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935.310

Tariffario delle tasse per la metrologia

(Regolamento tariffario)

del 16.03.1993 (stato 01.05.2010)

Preambolo

emanato dal Governo il 16 marzo 1993

giusta l'art. 6 dell'ordinanza di esecuzione[1] della legge federale sulla metrologia

Art. 1 Viaggio e trasporto a) Principio

Per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità, in base alla capacità di pesatura dello strumento di pesatura, ammonta a:

  1. fino a 5 kg fr. 10.–
  2. di oltre 5 fino a 20 kg fr. 12.–
  3. di oltre 20 fino a 50 kg fr. 19.–
  4. di oltre 50 fino a 100 kg fr. 27.–
  5. di oltre 100 fino a 200 kg fr. 35.–
  6. di oltre 200 fino a 500 kg fr. 40.–
  7. di oltre 500 fino a 1000 kg fr. 51.–
  8. di oltre 1000 fino a 1500 kg fr. 62.–

Nelle aziende con più bilance si conteggiano le seguenti spese:

  1. fino a 5 bilance la rispettiva tariffa unitaria per bilancia;
  2. da 6 ad 8 bilance la somma delle 5 maggiori tariffe unitarie;
  3. da 9 e più bilance la somma delle 7 maggiori tariffe unitarie.

Per ogni giorno lavorativo è possibile conteggiare al massimo 130 franchi di spese.

Art. 2 b) Senza trasporto

Se non si trasportano strumenti di verificazione

  1. viene riconosciuta un'indennità per chilometro conformemente all'ordinanza sul personale;
  2. l'indennità per il tempo di viaggio si basa sull'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione. [2]

Art. 3 c) Verificazione di pompe di benzina e strumenti misuratori di quantità di gas

Per la verificazione ordinaria delle pompe di benzina l'indennità per i costi di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione ammonta a:

  1. 25 franchi per ogni esercizio di 1 pompa
  2. 35 franchi per ogni esercizio di 2 e 3 pompe
  3. 50 franchi per ogni esercizio di 4 e 5 pompe
  4. 70 franchi per ogni esercizio da 6 a 9 pompe
  5. 80 franchi per ogni esercizio con 10 e più pompe

Per la verificazione ordinaria di strumenti misuratori di quantità di gas, per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità ammonta a 36 franchi per esercizio.

Per le verificazioni straordinarie di pompe di benzina e strumenti misuratori di quantità di gas l'indennità si basa sull'articolo 2 del presente tariffario.

Art. 4 Tempo d'attesa

Per il tempo d'attesa che il verificatore non ha né causato né potuto utilizzare l'autore è tenuto a versare un'indennità giusta l'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione.[3]

Art. 5 * Tasse di utilizzazione

Le tasse di utilizzazione delle pese a ponte ammontano a seconda del veicolo al massimo a:

  1. in caso di determinazione del peso con un processo di pesatura (lordo o tara)  
  1. fino a 1000 kg fr. 10.–
  2. oltre 1000 fino a 1800 kg fr. 12.–
  3. oltre 1800 fino a 3000 kg fr. 14.–
  4. oltre 3000 fino a 5000 kg fr. 17.–
  5. oltre 5000 fino a 8000 kg fr. 20.–
  6. 8000 fino a 12 000 kg fr. 23.–
  7. 12 000 fino a 20 000 kg fr. 27.–
  8. 20 000 fino a 40 000 kg fr. 30.–
  9. oltre 40 000 kg fr. 35.–
  1. in caso di determinazione del peso con due processi di pesatura (lordo e tara; peso lordo)  
  1. fino a 1000 kg fr. 12.–
  2. oltre 1000 fino a 1800 kg fr. 16.–
  3. oltre 1800 fino a 3000 kg fr. 20.–
  4. oltre 3000 fino a 5000 kg fr. 24.–
  5. oltre 5000 fino a 8000 kg fr. 28.–
  6. oltre 8000 fino a 12 000 kg fr. 33.–
  7. oltre 12 000 fino a 20 000 kg fr. 39.–
  8. oltre 20 000 fino a 40 000 kg fr. 45.–
  9. oltre 40 000 kg fr. 49.–

Art. 6 Certificato di pesatura

Per la pesatura è rilasciato gratuitamente un certificato di pesatura. Per ogni ulteriore certificato può essere riscossa una tassa di 1 franco.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente tariffario entra in vigore il 1° maggio 1993 e sostituisce le disposizioni contraddittorie.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
16.03.1993 01.05.1993 atto normativo prima versione -
11.02.2003 01.03.2003 Art. 5 revisione totale -
27.04.2010 01.05.2010 Art. 2 cpv. 1, a) modifica -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 16.03.1993 01.05.1993 prima versione -
Art. 2 cpv. 1, a) 27.04.2010 01.05.2010 modifica -
Art. 5 11.02.2003 01.03.2003 revisione totale -