Nel quadro dei collegamenti di base, il Cantone ordina insieme alla Confederazione collegamenti con il traffico regionale viaggiatori e in aggiunta collegamenti elementari.
In collaborazione con i comuni, le regioni, le corporazioni di comuni od organizzazioni simili il Cantone può ordinare collegamenti che vadano oltre quanto previsto dal capoverso 1 (collegamenti complementari), tenendo conto della domanda e dell'economicità.
La procedura di ordinazione si conforma alle disposizioni in materia previste dall'ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori concernenti le ordinazioni congiunte tra Confederazione e Cantoni, se il Cantone non emana disposizioni divergenti per i collegamenti elementari e complementari. Il Cantone agisce in vece della Confederazione (Ufficio federale dei trasporti). Di norma nel quadro dell'ordinazione conformemente al capoverso 2 la gestione viene assunta dal Cantone.
Nell'anno intermedio della procedura di ordinazione della Confederazione che viene svolta su base biennale il Cantone può adeguare l'ordinazione dei collegamenti di base o dei collegamenti complementari.