Lexipedia

920.800

Direttive per l'esecuzione di manifestazioni organizzate nei boschi

del 14.05.1996 (stato 01.01.2013)

Preambolo

emanate dal Governo il 14 maggio 1996

visto l'art. 35 della legge cantonale sulle foreste (LCFo)[1] *

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Le presenti direttive hanno quale scopo:

  1. lo svolgimento di tutte le manifestazione nei boschi nel massimo rispetto dell'ambiente;
  2. una prassi di autorizzazione possibilmente uniforme, ad opera dei comuni competenti, per grandi manifestazioni organizzate nei boschi;
  3. un aiuto nella sistemazione di conflitti inerenti all'utilizzazione.

Art. 2 Campo di validità

Le presenti direttive fanno stato per le manifestazioni organizzate che hanno luogo interamente o in parte nei boschi.

Esse sono vincolanti per il Cantone e i comuni nonché per gli organizzatori di manifestazioni.

… *

2. Manifestazioni/Procedura

Art. 3 Definizione

Vengono considerate grandi manifestazioni, indipendentemente dal numero di partecipanti e di spettatori, gli eventi organizzati che possono notevolmente danneggiare i boschi.

Nel valutare se si tratta di una grande manifestazione che ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 LCFo necessita dell'autorizzazione, i comuni devono considerare oltre al genere di manifestazione, il luogo, la stagione e il numero approssimativo di partecipanti e spettatori, anche le particolarità locali. *

Di regola le manifestazioni con oltre 300 partecipanti e spettatori vengono considerate grandi. Gli eventi con oltre 1000 partecipanti e spettatori o le manifestazioni svolte più volte all'anno nella stessa zona boschiva con oltre 500 partecipanti e spettatori vengono in ogni caso considerate grandi manifestazioni.

Indipendentemente dal numero di partecipanti e spettatori fanno parte delle grandi manifestazioni le discese organizzate di sci fuori pista, l'orienteering su sci, le corse in mountain-bike e simili fuori dalle previste piste e strade e dai previsti percorsi e sentieri.

Non vengono considerate grandi manifestazioni gli eventi orienteering con meno di 500 partecipanti e spettatori nonché le escursioni organizzate.

Art. 4 Criteri di valutazione

I comuni devono verificare il luogo, la stagione e le conseguenze (ad es. spettatori) di una grande manifestazione.

Nei mesi invernali la selvaggina dipende in modo particolare di quiete, motivo per cui in questa stagione non devono essere eseguite grandi manifestazioni fuori da impianti urbanizzati (piste di sci alpino, di sci di fondo, strade ecc.). Durante il periodo della cova degli uccelli e la fase di riproduzione della selvaggina si deve inoltre effettuare una accurata valutazione dell'area d'esecuzione.

Durante la caccia alta grigionese si deve rinunciare all'esecuzione di grandi manifestazioni nei boschi.

Art. 5 * Consultazione di esperti

Per far sì che le grandi manifestazioni possano essere eseguite nel massimo rispetto dell'ambiente, va previamente sentito l'Ufficio foreste e pericoli naturali.

Art. 7 Motivi di rifiuto

Vanno rifiutate le domande se il luogo o la stagione onde ha luogo la manifestazione sono inopportuni e i danni al bosco e delle sue funzioni, prevedibilmente notevoli, non possono essere evitati neanche per il tramite di condizioni e oneri.

Sono ubicazioni conflittuali in particolare le riserve naturali, le zone palustri, le zone di quiete per la selvaggina, i terreni di protezione delle sorgenti, le riserve boschive, gli sbarramenti per il taglio degli alberi, nonché le recinzioni per la protezione del bosco giovane. *

Art. 8 * Procedura di autorizzazione

L'autorizzazione del comune viene rilasciata di regola sei settimane dopo l'inoltro della domanda. Essa deve essere comunicata anche all'Ufficio foreste e pericoli naturali prima dello svolgimento della manifestazione.

3. Disposizioni finali

Art. 10 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1o giugno 1996.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
14.05.1996 01.06.1996 atto normativo prima versione -
12.09.2000 01.01.2001 Art. 2 cpv. 3 abrogazione -
12.09.2000 01.01.2001 Art. 6 abrogazione -
12.09.2000 01.01.2001 Art. 9 abrogazione -
06.11.2012 01.01.2013 ingresso modifica -
06.11.2012 01.01.2013 Art. 3 cpv. 2 modifica -
06.11.2012 01.01.2013 Art. 5 revisione totale -
06.11.2012 01.01.2013 Art. 7 cpv. 2 modifica -
06.11.2012 01.01.2013 Art. 8 revisione totale -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 14.05.1996 01.06.1996 prima versione -
ingresso 06.11.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 2 cpv. 3 12.09.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 3 cpv. 2 06.11.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 5 06.11.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 6 12.09.2000 01.01.2001 abrogazione -
Art. 7 cpv. 2 06.11.2012 01.01.2013 modifica -
Art. 8 06.11.2012 01.01.2013 revisione totale -
Art. 9 12.09.2000 01.01.2001 abrogazione -