Per ogni azienda d'estivazione va designato un responsabile (responsabile dell'alpe). Il responsabile dell'alpe è la persona di riferimento per le autorità ed è competente per l'informazione dei detentori di animali, nonché dei proprietari fondiari per quanto concerne le aziende d'estivazione.
914.200
Ordinanza sull'estivazione
(OEst)
Preambolo
visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]
Art. 1 Responsabile dell'alpe
Art. 2 Quarantena
Effettivi di animali nei quali vi sono animali destinati all'estivazione nel Cantone dei Grigioni non possono essere modificati con l'arrivo di altri animali durante i 20 giorni precedenti il trasferimento all'alpe.
Per modifiche degli effettivi di animali in seguito all'arrivo di pecore vige una quarantena di 28 giorni. *
Art. 3 Trasporto
Prima del trasporto di animali alla zona di estivazione i veicoli per il trasporto degli animali devono essere puliti e disinfettati.
Art. 4 Conduzione di bestiame
Il detentore di animali o il responsabile dell'alpe deve annunciare con almeno cinque giorni di anticipo al Comando cantonale di polizia la conduzione di bestiame o di greggi di pecore per lunghi tratti su strade di transito.
Art. 5 Ispezione e cura
Per l'ispezione e la cura di animali devono essere messi a disposizione dispositivi adeguati (palizzata, gabbia di contenimento, travaglio per il pareggio degli unghioni, ecc.).
Art. 6 Comuni
Per ogni alpe i comuni stilano un elenco del bestiame extracantonale estivato secondo le istruzioni dell'Ufficio.
Art. 7 Carbonchio sintomatico
L'Ufficio indica gli alpi e i pascoli a rischio di carbonchio sintomatico e li pubblica sul Foglio ufficiale cantonale. *
Focolai di malattia vanno notificati all'Ufficio. *
… *
Art. 8 Aborto
Ungulati che mostrano sintomi di aborto o che hanno già abortito devono essere isolati dal branco. Essi vanno tenuti isolati dal branco finché non è conclusa la visita veterinaria, incluse le misure igieniche e terapeutiche.
Art. 9 Cheratocongiuntivite
Non possono essere condotti sugli alpi e sui pascoli d'estivazione gli animali che mostrano sintomi clinici della cheratocongiuntivite infettiva (cecità dei camosci, ICC), come, segnatamente, occhi molto arrossati, aderenze purulente od opacità oculare.
Le pecore che durante il controllo per il carico dell'alpe mostrano sintomi di malattia molto marcati possono accedere all'estivazione solo dopo una cura con esito positivo. *
Focolai di malattia che si sviluppano durante l'estivazione vanno notificati all'Ufficio. Le misure di lotta devono avvenire in accordo con l'Ufficio. *
Art. 10 Zoppina *
Le pecore estivate in aziende domestiche, su pascoli comunitari o alpi devono essere curate conformemente alle direttive tecniche sulla zoppina del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti. *
In casi motivati l'Ufficio può autorizzare delle eccezioni.
Art. 11 Trasporto di animali vivi
Animali feriti o malati possono essere trasportati solo con un elicottero, se il veterinario competente o il suo rappresentante è stato informato in via preliminare. Il veterinario decide se e a quali condizioni entri in considerazione un trasporto di animali vivi, e sostiene, per quanto necessario, l'organizzazione dell'intervento di un elicottero.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore con la legge sulla veterinaria[2].
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2008 | 01.12.2008 | atto normativo | prima versione | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 2 cpv. 2 | modifica | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 7 cpv. 1 | modifica | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 7 cpv. 2 | modifica | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 7 cpv. 3 | abrogazione | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 9 cpv. 2 | modifica | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 9 cpv. 3 | modifica | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 10 | modifica titolo | - |
| 22.02.2011 | 01.04.2011 | Art. 10 cpv. 1 | modifica | - |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 11.11.2008 | 01.12.2008 | prima versione | - |
| Art. 2 cpv. 2 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | modifica | - |
| Art. 7 cpv. 1 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | modifica | - |
| Art. 7 cpv. 2 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | modifica | - |
| Art. 7 cpv. 3 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | abrogazione | - |
| Art. 9 cpv. 2 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | modifica | - |
| Art. 9 cpv. 3 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | modifica | - |
| Art. 10 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | modifica titolo | - |
| Art. 10 cpv. 1 | 22.02.2011 | 01.04.2011 | modifica | - |