Lexipedia

873.450

Ordinanza concernente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati esonerati dalla concessione federale

del 08.12.2025 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanata dal Governo il 8 dicembre 2025

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. In generale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le competenze e la riscossione delle tasse per l'approvazione tecnica, il collaudo, l'autorizzazione d'esercizio e il controllo di funivie, sciovie e ascensori inclinati esonerati dalla concessione federale ai sensi del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale[2].

2. Competenze

Art. 2 Autorizzazione d'esercizio

La competenza per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio spetta all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione.

Art. 3 Approvazione, collaudo, controllo

I compiti di approvazione tecnica, di collaudo e di controllo vengono delegati al Servizio di controllo CITS.

3. Tasse

Art. 4 Tasse d'autorizzazione

L'ammontare delle tasse per il rilascio, la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio si conforma alle rispettive categorie di impianto secondo il Regolamento sulla costruzione e sull'esercizio di impianti a fune e sciovie esonerati dalla concessione federale (Regolamento CITS)[3]; i limiti delle tasse vengono fissati come segue:

  1. sciovie a fune bassa (piccole sciovie) e nastri trasportatori: da fr. 250.– a fr. 500.–
  2. tutte le altre funivie e sciovie nonché tutti gli altri ascensori inclinati esonerati dalla concessione federale: da fr. 500.– a fr. 2000.–

Per la revoca dell'autorizzazione d'esercizio può essere riscossa una tassa di al massimo 200 franchi.

Art. 5 Tasse di controllo

Le tasse per il controllo sono costituite da una tassa base annua per l'onere amministrativo e da una tassa d'ispezione annua.

L'ammontare delle tasse si conforma alle rispettive categorie di impianto secondo il Regolamento CITS e il Regolamento sugli emolumenti CITS[4]. Si applicano i seguenti limiti delle tasse:

  1. tassa base: da fr. 50.– a fr. 1000.–
  2. tassa d'ispezione: da fr. 50.– a fr. 2000.–

Se per mancanza di neve o per altre condizioni climatiche un impianto non può essere messo in esercizio per due anni consecutivi, su richiesta scritta le tasse per il controllo possono venire condonate totalmente o in parte al relativo gestore dell'impianto.

Egress

2025-062

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.12.2025 01.01.2026 atto normativo prima versione 2025-062

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.12.2025 01.01.2026 prima versione 2025-062