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840.110

Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio

del 26.10.2010 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Oggetto e assegnazione dei compiti

1.1. Disposizioni generali

Art. 1 Prescrizioni di protezione antincendio

Quali prescrizioni vincolanti per la protezione antincendio preventiva valgono le prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio conformemente alla versione attuale dell'appendice 1. *

Art. 2 Definizione 1. Edifici e impianti senza particolare pericolo

Sono considerati edifici e impianti senza particolare pericolo:

  1. edifici abitativi massicci della categoria altezza ridotta e media;
  2. edifici abitativi realizzati con costruzione di tipo combustibile della categoria altezza ridotta;
  3. autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano fino a 600 m²;
  4. edifici rurali e aziende agricole con un volume fino a 3000 m³;
  5. piccole aziende artigianali che non sono a rischio di incendio o di esplosione;
  6. esercizi pubblici e locali di vendita situati al pianterreno con un'occupazione massima di 100 persone;
  7. edifici con dimensioni ridotte;
  8. edifici annessi (ad es. casette da giardino, ripari per biciclette, stalle per piccoli animali, piccoli depositi);
  9. dispositivi tecnici di protezione antincendio e impianti tecnici dell'edificio per edifici e impianti secondo le lettere a-h.

Art. 3 2. Edifici e impianti con particolare pericolo

Sono considerati edifici e impianti con particolare pericolo:

  1. edifici e impianti non elencati nell'articolo 2;
  2. edifici e impianti che divergono dalle misure standard della Norma di protezione antincendio e delle prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio.

1.2. Permesso di polizia del fuoco *

Art. 4 Manifestazioni con particolare pericolo

Sono manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali e oggetti in particolare: *

  1. eventi con una concentrazione di persone che supera l'occupazione dei locali determinante per le vie di fuga necessarie;
  2. eventi con attività incompatibili con le vie di fuga dei locali;
  3. eventi all'aperto a partire da 1000 persone e in tende o costruzioni provvisorie a partire da 300 persone.

Art. 5 Quantità che possono essere depositate senza autorizzazione

Se non contengono sostanze altamente pericolose, senza un permesso di polizia del fuoco in locali di qualsiasi tipo di costruzione è possibile stoccare:

  1. liquidi combustibili: per le classi di pericolosità F1 e F2 fino a 5 litri e per le classi di pericolosità da F3 a F5 fino a 30 litri;
  2. gas liquido: al massimo 50 kg;
  3. sostanze solide che non tendono all'autocombustione e che a contatto con l'acqua non sviluppano gas infiammabili, né sono esplosive.

Per lo stoccaggio valgono i requisiti stabiliti nelle prescrizioni di protezione antincendio.

Art. 6 Stoccaggio in quantità limitate

È considerato uno stoccaggio in quantità limitate di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione:

  1. lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F1 e F2 in fusti e piccoli serbatoi fino a 450 litri per edificio;
  2. lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F 3 e F 4 in fusti e piccoli serbatoi fino a 250 000 litri per edificio.

Art. 7 Trasferimento dell'attività di protezione antincendio

Prestazioni fornite dall'Assicurazione fabbricati su incarico del comune vengono fatturate al comune secondo le aliquote di compensazione del Cantone per prestazioni a favore di terzi. *

1.3. Controlli della protezione antincendio

Art. 8 Collaudo

Il committente è tenuto ad annunciare per tempo la conclusione dei lavori di costruzione prima della messa in esercizio all'autorità d'autorizzazione.

Per il rilascio del permesso relativo al ritiro o all'esercizio l'autorità d'autorizzazione può richiedere certificati di laboratori riconosciuti relativi all'impiego dei prodotti antincendio prescritti.

Art. 9 Controlli periodici di protezione antincendio 1. Entità del controllo

L'oggetto dei controlli periodici di protezione antincendio consiste nella verifica del rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio. Va in particolare verificato che:

  1. gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo corrispondano alle prescrizioni e che vengano mantenuti in buono stato;
  2. eventuale materiale combustibile sia depositato a una distanza sufficiente da dispositivi di riscaldamento;
  3. residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
  4. le scale e tutte le altre vie di fuga siano accessibili liberamente o adibite ad altri usi;
  5. muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano conformi alle prescrizioni;
  6. i dispositivi di spegnimento e gli estintori siano pronti all'uso e funzionanti;
  7. carburanti o altre sostanze infiammabili vengano conservati secondo le prescrizioni;
  8. veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stoccati in modo conforme alle prescrizioni;
  9. venga rispettata l'utilizzazione dei locali conforme alla destinazione e che non avvenga un'utilizzazione ad altro scopo;
  10. l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita.

L'autorità d'autorizzazione tiene un elenco degli edifici e degli impianti sottoposti al suo controllo. L'elenco contiene le indicazioni importanti per la prevenzione antincendio, in particolare sui controlli, i difetti accertati e le misure atte a eliminarli.

Art. 10 2. Intervalli di controllo

Vanno controllati ogni due anni:

  1. gli edifici a rischio d'incendio e di esplosione.

Vanno controllati ogni cinque anni:

  1. le attività di alloggio che ospitano costantemente o temporaneamente 20 o più persone;
  2. grattacieli con un'altezza complessiva superiore ai 30 m;
  3. edifici rurali e aziende agricole con un volume superiore a 3000 m³;
  4. negozi con una superficie complessiva, collegata come compartimenti tagliafuoco, superiore a 1200 m²;
  5. locali di vendita con una superficie di vendita superiore a 600 m², fino a 1200 m²;
  6. locali a grande concentrazione di persone in cui possono trattenersi più di 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e luoghi di riunione simili;
  7. parcheggi con una superficie del piano superiore a 600 m²;
  8. esercizi artigianali e industriali;
  9. edifici scolastici, scuole dell'infanzia, strutture di custodia collettiva diurna.

Vanno controllati ogni dieci anni:

  1. autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano da 150 m² a 600 m²;
  2. edifici amministrativi;
  3. locali di vendita con una superficie di vendita da 100 m² a 600 m²;
  4. locali con concentrazione di persone ridotta in cui possono trattenersi da 50 a 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti.

L'autorità di controllo competente può prolungare l'intervallo del controllo periodico per edifici e impianti con una valutazione positiva dei rischi di polizia del fuoco o con uno stato impeccabile di protezione antincendio, mentre può abbreviarlo per edifici e impianti con una valutazione negativa dei rischi o in uno stato di protezione antincendio lacunoso.

L'autorità di protezione antincendio può delegare i controlli a terzi con le nozioni necessarie.

1.4. Tasse

Art. 11 Tasse di polizia del fuoco

Le tasse per le prestazioni della polizia del fuoco sono disciplinate nell'appendice 2.

1.5. Settore degli spazzacamini

Art. 12 Tariffa degli spazzacamini

La retribuzione per i lavori dello spazzacamino si compone della tassa base e di una tariffa secondo dispendio di tempo.

Nella tassa base sono contenute le spese non direttamente fatturabili sul singolo oggetto della pulizia.

Con la tariffa secondo dispendio di tempo vengono retribuiti i costi di pulizia relative all'oggetto, compresi l'uso di apparecchi, attrezzi e macchine, la consulenza, l'amministrazione, nonché gli eventuali costi per la notifica di lacune di protezione antincendio.

Il tempo massimo fatturabile e l'aliquota d'indennizzo sono disciplinati nell'appendice 3. I tempi previsti corrispondono al dispendio medio di tempo necessario in caso di sporcizia normale. *

2. Settore dei pompieri

2.1. Assicurazione fabbricati

Art. 13 Competenza

Nel settore dei pompieri l'Assicurazione fabbricati è competente per:

  1. l'emanazione di direttive sulla formazione, l'equipaggiamento, l'effettivo e lo standard delle prestazioni dei pompieri;
  2. la formazione e il perfezionamento, che spettano al Cantone, degli specialisti e dei quadri dei pompieri, nonché degli istruttori;
  3. la realizzazione e l'esercizio di un centro di formazione per pompieri;
  4. la garanzia della prontezza d'allarme continua dei pompieri tramite un sistema di allarme delle squadre che copre tutto il territorio;
  5. la pianificazione concettuale dell'organizzazione del settore dei pompieri e il coordinamento nella realizzazione a livello comunale;
  6. la stipulazione di accordi di prestazioni con i gestori delle infrastrutture nonché con gli enti responsabili dei corpi pompieri dei centri di soccorso;
  7. l'acquisizione comune di apparecchi e mezzi;
  8. l'emanazione di direttive sulla fatturazione di prestazioni di intervento nel quadro dei compiti del centro di soccorso e nel quadro dell'aiuto intercomunale.

Al momento di emanare direttive all'indirizzo dei pompieri e in caso di formazione e perfezionamento, essa considera le direttive della Conferenza dei direttori cantonali competente.

Art. 14 Formazione e perfezionamento

L'Assicurazione fabbricati organizza i seguenti corsi:

1. Corsi di base cantonali
  a) corsi per sottufficiali;
  b) corsi per ufficiali;
  c) corsi per comandanti;
  d) direzione dell'intervento per incidenti maggiori;
  e) corsi per i quadri in settori speciali;
  f) formazione per gli istruttori.
2. Corsi per specialisti
  a) protezione delle vie respiratorie;
  b) lotta contro gli incidenti con fuoriuscita d'idrocarburi e di sostanze chimiche;
  c) incidenti su strade, impianti ferroviari e in gallerie.
3. Corsi di perfezionamento: Vengono organizzati corsi di perfezionamento per tutti i settori.

L'offerta di corsi può essere ampliata o adeguata a seconda del bisogno.

2.2. Pompieri

Art. 15 Allarme delle squadre

I comuni devono aderire al sistema di allarme delle squadre dell'Assicurazione fabbricati e devono occuparsi dell'acquisto e della manutenzione degli apparecchi finali conformemente alle direttive dell'Assicurazione fabbricati.

Art. 16 Pianificazione preventiva dell'intervento

I comuni devono valutare i pericoli d'incendio, ambientali e naturali nella loro zona d'intervento e devono allestire dei piani d'intervento dei corpi pompieri corrispondenti ai rischi. Per rischi elevati vanno allestiti piani d'intervento speciali. I piani d'intervento vanno esercitati. *

Art. 17 Organizzazione sul luogo del sinistro

Sul luogo del sinistro la direzione d'intervento dei pompieri è competente per il settore dei pompieri. In caso d'interventi che richiedono conoscenze speciali, essa può ricorrere a degli esperti. La direzione d'intervento dei pompieri fa parte della direzione generale dell'intervento. *

Essa delega la responsabilità del luogo del sinistro alla polizia dopo la conclusione dell'intervento dei pompieri. *

La direzione d'intervento dei pompieri può predisporre lo sgombero del luogo del sinistro se ciò è necessario per il completo spegnimento dell'incendio o per l'eliminazione di pericoli per persone e animali, per l'ambiente o per valori materiali. Ulteriori lavori di sgombero vanno concordati con l'Assicurazione fabbricati e la polizia. *

Art. 18 Obbligo di diligenza

Il corpo pompieri deve evitare inutili danneggiamenti a fabbricati e ad altre cose dovuti al suo intervento o a esercitazioni. Vanno in particolare ridotti con misure appropriate i danni dovuti all'acqua di spegnimento.

Art. 19 Garanzia del pronto intervento

Il pronto intervento dei corpi pompieri va garantito anche durante un evento, eventualmente con il coinvolgimento di altri corpi pompieri.

3. Contributi

3.1. Disposizioni generali

Art. 20 Oneri

I beneficiari dei contributi o i loro successori legittimi devono provvedere affinché impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici: *

  1. abbiano una manutenzione ineccepibile;
  2. siano in permanente stato operativo;
  3. vengano utilizzati conformemente allo scopo.

Art. 21 Restituzione

Se gli oneri non vengono adempiuti, oppure se impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici alla cui acquisizione o affitto il Cantone ha versato dei contributi vengono destinati ad altro scopo, per ogni anno perso della durata d'esercizio usuale a partire dalla garanzia di contributo va restituita una quota corrispondente del contributo versato.

Art. 22 Riduzione dei contributi

In caso di rinnovo prima della scadenza della durata d'esercizio usuale di impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici realizzati o acquisiti con contributi del Cantone, eventuali contributi vengono ridotti proporzionalmente.

3.2. Protezione antincendio preventiva

Art. 23 Misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi

Sono considerate misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi le acquisizioni e il montaggio di impianti di rilevazione d'incendio e di impianti sprinkler nonché di sistemi parafulmine che soddisfano le prescrizioni di protezione antincendio. *

I contributi vengono versati solo per edifici che sottostanno all'obbligo di assicurazione.

Non vengono versati contributi:

  1. per impianti previsti dalle prescrizioni di protezione antincendio o realizzati in sostituzione di altre misure antincendio;
  2. per impianti necessari all'esercizio o che servono al controllo e alla protezione di infrastrutture tecniche.

Art. 24 Ammontare del contributo

Il contributo ammonta al 25 percento delle spese computabili per apparecchi, condotte e montaggio.

Se l'impianto installato autonomamente copre solo una parte dell'edificio assicurato come unità, il contributo va ridotto proporzionalmente.

3.3. Corpi pompieri

Art. 25 Contributi ai corpi pompieri 1. Contributi agli investimenti

L'Assicurazione fabbricati versa ai corpi pompieri i seguenti contributi agli investimenti:

  1. corpi pompieri comunali
  1. * contributo di base magazzini dei corpi pompieri: 25%; altri investimenti: 30%
  2. *
  1. corpi pompieri intercomunali
  1. * contributo di base magazzini dei corpi pompieri: 25%; altri investimenti: 30%
  2. *
  3. * Per incrementare la prontezza d'intervento è possibile garantire a nuovi corpi pompieri intercomunali un contributo supplementare pari al massimo al 20% per al massimo tre anni.
  1. corpi pompieri aziendali
  1. * magazzini dei corpi pompieri: 25%
  2. * altri investimenti: 30%
  1. acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati
  1. se i corpi pompieri partecipano ad acquisizioni aggregate effettuate dall'Assicurazione fabbricati, il contributo complessivo può essere aumentato al massimo al 50%.

Le altre acquisizioni necessarie per l'esercizio che non necessitano di una decisione di contribuzione dell'Assicurazione fabbricati vengono indennizzate con un importo forfetario definito dall'Assicurazione fabbricati su base annua. *

… *

I corpi pompieri di comuni che si sono aggregati sono considerati corpi pompieri intercomunali durante i tre anni successivi all'aggregazione.

Art. 26 2. Contributi alle spese di locazione

Per locali dei corpi pompieri può essere prestato un contributo forfetario alle spese di locazione, al posto di un contributo agli investimenti, se:

  1. non è possibile realizzare in tempo utile una nuova costruzione;
  2. il contratto d'affitto è stato stipulato per almeno dieci anni e annotato nel registro fondiario.

Il contributo viene calcolato sul valore a nuovo dei locali presi in affitto dopo la loro ristrutturazione, incluse le spese per le installazioni d'esercizio necessarie e per la realizzazione del piazzale antistante.

Art. 27 3. Contributi alla formazione e al perfezionamento professionale

Per la formazione e il perfezionamento professionale dei quadri del corpo pompieri vengono versati i seguenti contributi:

  1. corsi conformemente all'art. 14: 100%
  2. indennità giornaliera per partecipante ai corsi di base cantonali: fr. 150.–

3.4. Acqua di spegnimento

Art. 28 Presupposti per la concessione di contributi

Possono essere concessi contributi se per quanto riguarda quantità e pressione, l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento risulta sufficiente alle necessità dei corpi pompieri e degli impianti antincendio negli edifici.

Per impianti della rete di distribuzione d'acqua con i necessari idranti a colonna vengono concessi contributi a partire da un diametro interno di 100 millimetri. A partire da un diametro interno di 100 millimetri fino a un diametro interno di 200 millimetri viene versato l'intero contributo, oltre un diametro interno di 200 millimetri il contributo viene prestato in proporzione al rapporto tra l'utilizzo di acqua di spegnimento e di acqua industriale dell'approvvigionamento d'acqua. *

Per le zone di conservazione, per edifici permanentemente abitati fuori della zona edificabile e per edifici agricoli, i requisiti posti alla struttura di approvvigionamento di acqua di spegnimento vanno stabiliti in modo tale che le spese risultanti siano ragionevoli per i comuni e per i proprietari degli edifici interessati.

Gli idranti hanno diritto a contributi se sistemati secondo le norme riconosciute a livello svizzero.

Gli investimenti di rinnovo hanno diritto a contributi nella misura in cui l'impianto ha raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque. L'Assicurazione fabbricati in casi motivati può accordare contributi anche a rinnovi di impianti che non hanno raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive.

Art. 29 Contributi all'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento

L'Assicurazione fabbricati versa i seguenti contributi alle spese computabili per la costruzione e alle spese di esercizio di impianti d'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento: *

  1. nuovi investimenti
  1. contributo di base: 15%
  2. *
  1. investimenti sostitutivi
  1. contributo di base: 10%
  2. *
  1. contributi d'esercizio
  1. contributo di base: 2500 franchi;
  2. contributo supplementare: 4 franchi per ogni milione della somma di assicurazione degli edifici.

… *

Per zone con uno scarso sviluppo edile e per costruzioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di edifici rurali e aziende agricole con oltre 3 000 m³ di spazio trasformato, i contributi agli investimenti non possono superare il due per cento del valore d'assicurazione dell'edificio. *

L'Assicurazione fabbricati verifica periodicamente ogni cinque anni se l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento soddisfa i presupposti conformemente all'articolo 41 capoverso 3 della legge. In caso di difetti accertati il diritto a contributi viene meno fino alla loro eliminazione, tuttavia almeno per l'anno di contribuzione interessato. *

4. Disposizioni finali

Art. 30 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

La presente ordinanza entra in vigore[2] con la legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni del 15 giugno 2010[3]

A tale data sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla polizia del fuoco del 19 settembre 2000[4];
  2. Tariffa della polizia del fuoco del 7 marzo 1995[5];
  3. Tariffa degli spazzacamini del 17 ottobre 1995[6].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
26.10.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -
16.12.2014 01.01.2015 Art. 2 cpv. 1, a) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 2 cpv. 1, b) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 2 cpv. 1, f) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 2 cpv. 1, g) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 2 cpv. 1, h) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 2 cpv. 1, i) introduzione 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 4 cpv. 1, c) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 1, b) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 1, c) abrogazione 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 1, d) abrogazione 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 1, e) abrogazione 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, a) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, b) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, c) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, d) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, e) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, f) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, g) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, h) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, i) introduzione 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, k) introduzione 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 2, l) introduzione 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 3, a) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 3, b) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 3, c) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Art. 10 cpv. 3, d) modifica 2014-040
16.12.2014 01.01.2015 Allegato 1 contenuto modificato 2014-040
14.03.2017 01.02.2017 Art. 1 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Titolo 1.2. modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 4 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 7 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 10 cpv. 1, a) modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 10 cpv. 1, b) abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 10 cpv. 2, a) modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 10 cpv. 2, b) abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 10 cpv. 2, c) abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 10 cpv. 2, f) modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 12 cpv. 4 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 13 cpv. 1, f) modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 16 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 17 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 17 cpv. 2 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 17 cpv. 3 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 20 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 23 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 23 cpv. 3, a) modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 25 cpv. 1, a), 2. abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 25 cpv. 1, b), 2. abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 25 cpv. 1, b), 3. modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 25 cpv. 1, d) introduzione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 25 cpv. 1bis introduzione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 25 cpv. 2 abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 28 cpv. 2 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 1 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 1, a) modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 1, a), 2. abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 1, b) modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 1, b), 2. abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 1, c) introduzione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 2 abrogazione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 3 modifica 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Art. 29 cpv. 4 introduzione 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Allegato 1 nome e contenuto modificati 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Allegato 2 contenuto modificato 2017-012
14.03.2017 01.02.2017 Allegato 3 nome e contenuto modificati 2017-012
04.04.2023 01.05.2023 Allegato 3 contenuto modificato 2023-005
12.08.2025 01.09.2025 Allegato 3 contenuto modificato 2025-043
02.12.2025 01.01.2026 Art. 13 cpv. 1, g) modifica 2025-060
02.12.2025 01.01.2026 Art. 13 cpv. 1, h) introduzione 2025-060
02.12.2025 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1, a), 1. modifica 2025-060
02.12.2025 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1, b), 1. modifica 2025-060
02.12.2025 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1, b), 3. modifica 2025-060
02.12.2025 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1, c), 1. modifica 2025-060
02.12.2025 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1, c), 2. modifica 2025-060
02.12.2025 01.01.2026 Art. 25 cpv. 1bis modifica 2025-060

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 26.10.2010 01.01.2011 prima versione -
Art. 1 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 2 cpv. 1, a) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 2 cpv. 1, b) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 2 cpv. 1, f) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 2 cpv. 1, g) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 2 cpv. 1, h) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 2 cpv. 1, i) 16.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-040
Titolo 1.2. 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 4 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 4 cpv. 1, c) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 7 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 10 cpv. 1, a) 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 10 cpv. 1, b) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 1, b) 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 10 cpv. 1, c) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-040
Art. 10 cpv. 1, d) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-040
Art. 10 cpv. 1, e) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-040
Art. 10 cpv. 2, a) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, a) 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 10 cpv. 2, b) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, b) 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 10 cpv. 2, c) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, c) 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 10 cpv. 2, d) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, e) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, f) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, f) 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 10 cpv. 2, g) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, h) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 2, i) 16.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-040
Art. 10 cpv. 2, k) 16.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-040
Art. 10 cpv. 2, l) 16.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-040
Art. 10 cpv. 3, a) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 3, b) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 3, c) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 10 cpv. 3, d) 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-040
Art. 12 cpv. 4 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 13 cpv. 1, f) 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 13 cpv. 1, g) 02.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-060
Art. 13 cpv. 1, h) 02.12.2025 01.01.2026 introduzione 2025-060
Art. 16 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 17 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 17 cpv. 2 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 17 cpv. 3 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 20 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 23 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 23 cpv. 3, a) 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 25 cpv. 1, a), 1. 02.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-060
Art. 25 cpv. 1, a), 2. 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 1. 02.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-060
Art. 25 cpv. 1, b), 2. 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 3. 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 25 cpv. 1, b), 3. 02.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-060
Art. 25 cpv. 1, c), 1. 02.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-060
Art. 25 cpv. 1, c), 2. 02.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-060
Art. 25 cpv. 1, d) 14.03.2017 01.02.2017 introduzione 2017-012
Art. 25 cpv. 1bis 14.03.2017 01.02.2017 introduzione 2017-012
Art. 25 cpv. 1bis 02.12.2025 01.01.2026 modifica 2025-060
Art. 25 cpv. 2 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 28 cpv. 2 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 29 cpv. 1 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 29 cpv. 1, a) 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 29 cpv. 1, a), 2. 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 29 cpv. 1, b) 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 29 cpv. 1, b), 2. 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 29 cpv. 1, c) 14.03.2017 01.02.2017 introduzione 2017-012
Art. 29 cpv. 2 14.03.2017 01.02.2017 abrogazione 2017-012
Art. 29 cpv. 3 14.03.2017 01.02.2017 modifica 2017-012
Art. 29 cpv. 4 14.03.2017 01.02.2017 introduzione 2017-012
Allegato 1 16.12.2014 01.01.2015 contenuto modificato 2014-040
Allegato 1 14.03.2017 01.02.2017 nome e contenuto modificati 2017-012
Allegato 2 14.03.2017 01.02.2017 contenuto modificato 2017-012
Allegato 3 14.03.2017 01.02.2017 nome e contenuto modificati 2017-012
Allegato 3 04.04.2023 01.05.2023 contenuto modificato 2023-005
Allegato 3 12.08.2025 01.09.2025 contenuto modificato 2025-043