e dalla distanza tra la stazione di carico e l'impianto d'incenerimento dei rifiuti. *

Il Governo fissa i sussidi e disciplina la procedura di sussidio. *

4.4. SITI INQUINATI DA RIFIUTI

Art. 48 Costruzione e modifica di edifici e impianti

Gli interventi in fondi elencati nel catasto dei siti inquinati, possono essere effettuati unicamente con il consenso del Servizio.

I comuni sottopongono le domande di costruzione al Servizio prima del rilascio della licenza edilizia. Condizioni e oneri del Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

Art. 49 Assunzione dei costi

… *

Se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, le spese a suo carico per misure necessarie all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati vengono definite spese di perdita. Da tali spese di perdita viene dedotta l'indennità della Confederazione. Le rimanenti spese di perdita vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito. *

… *

… *

5. Deterioramento del suolo

Art. 50 Evitare il deterioramento della struttura fisica del suolo

Nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia, i comuni dispongono delle misure allo scopo di evitare il costipamento e l'erosione del suolo e assicurano il trattamento adeguato del suolo scavato.

Art. 51 Ulteriori misure

Per disporre ulteriori misure in caso di suoli deteriorati è competente il Cantone, ai sensi della legge federale[7].

Se queste misure comportano gravi limitazioni della proprietà, la loro disposizione compete al Governo.

6. Guasti

Art. 52 Competenza

Il Servizio esegue le prescrizioni volte alla protezione della popolazione e dell'ambiente da gravi danni dovuti a guasti, per quanto il diritto federale o il diritto cantonale non ne dichiarino competente un altro organo. Il Governo designa un centro di segnalazione.

Le licenze edilizie per aziende che sono soggette all'ordinanza sulla protezione dai guasti devono avere il consenso del Servizio. Condizioni e oneri del Servizio devono essere riportati nella licenza edilizia.

7. Rimedi giuridici

Art. 53 Procedura

Contro le decisioni del Servizio connesse con una licenza edilizia può essere inoltrato ricorso presso il Tribunale d'appello entro 30 giorni. *

Le altre decisioni del Servizio sottostanno a ricorso amministrativo ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa[8]*

 *

8. Disposizioni penali

Art. 54 Violazione del diritto cantonale 1. Contravvenzioni

Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge, gli atti o le disposizioni basati su di essa, è punito con una multa fino a 100 000 franchi. *

Nei confronti di chi agisce per fini di lucro, l'autorità penale non è vincolata all'importo massimo di 100 000 franchi.

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 55 2. Applicazione del diritto penale amministrativo federale

Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo[9] sono applicabili ai reati secondo la presente legge.

Art. 56 Autorità competenti

L'azione penale e il giudizio dei delitti citati nella legge federale competono alle autorità penali ordinarie.

Per l'azione penale e il giudizio delle contravvenzioni citate nella legge federale[10] nonché per le violazioni ai sensi dell'articolo 54 della presente legge è competente il Dipartimento.

I comuni, il servizio specializzato e la Polizia cantonale sono competenti per la riscossione di multe disciplinari secondo quanto previsto dalla legislazione federale in materia di multe disciplinari[11]*

La procedura si conforma alla legge federale sulle multe disciplinari[12]*

9. Disposizioni finali

Art. 57 Disposizioni esecutive

Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive[13] della presente legge. Esso disciplina in modo particolare la competenza e la procedura, nella misura in cui la presente legge non contenga alcuna regolamentazione.

Art. 58 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sulla gestione dei rifiuti del 24 settembre 1989[14].

Art. 59a * Contratti in vigore

I contratti stipulati prima del 1° luglio 2007 da comuni e consorzi per la gestione dei rifiuti relativi all'esportazione di rifiuti urbani combustibili in impianti di incenerimento situati fuori Cantone rimangono validi.

I contratti in vigore non possono essere prolungati oltre la durata stabilita; non è ammesso nemmeno un prolungamento tacito.

Art. 59b * Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 ottobre 2019 1. Termine e chiusura

Gli impianti di tiro esistenti devono essere conformi a quanto prescritto dall'articolo 34a capoverso 1 entro il 31 dicembre 2020. In caso di mancato adempimento gli impianti di tiro vengono chiusi per legge.

Il comune d'ubicazione del sito si occupa di attuare la chiusura e il relativo controllo.

Art. 59c * 2. Assunzione dei costi

Se la chiusura di cui all'articolo 59b non viene osservata, le spese di perdita di cui all'articolo 49 capoverso 2 devono essere sostenute integralmente dai comuni d'ubicazione del sito.

Art. 60 Adeguamento di atti legislativi comunali

Gli atti legislativi comunali devono essere adeguati alle nuove prescrizioni entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge[16] dopo l'approvazione delle disposizioni giusta l'articolo 37 della legge federale[17] da parte della Confederazione.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
02.12.2001 01.09.2002 atto normativo prima versione -
21.12.2006 01.01.2007 Art. 53 cpv. 1 modifica 2006, 3326
21.12.2006 01.01.2007 Art. 53 cpv. 2 modifica 2006, 3326
21.12.2006 01.01.2007 Art. 53 cpv. 3 abrogazione 2006, 3326
18.04.2007 01.01.2008 Art. 21 cpv. 4 introduzione 2007, 1628
11.12.2008 01.10.2009 Art. 31 revisione totale -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 31 cpv. 3 introduzione -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 31 cpv. 4 introduzione -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 32 revisione totale -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 32 cpv. 3 abrogazione -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 33 revisione totale -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 33 cpv. 3 introduzione -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 33a introduzione -
11.12.2008 01.10.2009 Art. 59a introduzione -
23.12.2010 01.01.2011 Art. 54 cpv. 1 modifica 2010, 2412
18.11.2014 01.01.2016 Art. 11a introduzione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 46 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 47 modifica titolo 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 47 cpv. 1 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 47 cpv. 2 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 47 cpv. 3 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 49 cpv. 1 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 49 cpv. 2 modifica 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 49 cpv. 3 abrogazione 2014-031
18.11.2014 01.01.2016 Art. 49 cpv. 4 abrogazione 2014-031
31.08.2018 01.01.2020 Art. 56 cpv. 3 introduzione 2019-029
31.08.2018 01.01.2020 Art. 56 cpv. 4 introduzione 2019-029
21.10.2019 01.04.2020 Art. 34a introduzione 2020-007
21.10.2019 01.04.2020 Art. 49 cpv. 2 modifica 2020-007
21.10.2019 01.04.2020 Art. 59b introduzione 2020-007
21.10.2019 01.04.2020 Art. 59c introduzione 2020-007
14.06.2022 01.01.2025 Art. 53 cpv. 1 modifica 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 02.12.2001 01.09.2002 prima versione -
Art. 11a 18.11.2014 01.01.2016 introduzione 2014-031
Art. 21 cpv. 4 18.04.2007 01.01.2008 introduzione 2007, 1628
Art. 31 11.12.2008 01.10.2009 revisione totale -
Art. 31 cpv. 3 11.12.2008 01.10.2009 introduzione -
Art. 31 cpv. 4 11.12.2008 01.10.2009 introduzione -
Art. 32 11.12.2008 01.10.2009 revisione totale -
Art. 32 cpv. 3 11.12.2008 01.10.2009 abrogazione -
Art. 33 11.12.2008 01.10.2009 revisione totale -
Art. 33 cpv. 3 11.12.2008 01.10.2009 introduzione -
Art. 33a 11.12.2008 01.10.2009 introduzione -
Art. 34a 21.10.2019 01.04.2020 introduzione 2020-007
Art. 46 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 47 18.11.2014 01.01.2016 modifica titolo 2014-031
Art. 47 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 47 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 47 cpv. 3 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 49 cpv. 1 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 49 cpv. 2 18.11.2014 01.01.2016 modifica 2014-031
Art. 49 cpv. 2 21.10.2019 01.04.2020 modifica 2020-007
Art. 49 cpv. 3 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 49 cpv. 4 18.11.2014 01.01.2016 abrogazione 2014-031
Art. 53 cpv. 1 21.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3326
Art. 53 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 53 cpv. 2 21.12.2006 01.01.2007 modifica 2006, 3326
Art. 53 cpv. 3 21.12.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 3326
Art. 54 cpv. 1 23.12.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2412
Art. 56 cpv. 3 31.08.2018 01.01.2020 introduzione 2019-029
Art. 56 cpv. 4 31.08.2018 01.01.2020 introduzione 2019-029
Art. 59a 11.12.2008 01.10.2009 introduzione -
Art. 59b 21.10.2019 01.04.2020 introduzione 2020-007
Art. 59c 21.10.2019 01.04.2020 introduzione 2020-007