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Disposizioni esecutive dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

(Ordinanza cantonale sul vino)

del 27.02.2018 (stato 01.07.2019)

Preambolo

emanata dal Governo il 27 febbraio 2018

visti l'art. 36 della legge cantonale sull'agricoltura[1] e l'art. 23 dell'ordinanza cantonale sull'agricoltura[2]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le presenti disposizioni esecutive disciplinano l'esecuzione dell'ordinanza federale sul vino[3] nel Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Regioni viticole

Il Cantone dei Grigioni viene suddiviso nelle regioni viticole seguenti:

  1. Valle grigione del Reno con i Comuni di Fläsch, Maienfeld, Jenins, Malans, Landquart, Zizers, Trimmis, Coira, Felsberg, Domat/Ems, Bonaduz;
  2. Mesolcina con i Comuni di Lostallo, Cama, Castaneda, Grono, Roveredo, San Vittore;
  3. Valposchiavo con il Comune di Brusio.

Art. 3 Autorità competenti

L'esecuzione compete al Plantahof (Servizio specializzato per la viticoltura), nella misura in cui non sia conferita all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali o ad altri servizi.

Art. 4 Associazione di categoria

L'associazione di categoria graubündenWEIN (associazione di categoria) sostiene le autorità competenti nell'esecuzione di misure, ad esempio assumendosi compiti di controllo. Essa può inoltre disporre stime dei quantitativi e condizioni per la vendemmia oppure proporre sanzioni contro i produttori e i trasformatori.

L'associazione di categoria stabilisce le rese massime per unità di superficie e vitigno per vini con denominazione di origine controllata per la Valle grigione del Reno e la Valposchiavo. Essa provvede affinché la decisione venga pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale entro il 30 aprile.

2. Impianti viticoli

2.1. Nuovi impianti

Art. 5 Obbligo di autorizzazione

I nuovi impianti necessitano di un'autorizzazione da parte del Servizio specializzato per la viticoltura. Essa viene rilasciata in base all'idoneità alla viticoltura dell'ubicazione e può essere associata a oneri e condizioni.

Il richiedente si assume le spese per eventuali perizie necessarie per verificare i presupposti per l'autorizzazione.

Le domande per l'autorizzazione di nuovi impianti devono essere inoltrate al Servizio specializzato per la viticoltura almeno un anno prima dell'impianto mediante modulo ufficiale e allegando un piano catastale.

Art. 6 Commissioni catastali

Le commissioni catastali valutano l'idoneità alla viticoltura dell'ubicazione e sottopongono al Servizio specializzato per la viticoltura una richiesta motivata.

Le commissioni sono composte al massimo da cinque viticoltori della regione. Esse sono in numero legale se è presente la maggioranza dei membri. Fanno parte delle commissioni con funzione consultiva il Servizio specializzato per la viticoltura e un rappresentante dell'Ufficio per la natura e l'ambiente. *

Dopo avere sentito le organizzazioni professionali, il Dipartimento nomina le commissioni catastali per le regioni viticole.

Art. 7 Idoneità dell'ubicazione

Nella Valle grigione del Reno devono essere osservati in particolare i seguenti criteri e valori limite:

  1. altitudine sul livello del mare: al massimo 600 m;
  2. altitudine rispetto al fondovalle: di regola almeno 10 m;
  3. declività della superficie prima dell'eventuale impianto: almeno 6 per cento;
  4. esposizione del declivio: tra 90 e 270 gradi;
  5. soleggiamento medio in agosto e settembre: almeno 174 watt/m²;
  6. clima locale: nessuna ombra proiettata a causa di siepi o boschetti, rischio di gelo ridotto, nessuna importante limitazione del soleggiamento dovuta all'orizzonte, ecc.;
  7. caratteristica del suolo e regime d'umidità del suolo: assenza di acque di pendio e stagnanti.

Il valore minimo relativo al soleggiamento può non essere rispettato se:

  1. il clima locale è particolarmente favorevole; e
  2. la superficie da valutare confina con una superficie che si trova nel catasto viticolo.

2.2. Catasto viticolo

Art. 8 Contenuto

Nel catasto viticolo, oltre ai dati che vanno rilevati conformemente all'ordinanza federale sul vino, sono in aggiunta registrate le informazioni seguenti:

  1. ubicazione del vigneto;
  2. anno di impianto.

Art. 9 Obbligo di verifica e di notifica

Ogni gestore è tenuto a notificare ogni anno al Servizio specializzato per la viticoltura secondo le prescrizioni di quest'ultimo le modifiche concernenti le superfici viticole (cambiamento di gestore, dissodamenti, ricostruzioni e nuovi impianti). *

… *

Se la notifica non avviene entro il termine viene riscossa una tassa di cancelleria di 100 franchi.

Art. 10 Superficie computabile

Di regola la superficie del fondo è considerata quale superficie viticola computabile. Se la superficie necessaria per la coltivazione (piazza di giro, testata del campo) supera il 10 per cento della superficie effettivamente coltivata a vite, la parte in eccesso non viene computata.

Se è coltivata a vite soltanto una parte della superficie di una particella, le superfici che servono esclusivamente o prevalentemente alla coltivazione della vite vengono aggiunte alla superficie viticola. La somma di tali superfici non può superare il 10 per cento della superficie coltivata.

Non servono esclusivamente o prevalentemente alla coltivazione della vite segnatamente edifici, strade e accessi provvisti di pavimentazione, giardini, siepi, cumuli di sassi e terrapieni di pietra, superfici ruderali e scarpate di frane.

2.3. Impianti per uso personale

Art. 11 Nuovi impianti

I nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, nonché i nuovi impianti unici su una superficie a partire da 100 m² fino a un massimo di 400 m², i cui prodotti servono esclusivamente all'uso personale del coltivatore, devono essere notificati al Servizio specializzato per la viticoltura almeno un anno prima dell'impianto mediante modulo ufficiale.

È vietato creare un vigneto di oltre 400 m² per poi frazionarlo in particelle di al massimo 400 m².

È anche vietato suddividere una superficie contigua non coltivata di oltre 400 m² in particelle di al massimo 400 m² per poi coltivarla.

La distanza tra due impianti non inclusi nel catasto viticolo deve ammontare almeno a 10 m. La stessa distanza minima deve essere rispettata nei confronti di superfici inserite nel catasto viticolo.

Art. 12 Catasto viticolo

Le superfici con impianti per uso personale non vengono registrate nel catasto viticolo.

Art. 13 Obbligo di notifica

Dissodamenti, ricostruzioni e nuovi impianti devono essere notificati ogni anno al Servizio specializzato per la viticoltura secondo le prescrizioni di quest'ultimo. *

Se la notifica non avviene entro il termine viene riscossa una tassa di cancelleria di 100 franchi.

2.4. Estirpazione di viti

Art. 14 Estirpazione

Il Servizio specializzato per la viticoltura ordina l'estirpazione di viti impiantate in violazione delle presenti disposizioni.

Per motivi di protezione delle piante, il Plantahof (Servizio specializzato per la protezione delle piante) può disporre il dissodamento di viti non più utilizzate e curate.

Le spese di un dissodamento sono a carico del gestore o del proprietario del fondo.

3. Certificato di produzione e controlli

Art. 15 Certificato di produzione e contingente delle uve

Ogni gestore riceve annualmente un certificato di produzione con le rese massime per vitigno, comune e categoria (contingente delle uve).

Il commercio di contingenti di produzione è vietato.

Nel certificato di produzione non sono considerati i nuovi impianti nel primo anno di impianto. Per nuovi impianti nel secondo anno di impianto viene attribuito di regola un contingente di 200 grammi per m².

Art. 16 Attestazione di controllo della vendemmia

Il tenore di zucchero e il peso dell'uva devono essere rilevati subito dopo la raccolta. Questo vale anche per torchiature particolari come la produzione di Sforzato.

Il peso dell'uva e il tenore di zucchero vengono determinati nello stesso luogo.

Le aziende vitivinicole devono conservare le attestazioni o i corrispondenti dati relativi alle vendemmie per cinque anni. *

Art. 17 Comprova del peso dell'uva

Il peso dell'uva deve essere documentato con un bollettino di pesatura. Il bollettino di pesatura deve essere conservato per cinque anni. *

Con il permesso del Servizio specializzato per la viticoltura si può rinunciare al bollettino di pesatura, se l'azienda dispone ancora di una bilancia con la quale non possono essere stampati bollettini di pesatura.

In questi casi il peso dell'uva deve essere elencato e confermato apponendo la firma. L'elenco deve essere conservato per cinque anni. *

… *

Art. 18 Tolleranza

La resa in eccesso tollerabile per vini con denominazione di origine controllata ammonta al 5 per cento (margine di tolleranza).

Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza viene declassato.

4. Denominazione di origine controllata

Art. 19 Obbligo di notifica

Le aziende vinicole che intendono utilizzare la denominazione di origine controllata devono notificarlo al Servizio specializzato per la viticoltura. La notifica deve avvenire al più tardi entro il 31 marzo dell'anno in cui sarà prodotto per la prima volta del vino con una denominazione di origine.

Le aziende vinicole che non vogliono più utilizzare la denominazione di origine controllata devono anch'esse notificarlo al Servizio specializzato per la viticoltura al più tardi entro il 31 marzo.

Se non viene osservato l'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non è permesso usare la denominazione di origine controllata.

Art. 20 Denominazione di origine controllata

I vini del Cantone dei Grigioni (inclusi vini spumanti, frizzanti e liquorosi) possono portare una delle denominazioni di origine controllata seguenti:

  1. AOC Graubünden oppure Graubünden AOC;
  2. Appellation d'Origine Contrôlée Graubünden;
  3. DOC Grigioni oppure Grigioni DOC;
  4. Denominazione di origine controllata Grigioni;
  5. KUB Graubünden oppure Graubünden KUB;
  6. Kontrollierte Ursprungsbezeichnung Graubünden.

La denominazione della classe KUB (Kontrollierte Ursprungsbezeichnung), DOC (Denominazione di origine controllata) o AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) deve essere posizionata sull'etichetta nelle immediate vicinanze della denominazione geografica di origine Graubünden o Grigioni (ad es. DOC Grigioni).

Art. 21 Denominazioni supplementari

I nomi dei comuni possono essere impiegati quale denominazione supplementare se, fatto salvo il taglio, almeno il 60 per cento del vino proviene dal comune in questione.

L'ubicazione del vigneto può essere impiegata quale denominazione supplementare se, fatto salvo il taglio, il 100 per cento del vino proviene da viti del luogo indicato.

Denominazioni supplementari vanno apposte sull'etichetta, chiaramente separate dalla denominazione di origine controllata.

Art. 22 Tenore minimo di zucchero e arricchimento

Il tenore naturale minimo di zucchero ammonta per:

  1. il Pinot nero 19,4 °Brix (80 °Oe); eccezione: 17,2 °Brix (70 °Oe) per la produzione di vini spumanti;
  2. gli altri vitigni 17,2 °Brix (70 °Oe).

I vini possono essere arricchiti al massimo del 2,5 per cento in volume e possono raggiungere al massimo un tenore complessivo di alcol pari al 15 per cento in volume. *

L'edulcorazione del vino è ammessa alle condizioni del diritto federale. *

Art. 23 Termini vinicoli specifici

I termini seguenti possono essere impiegati per la denominazione dei vini soltanto nel rispetto delle prescrizioni del diritto federale e delle prescrizioni seguenti:

  1. Selezione;
  2. Vendemmia tardiva;
  3. Beerenauslese;
  4. Castello;
  5. Reserve/Réserve/Riserva/Reserva;
  6. Vin doux naturel;
  7. Œil-de-Perdrix;
  8. Village;
  9. Clos.

Può recare la denominazione Selezione un vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve di qualità superiore alla media o sottoposte a un particolare processo di torchiatura. I criteri di qualità e il loro rispetto, nonché il processo di torchiatura vanno documentati.

Il termine Vendemmia tardiva può essere utilizzato se l'uva viene raccolta al più presto sette giorni dopo la data per il raccolto usuale per la varietà di uva e se il tenore naturale minimo di zucchero è di almeno 0,77 °Brix (3 °Oe) superiore alla media annua della regione viticola.

Il termine Beerenauslese può essere utilizzato se il vino viene prodotto da uve colpite da marciume nobile e con un tenore di zucchero di almeno 26 °Brix (110,2 °Oe). L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Il termine Castello può essere utilizzato se il proprietario di un'azienda vinicola nel Cantone dei Grigioni possiede un fondo con un edificio rappresentativo che storicamente viene definito castello e se gestisce vigneti propri o in affitto in una zona di produzione.

Il termine Reserve, Réserve, Riserva o Reserva può essere utilizzato per vini con denominazione di origine controllata messi in commercio dopo un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell'anno di vendemmia.

Il termine Vin doux naturel può essere utilizzato se la resa massima viene rispettata e il tenore di zucchero dell'uva viene misurato in modo tale che risulti un tenore alcolico naturale di almeno il 12 per cento in volume.

Il termine Village può essere utilizzato se, fatto salvo il taglio, almeno il 70 per cento dell'uva proviene dal comune in questione.

Il termine Clos indica un vigneto circondato da muri. *

Art. 24 Vino rosato

Il vino rosato deve essere prodotto almeno per il 90 per cento da vitigni rossi e può contenere al massimo il 10 per cento di vino da vitigni bianchi.

L'Œil-de-Perdrix è un vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve della varietà Pinot nero. Può essere tagliato esclusivamente con Pinot grigio o Pinot bianco nella misura del 10 per cento al massimo.

Art. 25 Elenchi

Il Servizio specializzato per la viticoltura tiene i seguenti elenchi:

  1. elenco dei vitigni autorizzati: in questo elenco sono indicati i vitigni coltivati nel Cantone per la produzione commerciale di vino. L'elenco dei vitigni viene aggiornato sulla base del catasto viticolo;
  2. elenco dei metodi di coltura autorizzati: le superfici viticole devono essere gestite secondo la buona prassi professionale;
  3. elenco dei metodi di vinificazione autorizzati: per la vinificazione sono autorizzati i metodi della buona prassi enologica;
  4. elenco delle denominazioni tradizionali svizzere dei vini, se devono essere disciplinate dal Cantone;
  5. elenco delle denominazioni supplementari.

Il vitigno, il metodo o la denominazione possono essere utilizzati unicamente se sono già stati iscritti nell'elenco. Per l'iscrizione è necessaria una domanda al Servizio specializzato per la viticoltura.

Art. 26 Analisi ed esame organolettico 1. Oggetto

I vini per i quali viene chiesta una denominazione di origine controllata vengono sottoposti a campione a un'analisi e a un esame organolettico. L'analisi e l'esame vengono effettuati sul vino pronto per il commercio e valgono per il rispettivo lotto.

L'analisi comprende almeno il tenore alcolico, nonché l'anidride solforosa totale e libera. Per vini con denominazione di origine controllata che vengono prodotti secondo un procedimento speciale valgono i seguenti valori massimi per acidi volatili:

  1. vini dolci 1,8 g/l (30 meq)
  2. vini di ghiaccio 2,1 g/l (35 meq)

L'esame organolettico avviene secondo le direttive dell'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV)[4]. Esso è superato se sono raggiunti almeno 60 punti su 100.

Art. 27 2. Saggi e spese

I produttori sono tenuti a mettere a disposizione gratuitamente i loro vini (campioni).

Il Servizio specializzato per la viticoltura preleva i saggi e stabilisce il numero di campioni da consegnare.

Le spese dell'analisi e dell'esame organolettico sono a carico del produttore.

5. Mesolcina

Art. 28 Diritto applicabile

Per la regione viticola Mesolcina valgono le disposizioni del presente capitolo.

Le disposizioni dei capitoli 1 - 4 sono applicabili in via sussidiaria.

Art. 29 Trasferimento di compiti

Per quanto riguarda la Mesolcina, i seguenti compiti possono essere trasferiti al servizio specializzato del Cantone Ticino:

  1. aggiornamento del catasto viticolo;
  2. rilascio dei certificati di produzione;
  3. organizzazione del controllo della vendemmia;
  4. verifica della dichiarazione del raccolto;
  5. declassamento delle partite d'uva;
  6. notifica della statistica del raccolto e delle superfici viticole all'Ufficio federale dell'agricoltura.

All'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT) possono inoltre essere trasmessi quei compiti nel settore della denominazione di origine controllata DOC Ticino che il diritto ticinese delega all'IVVT.

Art. 30 Catasto viticolo e superfici viticole

L'aggiornamento del catasto viticolo si conforma al diritto ticinese.

L'articolo 7 non trova applicazione.

Dissodamenti o rinnovamenti di superfici viticole ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 13 devono essere notificati al servizio specializzato del Cantone Ticino.

Il servizio specializzato del Cantone Ticino può effettuare rilevamenti relativi alla superficie viticola.

Art. 31 Superficie computabile

Per particelle con grandi distanze tra le piante, per quanto riguarda le pergole la superficie è considerata coltivata uniformemente anche in caso di uno spazio massimo di 4 m².

Art. 32 Certificato di produzione, controllo della vendemmia e dichiarazione del raccolto

Per il rilascio dei certificati di produzione, il controllo della vendemmia e la dichiarazione del raccolto nonché la relativa riscossione di emolumenti valgono le disposizioni del Cantone Ticino.

Art. 33 Denominazione di origine controllata 1. Diritto applicabile

Per quanto riguarda il tenore di zucchero minimo, le rese massime per unità di superficie, i vitigni, i metodi di coltura e i metodi di vinificazione sono applicabili le disposizioni del Cantone Ticino.

Art. 34 2. Uso della denominazione di origine controllata "DOC Ticino"

I vini provenienti dalla Mesolcina possono usare la denominazione di origine controllata "DOC Ticino" secondo il diritto ticinese se:

  1. le uve sono state prodotte in Mesolcina o nel Cantone Ticino; e
  2. le uve conformemente alla lettera a sono state pressate nel Cantone Ticino o in Mesolcina.

L'uso di denominazioni di località supplementari dalla Mesolcina oltre alla denominazione di origine controllata è vietato.

La produzione e la messa in commercio di vini con la denominazione "DOC Ticino" nonché lo svolgimento dei relativi controlli si conformano alle disposizioni del diritto ticinese in materia di produzione di vini con denominazione di origine controllata.

Gli emolumenti e le tasse per l'uso della denominazione "DOC Ticino" devono essere versati secondo il diritto ticinese[5] all'IVVT.

Art. 35 3. Denominazioni di origine controllata regionali

I vini provenienti dalla Mesolcina possono portare le denominazioni seguenti:

  1. AOC Graubünden Misox o Graubünden Misox AOC;
  2. AOC Misox Graubünden o Misox Graubünden AOC;
  3. DOC Grigioni Mesolcina o Grigioni Mesolcina DOC;
  4. DOC Mesolcina Grigioni o Mesolcina Grigioni DOC.

La denominazione della classe DOC (Denominazione di origine controllata) o AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) deve essere posizionata sull'etichetta in immediata prossimità della denominazione geografica di origine Graubünden e Misox o Grigioni e Mesolcina (ad es. DOC Mesolcina Grigioni).

L'uso di una denominazione secondo l'articolo 21 è esclusa.

La denominazione di origine controllata regionale della Mesolcina non può essere combinata con una denominazione di origine controllata del Cantone Ticino.

I produttori che intendono usare una denominazione di origine controllata secondo il diritto del Cantone dei Grigioni devono notificarlo prima dell'inizio della produzione, al più tardi entro il 31 marzo, all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali.

Art. 36 4. Denominazione di origine nella zona di confine

Per le uve dei vigneti separati dal confine comunale tra San Vittore GR e Lumino TI può essere usata la denominazione di origine controllata secondo l'articolo 35.

Art. 37 Nostrano

Per la produzione di vini con denominazione tradizionale propria "Nostrano" sono applicabili le disposizioni del Cantone Ticino.

Art. 38 Controllo sul commercio di vino

Il controllo sul commercio di vino praticato dai produttori e dalle aziende vitivinicole si conforma al diritto ticinese.

Art. 39 Giurisdizione e comunicazioni

Contro decisioni delle autorità competenti del Cantone Ticino può essere sollevata opposizione entro 30 giorni al Servizio specializzato per la viticoltura.

Decisioni delle autorità grigionesi concernenti la Mesolcina vengono comunicate anche al servizio specializzato del Cantone Ticino nonché, se concernono denominazioni di origine controllata del Cantone Ticino, all'IVVT.

6. Disposizioni finali

Art. 40 Disposizioni transitorie

Per i vini prodotti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili le disposizioni in vigore al momento della loro produzione.

I produttori nonché le aziende vitivinicole che non devono obbligatoriamente essere controllati dall'organo di controllo federale possono sottoporsi a un controllo cantonale equivalente da parte dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali al massimo fino al 31 dicembre 2018.

L'articolo 22 capoverso 2 e capoverso 3 vale per la prima volta per vini dell'annata 2018. *

Egress

2018-004

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.02.2018 01.03.2018 atto normativo prima versione 2018-004
18.06.2019 01.07.2019 Art. 6 cpv. 2 modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 7 cpv. 1, b) modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 9 cpv. 1 modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 9 cpv. 2 abrogazione 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 13 cpv. 1 modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 16 cpv. 3 modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 17 cpv. 1 modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 17 cpv. 3 modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 17 cpv. 4 abrogazione 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 22 cpv. 2 modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 22 cpv. 3 introduzione 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 23 cpv. 1, h) modifica 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 23 cpv. 1, i) introduzione 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 23 cpv. 9 introduzione 2019-005
18.06.2019 01.07.2019 Art. 40 cpv. 3 introduzione 2019-005

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.02.2018 01.03.2018 prima versione 2018-004
Art. 6 cpv. 2 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 7 cpv. 1, b) 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 9 cpv. 1 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 9 cpv. 2 18.06.2019 01.07.2019 abrogazione 2019-005
Art. 13 cpv. 1 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 16 cpv. 3 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 17 cpv. 1 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 17 cpv. 3 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 17 cpv. 4 18.06.2019 01.07.2019 abrogazione 2019-005
Art. 22 cpv. 2 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 22 cpv. 3 18.06.2019 01.07.2019 introduzione 2019-005
Art. 23 cpv. 1, h) 18.06.2019 01.07.2019 modifica 2019-005
Art. 23 cpv. 1, i) 18.06.2019 01.07.2019 introduzione 2019-005
Art. 23 cpv. 9 18.06.2019 01.07.2019 introduzione 2019-005
Art. 40 cpv. 3 18.06.2019 01.07.2019 introduzione 2019-005