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Diritto preferenziale per alpi e diritto di godimento per gli interessati di fuori Cantone

del 03.09.1996 (stato 03.09.1996)

Preambolo

emanato dal Governo il 3 settembre 1996

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 della legge sull'agricoltura del 25 settembre 1994 fa stato per il diritto preferenziale la seguente data: «In caso di previsto cambiamento dell'affittuario, gli alpi destinati all'affitto devono essere messi a concorso dal locatario sul Foglio Ufficiale Cantonale entro il 1° agosto.»

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'agricoltura fa stato per il diritto di godimento la seguente data: «Agli interessati di fuori Cantone il diritto di estivare bestiame può essere concesso soltanto a partire dal 1° febbraio.»

Art. 3

Il presente decreto del Governo sostituisce quello del 23 novembre 1987, protocollo n. 3007.[1]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
03.09.1996 03.09.1996 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 03.09.1996 03.09.1996 prima versione -