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915.110

Ordinanza d'esecuzione della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni

del 19.11.1980 (stato 01.04.2007)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 19 novembre 1980[1]

giusta l'art. 54 della legge sulle bonifiche fondiarie[2] del Cantone dei Grigioni

1. Disposizioni generali

Art. 1 Uffici cantonali competenti

Il dipartimento cantonale competente è il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica[3].

L'ufficio cantonale competente è l'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria[4].

L'ufficio cantonale della bonifica e misurazione fondiaria[5] emana, dopo essersi consultato con gli altri uffici interessati, le necessarie istruzioni amministrative e tecniche.

Art. 2 Orientamento dell'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria

Il presidente del consorzio o il sindaco informano entro tempo utile l'Ufficio cantonale della bonifica e misurazione fondiaria[6] sulle assemblee consortili e sulle sedute della sovrastanza, inviando la lista delle trattande.

Art. 3 Menzione

La partecipazione ad un'operazione di bonifica, con i diritti e doveri che ne risultano, dev'essere immediatamente menzionata nel registro fondiario, dopo il decreto d'esecuzione, con l'indicazione dell'operazione.

La menzione viene ordinata d'ufficio dall'ufficio competente.

Bisogna inviare al registro fondiario il piano del comprensorio nonché l'elenco dei proprietari fondiari e dei fondi.

Art. 4 Svolgimento

I raggruppamenti ai sensi dell'articolo 2 lettere a e b della legge sulle bonifiche fondiarie[7] si svolgono di regola nel modo seguente:

  1. determinazione del comprensorio,
  2. studio di pianificazione,
  3. decreto d'esecuzione,
  4. progetto generale,
  5. accertamento delle condizioni vigenti di proprietà,
  6. stima,
  7. nuova assegnazione,
  8. terminazione,
  9. acquisto della proprietà,
  10. ripartizione delle spese,
  11. scioglimento dell'operazione.

Art. 5 Comprensorio

Il comprensorio viene designato mediante un piano e un elenco dei proprietari fondiari.

L'elenco dev'essere sempre aggiornato.

Art. 6 Competenza prima della fondazione

Il municipio (la sovrastanza) agisce fino alla fondazione di un consorzio.

Art. 7 Presupposti per lo scioglimento

Lo scioglimento di un consorzio dev'essere deciso se lo scopo è raggiunto, la manutenzione garantita, la sua sostanza liquidata conformemente allo scopo e se il conteggio finale è stato effettuato.

La sovrastanza del consorzio stabilisce nel Foglio Ufficiale Cantonale un ultimo termine di 20 giorni per la notifica di eventuali pretese.

Art. 8 Contabilità

L'ente responsabile dell'operazione è obbligato a una regolare tenuta dei conti e dei libri. L'Ufficio cantonale della bonifica e misurazione fondiaria[8] può dare agli organi incaricati della contabilità le necessarie istruzioni per un sistema chiaro e pratico di contabilità e per il deposito degli atti.

Il consorzio deve inviare spontaneamente all'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il conto annuale e un esemplare del rapporto di revisione.

Art. 9 Statuto

Lo statuto regola l'organizzazione del consorzio e le competenze dei suoi organi.

Art. 10 Assemblea consortile

L'assemblea consortile

  1. decreta lo statuto,
  2. nomina gli organi ad eccezione del presidente della commissione di stima e li destituisce,
  3. accorda il credito globale in base al progetto generale e gli eventuali crediti aggiuntivi,
  4. approva il rapporto della sovrastanza del consorzio e i conti,
  5. approva i criteri per la ripartizione delle spese.

Art. 11 Diritto di voto

Ogni membro ha diritto di voto e dispone solo di un voto.

Società di persone e persone giuridiche di diritto privato e pubblico hanno pure diritto di voto e dispongono di un voto ciascuna.

I comproprietari dispongono assieme di un voto. Essi designano un rappresentante comune. La stessa regolamentazione vale per i proprietari in comune.

Le quote di comproprietà di persone che sono pure proprietari singoli di fondi nel comprensorio non vengono considerate nell'assemblea deliberante. La totalità dei rimanenti comproprietari dispone di un voto.

Art. 12 Rappresentanza

I membri impediti di comparire personalmente possono farsi rappresentare da una persona in possesso dei diritti civili, munita di procura scritta. La stessa non può emettere più di due voti. Sono esclusi da ciò i rappresentanti legali secondo il diritto civile.

Art. 13 Deliberazione dell'assemblea consortile

Se nella legge[9] o nello statuto non è previsto altrimenti, l'assemblea consortile prende le sue decisioni con la maggioranza dei voti validi emessi. Su proposta di un quinto dei presenti può essere decisa una votazione segreta.

Prima della votazione bisogna chiarire il diritto di voto dei presenti sulla scorta dell'elenco allestito per la convocazione.

Art. 14 Sovrastanza del consorzio

La sovrastanza del consorzio

  1. dirige l'operazione,
  2. nomina il tecnico esecutore,
  3. prepara gli affari dell'assemblea consortile, la convoca ed esegue le sue decisioni,
  4. tiene la contabilità,
  5. rappresenta il consorzio all'esterno nonché davanti alle autorità e ai tribunali,
  6. decide sui permessi in relazione al bando di ricomposizione particellare,
  7. propone all'Ufficio cantonale della bonifica e misurazione fondiaria[10] i mutamenti del comprensorio,
  8. accerta con il tecnico esecutore e l'Ufficio del registro fondiario il vecchio possesso,
  9. stabilisce il supplemento del valore commerciale per le assegnazioni in più e in meno,
  10. stabilisce l'ammontare della deduzione generale,
  11. esegue la nuova assegnazione e decide eventuali modifiche,
  12. propone all'assemblea consortile i criteri per la ripartizione delle spese,
  13. dispone l'immissione in possesso,
  14. regola la manutenzione.

La sovrastanza del consorzio decide tutte le faccende non delegate ad un altro organo.

Art. 15 Commissione di stima

La commissione di stima

  1. esegue le stime,
  2. stabilisce i criteri per la ripartizione delle spese di costruzione e di manutenzione, se i partecipanti non si accordano,
  3. esegue la ripartizione delle spese,
  4. dirige le trattative di conciliazione e prende le decisioni d'opposizione,
  5. nomina un protocollista.

Art. 16 Nomina della commissione di stima

Il presidente della commissione di stima viene designato dal Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica, gli altri due membri e i due supplenti dall'assemblea consortile.

Non possono far parte della commissione di stima né i proprietari fondiari partecipanti al raggruppamento di terreni né le persone che si trovano con questi proprietari fondiari in stato di esclusione ai sensi della legge sui comuni. *

Art. 17 * Revisori

I revisori esaminano la contabilità della sovrastanza del consorzio e fanno un rapporto scritto all'assemblea consortile. Per i rapporti tra i revisori e i membri del consorzio valgono per analogia le disposizioni sull'incompatibilità della legge sui comuni[11].

2. Raggruppamento terreni

2.1. Preparazione

Art. 18 * Convocazione dell'assemblea deliberante

La convocazione dei proprietari fondiari partecipanti giusta l'elenco deve avvenire al più tardi 30 giorni prima dell'assemblea deliberante mediante lettera raccomandata o tramite un incaricato contro conferma. Nella convocazione devono essere comunicate la lista delle trattande nonché le disposizioni sulla deliberazione e sul diritto di voto. Occorre soprattutto far notare ai proprietari fondiari, rinviando all'articolo 703 capoverso 1 del codice civile svizzero[12], che chi non partecipa alla deliberazione viene considerato consenziente.

Art. 19 * Esposizione del catalogo degli aventi diritto di voto, giorno determinante

Per la decisione d'esecuzione sono determinanti i rapporti di proprietà esistenti il giorno della prima pubblicazione dell'esposizione del catalogo degli aventi diritto di voto. L'elenco dei proprietari fondiari partecipanti (catalogo degli aventi diritto di voto) dev'essere esposto pubblicamente nel comune secondo l'uso locale durante 30 giorni. Le rettifiche dell'elenco devono essere effettuate dall'ufficiale del registro fondiario prima dell'assemblea deliberante.

Art. 20 * Esposizione dello studio di pianificazione

Per informazione lo studio di pianificazione dev'essere esposto per 30 giorni in quel comune sul cui territorio è situata la maggior parte dell'operazione.

Art. 21 Direzione dell'assemblea deliberante

Il sindaco di quel comune, sul cui territorio è situata la maggior parte del comprensorio, presiede l'assemblea deliberante; l'attuario del comune stende il protocollo.

Art. 22 Statuto e nomine

Se l'assemblea ha deciso l'esecuzione, essa ha il compito di

1. discutere e approvare lo statuto,
2. procedere alle nomine necessarie, vale a dire:
  a) nomina del presidente del consorzio,
  b) nomina di 2-6 membri della sovrastanza, i quali, come il presidente, possono non essere soci del consorzio,
  c) nomina di 2 membri e 2 supplenti della commissione di stima
  d) nomina di 2 revisori e di un supplente.

Del resto la sovrastanza del consorzio si costituisce da sé.

Art. 23 Comunicazione della decisione d'esecuzione

Il sindaco ha da informare per iscritto della decisione presa l'Ufficio cantonale della bonifica e misurazione fondiaria[13] e la sovrastanza del consorzio inviando il protocollo dell'assemblea e lo statuto.

Dopo la fondazione del consorzio la gestione passa alla sovrastanza del consorzio.

2.2. Esecuzione

Art. 24 Tolleranza dei lavori necessari

A partire dalla decisione d'esecuzione i proprietari fondiari devono tollerare sul loro territorio tutti i lavori necessari al raggruppamento di terreni.

Art. 25 Comunicazione degli uffici del registro fondiario

Gli uffici del registro fondiario devono, dopo la decisione d'esecuzione, comunicare senza indugio all'autorità incaricata dell'esecuzione:

  1. i trapassi di proprietà fino alla conclusione dell'operazione,
  2. la costituzione di servitù e di oneri fondiari fino all'acquisto della proprietà dei nuovi fondi.

Il trattamento ai fini del registro fondiario può avvenire solo dopo l'approvazione da parte dell'autorità suddetta.

Art. 26 Rilievo del vecchio possesso

Se il registro fondiario federale non è stato introdotto, viene fissato mediante avviso pubblico un termine di 30 giorni per la notifica di tutti i rapporti legali non ancora iscritti, ai sensi dell'articolo 22 della legge sulle bonifiche fondiarie.[14] Con l'avviso dev'essere collegata l'avvertenza che notifiche posteriori non vengono più iscritte.

Art. 27 Controversie circa il vecchio possesso

Le controversie circa il vecchio possesso rinviate al foro civile vengono sbrigate nel senso delle prescrizioni cantonali esecutive del regolamento federale per il registro fondiario.[15]

Art. 28 Desideri dei proprietari fondiari

Bisogna dare a tempo ai proprietari l'occasione d'esprimere desideri concernenti la nuova assegnazione.

Art. 29 Estratti degli atti esposti

Ai proprietari fondiari partecipanti vanno inviati assieme ad ogni avviso d'esposizione anche gli estratti principali degli atti esposti.

Art. 30 Manutenzione

La manutenzione delle costruzioni e impianti collettivi dev'essere disciplinata di regola con criteri semplici per tutto il comprensorio.

Art. 31 Criteri per la ripartizione delle spese

Per il sistema di ripartizione delle spese sono determinanti in particolare il miglioramento dell'infrastruttura, la diminuzione del numero delle parcelle e la forma dei fondi.

Se non si riesce a prendere una decisione sui criteri di ripartizione delle spese rimanenti e di manutenzione, la commissione di stima stabilisce questi criteri e allestisce poi il sistema di ripartizione delle spese.

Art. 32 Pagamenti parziali

Con l'inizio dell'operazione i membri devono effettuare dei pagamenti parziali annuali. La sovrastanza decide il loro ammontare.

I pagamenti parziali vengono determinati in base ai probabili costi restanti e sono esigibili dal momento della fatturazione.

Nel caso di trapasso di proprietà nel comprensorio i pagamenti parziali già effettuati vengono computati al nuovo proprietario fondiario.

Art. 33 Terminazione e misurazione

Dopo che la nuova assegnazione ha acquistato effetto esecutivo, viene eseguita la terminazione del nuovo possesso. In seguito il comune deve avviare la misurazione catastale.

Art. 34 Spese di registro fondiario

Le spese delle operazioni di registro fondiario sono a carico del comune. Non è permesso riscuotere tasse.

Art. 35 Stesura del protocollo

Il presidente della commissione di stima è responsabile della stesura del protocollo nella procedura d'opposizione. Egli può valersi di un attuario.

Art. 36 Istruzione dei membri della commissione di stima

Il Cantone prepara ai loro futuri compiti i membri della commissione di stima. Questi sono obbligati a frequentare i corsi organizzati allo scopo.

3. Sussidi del Cantone

Art. 37 Domanda di sussidio

Le domande di sussidio nonché il progetto generale munito di un rapporto e del preventivo devono essere inoltrati per iscritto al competente ufficio.

Art. 38 Accettazione delle condizioni di sussidio

Entro due mesi dall'assicurazione del sussidio federale e cantonale il richiedente deve dichiarare per iscritto all'ufficio competente che accetta i sussidi promessigli, le condizioni di sussidio e gli oneri.

Art. 39 Inizio dei lavori

I lavori suscettibili di sussidio possono essere iniziati solo quando il competente ufficio cantonale dà il benestare all'esecuzione dell'opera per quanto concerne i sussidi.

Art. 40 Vigilanza sulla manutenzione

Il competente ufficio cantonale vigila sulla manutenzione delle bonifiche e sulla coltivazione dei fondi bonificati e ne riferisce annualmente al Governo.

Se i responsabili non adempiono i loro obblighi esso prende i provvedimenti necessari.

Se anche tali provvedimenti non hanno per effetto una manutenzione a regola d'arte, il Governo, uditi i responsabili, ordina i necessari provvedimenti sostitutivi.

Art. 41 Sottrazione alla destinazione

Il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica[16] autorizza nell'ambito del diritto federale le sottrazioni alla destinazione ammissibili e fissa l'ammontare dei sussidi da rimborsare.

I danni cagionati a costruzioni e impianti collettivi con la sottrazione alla loro destinazione sono da indennizzare.

Gli uffici del registro fondiario notificano all'Ufficio cantonale della bonifica e misurazione fondiaria[17] tutti i mutamenti di proprietà di fondi per i quali è menzionato l'obbligo di restituzione in caso di alienazione lucrativa.

4. Disposizioni finali

Art. 42 Entrata in vigore, abrogazioni

La presente ordinanza entra in vigore insieme con la legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.[18] A tal data è abrogata l'ordinanza d'esecuzione della legge sulle bonifiche fondiarie del 28 novembre 1956.

Art. 43 Disposizioni d'attuazione

Il Governo emana le necessarie disposizioni d'attuazione.[19]

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
19.11.1980 01.07.1981 atto normativo prima versione -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 18 revisione totale 2006, 5023
31.08.2006 01.01.2007 Art. 19 revisione totale 2006, 5023
31.08.2006 01.01.2007 Art. 20 revisione totale 2006, 5023
31.08.2006 01.01.2007 Art. 41a abrogazione 2006, 5023
06.12.2006 01.04.2007 Art. 16 cpv. 2 modifica 2007, 1029
06.12.2006 01.04.2007 Art. 17 revisione totale 2007, 1029

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 19.11.1980 01.07.1981 prima versione -
Art. 16 cpv. 2 06.12.2006 01.04.2007 modifica 2007, 1029
Art. 17 06.12.2006 01.04.2007 revisione totale 2007, 1029
Art. 18 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 5023
Art. 19 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 5023
Art. 20 31.08.2006 01.01.2007 revisione totale 2006, 5023
Art. 41a 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione 2006, 5023