Lexipedia

935.500

Legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni

(LCGD)

del 27.08.2020 (stato 01.01.2021)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 7 gennaio 2020[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l'ammissibilità e lo svolgimento dei giochi in denaro nonché la vigilanza su di essi, le misure cantonali per la lotta al gioco eccessivo e l'imposizione delle case da gioco, nella misura in cui la legislazione federale consenta regolamentazioni intracantonali.

Art. 2 Concetti

Sono applicabili le definizioni contenute nella legge federale sui giochi in denaro[4] nella misura in cui il diritto cantonale non preveda disposizioni diverse.

2. Giochi in denaro

Art. 3 Giochi di grande estensione

Nel Cantone dei Grigioni è permesso lo svolgimento dei giochi di grande estensione previsti dalla legge federale.

Art. 4 Giochi di piccola estensione

Nel Cantone dei Grigioni lo svolgimento di giochi di piccola estensione è permesso, a condizione che vengano rispettate le direttive federali e cantonali in materia di giochi in denaro.

Art. 5 Protezione dei minori

Ai minori non è permesso partecipare a piccoli tornei di poker.

L'organizzatore è responsabile del rispetto del divieto.

Art. 6 Lotterie di intrattenimento

Gli organizzatori di lotterie di intrattenimento non possono impiegare persone che conseguono proventi attraverso l'organizzazione o lo svolgimento di giochi in denaro. Se l'organizzazione o lo svolgimento di lotterie di intrattenimento sono affidati a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi di utilità pubblica.

Gli organizzatori comunicano le lotterie di intrattenimento all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione 14 giorni prima del loro svolgimento.

Art. 7 Compiti dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione

L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione verifica se giochi di piccola estensione siano soggetti all'obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione e di lotterie di intrattenimento soggette all'obbligo di comunicazione.

Essa può assegnare incarichi alla Polizia cantonale per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.

Art. 8 Informazione

L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione informa in maniera adeguata in merito alle condizioni di autorizzazione da soddisfare e alla documentazione da inoltrare nel quadro della procedura di autorizzazione.

Art. 9 Trattamento di dati personali presenti in decisioni penali e trasmissione di decisioni penali

L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione è autorizzata a trattare dati personali presenti in decisioni penali.

Può trasmettere decisioni penali ad altre autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione relativa ai giochi in denaro.

3. Lotta ai pericoli dovuti al gioco eccessivo

Art. 10 Compiti del servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco

Il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco adotta misure di prevenzione contro il gioco eccessivo e offre adeguate possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine.

A tale scopo può collaborare con altri Cantoni e stipulare contratti con offerenti pubblici nonché privati.

Il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco decide in merito all'utilizzo dei mezzi che confluiscono al Cantone per la lotta al gioco eccessivo.

Esso designa gli specialisti che possono essere coinvolti nelle procedure di revoca riguardanti le esclusioni dal gioco.

Art. 11 Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco può trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute, a misure d'aiuto sociale, a perseguimenti e a e sanzioni amministrativi o penali.

4. Imposizione del prodotto dei giochi

Art. 12 Assoggettamento fiscale e computo

Le case da gioco con una concessione conformemente alla legge federale sui giochi in denaro[5] sono assoggettate all'imposta.

Il Cantone riscuote l'aliquota fiscale massima ammissibile secondo la legge federale sui giochi in denaro.

Art. 13 Riscossione dell'imposta sulle case da gioco

L'imposta sulle case da gioco viene prelevata sulla tassa federale sulle case da gioco il cui importo è passato in giudicato.

Il Cantone riscuote a posteriori le tasse di bollo cantonali, compresi gli interessi, quando la Commissione federale delle case da gioco sulla base della legge federale sui giochi in denaro procede a un ricupero e quest'ultimo diviene esecutivo.

Art. 14 Tassazione e riscossione

Il Governo può affidare alla Commissione federale delle case da gioco la tassazione e la riscossione dell'imposta cantonale sulle case da gioco.

5. Disposizioni penali

Art. 15 Contravvenzioni di diritto in materia di giochi in denaro

L'organizzatore di piccoli tornei di poker è punito con la multa qualora permetta a minori di partecipare a questi tornei.

L'organizzatore di lotterie di intrattenimento è punito con la multa sino a 500 franchi in caso di infrazione dell'articolo 6 Altre persone che infrangono l'articolo 6 capoverso 1 sono punite con la multa. 

Egress

2020-062

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
27.08.2020 01.01.2021 atto normativo prima versione 2020-062

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 27.08.2020 01.01.2021 prima versione 2020-062