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Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi

(LEPA)

del 07.06.1998 (stato 01.01.2011)

Preambolo

accettata dal Popolo il 7 giugno 1998[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina l'esercizio delle attività degli esercizi pubblici e alberghi e il commercio al minuto di bevande distillate, allo scopo di proteggere i giovani, mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza pubblici come pure in esecuzione del diritto federale.

Art. 2 Limitazioni

Il libero esercizio delle attività degli esercizi pubblici e alberghi e del commercio di bevande alcoliche può essere limitato solo nella misura in cui lo richieda lo scopo della legge.

In particolare è vietata la vendita

  1. di bevande alcoliche a giovani al di sotto dei 16 anni e agli ubriachi;
  2. di bevande distillate o bevande alcoliche diluite sulla base di bevande distillate a giovani al di sotto dei 18 anni;
  3. di bevande alcoliche mediante automatici pubblici.

Gli esercizi con mescita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato nella medesima quantità.

2. Attività di esercizi pubblici e alberghi con obbligo di patente

2.1. Patente

Art. 3 Obbligo di patente

E' necessaria una patente per

  1. la vendita di vivande e bevande da consumarsi sul posto;
  2. la cessione di locali per il consumo di vivande e di bevande portate con sé o recapitate;
  3. l'attuazione di manifestazioni, alle quali vengono consumate vivande o bevande portate con sé o recapitate.

La vendita di vivande e bevande in ambienti privati chiusi sottostà all'obbligo della patente, nella misura in cui la vendita è effettuata professionalmente.

… *

Art. 4 Competenza

Il rilascio ed il ritiro della patente sono di competenza dei comuni.

Art. 5 Oggetto, soggetto e requisiti della patente

La patente si riferisce ad un determinato esercizio o trattenimento e viene rilasciata ad una persona avente l'esercizio dei diritti civili, la quale è responsabile per l'esercizio o il trattenimento e offre la garanzia di una gestione dell'esercizio o del trattenimento incensurabile e irreprensibile. *

Non offre di regola questa garanzia chi *

  1. nel corso degli ultimi cinque anni ha violato ripetutamente o in modo grave prescrizioni della legislazione cantonale o comunale in materia di esercizi pubblici e alberghi oppure la legislazione federale o cantonale sulle derrate alimentari;
  2. figura nel casellario giudiziale degli ultimi cinque anni per più condanne, che hanno a che vedere con attività nell'ambito di esercizi pubblici o alberghi o del commercio al minuto di bevande distillate;
  3. meno di cinque anni fa ha scontato una pena privativa della libertà superiore a diciotto mesi.

Per gestire un esercizio la persona responsabile deve allegare alla sua domanda un estratto recente del casellario giudiziale e la comprova di non aver violato ripetutamente o in modo grave nel corso degli ultimi cinque anni la legislazione federale o cantonale sulle derrate alimentari. *

Colui che presenta una domanda per il rilascio di patente deve confermare per iscritto di avere preso atto delle disposizioni in materia. *

Art. 6 Durata della patente

Riservate le disposizioni di altro tenore, la patente per esercizi è illimitata nel tempo.

La patente per trattenimenti è limitata nel tempo.

Art. 7 Oneri

Allo scopo di proteggere i giovani o mantenere la quiete, l'ordine e la sicurezza pubblici, il rilascio della patente può essere vincolato a oneri.

Art. 8 Estinzione della patente

La patente si estingue in seguito a

  1. morte o rinuncia della persona alla quale è stata rilasciata;
  2. cessazione dell'esercizio;
  3. scadenza o ritiro della stessa.

Art. 9 Orari di apertura *

L'emanazione di prescrizioni circa la durata di attività soggette all'obbligo della patente ai sensi dell'articolo 3 è di competenza dei comuni.

Art. 10 Tasse

I comuni possono riscuotere tasse per il rilascio di patenti nonché per ulteriori azioni relative all'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi.

2.2. Alloggiamento di clienti *

Art. 11 Obbligo di notifica

Il Governo disciplina l'obbligo di notifica.

2.3. Provvedimenti amministrativi e disposizioni penali *

Art. 11a * Provvedimenti

In caso di violazioni della legislazione cantonale o comunale in materia di esercizi pubblici e alberghi o di punizione in seguito a contravvenzioni alla legislazione federale o cantonale sulle derrate alimentari, il comune può pronunciare un ammonimento oppure ordinare adeguati provvedimenti, quali il ritiro della patente, la chiusura dell'esercizio, orari d'apertura più brevi oppure la confisca delle bevande alcoliche che si trovano nell'esercizio.

Alle stesse condizioni anche gli organi di polizia possono adottare adeguati provvedimenti d'urgenza. Essi informano immediatamente il comune. Quest'ultimo decide se i provvedimenti d'urgenza rimangono in essere.

Qualora ad una persona sia stata ritirata più volte la patente, il rilascio di una patente può essere rifiutato per al massimo cinque anni.

I provvedimenti possono essere ordinati indipendentemente dall'esito di una procedura penale.

L'autorità cantonale competente informa il comune se in un esercizio pubblico o in un albergo che si trova sul proprio territorio è stata violata ripetutamente o in modo grave la legislazione federale o cantonale sulle derrate alimentari.

Art. 11b * Disposizioni penali

Le contravvenzioni alle prescrizioni della legislazione cantonale o comunale in materia di esercizi pubblici e alberghi sono punite dal comune con multa fino a 10 000 franchi, sempreché non siano applicabili le disposizioni penali del diritto federale.

Se la contravvenzione è commessa a scopo di lucro, l'autorità giudicante non è vincolata all'importo massimo di 10 000 franchi.

3. Commercio al minuto di bevande distillate *

Art. 12 Obbligo di patente

Il commercio al minuto di bevande distillate sottostà all'obbligo della patente ai sensi del diritto federale.

Chi esercita il commercio al minuto di bevande distillate deve annunciarsi all'Ufficio prima dell'inizio dell'attività. *

Art. 13 * Competenza

Il rilascio ed il ritiro della patente come pure la determinazione delle imposte spettano al dipartimento competente.

Art. 14 Oggetto, soggetto e requisiti della patente

La patente per il commercio al minuto di bevande distillate viene rilasciata ad una persona avente l'esercizio dei diritti civili, la quale è responsabile per il commercio al minuto e offre la garanzia di una gestione del commercio incensurabile e irreprensibile. *

Non offre di regola questa garanzia chi *

  1. nel corso degli ultimi cinque anni ha violato ripetutamente o in modo grave prescrizioni della legislazione cantonale o comunale in materia di esercizi pubblici e alberghi oppure prescrizioni sul commercio al minuto di bevande distillate;
  2. figura nel casellario giudiziale degli ultimi cinque anni per più condanne che hanno a che vedere con attività nell'ambito di esercizi pubblici o alberghi o del commercio al minuto di bevande distillate;
  3. meno di cinque anni fa ha scontato una pena privativa della libertà superiore a diciotto mesi.

Alla domanda deve essere allegato un estratto recente del casellario giudiziale della persona responsabile. *

Chi presenta una domanda deve confermare per iscritto di aver preso atto delle disposizioni in materia. *

Art. 15 Durata della patente

Con riserva di disposizioni di altro tenore o oneri, la patente è illimitata nel tempo.

Art. 16 Estinzione della patente

La patente si estingue in seguito a

  1. morte o rinuncia della persona alla quale è stata rilasciata;
  2. cessazione dell'esercizio;
  3. scadenza o ritiro della stessa.

Art. 17 Imposte

L'imposta per il commercio al minuto di bevande distillate viene riscossa annualmente sulla base del quantitativo acquistato.

Essa ammonta per gli esercizi pubblici e gli alberghi, nonché per i negozi per le classi: *

  1. fino a 100 litri a un forfait di fr. 100.–
  2. da 101 a 200 litri a un forfait di fr. 200.–
  3. da 201 a 300 litri a un forfait di fr. 300.–
  4. da 301 a 400 litri a un forfait di fr. 400.–
  5. da 401 a 600 litri a un forfait di fr. 600.–
  6. da 601 a 800 litri a un forfait di fr. 800.–
  7. da 801 a 1000 litri a un forfait di fr. 1000.–
  8. da 1001 a 1500 litri a un forfait di fr. 1500.–

e per ogni 500 litri in più a un forfait supplementare di 500 franchi.

L'imposta per l'anno in corso viene di regola riscossa alla fine di gennaio del rispettivo anno. *

Per i trattenimenti viene riscossa un'imposta forfettaria fino a 200 franchi. *

Art. 18 * Impiego del provento netto

Il provento netto cantonale dell'imposta sul commercio al minuto di bevande distillate viene impiegato dal Governo per un terzo per scopi di utilità pubblica e per due terzi per la promozione del turismo.

Art. 19 Provvedimenti

In caso di violazioni delle prescrizioni sul commercio al minuto di bevande distillate l'Ufficio può pronunciare un ammonimento oppure ordinare adeguati provvedimenti, quali il ritiro della patente e la confisca delle bevande distillate che si trovano nell'esercizio. *

Qualora ad una persona sia stata ritirata più volte la patente, il rilascio di una patente può essere rifiutato per al massimo cinque anni.

I provvedimenti possono essere ordinati indipendentemente dall'esito di una procedura penale.

Art. 20 Disposizioni penali

Le contravvenzioni alle prescrizioni sul commercio al minuto di bevande distillate sono punite dall'Ufficio con multa fino a 10 000 franchi, sempreché non sia applicabile la legislazione federale. *

Nei casi di lieve entità si può prescindere da un'azione penale. *

… *

Art. 20a * Altri provvedimenti

Chi non adempie agli obblighi prescritti per il controllo oppure non fornisce o fornisce indicazioni incomplete o inesatte in merito a fatti, che sono essenziali per stabilire l'esistenza o la portata dell'obbligo di pagare l'imposta, è tenuto a pagare posticipatamente l'importo così sottratto.

Alla procedura si applicano per analogia le disposizioni della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni.

4. Disposizioni penali comuni *

Art. 23a * Istigazione all'abuso di alcol

Chiunque nell'esercizio di un'attività induce una persona al consumo eccessivo di alcol o lo favorisce benché sappia o dovrebbe sapere che con ciò mette in serio pericolo questa persona o la sua famiglia, è punito dal comune con la multa.

Le infrazioni possono essere punite nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

In caso di infrazione ripetuta, può essere revocata l'autorizzazione all'attività di esercente o al commercio al minuto di bevande distillate.

5. Disposizioni finali *

Art. 24 Disposizioni di attuazione

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.[2]

Art. 25 Vigilanza

Il Governo esercita, tramite il dipartimento competente, l'alta vigilanza sugli esercizi pubblici e gli alberghi e sul commercio al minuto di bevande distillate.

Art. 26 Esecuzione

Sempreché non sia espressamente previsto altro, l'esecuzione della presente legge spetta ai comuni.

Essi designano le autorità competenti ed emanano disposizioni sugli esercizi pubblici e gli alberghi e sul commercio al minuto di bevande distillate che rispondano alla loro situazione particolare.

Art. 27 Abrogazione del diritto finora vigente

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del Cantone dei Grigioni del 20 maggio 1979[3].

Art. 28 Disposizioni transitorie

Con l'entrata in vigore della presente legge le procedure pendenti devono essere trattate conformemente al nuovo diritto, per quanto il vecchio diritto non sia più indulgente.

Art. 29 Adeguamento di atti legislativi comunali

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni devono adeguare al nuovo diritto i loro atti legislativi sugli esercizi pubblici e gli alberghi.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata in vigore dal Governo[4] dopo l'accettazione da parte del Popolo.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
07.06.1998 01.01.1999 atto normativo prima versione -
30.11.2003 01.01.2004 Art. 18 revisione totale -
31.08.2006 01.01.2007 Art. 23 abrogazione -
22.05.2007 01.01.2008 Art. 9 modifica titolo -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 3 cpv. 3 abrogazione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 5 cpv. 1 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 5 cpv. 2 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 5 cpv. 3 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 5 cpv. 4 introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Titolo 2.2. modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Titolo 2.3. modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 11a introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 11b introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Titolo 3. modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 12 cpv. 2 introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 13 revisione totale -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 14 cpv. 1 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 14 cpv. 2 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 14 cpv. 3 introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 14 cpv. 4 introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 17 cpv. 2 introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 17 cpv. 3 introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 17 cpv. 4 introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 19 cpv. 1 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 20 cpv. 1 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 20 cpv. 2 modifica -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 20 cpv. 3 abrogazione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 20a introduzione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 21 abrogazione -
31.08.2007 01.01.2008 Art. 22 abrogazione -
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 4. modifica 2010, 2416
16.06.2010 01.01.2011 Art. 23a introduzione 2010, 2416
16.06.2010 01.01.2011 Titolo 5. modifica 2010, 2416

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 07.06.1998 01.01.1999 prima versione -
Art. 3 cpv. 3 31.08.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 5 cpv. 1 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 5 cpv. 2 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 5 cpv. 3 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 5 cpv. 4 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 9 22.05.2007 01.01.2008 modifica titolo -
Titolo 2.2. 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Titolo 2.3. 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 11a 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 11b 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Titolo 3. 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 12 cpv. 2 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 13 31.08.2007 01.01.2008 revisione totale -
Art. 14 cpv. 1 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 14 cpv. 2 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 14 cpv. 3 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 14 cpv. 4 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 17 cpv. 2 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 17 cpv. 3 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 17 cpv. 4 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 18 30.11.2003 01.01.2004 revisione totale -
Art. 19 cpv. 1 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 20 cpv. 1 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 20 cpv. 2 31.08.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 20 cpv. 3 31.08.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 20a 31.08.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 21 31.08.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 22 31.08.2007 01.01.2008 abrogazione -
Art. 23 31.08.2006 01.01.2007 abrogazione -
Titolo 4. 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2416
Art. 23a 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2416
Titolo 5. 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2416