Il Dipartimento stabilisce il numero necessario di commissari degli apiari e periti di stima. Esso assegna ai commissari degli apiari una determinata zona.
914.100
Ordinanza sulla veterinaria
(OVet)
Preambolo
1. Organizzazione
Art. 1 Commissari degli apiari e periti di stima
Art. 2 Supplenze
L'Ufficio regolamenta la supplenza fra i veterinari ufficiali, i commissari degli apiari, nonché i periti di stima.
2. Professioni veterinarie e gestione di uno studio
2.1. Disposizioni comuni
Art. 3 Domanda di autorizzazione
L'autorizzazione deve essere richiesta all'Ufficio competente prima dell'inizio dell'attività soggetta ad autorizzazione.
La domanda di rilascio dell'autorizzazione va inoltrata per iscritto all'Ufficio allegando la documentazione necessaria.
L'Ufficio è autorizzato a chiedere al richiedente ulteriori indicazioni o documenti oppure a chiederli a terzi.
Art. 4 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere cognome, nome, data di nascita, attinenza, nonché l'indirizzo esatto di domicilio del richiedente.
Nella domanda va indicato dove si intende gestire lo studio (indirizzo dello studio).
Se l'attività deve svolgersi nell'ambito di uno studio associato, vanno indicati gli altri titolari di un'autorizzazione all'esercizio di professioni veterinarie, nonché la forma giuridica della collaborazione.
Art. 5 Allegati alla domanda
Alla domanda va allegato un estratto aggiornato del casellario giudiziale.
Art. 6 Obblighi di notifica
L'apertura di ulteriori studi, nonché l'entrata in un nuovo studio associato devono essere notificate all'Ufficio.
Se uno studio viene chiuso o se il titolare dell'autorizzazione esce da uno studio associato, ciò deve essere notificato all'Ufficio.
Art. 7 Pubblicazione
L'Ufficio provvede a una pubblicazione adeguata dei nominativi dei titolari dell'autorizzazione.
2.2. Veterinari
Art. 8 Ulteriori allegati
Con la domanda va inoltrato il diploma di veterinario.
Nel caso di diplomi esteri vanno inoltre allegati il documento attestante il riconoscimento da parte delle autorità federali, nonché un estratto del casellario giudiziale del Paese d'origine.
Art. 9 Tenuta dei registri
La tenuta dei registri nell'ambito dell'attività di inseminazione artificiale si conforma all'articolo 13 della presente ordinanza.
2.3. Tecnici per l'inseminazione artificiale
Art. 10 Ulteriori allegati
Alla domanda va allegato l'attestato di capacità dell'Ufficio federale o per i tecnici di inseminazione operanti nella propria azienda l'attestato della conclusione della formazione prevista.
Art. 11 Attività consentite
Oltre alla stesura del rapporto preliminare è permesso in particolare:
| 1. | l'esame esteriore dell'animale (esame visivo); | ||
| 2. | la valutazione dell'idoneità all'inseminazione artificiale mediante palpazione dell'utero; | ||
| 3. | l'inseminazione. | ||
Art. 12 Attività vietate
Sono vietate in particolare tutte le visite ad animali da inseminare e da non inseminare ai sensi di una visita globale autonoma degli organi sessuali, oppure l'adozione di misure terapeutiche agli organi sessuali, oppure la formulazione di diagnosi scientifiche come reperti ovarici.
Art. 13 Tenuta dei registri
Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro delle dosi utilizzate o consegnate. Vanno annotati:
| 1. | data dell'acquisto; | ||
| 2. | fonte dell'acquisto (nome, indirizzo); | ||
| 3. | numero e identificazione delle dosi acquistate; | ||
| 4. | data dell'inseminazione; | ||
| 5. | identificazione della dose utilizzata; | ||
| 6. | identificazione dell'animale da inseminare (marchio auricolare o, se non presente, altri segni di riconoscimento); | ||
| 7. | nome e indirizzo del detentore dell'animale da inseminare. | ||
La documentazione deve essere conservata per almeno tre anni.
2.4. Altre professioni veterinarie
Art. 14 Ulteriori allegati
Alla domanda va allegato l'attestato relativo al superamento dell'esame.
Art. 15 Esame
All'esame viene ammesso chi ha versato le tasse d'esame.
L'esame consiste in una prova scritta di due ore e in una prova orale di almeno quindici minuti.
Viene ammesso alla prova orale solo chi ha superato la prova scritta.
Art. 16 Data dell'esame
L'Ufficio stabilisce le date degli esami.
Art. 17 Contenuto dell'esame
L'Ufficio definisce il contenuto dell'esame.
Art. 18 Valutazione dell'esame
Per la prova scritta e per la prova orale viene assegnato un voto compreso fra 1 e 6 ciascuna, ove 6 significa molto bene e 1 molto male.
L'esame è superato se la media dei voti delle due prove è di almeno 4 (sufficiente) e se nessun voto è inferiore a 3,5.
L'esito dell'esame viene comunicato per iscritto.
Art. 19 Attività precedente in un altro Cantone
Chi ha già legittimamente esercitato la propria attività in un altro Cantone e vuole esercitarla anche nel Cantone dei Grigioni deve annunciarsi all'Ufficio prima dell'inizio dell'attività. Deve documentare l'attività già legittimamente esercitata.
L'Ufficio può disporre condizioni per l'attività nel Cantone dei Grigioni. In particolare, esso può richiedere che l'esame venga recuperato completamente o in parte o che venga conclusa una formazione successivamente.
3. Gestione di medicamenti veterinari
Art. 20 Autorizzazione per il commercio al dettaglio 1. Farmacia in uno studio veterinario
La domanda per la gestione di una farmacia in uno studio veterinario deve essere inoltrata all'Ufficio insieme all'autorizzazione d'esercizio o alla domanda per tale autorizzazione.
Art. 21 2. Altre professioni veterinarie a) Limiti
A chi esercita un'altra professione veterinaria può venire rilasciata un'autorizzazione per il commercio al dettaglio per determinati gruppi di medicamenti della categoria D, come medicamenti omeopatici o antroposofici.
Art. 22 b) Presupposti
Il richiedente deve dimostrare di aver frequentato un corso riconosciuto e di averne superato un esame finale, avendo acquisito conoscenze relative alla legislazione sui medicamenti e alla gestione dei relativi gruppi di medicamenti.
L'Ufficio decide in merito al riconoscimento del corso.
In caso di dubbio se il corso possa essere riconosciuto o se il richiedente disponga delle conoscenze necessarie, l'Ufficio può ordinare che venga sostenuto un esame orale della durata di almeno quindici minuti.
Per quanto concerne l'esame fanno stato per il resto per analogia gli articoli 15 segg.
Art. 23 3. Proprietari di negozi zoologici e d'apicoltura specializzati
La domanda va inoltrata all'Ufficio insieme alla comprova di una formazione riconosciuta conclusa con successo.
Per il resto fa stato per analogia l'articolo 22.
Art. 24 Conservazione di medicamenti 1. In generale
I medicamenti devono essere conservati in un luogo inaccessibile a terzi e conformemente alle indicazioni di conservazione del produttore.
Art. 25 2. Studi associati
Negli studi associati deve essere designata almeno una persona competente per la conservazione ordinata dei medicamenti e per la tenuta dei registri (inventario, annotazioni sul flusso delle merci, ecc.). Essa deve essere titolare di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.
Se non viene designata una persona competente, tutti i titolari di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio sono responsabili per la conservazione e la tenuta dei registri.
Art. 25a * Applicazione a distanza
L'impiego di medicamenti mediante cerbottana o altre armi narcotizzanti può avvenire solo per scopi diagnostici. In merito a eventuali eccezioni decide il veterinario competente in accordo con l'Ufficio.
4. Eliminazione di sottoprodotti di origine animale
Art. 26 Servizio di raccolta
Il servizio di raccolta cantonale elimina regolarmente i sottoprodotti di origine animale dei centri regionali di raccolta, nonché, su incarico e con spese a loro carico, quelli dei centri comunali di raccolta e dei macelli e delle macellerie professionali, secondo i piani dei giri di raccolta approvati dall'Ufficio.
I contenitori di raccolta con il materiale da portare via vanno ogni volta preparati per essere svuotati in tempo utile conformemente al piano dei giri di raccolta.
Art. 27 Centri regionali di raccolta 1. Scopo
I centri regionali di raccolta servono al deposito di carcasse animali (compresa la selvaggina) fino a un peso di 70 chilogrammi, nonché di rifiuti animali provenienti da macelli e macellerie o da macellazioni private.
Art. 28 2. Organizzazione
Il comune di ubicazione regolamenta gli orari di apertura del centro regionale di raccolta in accordo con i comuni associati. Esso designa l'istituzione o la persona competente per la presa in consegna, il deposito, la preparazione per il carico e la manutenzione del centro di raccolta.
Art. 29 Trasporto al centro di raccolta
Il trasporto dei rifiuti di origine animale al centro regionale di raccolta spetta in linea di principio ai proprietari. Nel caso della selvaggina, esso spetta agli organi di vigilanza sulla caccia.
Art. 30 Centro comunale di raccolta
Quanto raccolto dal centro comunale di raccolta deve essere periodicamente trasportato al centro regionale di raccolta oppure consegnato al servizio di raccolta. Le spese sono a carico del comune.
Art. 31 Servizio di ritiro di carcasse animali
Le carcasse animali con un peso superiore a 70 chilogrammi vengono ritirate dal servizio di ritiro di carcasse animali. Devono essere preparate nel comune o lungo una strada principale o di collegamento. I detentori di animali notificano le carcasse al servizio designato dal comune, che inoltra la notifica al servizio di ritiro di carcasse animali.
Il ritiro deve avvenire entro 24 ore dalla ricezione di una notifica, in casi eccezionali e i fine settimana entro 48 ore al massimo. In caso di utilizzo del servizio di ritiro per carcasse di animali sotto i 70 chilogrammi di peso le spese di trasporto sono a carico del comune.
Art. 32 Eliminazione su alpi e fondi di montagna
Sugli alpi e nei fondi di montagna discosti eventuali carcasse di animali devono essere trasportate fino a una strada percorribile dove possano essere ritirate dal servizio di ritiro di carcasse animali, oppure devono essere seppellite conformemente alle relative disposizioni.
Art. 33 Vigilanza
La vigilanza sull'eliminazione di sottoprodotti di origine animale spetta all'Ufficio. Per quanto riguarda i servizi comunali e regionali di raccolta, nonché al servizio di raccolta esso può emanare direttive tecniche.
5. Protezione degli animali
Art. 34 Esame delle competenze per la decornazione e la castrazione 1. Notifica da parte del veterinario dell'effettivo
L'iscrizione da parte del veterinario dell'effettivo può avvenire soltanto dopo che il detentore di animali ha effettuato la decornazione o la castrazione di almeno cinque casi ciascuna sotto la supervisione del veterinario dell'effettivo.
Con la sua iscrizione il veterinario dell'effettivo conferma che il detentore di animali dispone delle competenze pratiche necessarie per effettuare gli interventi conformemente alla protezione degli animali.
Art. 35 2. Tasse d'esame
Le tasse d'esame di 300 franchi devono essere versate insieme all'iscrizione.
Fino a quando non vengono versate le tasse, l'iscrizione non è considerata completa.
Art. 36 3. Verifica
Il detentore di animali deve mettere alla prova le proprie competenze pratiche con un intervento su un animale del suo effettivo in presenza di un rappresentante dell'Ufficio. Al riguardo deve essere accordata anche la visione del registro dei trattamenti e di altri documenti necessari.
Art. 37 4. Obbligo di notifica
Per poter effettuare la verifica, il detentore di animali deve notificare all'Ufficio il prossimo animale che deve essere decornato o castrato, al più tardi due giorni dopo la sua nascita.
L'Ufficio è autorizzato a differire la verifica.
Art. 38 5. Estinzione dell'iscrizione
Se l'esame non viene superato, l'iscrizione si estingue e la formazione pratica deve essere ricominciata insieme al veterinario dell'effettivo. L'esame può essere ripetuto al massimo tre volte nell'arco di cinque anni.
Se per motivi dovuti al detentore di animali la verifica non può essere effettuata entro sei mesi dalla ricezione dell'iscrizione da parte dell'Ufficio, essa si estingue.
Art. 39 Ausili e attrezzi per cani
All'esame concernente l'uso di ausili e attrezzi per cani viene ammesso chi ha versato la tassa stabilita dall'Ufficio.
Art. 40 Conferma nell'ambito delle professioni legate alle pesca
La competenza per la conferma dell'equivalenza di una formazione ai sensi dell'articolo 196 lettera c dell'ordinanza sulla protezione degli animali spetta all'Ufficio per la caccia e la pesca.
6. Commercio di bestiame
Art. 41 Controllo del commercio di bestiame
I controlli del commercio del bestiame per l'anno trascorso devono essere inoltrati all'Ufficio entro il 31 gennaio dell'anno seguente.
7. Tasse e finanziamento
Art. 42 Sorveglianza del traffico di animali con l'estero
Nell'ambito del traffico di animali con l'estero, per le spese del veterinario ufficiale per la sorveglianza della salute vengono riscosse le tasse seguenti:
| 1. | redazione di certificati (p.es. certificato TRACES): | fr. 60.– | |
| 2. | attività di controllo del veterinario, all'ora: | fr. 140.– | |
| 3. | spese di laboratorio per animale: | fino a fr. 100.– | |
Art. 43 Controlli successivi
Per controlli volti ad accertare l'eliminazione del danno vengono riscosse le seguenti tasse:
| 1. | ambito della protezione degli animali: | ||
| a) | onere di controllo basso: | fr. 150.– |
| b) | onere di controllo medio: | fr. 300.– |
| c) | onere di controllo alto: | fr. 450.– |
| 2. | ambito della salute degli animali, traffico di animali e obbligo di registrazione: | ||
| a) | onere di controllo basso: | fr. 200.– |
| b) | onere di controllo medio: | fr. 400.– |
| c) | onere di controllo alto: | fr. 600.– |
| 3. | altri controlli successivi nell'ambito dell'applicazione della legislazione sulla veterinaria: | ||
| a) | onere di controllo basso: | da fr. 150.– a fr. 300.– |
| b) | onere di controllo medio: | da fr. 300.– a fr. 600.– |
| c) | onere di controllo alto: | da fr. 1000.– a fr. 2000.– |
Art. 44 * Sussidi al controllo degli animali da macello
Dal finanziamento speciale lotta contro le epizoozie vengono versati annualmente sussidi al finanziamento del controllo degli animali da macello.
8. Disposizioni finali
Art. 45 Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogati:
Art. 46 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge sulla veterinaria[5].
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2008 | 01.12.2008 | atto normativo | prima versione | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 25a | revisione totale | - |
| 25.09.2012 | 01.12.2012 | Art. 44 | revisione totale | - |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 11.11.2008 | 01.12.2008 | prima versione | - |
| Art. 25a | 22.02.2011 | 01.04.2011 | revisione totale | - |
| Art. 44 | 25.09.2012 | 01.12.2012 | revisione totale | - |