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Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD)

Preambolo

Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale

(CGD)

del 20 maggio 2019

I Cantoni,

 visti gli articoli 48, 106 nonché 191b capoverso 2 della Costituzione fede-

rale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);

 vista la legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (Legge

sui giochi in denaro, LGD; RS 935.51)

convengono:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente convenzione disciplina:

  1. l'Ente intercantonale dei giochi in denaro (in seguito Ente intercantonale), compreso il Tribunale intercantonale dei giochi in denaro (in seguito Tri- bunale intercantonale);
  2. l'Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro come autorità in- tercantonale di vigilanza e di esecuzione ai sensi dell'articolo 105 LGD (in seguito Autorità di vigilanza);
  3. la Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (in seguito FPSS);
  4. la concessione di diritti esclusivi per l'organizzazione di grandi lotterie e di grandi scommesse sportive;
  5. la riscossione di tasse e l'utilizzo dei relativi proventi per finanziare gli oneri legati ai giochi in denaro e alla lotta contro la dipendenza dal gioco.

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Capitolo 2: L'Ente intercantonale dei giochi in denaro SEZIONE 1: COMPITI E ORGANIZZAZIONE

  1. Aspetti generali

Art. 2

Compiti L'Ente intercantonale:

  1. definisce nel rispetto del diritto superiore la politica dei Cantoni in materia di grandi giochi e pone le condizioni quadro del settore;
  2. è responsabile a nome dei Cantoni della vigilanza dei giochi in denaro; esercita in particolare la vigilanza amministrativa sull'Autorità di vigilan- za;
  3. istituisce il Tribunale intercantonale;
  4. garantisce l'impiego trasparente degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse sportive a favore dello sport nazionale; è in particolare responsabile della vigilanza amministrativa sulla FPSS;
  5. è depositario della presente convenzione.

Art. 3 Forma giuridica, sede e organi

L'Ente intercantonale è una corporazione di diritto pubblico con sede a Berna.

Esso si compone dei seguenti organi:

  1. la Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro (CDGD);
  2. il Comitato direttivo;
  3. il Tribunale intercantonale dei giochi in denaro;
  4. l'Ufficio di revisione.
  5. La Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro (CDGD)

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Art. 4

Composizione Ogni Cantone delega un membro del proprio Governo in seno alla CDGD.

Art. 5 Competenze

La CDGD:

  1. emana prese di posizione e raccomandazioni all'indirizzo dei Cantoni nell'ambito della politica sui giochi in denaro;
  2. nomina:
  3. i membri del Comitato direttivo; ii. l'Ufficio di revisione; iii. i membri del Consiglio dell'Autorità di vigilanza e la sua presi- denza; iv. i giudici, i giudici supplenti e i giudici straordinari del Tribunale intercantonale e la sua presidenza;
  4. i membri del Consiglio della FPSS nonché della sua presidenza; vi. i rappresentanti delle autorità di esecuzione cantonali e dell'Au- torità di vigilanza nell'organo di coordinamento ai sensi degli ar- ticoli 113 e seguenti LGD;
  5. nomina il membro o i membri dei Cantoni nella Commissione federale delle case da gioco ai sensi degli articoli 94 e seguenti LGD;
  6. emana il regolamento interno dell'Ente;
  7. decide:
  8. il preventivo; ii. il rapporto annuale e il consuntivo; iii. la parte destinata alla vigilanza dei proventi della tassa ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1; iv. il mandato di prestazione con l'Autorità di vigilanza rinnovato ogni quattro anni;
  9. il contributo annuale all'Autorità di vigilanza dal ricavato della tassa ai sensi dell'articolo 67 capoverso 2 su richiesta della stes- sa;

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vi. il regolamento interno della FPSS su richiesta della stessa; vii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale l'importo per la promozione dello sport nazionale secondo la procedura defini- ta dall'articolo 34; viii. su richiesta della FPSS e a scadenza quadriennale le priorità per l'impiego dei mezzi a favore dello sport nazionale; ix. modifiche di lieve entità della presente convenzione in procedura semplificata ai sensi dell'articolo 71 capoverso 3;

  1. approva:
  2. il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza; ii. il regolamento degli emolumenti dell'Autorità di vigilanza; iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio dell'Au- torità di vigilanza; iv. il rapporto di attività quadriennale dell'Autorità di vigilanza;
  3. il regolamento interno del Tribunale intercantonale; vi. il rapporto annuale e i conti speciali del Tribunale intercantonale; vii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio della FPSS; viii. il rapporto di attività quadriennale della FPSS;
  4. prende conoscenza:
  5. del preventivo annuale dell'Autorità di vigilanza; ii. del rapporto annuale e del consuntivo dell'Autorità di vigilanza; iii. del rapporto annuale e del consuntivo della FPSS;
  6. si fa inoltre carico di tutte le competenze dell'Ente intercantonale non tra- sferite ad altri organi di quest'ultimo.

Art. 6 Deliberazioni

La CDGD è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi mem- bri.

Le risoluzioni della CDGD sono prese alla maggioranza dei votanti fatti salvi l'ar- ticolo 34 e l'articolo 71 capoverso 3.

In caso di parità il voto preponderante spetta alla presidenza.

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  1. Il Comitato direttivo

Art. 7 Composizione

La CDGD nomina tra le sue fila cinque membri del Comitato direttivo. Almeno due di essi provengono dalla Svizzera romanda.

Uno dei membri della Svizzera romanda assume la carica di direttore o di vicedi- rettore.

La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d'argent (CRJA) ha il diritto di proporre i membri del Comitato direttivo della Sviz- zera romanda.

Art. 8

Competenze Il Comitato direttivo:

  1. prepara le risoluzioni della CDGD, le sottopone alla sua approvazione e le attua;
  2. rappresenta l'Ente intercantonale verso l'esterno.

Art. 9 Deliberazioni

Il Comitato direttivo può deliberare alla presenza della maggioranza dei suoi mem- bri.

Le risoluzioni del Comitato direttivo sono prese alla maggioranza dei votanti.

In caso di parità il voto preponderante spetta alla presidenza.

Art. 10 Segreteria

Il Comitato direttivo dispone di una segreteria.

L'eventuale assunzione di personale è disciplinata dal diritto pubblico. Si applica per analogia il diritto in materia di personale federale. Se la situazione particolare e i compiti da adempiere lo esigono, il regolamento interno contempla disposizioni derogatorie.

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  1. Il Tribunale intercantonale dei giochi in denaro

Art. 11 Composizione, durata della carica e rinnovo della nomina

Il Tribunale intercantonale si compone di cinque giudici, di cui due provenienti dalla Svizzera romanda, due dalla Svizzera tedesca e uno dalla Svizzera italiana.

Il Tribunale intercantonale conta tre giudici supplenti, di cui due provenienti dalla Svizzera tedesca e uno dalla Svizzera romanda oppure dalla Svizzera italiana.

Ogni giudice o ogni giudice supplente resta in carica per sei anni. La sua nomina può essere rinnovata una volta. La durata della carica di giudice supplente non è considerata nel calcolo della durata massima del mandato di un giudice.

La CDGD può nominare giudici straordinari su proposta del Tribunale intercanto- nale

  1. se a seguito di una ricusazione da parte dei giudici ordinari e dei giudici supplenti la validità del trattamento della causa non è più garantita; oppure
  2. se per giudicare di una causa sono necessarie conoscenze specifiche partico- lari, di cui i giudici ordinari o i giudici supplenti non dispongono; in questo caso il giudice straordinario deve possedere le conoscenze specifiche corri- spondenti.

Art. 12

Competenza Il Tribunale giudica come autorità giudiziaria di ultima istanza a livello intercanto- nale e in piena conoscenza di causa, dal punto di vista sia materiale sia formale, i ricorsi contro disposizioni e decisioni delle altre organizzazioni istituite con la pre- sente convenzione oppure dei loro organi.

Art. 13

Indipendenza Il Tribunale dei giochi in denaro è indipendente nelle sue decisioni e sottostà unica- mente alle disposizioni di legge.

Art. 14 Organizzazione e rendiconto

Il Tribunale intercantonale emana un regolamento interno soggetto all'approvazio- ne della CDGD. Il regolamento disciplina in particolare l'organizzazione, le compe- tenze, le indennità, il personale e l'informazione del tribunale.

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L'eventuale assunzione di personale è disciplinata dal diritto pubblico. Si applica per analogia il diritto in materia di personale federale. Se la situazione particolare e i compiti che il Tribunale intercantonale deve adempiere lo esigono, il regolamento interno comprende disposizioni derogatorie.

La procedura applicata dal Tribunale intercantonale segue le disposizioni della legge federale del 17 giugno sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS

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Il Tribunale intercantonale sottopone una volta l'anno alla CDGD un rapporto an- nuale assieme al conto speciale verificato dall'Ufficio di revisione dell'Ente intercan- tonale.

  1. L'Ufficio di revisione

Art. 15 Nomina e rendiconto

La CDGD nomina come Ufficio di revisione un organo di revisione cantonale specializzato o un ufficio di revisione privato riconosciuto; l'incarico ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato.

L'Ufficio di revisione effettua, ai sensi dell'articolo 728a della legge federale di complemento del Codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni/CO; RS 220), una revisione ordinaria del conto dell'Ente intercan- tonale, compreso il conto speciale del Tribunale intercantonale.

L'Ufficio di revisione presenta un rapporto alla CDGD, proponendo di approvare o di respingere il conto che ha esaminato.

  1. Altre unità organizzative

Art. 16 Commissioni e gruppi di lavoro

La CDGD e il Comitato direttivo possono istituire gruppi di lavoro per progetti specifici; la CDGD può inoltre nominare commissioni permanenti.

L'organo che istituisce una commissione o un gruppo di lavoro ne definisce il mandato, i membri e i mezzi di cui può disporre.

Le unità così istituite presentano periodicamente un rapporto sullo stato dei loro lavori e sottopongono le loro proposte ad approvazione. SEZIONE2: FINANZE

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Art. 17

Finanziamento L'Ente intercantonale copre i propri oneri mediante i proventi della tassa di cui all'ar- ticolo 67 e mediante gli emolumenti riscossi dal Tribunale intercantonale.

Art. 18 Contabilità

L'Ente intercantonale tiene una propria contabilità. La presentazione dei conti ha luogo applicando per analogia le disposizioni del titolo trentesimosecondo CO.

Il Tribunale intercantonale gestisce un conto speciale, come parte della contabilità di cui al capoverso 1. Capitolo 3: L'Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro SEZIONE 1: COMPITI E ORGANIZZAZIONE

  1. Aspetti generali

Art. 19 Compiti e facoltà

L'Autorità di vigilanza svolge i compiti assegnati dalla LGD all'autorità intercanto- nale di vigilanza e di esecuzione, avvalendosi delle facoltà che le sono attribuite nell'ambito del diritto federale. L'Ente intercantonale può concordare con l'Autorità di vigilanza principi generali per l'adempimento dei compiti.

L'Autorità di vigilanza è il centro di competenze dei Cantoni nell'ambito dei giochi in denaro. L'Ente intercantonale mediante il mandato di prestazione emana disposi- zioni generali riguardo alla quantità e alla qualità dell'adempimento dei compiti. Può inoltre demandare all'Autorità di vigilanza altri compiti subordinati.

L'Autorità di vigilanza può emanare disposizioni di esecuzione riguardo all'adem- pimento dei suoi compiti.

Può fornire prestazioni su mandato di terzi se remunerata in modo da coprire i costi, per quanto sussista una stretta correlazione con i compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

L'Autorità di vigilanza non può fornire prestazioni commerciali sul mercato; non può inoltre assumere partecipazioni o stringere cooperazioni a questo scopo.

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Art. 20 Forma giuridica, sede e organi

L'Autorità di vigilanza è un istituto intercantonale di diritto pubblico con personali- tà giuridica propria e con sede a Berna.

L'Autorità di vigilanza si compone dei seguenti organi:

  1. il Consiglio di vigilanza;
  2. l'Ufficio del Consiglio di vigilanza;
  3. l'Ufficio di revisione.

Art. 21 Indipendenza

L'Autorità di vigilanza svolge i suoi compiti in maniera autonoma e indipendente.

La presidenza della CDGD ha un colloquio annuale con la presidenza dell'Autorità di vigilanza riguardo all'adempimento dei compiti.

Art. 22 Organizzazione e rendiconto

L'Autorità di vigilanza si organizza autonomamente nel quadro di quanto stabilito dalla presente convenzione.

L'Autorità di vigilanza sottopone ogni anno per conoscenza all'Ente intercantonale un rapporto, assieme al consuntivo verificato dall'Ufficio di revisione.

L'Autorità di vigilanza sottopone all'Ente intercantonale un rapporto di attività quadriennale.

  1. Il Consiglio di vigilanza

Art. 23 Composizione, durata della carica e rinnovo della nomina

Il Consiglio di vigilanza è composto da cinque fino a sette membri esperti del set- tore, due dei quali almeno provengono dalla Svizzera tedesca, due almeno dalla Svizzera romanda e uno almeno dalla Svizzera italiana. Almeno uno dei membri dispone di conoscenze specifiche nell'ambito della prevenzione della dipendenza.

I membri del Consiglio di vigilanza sono nominati per quattro anni; la carica può essere rinnovata per al massimo due volte.

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Art. 24 Competenze

Il Consiglio di vigilanza:

  1. emana:
  2. il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza, previa approva- zione della CDGD; ii. il regolamento degli emolumenti dell'Autorità di vigilanza, pre- via approvazione della CDGD; iii. il regolamento sulle indennità dei membri del Consiglio di vigi- lanza, previa approvazione della CDGD; iv. il regolamento sul personale;
  3. può formulare raccomandazioni all'indirizzo dei Cantoni;
  4. adotta:
  5. il preventivo annuale dell'Autorità di vigilanza; ii. il rapporto annuale e il consuntivo dell'Autorità di vigilanza; iii. il rapporto di attività quadriennale all'attenzione della CDGD;
  6. assume il direttore e il vicedirettore e approva l'assunzione dei restanti col- laboratori dell'Ufficio.

Il Consiglio di vigilanza esercita le competenze previste ai sensi della LGD e tutte le competenze necessarie ad assolvere i compiti stabiliti dalla presente convenzione e dal mandato di prestazione non assegnati a nessun altro organo.

Il Consiglio di vigilanza emana in particolar modo le autorizzazioni per gli orga- nizzatori e per i giochi e decide sulle relative tasse.

Il Consiglio di vigilanza può delegare competenze all'Ufficio del Consiglio di vigi- lanza tramite il regolamento interno.

Il Consiglio di vigilanza può trasferire singoli compiti ai Cantoni e ai Comuni di reciproco accordo e sulla base di una remunerazione che copra i costi.

  1. L'Ufficio del Consiglio di vigilanza

Art. 25 Ufficio del Consiglio di vigilanza e personale

L'Ufficio del Consiglio di vigilanza è guidato da un direttore.

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Esercita la vigilanza diretta sul settore dei grandi giochi; in casi di portata maggio- re la responsabilità della vigilanza può però essere direttamente assunta dal Consi- glio di vigilanza.

Prepara i dossier di cui si occupa il Consiglio di vigilanza, li sottopone alla sua approvazione e attua le sue risoluzioni.

Presenta regolarmente dei resoconti al Consiglio di vigilanza, senza indugio nel caso di eventi particolari.

Intrattiene rapporti diretti con organizzatori di giochi in denaro, autorità e terzi, prende decisioni nei limiti delle sue competenze e sulla base del regolamento interno e riscuote tasse.

Verifica la conformità con il diritto federale delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità cantonali e da queste trasmesse all'Autorità di vigilanza sulla base dell'arti- colo 32 capoverso 2 LGD.

Rappresenta l'Autorità di vigilanza di fronte ai tribunali federali, intercantonali e cantonali.

L'eventuale assunzione di personale è disciplinata dal diritto pubblico. Si applica per analogia il diritto in materia di personale federale. Se la situazione particolare e i compiti da adempiere lo esigono, il regolamento interno comprende disposizioni derogatorie.

  1. L'Ufficio di revisione

Art. 26 Nomina, mandato e rendiconto

Il Consiglio di vigilanza incarica della revisione un organo di revisione cantonale o un ufficio di revisione privato riconosciuto; l'incarico ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato.

L'Ufficio di revisione incaricato effettua, ai sensi dell'articolo 728a CO, una revi- sione ordinaria e presenta il suo rapporto al Consiglio di vigilanza. SEZIONE 2: FINANZE E DIRITTO PROCEDURALE APPLICABILE

Art. 27 Riserve

L'Autorità di vigilanza accantona riserve per un ammontare di tre milioni di fran- art. 64 chi, attingendo ai proventi della tassa unica ( ).

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A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente convenzione le riser- ve dell'Autorità di vigilanza devono sempre corrispondere ad almeno il 50 e al mas- simo il 150 per cento della media dell'onere complessivo annuo registrato durante i tre anni precedenti.

Art. 28

Finanziamento L'Autorità di vigilanza copre le sue spese mediante la riscossione di tasse ai sensi del capitolo 7 della presente convenzione e con i contributi dell'Ente intercantonale.

Art. 29 Presentazione dei conti

I conti sono strutturati in modo da garantire che le tasse di cui al capitolo 7 siano calcolate correttamente.

Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del titolo trentesimosecondo della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni, CO; RS 220).

Art. 30

Ripartizione del disavanzo o degli attivi in caso di sciogli- mento dell'Autorità di vigilanza

Se l'Autorità di vigilanza è sciolta, il disavanzo o gli attivi sono ripartiti tra i Can- toni in proporzione alla loro popolazione residente.

I Cantoni utilizzano eventuali attivi esclusivamente per finanziare la vigilanza del settore dei grandi giochi oppure a scopi di utilità pubblica.

Art. 31

Diritto procedurale La procedura segue per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Capitolo 4: La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS)

Art. 32 Istituzione e scopo

I Cantoni impiegano una parte degli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse sportive per promuovere lo sport nazionale.

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La Fondazione per la promozione dello sport in Svizzera (FPSS) è istituita come fondazione autonoma di diritto pubblico allo scopo di ripartire i mezzi finanziari di cui al capoverso 1.

La FPSS assegna contributi per la promozione dello sport nazionale nell'ambito delle disposizioni del diritto superiore, della presente convenzione e delle disposi- zioni della CDGD (regolamento interno e decisione della CDGD sulle priorità ri- guardo all'impiego dei mezzi).

Controlla l'uso conforme dei contributi da parte dei destinatari.

Può adempiere altri compiti sulla base del regolamento interno.

Art. 33 Patrimonio

La CDGD stabilisce a scadenza quadriennale e sulla base della procedura definita dall'articolo 34 l'importo dell'utile netto da destinare annualmente alla FPSS.

Il patrimonio accumulato grazie agli utili netti delle grandi lotterie e delle grandi scommesse sportive può essere impiegato esclusivamente per promuovere lo sport nazionale, in particolare lo sport agonistico giovanile, la formazione e il perfeziona- mento, l'informazione e l'amministrazione della FPSS.

In caso di scioglimento della FPSS il suo patrimonio viene ripartito tra i Cantoni in proporzione alla loro popolazione residente.

I Cantoni impiegano i mezzi finanziari di cui al capoverso 3 esclusivamente per promuovere lo sport cantonale.

Art. 34

Procedura per stabilire l'importo per la promozione dello sport nazionale

Il Consiglio di fondazione della FPSS presenta la sua domanda almeno 12 mesi prima dello scadere del periodo di quattro anni.

I membri della CDGD informano tempestivamente il Governo del Cantone che rappresentano in merito alla deliberazione prevista. Il Governo cantonale può attri- buire al proprio delegato un mandato vincolato.

La decisione della CDGD è adottata quando la domanda è approvata sia dalla maggioranza dei votanti dei sei Cantoni della Svizzera romanda che dalla maggio- ranza dei votanti dei venti Cantoni della Svizzera tedesca e del Cantone Ticino.

I Cantoni si fanno carico dell'importo in proporzione del numero degli abitanti. Quest'ultimo viene stabilito sulla base dei dati più recenti dell'Ufficio federale di statistica al momento della deliberazione.

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Art. 35 Organizzazione

La FPSS dispone di un Consiglio di fondazione come organo superiore e di un Ufficio di revisione.

Il Consiglio di fondazione è composto da cinque fino a sette membri; nell'attribu- zione dei membri occorre garantire che le diverse regioni linguistiche siano rappre- sentate in maniera adeguata.

La presentazione dei conti avviene applicando per analogia le disposizioni del titolo trentesimosecondo CO.

Il Consiglio di fondazione sceglie come Ufficio di revisione un organo di revisione cantonale o un ufficio di revisione riconosciuto; l'incarico ha una durata di quattro anni e può essere rinnovato.

L'Ufficio di revisione esegue una revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 728a CO e verifica in particolare se i mezzi sono stati impiegati conformemente alle disposi- zioni.

La CDGC decide la sede della fondazione e disciplina le questioni di dettaglio su richiesta della FPSS in un regolamento interno. Il regolamento deve segnatamente definire in maniera esaustiva i compiti della FPSS, l'organizzazione compresi la contabilità e il rendiconto, l'indipendenza dai destinatari nonché la procedura e i criteri per la distribuzione dei mezzi.

L'eventuale assunzione di personale è disciplinata dal diritto privato.

Art. 36 Rendiconto

La FPSS sottopone ogni anno alla CDGD un rapporto per conoscenza, assieme al consuntivo verificato dall'Ufficio di revisione.

Presenta ogni quattro anni un rendiconto alla CDGD.

Art. 37 Criteri e procedura per l'assegnazione dei mezzi

La FPSS concede contributi:

  1. all'organizzazione mantello delle associazioni sportive nazionali (Swiss Olympic);
  2. ad associazioni sportive nazionali che come la federazione del calcio e quella dell'hockey su ghiaccio generano in maniera determinante il so- strato per le scommesse organizzate in Svizzera.

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La CDGD disciplina su richiesta della FPSS la procedura e i criteri per l'impiego dei mezzi nel regolamento interno della fondazione e decide ogni quattro anni le priorità per l'impiego dei mezzi sempre su richiesta della FPSS.

Non c'è nessun diritto ai contributi della FPSS.

Art. 38 Trasparenza

La FPSS rende pubblici i nomi dei beneficiari e gli importi da loro percepiti in base al settore.

La FPSS pubblica annualmente sul suo sito Internet le informazioni di cui al capo- verso 1 e il suo consuntivo. Capitolo 5: Disposizioni comuni

Art. 39 Inconciliabilità

Nessuno può essere membro contemporaneamente di più organi istituiti mediante la presente convenzione.

I membri degli organi istituiti con la presente convenzione non possono essere né membri di un organo né collaboratori di un'azienda attiva nel settore dei giochi in denaro o nella fabbricazione o nella commercializzazione relative allo stesso settore né possono essere coinvolti in una di queste aziende o esercitare un mandato per conto di una di esse.

Art. 40 Dichiarazione di legami di interesse

I membri degli organi istituiti con la presente convenzione dichiarano i loro legami di interesse prima della loro nomina.

Chi rifiuta di dichiarare i suoi legami di interesse non può essere eletto membro di un organo.

Art. 41 Obbligo di ricusazione

Chi ha interessi personali diretti in un affare è soggetto all'obbligo di ricusazione durante il periodo della trattazione.

È soggetto all'obbligo di ricusazione anche chi è in rapporti di parentela o affinità in linea diretta o laterale fino al terzo grado con una persona che ha interessi perso- nali diretti in un affare oppure chi le è legato per matrimonio, unione domestica

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registrata oppure per comunione di vita di fatto o rappresenta questa persona dal punto di vista legale, statuario o contrattuale.

Le persone soggette all'obbligo di ricusazione devono dichiarare il loro legame di interesse spontaneamente.

Possono esprimersi prima di lasciare la sala.

Art. 42

Obbligo di trasferire l'obbligo di ricusazione ai collaboratori Le organizzazioni istituite mediante la presente convenzione garantiscono che i col- laboratori del settore dei giochi in denaro siano indipendenti e che in caso di conflit- to di interesse ricusino.

Art. 43

Vigilanza finanziaria Le organizzazioni istituite mediante la CGD non sono soggette alla vigilanza finan- ziaria dei Cantoni. La vigilanza finanziaria è di competenza esclusiva della CDGD.

Art. 44 Responsabilità

Fatte salve le disposizioni seguenti, in materia di responsabilità si applica per ana- logia la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (Legge sulla responsabilità, LResp; RS 170.32).

L'Autorità di vigilanza è responsabile per i danni che procura a terzi nell'esercizio della sua attività ufficiale unicamente se i suoi organi o i suoi collaboratori

  1. hanno leso doveri di ufficio fondamentali e
  2. i danni procurati non sono riconducibili a violazioni degli obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

L'organizzazione emana una decisione circa le pretese nei suoi confronti avanzate da terzi.

La parte lesa non ha nessun diritto nei confronti di organi o di collaboratori.

Se l'organizzazione responsabile non è in grado di versare l'indennità richiesta, rispondono i Cantoni in maniera solidare.

I Cantoni si fanno carico di un eventuale danno proporzionalmente alla loro popo- lazione residente.

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Art. 45 Protezione dei dati

La protezione dei dati applica per analogia la legislazione federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1 e disposizioni di esecuzione).

Le organizzazioni istituite con la presente convenzione designano nel loro regola- mento interno un servizio indipendente per la vigilanza della protezione dei dati. I compiti del servizio sono definiti sulla base degli articoli 27, 30 e 31 LPD. Le re- stanti disposizioni della sezione 5 della LPD non possono invece essere applicate.

Art. 46 Consultazione degli atti

Fatti salvi i seguenti capoversi la consultazione degli atti ufficiali applica per ana- logia la legislazione federale sul principio di trasparenza nell'amministrazione (RS 152.3 e disposizioni di esecuzione).

Non viene concesso alcun accesso agli atti ufficiali che riguardano l'attività di ap- provazione e di vigilanza dell'Autorità di vigilanza.

Non possono essere applicate le disposizioni relative alla procedura di mediazione art. 13 ( c s -15 della legge sulla trasparenza; RS 152.3). L'autorità cui è fatta richiesta di onsultare gli atti informa in merito alla proroga oppure alla sua decisione ed emana u richiesta una decisione formale.

La consultazione di atti relativi a procedure in corso è disciplinata sulla base del diritto procedurale applicabile.

Art. 47 Pubblicazioni

L'Ente intercantonale, l'Autorità di vigilanza e la FPSS pubblicano i loro atti nor- mativi e altre comunicazioni che devono essere rese pubbliche sui rispettivi siti In- ternet.

Le pubblicazioni relative a procedure di aggiudicazione sono effettuate sulla piatta- forma Internet per gli acquisti pubblici gestita in comune dalla Confederazione e dai Cantoni.

Art. 48

Diritto applicabile Nella misura in cui la presente convenzione o i regolamenti emanati sulla sua base non prevedono alcun disciplinamento particolare, si applica per analogia il diritto federale.

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Capitolo 6: Concessione di diritti esclusivi per l'organizzazio- ne di grandi lotterie e di grandi scommesse spor- tive

Art. 49

Organizzatori autorizzati di grandi lotterie e di grandi scommesse sportive

Sulla base dell'articolo 23 capoverso 1 LGD, il numero di organizzatori di grandi lotterie e di grandi scommesse è limitato a due.

Sulla base dell'articolo 23 capoverso 2 LGD, sul territorio dei Cantoni della Sviz- zera tedesca e del Cantone Ticino può essere rilasciata, a condizione che siano sod- disfatti i necessari requisiti, un'unica autorizzazione a organizzare grandi lotterie e grandi scommesse sportive. I Cantoni della Svizzera tedesca e il Canton Ticino de- signano l'organizzatore mediante una convenzione intercantonale con valore norma- tivo.

Sulla base dell'articolo 23 capoverso 2 LGD, sul territorio dei Cantoni della Svizze- ra romanda può essere rilasciata, a condizione che siano soddisfatti i necessari requi- siti, un'unica autorizzazione a organizzare grandi lotterie e grandi scommesse sporti- ve. I Cantoni della Svizzera romanda designano l'organizzatore mediante una con- venzione intercantonale con valore normativo.

Art. 50

Tassa per la concessione di diritti esclusivi a organizzare giochi in denaro Quale controprestazione per la concessione di diritti esclusivi a organizzare giochi in denaro di cui all'articolo 49 i detentori dell'autorizzazione a organizzare grandi gio- chi versano all'Ente intercantonale una tassa unica e una tassa annuale sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 65 – 68. Capitolo 7: Tasse SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51

Onere complessivo determinante L'onere complessivo da finanziare con la riscossione di tasse nel quadro delle se- guenti disposizioni comprende:

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  1. l'onere dell'Ente intercantonale, compreso il Tribunale intercantonale;
  2. l'onere dell'Autorità di vigilanza;
  3. la quota a carico dei Cantoni dell'onere dell'organo di coordinamento ai sensi dell'articolo 114 LGD.

Art. 52 Finanziamento

La copertura dell'onere complessivo di cui all'articolo 51 viene garantita innanzi- tutto riscuotendo:

  1. emolumenti per decisioni e prestazioni dell'Autorità di vigilanza che ri- art. 54 guardano il singolo caso ( b. emolumenti per le proce segg.); dure di fronte al Tribunale intercantonale che ri- art. 59 guardano il singolo caso ( ).

Per finanziare la parte dell'onere complessivo non coperta dagli emolumenti di cui al capoverso 1 lettere a e b ma per la quale esiste uno stretto legame di imputazione, l'Autorità di vigilanza riscuote annualmente dagli organizzatori di grandi giochi una art. 60 tassa per ogni territorio soggetto al suo controllo ( segg.).

La parte dei costi complessivi non imputabile agli organizzatori di grandi giochi viene finanziata mediante la quota destinata alla vigilanza dei proventi della tassa periodica per l'ottenimento di diritti esclusivi per l'organizzazione di giochi in dena- ro.

Art. 53 Regolamento sugli emolumenti dell'Autorità di vigilanza

L'Autorità di vigilanza disciplina i dettagli che riguardano le tasse pubblicando un regolamento sugli emolumenti.

L'Autorità di vigilanza disciplina in particolare la delimitazione tra la parte impu- art. 52 tabile e la parte non imputabile dell'onere complessivo ( cpv. 2 e 3).

Per i casi non contemplati dalla presente convenzione né dal regolamento sugli emolumenti dell'Autorità di vigilanza si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS

.041.1). SEZIONE 2: EMOLUMENTI PER ATTI SINGOLI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

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Art. 54 Assoggettamento

Chi è all'origine di una decisione dell'Autorità di vigilanza o le richiede una presta- zione deve pagare un emolumento.

L'Autorità di vigilanza può riscuotere in casi singoli un emolumento per procedure che causano considerevoli costi di controllo pur non sfociando in una decisione, se la procedura è stata occasionata da chi è soggetto agli emolumenti.

Art. 55 Calcolo

Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo effettivamente impiegato, alle co- noscenze tecniche richieste e alle classi di funzione e alle qualifiche del personale impiegato.

L'ammontare dell'emolumento si situa tra i 100 e i 350 franchi l'ora.

L'Autorità di vigilanza stabilisce i coefficienti per le singole classi di funzione nel regolamento sugli emolumenti.

L'Autorità di vigilanza può stabilire tariffe quadro forfettarie per procedure stan- dard.

Art. 56

Supplementi Conformemente agli articoli 52 e 53, l'Autorità di vigilanza può riscuotere supple- menti fino al 50 per cento per prestazioni o decisioni:

  1. fornite o emanate in maniera urgente a seguito di una richiesta in tal senso; oppure
  2. che devono essere fornite o emanate al di fuori del normale tempo di lavo- ro.

Art. 57 Esborsi

Gli esborsi sono dovuti in aggiunta agli emolumenti.

Sono ritenuti esborsi i costi supplementari generati da una singola decisione o pre- stazione, segnatamente:

  1. i costi legati alla consultazione di esperti;
  2. i costi di viaggio e di trasporto;
  3. i costi per il vitto e l'alloggio;

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  1. i costi per la riproduzione di documenti, il porto et la comunicazione.

Art. 58

Pagamenti anticipati L'Autorità di vigilanza può esigere un pagamento anticipato degli emolumenti, com- presi gli esborsi, fino al loro ammontare previsto. SEZIONE 3: EMOLUMENTI DEL TRIBUNALE INTERCANTONALE

Art. 59

Emolumenti Gli emolumenti per la procedura di fronte al Tribunale intercantonale seguono per analogia la legislazione sul Tribunale amministrativo federale. SEZIONE 4: TASSA DI VIGILANZA

Art. 60

Assoggettamento L'Autorità di vigilanza riscuote una tassa di vigilanza annuale presso i titolari di art. 21 un'autorizzazione a organizzare grandi giochi ( LGD).

Art. 61 Calcolo

Il Consiglio di vigilanza stabilisce annualmente l'ammontare della tassa di vigilan- za sulla base del preventivo dell'Autorità di vigilanza.

L'ammontare della tassa è stabilito in modo che i proventi coprano la parte dell'o- nere complessivo non finanziata mediante gli emolumenti per atti singoli ma impu- tabile agli organizzatori di grandi giochi e siano inoltre rispettate le direttive sulla art. 27 formazione di riserve ( cpv. 2).

L'onere finanziato annualmente con i proventi della tassa di vigilanza non deve art. 51 superare il 70 per cento dei costi complessivi annui ( ).

Gli organizzatori si fanno carico della tassa di vigilanza in proporzione al prodotto lordo dei giochi.

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Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite versate ai giocatori.

Art. 62 Inizio e fine dell'assoggettamento

L'assoggettamento inizia con il conferimento dell'autorizzazione a organizzare grandi giochi e finisce con la sua revoca oppure con l'esclusione dalla vigilanza.

Se l'inizio o la fine dell'assoggettamento non coincidono con l'anno contabile, la tassa è dovuta pro rata temporis.

Art. 63 Riscossione

L'Autorità di vigilanza chiede il pagamento anticipato della tassa calcolandola sulla base del preventivo annuale dell'organizzatore soggetto.

Nel primo semestre dell'anno successivo l'Autorità di vigilanza elabora il conteggio finale sulla base del consuntivo e del prodotto lordo definitivo degli organizzatori soggetti. Le differenze tra il pagamento anticipato e la tassa effettivamente dovuta sono riportate sull'anticipo dell'anno successivo.

È fissato un termine di pagamento di 30 giorni.

Se il conteggio della tassa è contestato, l'organizzatore può chiedere all'Autorità di vigilanza di emanare una decisione soggetta a ricorso.

Con la notifica della decisione l'intera tassa di vigilanza diventa esigibile. SEZIONE 5: TASSA PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI ESCLUSIVI A ORGANIZZARE GIOCHI IN DENARO

Art. 64 Tassa unica

La tassa unica di cui all'articolo 50 ammonta complessivamente a tre milioni di franchi.

La tassa viene corrisposta ai detentori dei diritti esclusivi di organizzare giochi in denaro in proporzione al prodotto lordo dei giochi da loro realizzato il primo anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

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L'Ente intercantonale utilizza i proventi della tassa unica per dotare di capitale art. 27 l'Autorità di vigilanza ( cpv. 1).

Art. 65

Tassa periodica La tassa annuale di cui all'articolo 50 si compone di una parte destinata alla preven- zione e di una parte destinata alla vigilanza.

Art. 66 Parte destinata alla prevenzione

La parte destinata alla prevenzione ammonta allo 0,5 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato annualmente con le lotterie e le scommesse sportive.

I proventi della parte destinata alla prevenzione sono utilizzati esclusivamente per misure ai sensi dell'articolo 83 LGD.

I proventi sono soggetti alla destinazione vincolata di cui al capoverso 2 e suddivisi tra i Cantoni in base al prodotto lordo dei giochi realizzato in ognuno di essi.

La CDGD emana raccomandazioni sull'impiego della tassa.

Art. 67 Parte destinata alla vigilanza

La CDGD stabilisce annualmente l'ammontare della parte destinata alla vigilanza a norma dell'articolo 52 capoverso 3.

L'Ente intercantonale utilizza i proventi di questa tassa per coprire i suoi costi e per versare il suo contributo all'Autorità di vigilanza, come previsto dall'articolo 28.

Art. 68 Riscossione

La tassa è riscossa dall'Autorità di vigilanza che la fattura a nome dell'Ente inter- cantonale.

Si applica per analogia l'articolo 61. La decisione è eventualmente emanata dall'Autorità di vigilanza. Capitolo 8: Disposizioni finali

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Art. 69 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore non appena almeno 18 Cantoni hanno notificato la loro adesione.

L'adesione deve essere notificata alla Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie. La Conferenza comunica l'entrata in vigore della presente con- venzione ai Cantoni e alla Confederazione.

L'entrata in vigore della presente convenzione abroga la convenzione intercantona- le del 7 gennaio 2005 sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei pro- venti delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (CILS), adottata dalla Conferenza dei direttori canto- nali competenti in materia di lotterie in vista della ratifica da parte dei Cantoni.

Le disposizioni di esecuzione emanate sulla base della CILS sono abrogate al mo- mento dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 70 Validità e disdetta

La presente convenzione ha durata illimitata.

La presente convenzione può essere disdetta con un preavviso di due anni mediante comunicazione scritta all'Ente intercantonale per la fine di ogni anno, ma al più pre- sto entro il decimo anno dalla sua entrata in vigore.

La presente convenzione cessa di esistere se si scende sotto la soglia minima di 18 Cantoni.

Art. 71 Modifica della convenzione

Su proposta di un Cantone o dell'Autorità di vigilanza, la CDGD decide se proce- dere a una revisione parziale o totale della presente convenzione.

Una modifica della presente convenzione entra in vigore con la sua ratifica da parte di tutti i Cantoni che vi aderiscono.

Mediante risoluzione unanime e procedura semplificata, la CDGD può introdurre adeguamenti di rilevanza minore. L'Ente intercantonale comunica ai Cantoni in anti- cipo il tenore della risoluzione che la CDGD intende adottare.

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Art. 72

Rapporto con le convenzioni regionali La presente convenzione è poziore rispetto alle disposizioni contrarie dell'IKV1 e della C-LoRo2 , e delle convenzioni che a queste succederanno.

Art. 73 Disposizioni transitorie

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione l'Ente intercantonale sostituisce la Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie di cui all'articolo 3 lettera a CILS.

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione il Consiglio di vigi- lanza sostituisce la Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse (COMLOT) di cui all'articolo 3 lettera b CILS. I membri in carica della COMLOT possono porre fine al loro mandato e diventare membri del Consiglio di vigilanza. La durata complessiva delle cariche esercitate integralmente sotto il regime della CILS è considerata per il calcolo della durata massima di un mandato.

Tutti i diritti e i doveri definiti dalla CILS sono trasferiti all'Autorità di vigilanza, fatti salvi i capoversi che seguono.

L'Autorità di vigilanza rileva tutte le procedure della COMLOT pendenti al mo- mento dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione il Tribunale intercan- tonale sostituisce la Commissione di ricorso di cui all'articolo 3 lettera c CILS. I giudici in carica e i giudici supplenti della Commissione di ricorso possono porre fine al loro mandato e assumere le stesse funzioni in seno al Tribunale intercantona- le. La durata complessiva delle cariche esercitate integralmente sotto il regime della CILS è considerata per il calcolo della durata massima di un mandato.

Il Tribunale intercantonale rileva tutte le procedure della Commissione di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente conven- zione si applica il diritto procedurale previgente fino alla loro chiusura di fronte all'istanza competente. Per i rimedi giuridici si applica il diritto in vigore al momen- to della notifica della decisione. Le domande di autorizzazione in virtù della LGD sono giudicate sulla base del nuovo diritto procedurale.

Accordo intercantonale del 26 maggio 1937 concernente l'organizzazione in comu- ne di lotterie, cui hanno aderito i Cantoni della Svizzera tedesca e il Cantone Ti- cino.

ème Convention du 18 novembre 2005 relative à la Loterie Romande, cui hanno aderito i Cantoni della Svizzera romanda.

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Per una durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Autorità di vigilanza ha la facoltà di riscuotere presso i titolari di autorizzazioni concesse prima dell'adozione della presente convenzione anticipi e tasse sulla base del diritto previgente.

L'importo destinato alla promozione dello sport nazionale ai sensi dell'articolo 34 verrà stabilito per la prima volta nel 2022 per il periodo 2023 – 2026. Fino alla fine del 2022 i Cantoni potranno continuare a utilizzare per la promozione dello sport nazionale una parte degli utili netti prima della loro distribuzione nei fondi cantona- li.

L'ultima tassa di vigilanza riscossa presso gli organizzatori sulla base dell'articolo

CILS vale come anticipo ai sensi dell'articolo 58. Adottata dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie in vista della ratifica da parte dei Cantoni il 20 maggio 2019. Per la Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie Dr. Andrea Bettiga, Landamano Presidente della FDKL