La premiazione dei formaggi d'alpe ha quale scopo la promozione della qualità. Essa deve inoltre servire da piattaforma per il perfezionamento professionale dei malgari.
917.200
Regolamento sulla premiazione cantonale dei formaggi d'alpe
Preambolo
visto l'art. 24 della legge cantonale sull'agricoltura[1]
Art. 1 Scopo
Art. 2 Vigilanza
La vigilanza sulla premiazione compete alla direzione del Plantahof. *
Art. 3 Organizzazione
Per l'esecuzione e l'organizzazione è competente il Servizio specializzato per l'economia alpestre del Plantahof. *
Art. 4 Diritto di partecipazione
Sono ammessi alla premiazione tutti i caseifici d'alpe del Cantone dei Grigioni in possesso di un'autorizzazione alla produzione della Confederazione. La provenienza dei formaggi deve essere comprovata.
La partecipazione è volontaria e deve essere annunciata in anticipo. Il Servizio può richiedere un controllo di fabbricazione.
Art. 5 Stimatori
Per la valutazione dei formaggi vengono chiamati a consulto degli specialisti.
Art. 6 Valutazione
I formaggi vengono valutati in base ad uno schema di valutazione prestabilito. Possono venire eseguite analisi mirate in collaborazione con la Stazione federale di ricerche lattiere (FAM).
Art. 7 Premio
Il Servizio può versare per i formaggi che soddisfano gli standard qualitativi attuali un premio di qualità graduato fino a 250 franchi per alpe. In caso di qualità insufficiente non vengono versati premi.
Art. 8 Opposizione
È possibile presentare opposizione contro il risultato soltanto in caso di una classificazione dei formaggi nella categoria "insufficiente". L'opposizione deve essere inoltrata al Servizio immediatamente dopo la comunicazione del risultato. I formaggi in questione devono essere sottoposti ad una nuova valutazione.
Art. 9 Rapporto
Il Servizio redige un rapporto annuale sulla premiazione.
Art. 10 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente
Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2003.
A questa data viene abrogato il regolamento per la premiazione dei latticini del 3 ottobre 1988[2].
Egress
Tabella modifiche - Secondo decisione
| Decisione | Entrata in vigore | Elemento | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2003 | 01.08.2003 | atto normativo | prima versione | - |
| 27.02.2018 | 01.03.2018 | Art. 2 cpv. 1 | modifica | 2018-004 |
| 27.02.2018 | 01.03.2018 | Art. 3 cpv. 1 | modifica | 2018-004 |
Tabella modifiche - Secondo articolo
| Elemento | Decisione | Entrata in vigore | Cambiamento | Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
| atto normativo | 24.06.2003 | 01.08.2003 | prima versione | - |
| Art. 2 cpv. 1 | 27.02.2018 | 01.03.2018 | modifica | 2018-004 |
| Art. 3 cpv. 1 | 27.02.2018 | 01.03.2018 | modifica | 2018-004 |