La presente ordinanza disciplina le tasse per atti d'ufficio e servizi dell'Ufficio della circolazione nel settore dell'ammissione alla circolazione di persone e veicoli.
870.130
Ordinanza concernente le tasse nel settore della circolazione stradale
(OTCS)
Preambolo
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Calcolo delle tasse
Le tasse vengono riscosse forfetariamente, in funzione del tempo impiegato oppure a seconda delle infrastrutture nonché del materiale messi a disposizione.
Se le tasse vengono calcolate in funzione del tempo impiegato, la tariffa oraria ammonta a 140 franchi. Per ogni quarto d'ora iniziato alla persona assoggettata vengono addebitati 35 franchi.
Per atti d'ufficio o servizi urgenti viene riscosso un supplemento. Questo ammonta ad almeno 20 franchi, al massimo alla tassa per l'atto d'ufficio o il servizio corrispondente.
Le spese per esami medici, psicologici e di altro tipo sono a carico del richiedente. Esse sono dovute in aggiunta alle tasse stabilite.
Art. 3 Tasse senza voce di tassa
Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per le spese, per il gratuito patrocinio e per le spese ripetibili nella procedura amministrativa la tassa si conforma all'ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative[3].
Se la presente ordinanza non prevede alcuna tassa per altri atti d'ufficio o servizi, la tassa viene calcolata in base alle spese generate nonché all'importanza della prestazione e all'interesse alla sua esecuzione.
Occorre tenere conto dei principi di calcolo conformemente al capoverso 2 anche quando la presente ordinanza prevede un quadro tariffario.
Art. 4 Rinuncia alla riscossione di tasse
Per i veicoli del Cantone non vengono riscosse tasse.
Le persone con disabilità motorie non pagano tasse per l'esame di funzionalità né per le relative iscrizioni nella licenza di condurre o di circolazione.
Nel singolo caso, una tassa può essere condonata del tutto o in parte se per il debitore il pagamento rappresenta un rigore sproporzionato o se una domanda viene respinta.
Art. 5 Competenza
L'Ufficio della circolazione stabilisce le tasse.
Esso decide in merito al condono integrale o parziale di una tassa.
2. Tasse di ammissione
Art. 6 Licenza di condurre
Le tasse ammontano a:
- per il rilascio di una licenza di condurre o di un duplicato: fr. 40.–
- per il rilascio di una licenza di condurre internazionale: fr. 40.–
- per la sostituzione di una licenza di condurre estera: fr. 80.–
Art. 7 Licenza per allievo conducente
Le tasse ammontano a:
- per l'elaborazione di una domanda di rilascio di una licenza per allievo conducente: fr. 30.–
- per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di un duplicato: fr. 40.–
Per la modifica della licenza per allievo conducente è dovuta una tassa di 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.
Art. 8 Licenza di circolazione
Le tasse ammontano a:
- per il rilascio di una licenza di circolazione o di un duplicato per un ciclomotore: fr. 20.–
- per il rilascio di altre licenze di circolazione o di altri duplicati: fr. 40.–
- per la licenza generale di un veicolo di riserva per veicolo e anno: fr. 30.–
Per la modifica della licenza di circolazione è dovuta una tassa di 20 franchi. Per i cambiamenti di indirizzo non vengono riscosse tasse.
Per l'iscrizione "Vietato il cambiamento del detentore del veicolo" (codice 178) è dovuta una tassa di 30 franchi.
Art. 9 Tasse per targhe di controllo
Le tasse per l'emissione di targhe di controllo ammontano a:
- per coppia di targhe: fr. 40.–
- per targa singola: fr. 20.–
- per ciclomotori: fr. 10.–
Per il trasferimento di una targa di controllo singola o di una coppia di targhe di controllo è dovuta una tassa di 120 franchi. Tale tassa non viene riscossa se le targhe di controllo vengono trasferite tra coniugi o tra partner registrati.
Per la rimessa in circolazione di targhe di controllo è dovuta una tassa di 30 franchi, incluse le spese di deposito.
Per la proroga del deposito di targhe di controllo è dovuta una tassa di 30 franchi all'anno.
Art. 10 Vignette per ciclomotori
Per la consegna della vignetta per ciclomotori vengono di norma riscosse una tassa di base e una tassa per l'assicurazione collettiva di responsabilità civile.
La tassa di base ammonta a:
- all'anno: fr. 20.–
- per singoli giorni: fr. 5.–
La tassa per l'assicurazione collettiva di responsabilità civile si conforma al contratto di assicurazione stipulato dall'Ufficio della circolazione.
È possibile stipulare un'assicurazione annuale. Se un ciclomotore viene messo in funzione dopo il 30 settembre è dovuta la metà della tariffa annuale. Negli altri casi deve essere versata la tariffa annuale integrale.
È possibile stipulare un'assicurazione giornaliera per 24 ore o per 48 ore.
La tassa per l'assicurazione collettiva di responsabilità civile non è dovuta se il richiedente dispone di un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente.
3. Tasse d'esame
Art. 11 Esame di conducente
Le tasse per l'esame teorico ammontano a:
- per teoria in gruppo: fr. 35.–
- per teoria individuale: fr. 120.–
Le tasse per l'esame di conducente pratico ammontano a:
- per la categoria A: fr. 80.–
- per la categoria A1: fr. 80.–
- per la categoria B: fr. 120.–
- per la categoria B1: fr. 120.–
- per la categoria C: fr. 180.–
- per la categoria C1: fr. 180.–
- per la categoria D: fr. 240.–
- per la categoria D1: fr. 180.–
- per la categoria BE: fr. 120.–
- per la categoria CE/C1E/DE/D1E: fr. 180.–
- per la categoria F: fr. 120.–
- per la categoria G: fr. 120.–
- per la categoria M: fr. 80.–
- per trasporti professionali di persone: fr. 120.–
Per l'elaborazione di una domanda di sostenere l'esame di conducente in un altro Cantone è dovuta una tassa di 30 franchi.
Art. 12 Controllo dei veicoli
Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 1000 kg ammontano a:
- per esami successivi: fr. 50.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo: fr. 50.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo: fr. 100.–
- per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo: fr. 140.–
Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 3500 kg ammontano a:
- per esami successivi: fr. 70.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo: fr. 70.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo: fr. 140.–
- per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo: fr. 210.–
Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 6000 kg ammontano a:
- per esami successivi: fr. 105.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo: fr. 105.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo: fr. 210.–
- per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo: fr. 280.–
Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 12 000 kg ammontano a:
- per esami successivi: fr. 140.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo: fr. 140.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo: fr. 245.–
- per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo: fr. 350.–
Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 19 500 kg ammontano a:
- per esami successivi: fr. 210.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo: fr. 210.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo: fr. 280.–
- per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo: fr. 350.–
Le tasse per veicoli fino a un peso totale massimo di 32 000 kg ammontano a:
- per esami successivi: fr. 280.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo: fr. 280.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo: fr. 350.–
- per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo: fr. 420.–
Le tasse per veicoli fino a un peso totale superiore a 32 000 kg ammontano a:
- per esami successivi: fr. 350.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione del tipo: fr. 350.–
- per ammissioni di veicoli con omologazione parziale del tipo: fr. 420.–
- per ammissioni di veicoli senza omologazione del tipo: fr. 490.–
Per il calcolo delle tasse in caso di semirimorchi sono determinanti soltanto due terzi del peso totale.
Art. 13 Tasse d'esame in funzione del tempo impiegato
Le seguenti tasse d'esame vengono riscosse in funzione del tempo impiegato:
- per un onere legato all'esame straordinario;
- per esami parziali e complementari;
- per il collaudo parziale di un veicolo;
- per modifiche tecniche a un veicolo;
- per difetti notificati dalla polizia a un veicolo;
- per esami successivi a seguito di difetti è dovuta al massimo la tassa di ammissione corrispondente;
- per l'onere supplementare di controlli dei freni di rimorchi agricoli.
Art. 14 Assenza da un esame
Chi non si presenta a un esame senza un valido motivo, disdice in ritardo la propria iscrizione senza un valido motivo oppure chi non sostiene l'esame per un altro motivo ad egli imputabile è tenuto a versare l'intera tassa di esame.
I titolari di autofficine che non si presentano a un esame senza un valido motivo, che disdicono in ritardo la propria iscrizione senza un valido motivo oppure che non sostengono l'esame per un altro motivo ad essi imputabile sono tenuti a versare una tassa in funzione del dispendio di tempo causato, al massimo pari alla tassa d'esame corrispondente.
Una disdetta è considerata tardiva se non perviene all'Ufficio della circolazione almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell'esame.
Art. 15 Altre tasse d'esame
Per l'elaborazione di un certificato di riparazione è dovuta una tassa di 20 franchi.
Per la registrazione di un esame del veicolo avvenuto fuori Cantone è dovuta una tassa di 20 franchi.
4. Altre tasse
Art. 16 Tasse per diversi permessi
La tassa per l'elaborazione di un'abilitazione quale maestro conducente ammonta a 240 franchi.
La tassa per l'ammissione quale formatore di apprendisti conducenti di autocarri ammonta a 120 franchi.
Le tasse per il permesso di collaudo di veicoli con approvazione del tipo ammontano a:
- per il corso d'istruzione: fr. 240.–
- per l'ispezione dell'attrezzatura e gli ulteriori oneri: fr. 320.–
Art. 17 Tasse per permessi speciali per veicoli
Per il rilascio di singoli permessi speciali per veicoli che superano i pesi previsti dalla legge o segnalati su strade principali e secondarie vengono riscosse le seguenti tasse:
- una tassa di rilascio: fr. 70.–
- una tassa per l'utilizzo della strada: fr. 0.15 per t/km
Per il rilascio di permessi speciali annuali per veicoli che superano le direttive di legge in materia di dimensioni, peso, misure o condizioni del percorso circolare e per veicoli speciali vengono riscosse le seguenti tasse:
- una tassa di rilascio:
| 1. | la prima volta: | fr. 70.– |
| 2. | in caso di proroga: | fr. 50.– |
- una tassa per l'utilizzo della strada: fr. 120.–
Per il rilascio dei permessi speciali della durata di tre anni per veicoli battipista vengono riscosse le seguenti tasse:
- una tassa di rilascio:
| 1. | la prima volta: | fr. 70.– |
| 2. | in caso di proroga: | fr. 50.– |
- una tassa per l'utilizzo della strada: fr. 120.–
Per il rilascio del permesso speciale per la circolazione all'interno dell'azienda vengono riscosse le seguenti tasse:
- per il primo rilascio: fr. 280.–
- per la proroga: fr. 50.–
Se i permessi speciali richiedono una verifica statica di manufatti, la persona assoggettata si fa carico delle spese per gli accertamenti dell'Ufficio tecnico o per una perizia specialistica, in aggiunta alle tasse previste dai capoversi 1 – 3.
Art. 18 Tassa per licenze di circolazione collettive
La tassa per l'elaborazione di una domanda per il primo rilascio di una licenza di circolazione collettiva ammonta a 350 franchi.
La tassa per il rilascio di un'ulteriore licenza di circolazione collettiva ammonta a 140 franchi.
Art. 19 Altre tasse
Per le attestazioni è dovuta una tassa da 10 a 100 franchi, in assenza di una specifica regolamentazione relativa alle tasse.
Per la revoca da parte della polizia di una targa di controllo e/o di una licenza di circolazione è dovuta una tassa di 200 franchi.
Per l'ispezione di scuole guida è dovuta una tassa di 240 franchi.
Per valutazioni informatiche è dovuta una tassa da 20 a 200 franchi per l'elaborazione di ogni ricerca.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2022 | 01.01.2023 | atto normativo | prima versione | 2022-036 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 22.11.2022 | 01.01.2023 | prima versione | 2022-036 |