L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (Assicurazione fabbricati) è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria e con sede a Coira.
830.100
Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni
(Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab)
Preambolo
visti gli art. 31 e 85 cpv. 4 della Costituzione cantonale[2],
visto il messaggio del Governo del 2 marzo 2010[3],
1. Disposizioni generali
Art. 1 Assicurazione fabbricati dei Grigioni
Art. 2 Scopo e compiti
I fabbricati nel Cantone dei Grigioni devono essere assicurati in modo completo e possibilmente vantaggioso contro i danni provocati da incendi e contro i danni della natura, nonché contro altri rischi menzionati nella presente legge.
La prestazione assicurativa deve essere sufficiente per ripristinare o ricostruire un fabbricato dopo un sinistro.
Oltre all'attività assicurativa, all'Assicurazione fabbricati competono i compiti di prevenzione e di lotta contro i danni provocati da incendi e contro i danni della natura che le sono stati delegati dalla legge.
Art. 3 Obbligo e monopolio
I fabbricati nel Cantone in conformità all'articolo 13 sono assicurati presso l'Assicurazione fabbricati per i rischi secondo la presente legge e non possono essere assicurati per questi rischi presso altre assicurazioni. *
2. Organizzazione
Art. 4 Vigilanza
Il Governo è competente in particolare per:
- la nomina dei membri della commissione amministrativa nonché la designazione della presidenza e della vicepresidenza;
- la nomina dell'ufficio di revisione;
- la determinazione dei premi e della tassa di prevenzione degli assicurati per le spese che l'Assicurazione fabbricati deve sostenere per provvedimenti di prevenzione e lotta contro i danni, su proposta della commissione amministrativa;
- la determinazione dei principi contabili;
- l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- l'approvazione della retribuzione della commissione amministrativa.
Il rapporto annuale e il conto annuale devono essere resi noti al Gran Consiglio.
Art. 5 Organi
Gli organi dell'Assicurazione fabbricati sono:
- la commissione amministrativa;
- la direzione;
- l'ufficio di revisione.
Art. 6 Commissione amministrativa
La commissione amministrativa è composta da un presidente e da quattro fino a sei altri membri.
Ad essa competono in particolare gli affari seguenti:
- orientamento strategico dell'Assicurazione fabbricati;
- nomina del direttore, del vicedirettore e dei capisettore;
- vigilanza sulla gestione aziendale della direzione;
- approvazione del preventivo e presentazione del rapporto di gestione e del conto annuale a destinazione del Governo;
- emanazione di direttive sulla costituzione di accantonamenti assicurativi e di accantonamenti per rischi d'investimento;
- emanazione di direttive sugli obiettivi e i principi, nonché sulla procedura d'investimento degli accantonamenti e delle riserve;
- emanazione di direttive complementari alla legge sul personale;
- emanazione di direttive complementari sull'organizzazione e l'esercizio dell'Assicurazione fabbricati;
- emanazione di direttive complementari all'ordinanza della legge sull'Assicurazione fabbricati.
Art. 6a * Durata della carica e della funzione
La durata della carica dei membri della commissione amministrativa è di quattro anni. I membri sono rieleggibili.
La durata della funzione ammonta al massimo a 12 anni, in casi eccezionali motivati a 16 anni.
Se sono dati motivi gravi, il Governo può destituire in ogni momento un membro della commissione amministrativa.
Art. 7 Direzione
La direzione si occupa degli affari correnti e attua le decisioni degli organi sovraordinati.
Essa rappresenta l'Assicurazione fabbricati verso l'esterno ed è competente per tutti gli affari che non sono delegati a un altro organo.
Art. 8 Ufficio di revisione
L'Ufficio di revisione può essere composto da una o più persone, o da una persona giuridica.
Esso controlla se la contabilità e il conto annuale corrispondono ai requisiti legali e presenta rapporto alla commissione amministrativa e al Governo.
Art. 8a * Ricusa
Un membro di un organo dell'Assicurazione fabbricati deve ricusarsi se le circostanze lo fanno apparire prevenuto.
Su questioni di ricusa decide l'organo escludendo il membro interessato.
Art. 9 Responsabilità
Il Cantone non risponde per impegni assunti dall'Assicurazione fabbricati.
3. Rischi assicurati
Art. 10 Rischi assicurati 1.Assicurazione contro gli incendi
I fabbricati sono assicurati contro i danni dovuti a:
- incendio, fumo, calore;
- fulmine;
- esplosione;
- caduta di aeromobili, merci aviotrasportate e altri corpi volanti, nella misura in cui l'obbligo di risarcimento non spetti a terzi; in questo caso i diritti dei danneggiati vengono fatti valere dall'Assicurazione fabbricati a proprie spese.
Non sono assicurati i danni
- dovuti a utilizzo conforme o a usura dei fabbricati assicurati o di loro parti;
- provocati dalla forza centrifuga e da altre forze meccaniche d'esercizio;
- provocati da brillamenti e per i quali l'obbligo di risarcimento spetta a terzi.
Art. 11 2. Assicurazione contro i danni della natura
I fabbricati sono assicurati contro i danni dovuti a:
- tempesta;
- grandine;
- piene e inondazioni;
- valanghe;
- pressione della neve;
- caduta di massi, frane, sprofondamenti e smottamenti.
Non sono assicurati i danni
- non riconducibili ad azioni di straordinaria violenza o riconducibili ad azioni ripetute;
- prevedibili e la cui insorgenza avrebbe potuto essere evitata tramite misure tempestive tali da poter essere pretese.
Il Governo viene autorizzato a definire come assicurati danni riconducibili ad azioni ripetute conformemente al capoverso 2 lettera a, se i criteri generalmente riconosciuti per l'assunzione del danno sono soddisfatti e il sinistro è riassicurato. *
Art. 12 Rischi esclusi
Dalla copertura assicurativa sono esclusi i danni a fabbricati dovuti direttamente o indirettamente a:
- provvedimenti o esercitazioni dell'esercito o della protezione civile;
- sommosse interne o eventi bellici;
- terremoti;
- meteoriti;
- cambiamenti della struttura del nucleo dell'atomo;
- acqua da sbarramenti idrici.
Il Governo può autorizzare l'Assicurazione fabbricati a stipulare contratti o accordi intercantonali oppure ad adottare altri provvedimenti adeguati che permettano, con un premio adeguato, di includere del tutto o in parte nella copertura assicurativa danni conformemente al capoverso 1.
4. Oggetto ed estensione dell'assicurazione
Art. 13 Fabbricati assicurati
Sono fabbricati ai sensi della presente legge le costruzioni permanenti, ben ancorate al terreno, coperte e adatte ad accogliere persone, animali o cose, realizzate secondo le regole dell'arte edilizia. *
Il Governo stabilisce quali parti e infrastrutture sono assicurate insieme al fabbricato.
Non sono assicurati:
- …
- i fabbricati che non raggiungono il valore minimo fissato dal Governo.
Art. 14 Convenzioni
… *
Gli assicurati possono convenire con l'Assicurazione fabbricati una franchigia per ogni fabbricato pari ad al massimo il due percento del valore del fabbricato, tuttavia al massimo fino a un importo stabilito dal Governo, con una riduzione del premio. Sono escluse le assicurazioni per fabbricati in costruzione.
L'Assicurazione fabbricati può inoltre assicurare le spese d'intervento dei pompieri a carico dei comuni e assumersi fino a un terzo del premio complessivo.
… *
Art. 15 Provvedimenti in caso di rischio particolare
… *
Art. 16 Esclusione dall'assicurazione
Fabbricati o loro parti che per via della loro ubicazione, della loro costruzione, del loro stato edilizio o del tipo di utilizzazione sono particolarmente a rischio possono venire esclusi dall'assicurazione, del tutto o limitatamente a singoli rischi, finché il rischio persiste.
Se l'eliminazione di un rischio particolare non può essere pretesa, l'Assicurazione fabbricati assicura il fabbricato fissando aliquote di premio più elevate.
Se il valore attuale di un fabbricato si è ridotto al 30 percento o meno del valore a nuovo, il fabbricato viene escluso da singoli rischi di danni della natura.
In caso di esclusione totale o parziale, i diritti dei creditori ipotecari conformemente all'articolo 43 rimangono garantiti per una durata di al massimo un anno dall'esclusione.
L'esclusione di un fabbricato dalla copertura assicurativa e la riammissione di un fabbricato alla copertura assicurativa devono essere comunicate al proprietario e ai creditori ipotecari tramite una decisione. In base alla decisione cresciuta in giudicato, l'esclusione relativa al fondo interessato va menzionata nel registro fondiario. Al momento della riammissione, la menzione va cancellata. *
5. Rapporto di assicurazione
Art. 17 Inizio e fine dell'assicurazione
Nuove costruzioni, costruzioni annesse, ampliamenti e trasformazioni importanti di fabbricati assicurati presso l'Assicurazione fabbricati, nonché rinnovamenti importanti di tali fabbricati sono assicurati dopo il rilascio della licenza edilizia dall'inizio dei lavori di costruzione a un valore crescente in funzione dell'avanzamento dei lavori. I comuni informano senza indugio l'Assicurazione fabbricati in merito al rilascio della licenza edilizia e l'Ufficio per le valutazioni immobiliari in merito al collaudo. *
Costruzioni non soggette ad autorizzazione o realizzate senza licenza edilizia sono assicurate a partire dalla conferma di copertura dell'Assicurazione fabbricati o dalla notifica per la valutazione ufficiale. *
L'assicurazione si estingue con la demolizione del fabbricato o in seguito a un danno totale.
Se dopo la valutazione ufficiale il valore del fabbricato si è notevolmente ridotto a seguito di un danno parziale, si procede a una riduzione proporzionale del valore di assicurazione. *
Art. 18 Valore di assicurazione 1. Valore a nuovo, valore attuale, valore di demolizione e somma di assicurazione fissa
I fabbricati sono assicurati al valore a nuovo. Il valore a nuovo corrisponde alle spese necessarie per la costruzione nello stesso luogo di un fabbricato uguale per genere, dimensioni e strutturazione.
Se il valore attuale di un fabbricato si è ridotto di oltre la metà del valore a nuovo, il fabbricato è assicurato al valore attuale. Il valore attuale corrisponde al valore a nuovo, dedotto il deprezzamento tecnico dovuto all'età, all'usura, alle intemperie, a danni e difetti di costruzione o ad altri motivi.
I fabbricati destinati alla demolizione o non più utilizzabili perché in rovina sono assicurati al valore di demolizione. Il valore di demolizione corrisponde al valore di vendita del materiale da costruzione, se quest'ultimo supera le spese di demolizione.
Per motivi importanti, l'Assicurazione fabbricati può escludere un fabbricato dall'assicurazione al valore a nuovo e assicurarlo al valore attuale, oppure convenire con il proprietario una somma d'assicurazione fissa.
Art. 19 2. Accertamento
L'Ufficio per le valutazioni immobiliari accerta su incarico dell'Assicurazione fabbricati i dati determinanti per l'assicurazione. *
Per il rilevamento dei dati, l'Assicurazione fabbricati indennizza l'Ufficio per le valutazioni immobiliari in base ad aliquote riferite alle prestazioni. *
… *
In caso di costruzioni annesse, trasformazioni, rinnovi e ampliamenti che accrescono il valore, il nuovo valore di assicurazione può essere stabilito senza valutazione ufficiale: *
- se le spese non superano un importo stabilito dal Governo;
- se le spese non superano una percentuale stabilita dal Governo del valore a nuovo secondo l'ultima valutazione ufficiale, tuttavia al massimo un importo stabilito dal Governo.
Art. 20 3. Indicizzazione
I valori di assicurazione vengono adeguati ogni anno all'evoluzione dei costi di costruzione senza una valutazione ufficiale. *
Sono esclusi dall'indicizzazione le somme di assicurazione fisse convenute e i valori di demolizione.
Art. 21 Trasmissione di dati
I comuni, gli uffici del registro fondiario e gli uffici cantonali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell'Assicurazione fabbricati i dati dei fabbricati relativi a persone, fondi e misurazioni che necessita per adempiere ai suoi compiti.
L'Assicurazione fabbricati comunica gratuitamente ai comuni, agli uffici del registro fondiario e agli uffici cantonali i dati che necessitano per adempiere ai loro compiti.
L'Assicurazione fabbricati rende accessibili all'Ufficio per le valutazioni immobiliari e agli organi elencati nel capoverso 2 tramite procedura di richiamo i dati necessari per l'adempimento del mandato. *
Art. 22 Obblighi degli assicurati
… *
Gli assicurati devono adottare i provvedimenti per prevenire i danni e le misure precauzionali del caso che si possono pretendere. *
5a. Prevenzione dei danni della natura *
Art. 22a * Misure di prevenzione
In caso di nuove costruzioni e di ampliamenti, in caso di ampie trasformazioni nonché di danni considerevoli, l'Assicurazione fabbricati può esigere che i fabbricati in questione vengano protetti da probabili rischi di danni della natura tramite misure sostenibili.
Art. 22b * Contributi
Al fine di ridurre il rischio di danni della natura, l'Assicurazione fabbricati può versare contributi una tantum fino a un importo pari al 40 per cento delle spese computabili derivanti da misure di prevenzione facoltative relative a fabbricati esistenti e agli immediati dintorni, se:
- non si tratta di lavori di ampliamento;
- i fabbricati non sono situati nella zona di pericolo rossa;
- la situazione di pericolo di fondi confinanti non viene aggravata.
I contributi possono essere concessi per misure di protezione dei fabbricati relative a oggetti singoli nonché a più fabbricati (protezione dei fabbricati coordinata). Le misure di protezione dei fabbricati devono garantire un livello di protezione equivalente a quello fornito dalle misure singole da sostituire.
6. Finanziamento
Art. 23 Principio
L'Assicurazione fabbricati si procura i mezzi necessari riscuotendo dei premi e delle tasse di prevenzione dagli assicurati e garantisce la sua capacità a lungo termine tramite accantonamenti, riserve e riassicurazioni.
I mezzi dell'Assicurazione fabbricati possono essere usati solo per adempiere al suo scopo.
Art. 24 Premi e tasse di prevenzione 1. Principi di calcolo
Il Governo fissa premi e tasse di prevenzione secondo principi assicurativi e in considerazione della solidarietà tra gli assicurati.
Le entrate derivanti dai premi e dalle tasse di prevenzione devono essere sufficienti per:
- indennizzare i danni;
- coprire le spese d'esercizio inclusi gli ammortamenti e gli accantonamenti necessari;
- finanziare le spese per i provvedimenti di prevenzione e lotta contro i danni;
- accumulare riserve conformemente all'articolo 30.
In caso di buon andamento degli affari, il Governo può concedere sconti sui premi.
Art. 25 2. Premi parziali
Se cambia il valore di assicurazione di un fabbricato o l'aliquota di premio oppure se il rapporto di assicurazione dura solo per una parte dell'anno, il premio e la tassa di prevenzione sono dovuti proporzionalmente.
In caso di sinistro, il premio e la tassa preventiva sono dovuti per l'intero anno in corso.
Art. 26 3. Premi in caso di esclusione
Se un fabbricato in parte non viene assicurato oppure viene parzialmente o totalmente escluso dall'assicurazione, è ugualmente dovuto il premio intero.
In caso di esclusione completa dall'assicurazione, il premio e la tassa di prevenzione sono dovuti per intero ancora per un anno a contare dall'esclusione, se esistono debiti ipotecari.
Art. 26a * 3a. Debitori del premio
La fattura del premio deve essere saldata da chi al momento dell'emissione della fattura è proprietario del fabbricato.
In caso di proprietà per piani, la comunione dei proprietari per piani è debitrice del premio.
Il premio per l'assicurazione di fabbricati in costruzione è dovuto da chi è proprietario del fabbricato al momento della valutazione ufficiale.
Art. 27 4. Garanzia dei premi
Le fatture dei premi definitive (premio e tassa di prevenzione) sono parificate a una sentenza esecutiva ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. *
Per i premi e le tasse di prevenzione esiste un'ipoteca legale a carico del fondo, ai sensi della legge d'introduzione al Codice civile svizzero.
L'acquirente di un fabbricato risponde solidalmente con l'alienante per i premi e le tasse di prevenzione arretrati dovuti all'Assicurazione fabbricati.
Art. 28 5. Prescrizione
I premi e le tasse di prevenzione non riscossi o riscossi ingiustamente dall'Assicurazione fabbricati possono venire riscossi a posteriori o venire restituiti per l'anno in corso e per i cinque anni precedenti.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere con la comunicazione relativa all'inizio dei lavori o con la nuova valutazione ufficiale. *
Art. 29 Accantonamenti
Per le proprie attività, l'Assicurazione fabbricati costituisce accantonamenti assicurativi, e per i mezzi investiti accantonamenti per i rischi d'investimento.
Art. 30 Riserve
L'Assicurazione fabbricati accumula un fondo di riserva, fino a quando tale fondo non ha raggiunto il cinque per mille del capitale assicurato.
Per quanto riguarda gli investimenti non è assoggettata al diritto in materia di appalti pubblici. *
Art. 31 Riassicurazione
L'Assicurazione fabbricati stipula contratti di riassicurazione che permettono una sufficiente compensazione dei rischi.
Essa può partecipare a istituzioni corrispondenti e a comunità di rischio per la copertura di rischi legati a catastrofi.
Art. 32 Rapporto
Nell'appendice al conto annuale l'Assicurazione fabbricati informa in merito agli accantonamenti assicurativi, agli accantonamenti per i rischi d'investimento, alle riserve e alle riassicurazioni.
7. Sinistro
Art. 33 Obblighi del danneggiato
Dopo la scoperta, i danni vanno notificati senza indugio all'Assicurazione fabbricati. Diritti notificati con ritardo vengono negati o ridotti, se così facendo si è compromesso l'accertamento del danno. I diritti non notificati entro due anni dal verificarsi del danno sono perenti. *
I danneggiati sono tenuti a provvedere alla riduzione del danno. Se questo obbligo viene violato in modo colpevole, l'Assicurazione fabbricati può ridurre la prestazione assicurativa.
Senza il consenso dell'Assicurazione fabbricati, non è permesso procedere a modifiche importanti al fabbricato danneggiato. L'indennizzo è negato o ridotto se così facendo si compromette l'accertamento del danno.
Art. 34 Accertamento del danno e della sua causa
L'Assicurazione fabbricati accerta il danno a proprie spese.
Per determinare la causa di un incendio e il colpevole si deve procedere a un'inchiesta di polizia. L'Assicurazione fabbricati ha diritto di prendere visione degli atti penali.
Art. 35 Indennizzo 1. Principi
L'indennizzo non può portare a un arricchimento del danneggiato.
Se un danno è riconducibile a un evento assicurato secondo la presente legge, come pure, in misura notevole, anche ad altre cause, esso viene attribuito proporzionalmente all'evento assicurato.
Art. 36 2. Ripristino
Se un fabbricato viene ripristinato, l'Assicurazione fabbricati paga le spese effettive di ripristino, al massimo però l'importo del danno accertato fino all'ammontare del valore di assicurazione. Si deve tener conto dei deprezzamenti del valore intervenuti dall'ultima valutazione ufficiale. *
Il diritto all'indennizzo dei costi del ripristino del fabbricato spetta a chi è proprietario del fabbricato nel momento del sinistro o al primo acquirente del fondo dopo il sinistro. *
Art. 37 3. Mancato ripristino
Se un fabbricato non viene ripristinato nello stesso luogo entro tre anni dal sinistro, viene indennizzato il valore attuale; l'Assicurazione fabbricati può autorizzare una ricostruzione in un luogo diverso all'interno del Cantone oppure l'acquisto di un fabbricato esistente. Per l'acquisto di un fabbricato esistente viene computato il suo valore attuale. L'acquisto di un fabbricato esistente e gli investimenti a ciò associati vengono indennizzati fino a un importo massimo pari al valore di assicurazione del fabbricato distrutto. *
Su domanda, l'Assicurazione fabbricati può prorogare il termine per il ripristino o la ricostruzione due volte per al massimo tre anni per volta. Il periodo è sospeso durante procedure di impugnazione pendenti concernenti il progetto di costruzione. *
Se un fabbricato ripristinato dopo un sinistro non presenta più o meno le stesse dimensioni e non è destinato allo stesso scopo, l'indennizzo non può superare il valore attuale.
Se una parte di fabbricato danneggiata è ancora utilizzabile, ma la sua riparazione o la sua sostituzione sarebbero sproporzionati, viene indennizzata una perdita di valore.
Art. 38 4. Oggetti da demolire
Fabbricati destinati alla demolizione vengono indennizzati al massimo al valore di demolizione, anche se sono assicurati per un altro valore e vengono ripristinati.
Art. 39 5. Prestazioni accessorie
Oltre ai costi di ripristino, l'Assicurazione fabbricati risarcisce:
- le spese di demolizione, di sgombero e di smaltimento del fabbricato, tuttavia al massimo il 20 percento del valore di assicurazione;
- le spese per misure volte a ridurre il danno, nella misura in cui queste non sono evidentemente inadeguate;
- le spese per misure necessarie a tutelare parti del fabbricato ancora esistenti;
- il danno insorto nel corso della lotta al sinistro, nella misura in cui riguardi un altro fabbricato assicurato;
- il danno insorto nel corso della lotta al sinistro accusato da altre parti dell'immobile come alberi, colture e recinzioni, tuttavia al massimo il 20 percento del valore di assicurazione.
Art. 40 Franchigia generale
In caso di danni della natura, gli assicurati devono farsi carico di una franchigia generale il cui importo è deciso dal Governo, tuttavia non superiore a 1000 franchi.
Art. 41 Versamento
L'indennizzo viene versato fino a concorrenza del valore attuale al più tardi subito dopo l'eliminazione del danno oppure, qualora il fabbricato non venga ricostruito, quando l'area del sinistro è stata sgomberata oppure quando si è conclusa un'inchiesta penale.
Altri pagamenti avvengono in ragione dell'avanzamento dei lavori.
Il Governo definisce l'indennizzo soggetto a interessi, nonché l'ammontare e la durata degli interessi sull'indennizzo.
Premi, tasse di prevenzione, tasse nonché interessi di mora arretrati dovuti dai proprietari possono essere compensati con l'indennizzo del danno. *
Art. 42 Perenzione e riduzione
Gli assicurati che hanno cagionato intenzionalmente un sinistro perdono ogni diritto al risarcimento.
In caso di negligenza grave, il risarcimento può venire ridotto di al massimo un terzo, in ragione della colpa.
Un indennizzo può essere negato o ridotto se in sede di notifica o di liquidazione del danno sono state consapevolmente fornite informazioni errate. *
Art. 43 Diritti dei creditori ipotecari
In caso di sinistro, l'Assicurazione fabbricati risponde nei confronti dei creditori ipotecari fino all'ammontare del risarcimento, anche nel caso in cui il proprietario perda il diritto a un indennizzo conformemente all'articolo 42.
Il proprietario deve rimborsare all'Assicurazione fabbricati la prestazione che quest'ultima ha fornito ai creditori ipotecari conformemente al capoverso 1.
Art. 44 Regresso
Se terzi possono essere considerati responsabili del danno, i diritti di risarcimento dell'assicurato passano all'Assicurazione fabbricati, se essa ha versato un indennizzo.
Gli assicurati sono responsabili nei confronti dell'Assicurazione fabbricati per ogni azione che riduce questo diritto di regresso.
8. Rimedi legali
Art. 45 Opposizione
9. Disposizioni finali
Art. 46 Esecuzione
L'Assicurazione fabbricati può emanare disposizioni complementari all'ordinanza del Governo nei settori finanziamento, delimitazione tra Assicurazione fabbricati e assicurazione per beni mobili, nonché prevenzione e liquidazione dei danni.
Art. 47 Disposizione transitoria
Gli obblighi dell'Assicurazione fabbricati e degli assicurati si conformano al diritto sotto il quale sono insorti. I sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono evasi secondo il diritto precedente.
La procedura si conforma al nuovo diritto.
Art. 47a * Disposizioni transitorie relative alla revisione parziale del 7 dicembre 2016
Edifici alpestri, stalle e capanne finora non coperti da assicurazione sono assicurati:
- a partire dalla presentazione della proposta di assicurazione all'Assicurazione fabbricati;
- a partire dalla presentazione della richiesta di valutazione ufficiale all'Ufficio per le valutazioni immobiliari;
- a partire dalla prossima stima di revisione da parte dell'Ufficio per le valutazioni immobiliari.
Art. 47b * Disposizione transitoria della revisione parziale del 3 dicembre 2019
L'articolo 37 capoverso 1 e capoverso 1bis trovano applicazione ai sinistri per cui è in corso un procedimento e che non sono conclusi.
Art. 49 Abrogazione di atti normativi
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge concernente l'assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 12 aprile 1970[5].
Art. 50 Referendum, entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[6] della presente legge.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2010 | 01.01.2011 | atto normativo | prima versione | - |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 3 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 4 cpv. 1, a) | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 6a | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 8a | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 11 cpv. 1, f) | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 13 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 13 cpv. 3, a) | abrogazione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 14 cpv. 1 | abrogazione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 14 cpv. 4 | abrogazione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 15 cpv. 1 | abrogazione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 16 cpv. 5 | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 17 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 17 cpv. 2 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 17 cpv. 4 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 19 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 19 cpv. 2 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 19 cpv. 3 | abrogazione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 19 cpv. 4 | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 20 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 21 cpv. 3 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 22 cpv. 1 | abrogazione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 22 cpv. 2 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Titolo 5a. | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 22a | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 22b | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 26a | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 27 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 28 cpv. 2 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 33 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 36 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 36 cpv. 2 | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 37 cpv. 1 | modifica | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 37 cpv. 1bis | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 41 cpv. 4 | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 42 cpv. 3 | introduzione | 2017-032 |
| 07.12.2016 | 01.01.2018 | Art. 47a | introduzione | 2017-032 |
| 03.12.2019 | 01.04.2019 | Art. 11 cpv. 3 | introduzione | 2020-022 |
| 03.12.2019 | 01.04.2019 | Art. 37 cpv. 1 | modifica | 2020-022 |
| 03.12.2019 | 01.04.2019 | Art. 47b | introduzione | 2020-022 |
| 07.12.2021 | 01.10.2022 | Art. 30 cpv. 2 | modifica | 2022-029 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 15.06.2010 | 01.01.2011 | prima versione | - |
| Art. 3 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 4 cpv. 1, a) | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 6a | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 8a | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 11 cpv. 1, f) | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 11 cpv. 3 | 03.12.2019 | 01.04.2019 | introduzione | 2020-022 |
| Art. 13 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 13 cpv. 3, a) | 07.12.2016 | 01.01.2018 | abrogazione | 2017-032 |
| Art. 14 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | abrogazione | 2017-032 |
| Art. 14 cpv. 4 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | abrogazione | 2017-032 |
| Art. 15 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | abrogazione | 2017-032 |
| Art. 16 cpv. 5 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 17 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 17 cpv. 2 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 17 cpv. 4 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 19 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 19 cpv. 2 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 19 cpv. 3 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | abrogazione | 2017-032 |
| Art. 19 cpv. 4 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 20 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 21 cpv. 3 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 22 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | abrogazione | 2017-032 |
| Art. 22 cpv. 2 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Titolo 5a. | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 22a | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 22b | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 26a | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 27 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 28 cpv. 2 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 30 cpv. 2 | 07.12.2021 | 01.10.2022 | modifica | 2022-029 |
| Art. 33 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 36 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 36 cpv. 2 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 37 cpv. 1 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | modifica | 2017-032 |
| Art. 37 cpv. 1 | 03.12.2019 | 01.04.2019 | modifica | 2020-022 |
| Art. 37 cpv. 1bis | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 41 cpv. 4 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 42 cpv. 3 | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 47a | 07.12.2016 | 01.01.2018 | introduzione | 2017-032 |
| Art. 47b | 03.12.2019 | 01.04.2019 | introduzione | 2020-022 |