Le bonifiche fondiarie sono misure, opere e costruzioni agricole di soprastruttura e sottostruttura aventi lo scopo di conservare o accrescere il rendimento del suolo, di facilitarne la coltivazione o di proteggerlo dalle devastazioni o distruzioni causate da fenomeni naturali.
915.100
Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni
Preambolo
1. Norme generali
Art. 1 Concetto e scopo
Art. 2 Campo d'applicazione
Questa legge regola:
- il raggruppamento di terreni agricoli e forestali nonché le bonifiche generali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2,
- i raggruppamenti di terreni agricoli e forestali eseguiti nel quadro della ricomposizione particellare generale,
- le altre migliorie collettive del suolo,
- le operazioni singole,
- i sussidi per le bonifiche fondiarie.
La legge si applica a tutti i beni immobili del comprensorio, compresi i diritti reali esistenti.
Art. 3 Ambiente
Nell'esecuzione di bonifiche va tenuto conto adeguatamente della protezione generale dell'ambiente, in modo particolare della protezione della natura e della tutela delle caratteristiche locali e del paesaggio.
Art. 4 Preparazione ed esecuzione
I comuni preparano le operazioni collettive.
L'esecuzione di operazioni collettive spetta ai proprietari fondiari, ai comuni o ad altri interessati.
Art. 5 Comprensorio
Il comprensorio abbraccia tutti i fondi inclusi in un'operazione di bonifica.
Una bonifica fondiaria deve di regola estendersi a un territorio delimitato da confini naturali o formante un'unità economica, che si adatta allo sfruttamento agricolo o serve ad esso.
Art. 6 * Competenza per la determinazione del comprensorio
Il comprensorio viene stabilito dall'ufficio cantonale competente d'intesa con i municipi (le sovrastanze). Se non si raggiunge un accordo, decide il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica.
Bisogna procedere analogamente nel caso di mutamenti del comprensorio. Trattandosi di bonifiche eseguite da un consorzio, al posto del municipio (della sovrastanza) subentra in questo caso la sovrastanza del consorzio.
La decisione del Dipartimento può essere impugnata con ricorso al Tribunale d'appello. *
Art. 7 Ente responsabile
L'ente responsabile dell'operazione è, nel caso di operazioni collettive, il consorzio composto dai proprietari fondiari partecipanti. Il consorzio è una corporazione di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
Nei casi elencati all'articolo 17 anche i comuni ed il Cantone possono essere gli enti responsabili di un'operazione.
Art. 8 Annessione ad operazioni esistenti
L'annessione di altre operazioni dev'essere permessa se i presupposti naturali e tecnici la permettono.
Se non si giunge a un'intesa sull'annessione, il Governo decide in via definitiva. Esso stabilisce un rimborso adeguato per le prestazioni fornite. *
Art. 9 Fondazione e scioglimento del consorzio
Un consorzio acquista personalità giuridica senza iscrizione nel registro di commercio all'atto dell'approvazione del suo statuto da parte del competente dipartimento.
Lo scioglimento del consorzio richiede l'approvazione del competente dipartimento.
Le decisioni del dipartimento sono suscettibili di ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva. *
Art. 10 Organi
Gli organi di un consorzio sono l'assemblea consortile, la sovrastanza del consorzio, la commissione di stima e i revisori.
Art. 11 * Vigilanza
Autorità cantonale competente a norma delle disposizioni della legge federale sull'agricoltura è il Governo, ove la presente legge non disponga altrimenti. Le decisioni del Governo sono definitive, qualora le disposizioni sulle bonifiche fondiarie o il diritto di rango superiore non prevedano altri rimedi giuridici.
Sia durante i lavori che dopo il loro compimento le bonifiche fondiarie sussidiate dalla Confederazione e dal Cantone sono assoggettate alla vigilanza dell'ufficio cantonale competente. Le decisioni dell'ufficio possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento e al Governo. La decisione del Governo è definitiva. Sono fatti salvi altri rimedi giuridici secondo il diritto di rango superiore e le disposizioni sulle bonifiche fondiarie.
2. Raggruppamento di terreni
2.1. Generalità
Art. 12 Scopo
Il raggruppamento di terreni serve:
- all'utilizzazione razionale del suolo nell'economia agricola e forestale,
- alla coordinazione di sfruttamenti nel quadro della ricomposizione particellare generale ai sensi della legge cantonale sulla pianificazione territoriale,[2]
- alle misure di pianificazione locale, se costruzioni stradali, canalizzazioni e costruzioni ferroviarie o altre opere pregiudicano lo sfruttamento agricolo del suolo,
- alla preparazione per l'introduzione del registro fondiario federale.
I raggruppamenti di terreni, oltre a raggruppare parcelle e a fabbricare strade, devono comprendere altre migliorie di interesse comune che siano necessarie per mantenere la capacità produttiva del suolo o per aumentarla o per semplificare la coltivazione oppure per contribuire alla razionale suddivisione del nuovo possesso (bonifiche integrali).
Art. 13 Rapporto con la pianificazione
La pianificazione del territorio e il raggruppamento di terreni devono essere coordinati tra loro.
La pianificazione dev'essere riesaminata e se necessario adattata nel corso del raggruppamento di terreni.
Dall'esposizione della nuova assegnazione fino al suo effetto esecutivo l'ordinamento d'utilizzazione non può essere modificato.
2.2. Preparazione
Art. 14 Avvio della procedura
Il municipio (la sovrastanza) avvia la procedura per conto proprio o su richiesta di proprietari fondiari interessati, di organizzazioni agricole o degli uffici cantonali competenti.
I richiedenti devono inoltrare la domanda per iscritto e firmata e con la precisa indicazione dello scopo e dell'estensione.
La proposta d'esecuzione di un raggruppamento di terreni dev'essere indirizzata al municipio (alla sovrastanza) di quel comune, nel cui territorio è situata la maggior parte del terreno da includere.
Art. 15 Pianificazione preliminare
Il municipio (la sovrastanza) deve convocare i richiedenti, entro un mese dalla presentazione della richiesta, per la deliberazione circa l'elaborazione e il finanziamento anticipato di uno studio di pianificazione.
Dello studio di pianificazione dev'essere incaricato uno specialista d'intesa con il comune e con il competente ufficio cantonale.
Art. 16 Assemblea deliberante
Quando i documenti necessari sono a disposizione, il municipio (la sovrastanza) convoca l'assemblea deliberante.
Il raggruppamento di terreni è deciso se la maggioranza dei proprietari fondiari partecipanti, senza tener conto della superficie, approva l'operazione.
Art. 17 Disposizione ed esecuzione d'ufficio
Se esiste un considerevole interesse pubblico al raggruppamento di terreni, quest'ultimo può essere ordinato dall'assemblea comunale o, se una tale non ha luogo, mediante votazione con urna, e nei casi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera c anche da parte del Governo.
Se ordinata d'ufficio, l'esecuzione del raggruppamento di terreni può essere deferita ad un consorzio di proprietari fondiari o al comune. Viceversa l'assemblea deliberante può anche incaricare il comune dell'esecuzione del raggruppamento di terreni, se ciò rientra nell'interesse pubblico e se il comune accetta l'incarico.
Se la procedura viene eseguita da un'autorità, quest'ultima si assume i diritti e i doveri conferiti all'assemblea consortile e alla sovrastanza del consorzio.
Art. 18 * Impugnazione della decisione e dell'ordine
Il decreto d'esecuzione e l'ordine d'ufficio possono essere impugnati mediante ricorso direttamente presso il Tribunale d'appello. Il ricorso deve rivolgersi contro il comune responsabile dell'esecuzione o, nel caso di un ordine dato dal Governo, contro il Cantone. *
Art. 19 Spese di preparazione
Se una procedura di raggruppamento di terreni viene respinta dall'assemblea deliberante, le spese di preparazione sono a carico dei comuni.
2.3. Esecuzione
Art. 20 Bando di ricomposizione particellare
Dopo l'avvio di un raggruppamento di terreni l'autorità incaricata dell'esecuzione può decidere per tutto il comprensorio o per parti di esso una limitazione della facoltà di disporre. Questa dev'essere pubblicata nel Foglio Ufficiale Cantonale e secondo l'uso locale.
Durante il bando di ricomposizione particellare nessuna modifica di diritto e di fatto dei fondi, che possa pregiudicare il raggruppamento di terreni, può venire effettuata senza l'approvazione dell'autorità incaricata dell'esecuzione.
I bandi di ricomposizione particellare devono essere menzionati nel registro fondiario.
Art. 21 Rilievo del vecchio possesso
Nel comprensorio la proprietà dei fondi viene rilevata e rappresentata in piani ed elenchi.
Art. 22 Prova della proprietà
I proprietari di fondi non intavolati nel registro fondiario hanno da fornire a proprie spese la prova della proprietà.
La prescrizione acquisitiva può, in quanto vi siano a disposizione rilievi planimetrici appropriati, essere eseguita in comune per tutti i fondi non intavolati nel registro fondiario.
Per le controversie concernenti l'esistenza e l'estensione della proprietà dei fondi inclusi si rinvierà al foro civile.
Art. 23 Stima
La stima dei fondi avviene secondo le possibilità d'utilizzazione date nel vecchio possesso. Bisogna considerare soprattutto la capacità produttiva, la posizione e la qualità dei fondi.
Nella zona edilizia bisogna basarsi sul valore commerciale, che dev'essere determinato in base ai criteri d'espropriazione.
I fabbricati, gli alberi, le sorgenti, i vigneti e simili vanno stimati a parte.
La stima viene effettuata dalla commissione di stima.
Art. 24 Carattere vincolante della stima
Dopo la scadenza del termine d'opposizione la stima diventa per principio vincolante per gli interessati e non può più essere impugnata nella nuova assegnazione.
Art. 25 Deduzione per impianti collettivi
Per gli impianti generali e per agevolare la nuova assegnazione si procede ad una deduzione dal valore del vecchio possesso. La deduzione di valore non viene indennizzata.
Art. 26 Deduzione di valore per altre opere pubbliche
Se colui che ha il diritto d'espropriazione vuole costruire un'opera pubblica nel comprensorio e non è in grado di coprire il fabbisogno di terreno in virtù del suo diritto quale membro dell'operazione, può essergli procurato del terreno mediante una deduzione percentuale supplementare dal valore del suolo.
Per la deduzione supplementare l'operazione va indennizzata dall'avente il diritto d'espropriazione secondo il valore commerciale. I relativi valori vengono accreditati ai singoli proprietari fondiari e conteggiati nel quadro del sistema di ripartizione delle spese.
Art. 27 Procedura
Il diritto di cessione di terreno dev'essere fatto valere presso il competente dipartimento nei confronti dell'operazione, prima dell'elaborazione della nuova assegnazione. Il Governo invita il dipartimento a pronunciarsi per iscritto e decide quindi circa l'ammissibilità della misura in conformità alle disposizioni giuridiche sulle espropriazioni.
La decisione sulla deduzione supplementare di terreno e l'ammontare dell'indennizzo è compito dell'assemblea consortile.
Se non viene raggiunta un'intesa sull'indennizzo, si applica per analogia la legge cantonale sulle espropriazioni.
Se il comune è l'ente responsabile dell'operazione, la procedura d'espropriazione e di stima dev'essere eseguita secondo la legge sulle espropriazioni.
I minori valori e le inconvenienze causati da un'opera pubblica, ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1, devono essere fatti valere dall'interessato in procedura di stima, secondo la legge sulle espropriazioni, nei confronti dell'avente il diritto d'espropriazione.
Art. 28 Criteri della nuova assegnazione
La nuova assegnazione deve, a parte la deduzione per impianti comuni, corrispondere quantitativamente e qualitativamente al vecchio possesso, nella misura in cui ciò è attuabile tenendo conto delle esigenze d'economia aziendale e tecniche. Con la nuova assegnazione bisogna far tutto il possibile per realizzare miglioramenti dell'azienda.
La nuova assegnazione dev'essere decisa dalla sovrastanza del consorzio.
Art. 29 Eccezioni al principio del risarcimento reale
Se un risarcimento reale completo non è attuabile e il proprietario fondiario interessato deve accettare un'assegnazione in meno, quest'ultima va calcolata in base al valore commerciale.
Si procede in maniera analoga per un'assegnazione in più.
Art. 30 Trattamento del terreno edificabile
Se un raggruppamento di terreni include anche terreno edificabile, quest'ultimo dev'essere trattato secondo le norme di una ricomposizione di terreno edificabile ai sensi della legge cantonale sulla pianificazione territoriale.[3] A tal riguardo va tenuto conto degli interessi agricoli a seconda delle possibilità.
Art. 31 Coordinazione
La permuta fra terreno edificabile e terreno coltivo presuppone di regola il consenso dei proprietari fondiari interessati e deve farsi in base a valori commerciali.
Art. 32 Epurazione dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati
In occasione dell'epurazione dei diritti reali limitati si deve esaminare nell'ambito della nuova assegnazione, valendosi del concorso di un tecnico del registro fondiario, se tali diritti esistono ulteriormente e sono da riportare sui nuovi fondi. La stessa cosa vale per l'epurazione dei diritti personali annotati.
Ad eccezione dei diritti riportati o di nuovi diritti costituiti e dei diritti di pegno immobiliare, tutti i diritti reali limitati del vecchio possesso decadono con l'acquisto della proprietà sulle nuove parcelle assegnate.
Art. 33 Ripartizione delle spese
Le spese non coperte dai sussidi vanno ripartite fra i consorziati proporzionalmente all'utile loro derivante dalla bonifica fondiaria.
I terzi non partecipanti possono essere pure obbligati ad assumersi parte delle spese, se e nella misura che traggono un vantaggio dalla bonifica fondiaria.
I terzi ai sensi del capoverso 2 hanno gli stessi diritti dei membri del consorzio nel quadro della procedura di ripartizione delle spese.
Art. 34 Manutenzione
Gli impianti collettivi devono far oggetto di una manutenzione a regola d'arte da parte degli interessati. Terzi possono essere chiamati a versare dei contributi analogamente all'articolo 33 capoversi 2 e 3.
In caso d'omissione della manutenzione ad opera d'arte il Governo può ordinare i necessari provvedimenti sostitutivi a spese dell'ente responsabile.
Di regola la manutenzione dev'essere assunta dal comune dopo la conclusione dell'opera di bonifica. Se le strade servono al traffico generale, il comune è obbligato ad assumerle e alla loro manutenzione. La cessione al comune avviene senza indennizzo.
Art. 35 Immissione in possesso
L'immissione in possesso può essere disposta dall'ente responsabile per tutto il comprensorio o per parti di esso prima dell'acquisto della proprietà.
Art. 36 Acquisto della proprietà
L'acquisto della proprietà avviene, dopo l'entrata in vigore della nuova assegnazione, su proposta dell'ente responsabile mediante decreto del Governo. Esso è definitivo e viene pubblicato nel Foglio Ufficiale Cantonale. *
Si può disporre dei nuovi fondi assegnati solo dopo l'acquisto della proprietà e dopo la loro iscrizione nel registro fondiario.
2.4. Protezione giuridica
Art. 37 Autorità d'impugnazione
Le commissioni di stima e il Tribunale d'appello sono le autorità d'impugnazione. *
Art. 38 Pubblica esposizione
Le disposizioni nonché i relativi piani ed elenchi devono rimanere esposti pubblicamente per 30 giorni, e in modo particolare: *
- il comprensorio e l'elenco dei proprietari fondiari partecipanti,
- il progetto d'esposizione,
- i piani, gli elenchi e la stima del vecchio possesso,
- la nuova assegnazione,
- il sistema di ripartizione delle spese.
La pubblica esposizione degli atti ai sensi delle lettere a-e va resa nota ai proprietari fondiari interessati, munita di un'istruzione sui rimedi legali, mediante il Foglio Ufficiale Cantonale e secondo l'uso locale.
Art. 39 Procedura d'opposizione
Contro tutte le disposizioni gli interessati possono presentare alla commissione di stima un'opposizione munita di una proposta e di una motivazione scritta, durante il termine d'esposizione o entro 30 giorni dal recapito della disposizione. L'opposizione dev'essere immediatamente trasmessa per osservazioni all'autorità che ha emanato la disposizione. La commissione di stima effettua in seguito, eventualmente in collegamento con un sopralluogo, una trattativa orale, nella quale le parti possono esporre ancora una volta i loro punti di vista. *
La commissione di stima cerca di conciliare le parti in via bonaria e avanza delle relative proposte di transazione. I risultati di questo tentativo devono essere verbalizzati e riconosciuti dalle parti mediante la firma.
L'autorità che ha emanato la decisione può, nell'ambito della procedura d'opposizione, confermare, abrogare o modificare la sua decisione senza ulteriore motivazione.
Prima dell'abrogazione o della modifica di una decisione gli interessati eventuali devono essere ascoltati. Se necessario bisogna eseguire una nuova procedura d'esposizione.
Se non vi è opposizione, le disposizioni e gli atti esposti diventano vincolanti per i singoli partecipanti.
Art. 40 Decisione dell'opposizione
Se non si giunge ad una conciliazione, la commissione di stima emana una decisione scritta e motivata, che dev'essere comunicata alle parti entro 30 giorni dalla trattativa orale.
La commissione di stima può decidere essa stessa la pratica o rinviarla all'autorità precedente per un nuovo giudizio. Se essa vuol decidere, deve prima invitare a partecipare gli interessati colpiti dai mutamenti e dar loro la possibilità di pronunciarsi.
La commissione di stima può consultare per la sua decisione il tecnico esecutore e per la redazione un attuario esperto di diritto.
Art. 41 Opposizioni contro la stima
Le opposizioni contro la stima vengono pure trattate e decise dalla commissione di stima che applica per analogia gli articoli 39 e 40.
Art. 42 Spese della procedura d'opposizione
La procedura d'opposizione è per principio gratuita. Non vengono assegnati ripetibili.
L'opponente può essere tenuto a sopportare le spese nel caso di comportamento temerario o inteso a far perdere tempo.
Art. 43 * Ricorso
Sia i proprietari fondiari interessati sia l'ente responsabile dell'operazione possono presentare ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dal recapito contro le decisioni della commissione di stima. *
Art. 44 * Esclusione della procedura d'opposizione e di ricorso *
La procedura d'opposizione e quella di ricorso di cui all'articolo 39 sgg. non si applicano alle opposizioni contro l'elenco dei proprietari fondiari e contro il progetto d'esposizione. *
Le opposizioni contro l'elenco dei proprietari fondiari sono giudicate dal dipartimento competente.
Contro la decisione su opposizione è possibile inoltrare ricorso al Tribunale d'appello. *
Le opposizioni contro il progetto d'esposizione si conformano all'articolo 44bis segg.
2.5. Approvazione del progetto
Art. 44bis * Opposizione
Contro il progetto pubblicamente esposto si può presentare opposizione al dipartimento competente entro il termine di esposizione.
Art. 44ter * Legittimazione all'opposizione
È legittimato a presentare opposizione
- chi è coinvolto dal progetto esposto e può addurre un interesse legittimo per il suo annullamento o la sua modifica;
- il comune interessato;
- le organizzazioni svizzere per la protezione dell'ambiente, per e in quanto possano presentare ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Art. 44quater * Elaborazione dell'opposizione e approvazione del progetto
Il dipartimento competente decide in merito alle opposizioni contro il progetto e approva il progetto d'esposizione. Unitamente allo scopo della bonifica esso considera ogni richiesta rilevante, in particolare gli interessi legati alla pianificazione del territorio, alla protezione della natura e del patrimonio culturale e alla protezione dell'ambiente.
L'approvazione del progetto è pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale e secondo l'uso locale.
… *
Art. 44quinquies * Effetto dell'approvazione del progetto
Una volta passata in giudicato l'approvazione del progetto esposto, per le costruzioni, gli impianti e le ulteriori misure contenutevi non occorre più alcuna licenza edilizia; l'approvazione del progetto sostituisce la licenza edilizia.
Le modifiche del progetto d'esposizione approvato devono essere approvate dal dipartimento competente prima della realizzazione. In caso di modifiche solo di poca importanza si può rinunciare alla procedura d'esposizione.
3. Altre operazioni collettive
Art. 45 Concetto
Vanno considerate altre bonifiche fondiarie collettive in particolare:
- le strade e i sentieri,
- le teleferiche,
- i prosciugamenti,
- le irrigazioni,
- gli acquedotti,
- gli approvvigionamenti d'energia elettrica,
- le migliorie degli alpi,
- i lavori per la protezione o il ripristino di terreno agricolo,
- i fabbricati rurali collettivi.
Art. 46 Diritto applicabile
Le norme sul raggruppamento di terreni vengono applicate per analogia alle altre operazioni effettuate entro e fuori la procedura di raggruppamento di terreni.
4. Operazioni singole
Art. 47 Concetto e diritto applicabile
Di regola le operazioni singole sono quelle eseguite da privati. Fra queste sono compresi in modo particolare i risanamenti di aziende isolate e il riassetto di stalle, la razionalizzazione di edifici e di aziende di colonizzazione, gli impianti di infrastruttura per fattorie singole nonché gli edifici rurali collettivi privati.
Per le operazioni singole fanno stato le relative norme della Confederazione.
5. Sussidi cantonali
Art. 48 Diritto a sussidio
Le operazioni sussidiate dalla Confederazione devono di regola essere sussidiate anche dal Cantone.
Le operazioni che non sono sussidiate dalla Confederazione non vengono di regola sussidiate nemmeno dal Cantone.
Art. 49 Ammontare dei sussidi cantonali
Il Cantone versa sussidi al massimo fino al 40 per cento delle spese sussidiabili, per il raggruppamento di terreni al massimo fino al 50 per cento. Se vengono erogati sussidi promozionali provenienti dal finanziamento speciale protezione del clima e innovazione[4], si applicano limiti di sussidio fino a un massimo dell'80 per cento. *
Il Governo decide definitivamente sull'ammontare dei sussidi. Esso può vincolare le promesse di sussidio con condizioni e oneri. *
Art. 50 Fondo di bonifica fondiaria
Per l'esecuzione di bonifiche fondiarie difficilmente finanziabili viene costituito un fondo di bonifica fondiaria. Da questo fondo possono inoltre essere prelevati sussidi per opere di poco costo, anche se non vengono versati sussidi ordinari.
Il fondo di bonifica fondiaria può essere accresciuto con versamenti dal conto ordinario d'amministrazione.
Il Cantone attribuisce al saldo del fondo un interesse conforme al mercato. *
Art. 51 Rimborso dei sussidi
Sono da rimborsare tutti i sussidi qualora siano adempiuti i presupposti legali per il rimborso dei sussidi federali. Questo si verifica segnatamente se:
- i fondi o i fabbricati e gli impianti vengono sottratti alla loro destinazione,
- i fondi non vengono coltivati o la manutenzione di opere è insufficiente,
- i fabbricati vengono alienati con guadagno o rimangono per lungo tempo vuoti,
- non vengono adempiute le condizioni né rispettati gli oneri.
Le norme della legislazione federale in materia di agricoltura vengono applicate a titolo complementare.
Art. 52 Sussidi rimborsati
L'aliquota dei sussidi rimborsati non pretesa dalla Confederazione va ad alimentare il fondo di bonifica fondiaria.
6. Disposizioni finali
Art. 53 Entrata in vigore
Art. 54 Ordinanza dei Gran Consiglio
Art. 55 Abrogazioni
Viene abrogata la legge sulle bonifiche fondiarie del 7 aprile 1957.[9]
Art. 56 Diritto transitorio
Per le bonifiche già decretate alla data d'entrata in vigore della presente legge vale il diritto precedente.
Il dipartimento competente può:
- dichiarare applicabili determinate norme dei capitoli I-III di questa legge,
- dichiarare applicabili in tutta la loro estensione i capitoli I-III di questa legge per le bonifiche fondiarie che sono state decise dai proprietari fondiari dopo il 31 dicembre 1976.
Gli statuti d'operazioni esistenti devono essere inviati per esame al Dipartimento dell'interno entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge.
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.1981 | 01.07.1981 | atto normativo | prima versione | - |
| 06.06.1993 | 01.07.1993 | Art. 38 cpv. 1, a) | modifica | - |
| 06.06.1993 | 01.07.1993 | Art. 38 cpv. 1, b) | modifica | - |
| 06.06.1993 | 01.07.1993 | Art. 44 | revisione totale | - |
| 06.06.1993 | 01.07.1993 | Art. 44bis | introduzione | - |
| 06.06.1993 | 01.07.1993 | Art. 44ter | introduzione | - |
| 06.06.1993 | 01.07.1993 | Art. 44quater | introduzione | - |
| 06.06.1993 | 01.07.1993 | Art. 44quinquies | introduzione | - |
| 15.08.1995 | 01.01.1996 | Art. 6 | revisione totale | 1995, 3412 |
| 20.10.1998 | 01.11.1998 | Art. 50 cpv. 3 | introduzione | - |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 6 cpv. 3 | modifica | 2006, 3328 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 8 cpv. 2 | modifica | 2006, 3328 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 9 cpv. 3 | introduzione | 2006, 3329 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 11 | revisione totale | 2006, 3329 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 18 | revisione totale | 2006, 3329 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 36 cpv. 1 | modifica | 2006, 3329 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 38 cpv. 1 | modifica | 2006, 3329 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 39 cpv. 1 | modifica | 2006, 3329 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 43 | revisione totale | 2006, 3330 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 44 | modifica titolo | 2006, 3330 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 44 cpv. 1 | modifica | 2006, 3330 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 44 cpv. 3 | modifica | 2006, 3330 |
| 31.08.2006 | 01.01.2007 | Art. 44quater cpv. 3 | abrogazione | 2006, 3330 |
| 18.04.2007 | 01.01.2008 | Art. 49 cpv. 1 | modifica | - |
| 18.04.2007 | 01.01.2008 | Art. 50bis | abrogazione | - |
| 18.11.2014 | 01.01.2016 | Art. 49 cpv. 2 | modifica | 2014-031 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 6 cpv. 3 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 18 cpv. 1 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 37 cpv. 1 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 43 cpv. 1 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 44 cpv. 3 | modifica | 2023-008 |
| 14.06.2022 | 01.01.2025 | Art. 44ter cpv. 1, c) | modifica | 2023-008 |
| 24.04.2025 | 31.12.2025 | Art. 49 cpv. 1 | modifica | 2025-056 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 05.04.1981 | 01.07.1981 | prima versione | - |
| Art. 6 | 15.08.1995 | 01.01.1996 | revisione totale | 1995, 3412 |
| Art. 6 cpv. 3 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3328 |
| Art. 6 cpv. 3 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 8 cpv. 2 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3328 |
| Art. 9 cpv. 3 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | introduzione | 2006, 3329 |
| Art. 11 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | revisione totale | 2006, 3329 |
| Art. 18 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | revisione totale | 2006, 3329 |
| Art. 18 cpv. 1 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 36 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3329 |
| Art. 37 cpv. 1 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 38 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3329 |
| Art. 38 cpv. 1, a) | 06.06.1993 | 01.07.1993 | modifica | - |
| Art. 38 cpv. 1, b) | 06.06.1993 | 01.07.1993 | modifica | - |
| Art. 39 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3329 |
| Art. 43 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | revisione totale | 2006, 3330 |
| Art. 43 cpv. 1 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 44 | 06.06.1993 | 01.07.1993 | revisione totale | - |
| Art. 44 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica titolo | 2006, 3330 |
| Art. 44 cpv. 1 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3330 |
| Art. 44 cpv. 3 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | modifica | 2006, 3330 |
| Art. 44 cpv. 3 | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 44bis | 06.06.1993 | 01.07.1993 | introduzione | - |
| Art. 44ter | 06.06.1993 | 01.07.1993 | introduzione | - |
| Art. 44ter cpv. 1, c) | 14.06.2022 | 01.01.2025 | modifica | 2023-008 |
| Art. 44quater | 06.06.1993 | 01.07.1993 | introduzione | - |
| Art. 44quater cpv. 3 | 31.08.2006 | 01.01.2007 | abrogazione | 2006, 3330 |
| Art. 44quinquies | 06.06.1993 | 01.07.1993 | introduzione | - |
| Art. 49 cpv. 1 | 18.04.2007 | 01.01.2008 | modifica | - |
| Art. 49 cpv. 1 | 24.04.2025 | 31.12.2025 | modifica | 2025-056 |
| Art. 49 cpv. 2 | 18.11.2014 | 01.01.2016 | modifica | 2014-031 |
| Art. 50 cpv. 3 | 20.10.1998 | 01.11.1998 | introduzione | - |
| Art. 50bis | 18.04.2007 | 01.01.2008 | abrogazione | - |