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915.120

Disposizioni esecutive della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni * (DELBF)

del 25.11.2003 (stato 01.01.2026)

Preambolo

emanate dal Governo il 25 novembre 2003

visto l'art. 43 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulle bonifiche fondiarie del 19 novembre 1980[1]

1. 1. Sussidi di investimento alle bonifiche

1.1. 1.1. Sussidi a provvedimenti collettivi[2]

Art. 1 Decisione di principio

Il Governo può emanare una decisione di principio sulla base di una risoluzione di principio dell'Ufficio federale o di un accordo di prestazioni relativo ad una bonifica.

Nella decisione esso garantisce i sussidi secondo il principio e decide in via definitiva sulla partecipazione massima del Cantone.

Art. 2 Competenza

Nell'ambito della decisione di principio presa dal Governo il Dipartimento è competente per l'esecuzione e le garanzie di sussidio per le singole tappe delle bonifiche, indipendentemente dall'ammontare dei sussidi.

Esso vincola le garanzie di sussidio a condizioni ed oneri.

Art. 3a Inizio anticipato dei lavori

Se, eccezionalmente, la decisione in merito alla concessione di sussidi per l'eliminazione di danni provocati dal maltempo o per lavori che vengono effettuati in anticipo in combinazione con altri progetti di costruzione sovraordinati non può essere presa prima, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione può autorizzare un inizio anticipato dei lavori. *

*

1.2. 1.2. Sussidi a provvedimenti individuali[3]

Art. 4 Competenza

Il Dipartimento decide, sulla base degli importi dei sussidi forfettari per edifici e costruzioni rurali riferiti a singoli progetti, se un progetto deve essere sostenuto.

Esso è competente per l'esecuzione e le garanzie di sussidio per edifici e costruzioni rurali, indipendentemente dall'ammontare dei sussidi, qualora vengano garantite soltanto le prestazioni del Cantone previste nell'articolo 20 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali[4].

Il Dipartimento può disporre di un eventuale importo non vincolato fino al limite massimo del 30 per cento previsto dalla legge per la concessione di sussidi cantonali[5], soltanto nei limiti delle disposizioni di attuazione della legge sulla gestione finanziaria.

2. 2. Fondo di bonifica

Art. 5 Opere semplici

Per opere semplici ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie si intendono in particolare:

  1. misure volte alla protezione del suolo produttivo o di costruzioni rurali da devastazione o distruzione in seguito ad eventi naturali;
  2. ripristino o ricostruzione di edifici ed impianti rurali, nonché di terreno agricolo devastati o distrutti da eventi naturali;
  3. edifici, costruzioni ed impianti rurali;
  4. misure volte a conservare la produttività;
  5. misure volte a facilitare la coltivazione;
  6. creazione di basi e ricerche in relazione a miglioramenti strutturali.

Art. 6 Aventi diritto

I sussidi possono venire versati a persone fisiche e giuridiche.

Art. 7 Presupposti per il versamento di sussidi

I sussidi vengono di regola versati soltanto ad opere per le quali non sono previsti sussidi ordinari.

Art. 8 Ammontare dei sussidi

Il sussidio ammonta di regola al massimo al 50 per cento dei costi.

In casi eccezionali motivati può venire versato un sussidio fino al 100 per cento dei costi.

I sussidi vengono fissati dal Governo tenendo conto della situazione finanziaria del richiedente.

Art. 9 Domanda

La domanda di sussidio deve essere inoltrata all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione, unitamente alla documentazione necessaria, prima dell'inizio dei lavori. *

Per lavori già eseguiti non vengono versati sussidi.

Art. 10 Versamento

I sussidi garantiti vengono versati alla conclusione dei lavori. In caso di lavori a lungo termine possono venire effettuati versamenti parziali.

3. 3. Ulteriori disposizioni *

Art. 10a Impianti per il traffico non motorizzato

Adeguamenti e destinazioni ad altro scopo di impianti per il traffico non motorizzato, eseguiti nel quadro di progetti di bonifica comuni, avvengono con l'approvazione del progetto d'esposizione.

4. 4. Disposizioni finali *

Art. 11 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

25.11.2003

01.01.2004

atto normativo

prima versione

-

24.10.2006

01.01.2007

Art. 9 cpv. 1

modifica

2006, 4303

27.10.2009

01.11.2009

Art. 3a

introduzione

-

27.10.2009

01.11.2009

Titolo 3.

introduzione

-

27.10.2009

01.11.2009

Art. 10a

introduzione

-

27.10.2009

01.11.2009

Titolo 4.

modifica

-

30.06.2015

01.01.2016

Art. 3

abrogazione

2015-021

11.11.2025

01.01.2026

titolo dell'atto normativo

modifica

2025-054

11.11.2025

01.01.2026

Art. 3a cpv. 1

modifica

2025-054

11.11.2025

01.01.2026

Art. 3a cpv. 2

abrogazione

2025-054

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

25.11.2003

01.01.2004

prima versione

-

titolo dell'atto normativo

11.11.2025

01.01.2026

modifica

2025-054

Art. 3

30.06.2015

01.01.2016

abrogazione

2015-021

Art. 3a

27.10.2009

01.11.2009

introduzione

-

Art. 3a cpv. 1

11.11.2025

01.01.2026

modifica

2025-054

Art. 3a cpv. 2

11.11.2025

01.01.2026

abrogazione

2025-054

Art. 9 cpv. 1

24.10.2006

01.01.2007

modifica

2006, 4303

Titolo 3.

27.10.2009

01.11.2009

introduzione

-

Art. 10a

27.10.2009

01.11.2009

introduzione

-

Titolo 4.

27.10.2009

01.11.2009

modifica

-