Lexipedia

875.100

Ordinanza cantonale sulla navigazione aerea

(OCNA)

del 16.11.2010 (stato 01.01.2011)

Preambolo

emanata dal Governo il 16 novembre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina, fatto salvo il diritto federale, la competenza delle autorità cantonali nel settore della legislazione federale in materia di navigazione aerea.

Art. 2 Dipartimento competente

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (di seguito: Dipartimento) è il Dipartimento competente nel settore dell'aviazione civile.

Il Dipartimento coordina a livello cantonale le procedure di concessione e di autorizzazione conformemente al diritto sulla navigazione aerea.

2. Competenze

Art. 3 Governo

Il Governo è competente per:

  1. le prese di posizione relative a progetti legislativi della Confederazione;
  2. il consenso in merito alla ridefinizione o all'eliminazione di aree di atterraggio in montagna.

Art. 4 Dipartimento

Il Dipartimento è competente in particolare per:

  1. prese di posizione in merito a concessioni d'esercizio, autorizzazioni d'esercizio e regolamenti d'esercizio per aerodromi.
  2. prese di posizione per l'autorizzazione di costruzioni e impianti che servono interamente o in prevalenza all'esercizio di un aerodromo;
  3. prese di posizione in merito a manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché in merito ad atterraggi esterni in montagna e su specchi d'acqua pubblici.

Il Dipartimento può richiedere la determinazione o la soppressione di zone riservate e linee di arretramento nell'area confinante con aerodromi.

Art. 5 Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione

All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione competono l'accettazione, l'esame formale e l'inoltro all'Ufficio federale dell'aviazione civile di notifiche concernenti ostacoli alla navigazione aerea.

Art. 6 Comuni

L'autorizzazione per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che non servono interamente o in prevalenza all'esercizio dell'aerodromo (impianti annessi) si conforma al diritto cantonale in materia di pianificazione territoriale e alle legislazioni edilizie comunali.

Prima di decidere in merito alla licenza edilizia, i comuni devono interpellare l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

Art. 7 Procura pubblica

La competenza di richiedere atti istruttori in caso di incidenti aerei e di eventi gravi spetta alla Procura pubblica.

3. Disposizione finale

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.11.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.11.2010 01.01.2011 prima versione -