La presente ordinanza disciplina, fatto salvo il diritto federale, la competenza delle autorità cantonali nel settore della legislazione federale in materia di navigazione aerea.
875.100
Ordinanza cantonale sulla navigazione aerea
(OCNA)
Preambolo
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Dipartimento competente
Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (di seguito: Dipartimento) è il Dipartimento competente nel settore dell'aviazione civile.
Il Dipartimento coordina a livello cantonale le procedure di concessione e di autorizzazione conformemente al diritto sulla navigazione aerea.
2. Competenze
Art. 3 Governo
Il Governo è competente per:
- le prese di posizione relative a progetti legislativi della Confederazione;
- il consenso in merito alla ridefinizione o all'eliminazione di aree di atterraggio in montagna.
Art. 4 Dipartimento
Il Dipartimento è competente in particolare per:
- prese di posizione in merito a concessioni d'esercizio, autorizzazioni d'esercizio e regolamenti d'esercizio per aerodromi.
- prese di posizione per l'autorizzazione di costruzioni e impianti che servono interamente o in prevalenza all'esercizio di un aerodromo;
- prese di posizione in merito a manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché in merito ad atterraggi esterni in montagna e su specchi d'acqua pubblici.
Il Dipartimento può richiedere la determinazione o la soppressione di zone riservate e linee di arretramento nell'area confinante con aerodromi.
Art. 5 Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione competono l'accettazione, l'esame formale e l'inoltro all'Ufficio federale dell'aviazione civile di notifiche concernenti ostacoli alla navigazione aerea.
Art. 6 Comuni
L'autorizzazione per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che non servono interamente o in prevalenza all'esercizio dell'aerodromo (impianti annessi) si conforma al diritto cantonale in materia di pianificazione territoriale e alle legislazioni edilizie comunali.
Prima di decidere in merito alla licenza edilizia, i comuni devono interpellare l'Ufficio federale dell'aviazione civile.
Art. 7 Procura pubblica
La competenza di richiedere atti istruttori in caso di incidenti aerei e di eventi gravi spetta alla Procura pubblica.
3. Disposizione finale
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2010 | 01.01.2011 | atto normativo | prima versione | - |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 16.11.2010 | 01.01.2011 | prima versione | - |