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960.100

Legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni

(LTD)

del 18.06.2020 (stato 01.01.2021)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2],

visto il messaggio del Governo del 10 febbraio 2020[3],

decide:

Art. 1 Scopo e obiettivi

La presente legge serve a promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni, in particolare al fine di:

  1. aumentare la competitività e la forza innovativa della piazza economica dei Grigioni;
  2. rendere più attrattiva la piazza abitativa ed economica dei Grigioni; oppure di
  3. liberare potenziali di valore aggiunto supplementari nei Grigioni.

Art. 2 Credito d'impegno quadro

Il Gran Consiglio concede un credito d'impegno quadro pari a 40 milioni di franchi al fine di promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni ai sensi della presente legge.

Il Gran Consiglio stabilisce questo credito di propria competenza.

Art. 3 Strumenti di promozione

Nel rispetto della neutralità della concorrenza, per la promozione della trasformazione digitale il Cantone può:

  1. concedere contributi a progetti di imprese nonché di istituti e di organizzazioni;
  2. avviare e finanziarie progetti e misure propri, se non devono essere finanziati in conformità ad altre basi giuridiche;
  3. dare avvio a collaborazioni o partecipare a istituti, organizzazioni o enti responsabili e cofinanziarli allo scopo di attuare progetti.

Art. 4 Entità della promozione

I contributi possono essere concessi in misura di al massimo il 50 per cento dei costi d'investimento e di al massimo il 50 per cento dei costi d'esercizio per i primi cinque anni d'esercizio.

Progetti e misure propri del Cantone possono essere finanziati integralmente dal Cantone. Il finanziamento dell'esercizio è limitato a un massimo di cinque anni.

In caso di collaborazioni e partecipazioni il Cantone può cofinanziare la quota dei costi che rientra nel suo interesse per un massimo di cinque anni.

Art. 5 Organizzazione specialistica

Al fine di promuovere la trasformazione digitale, il Cantone costituisce un'organizzazione specialistica interdisciplinare che si occupa principalmente dei seguenti compiti:

  1. identificare, avviare, accompagnare e coordinare progetti di digitalizzazione;
  2. sostenere il Cantone nello svolgimento dei suoi compiti in conformità alla presente legge;
  3. verificare la fattibilità e l'efficacia di progetti di digitalizzazione;
  4. fornire suggerimenti relativi alla promozione;
  5. offrire un servizio di riferimento alle organizzazioni di categoria in questioni relative alla trasformazione digitale e a progetti di digitalizzazione.

Il Cantone delega questi compiti a terzi. A tal fine può creare un ente responsabile insieme a terzi o partecipare a un tale ente.

Art. 6 Rimedi giuridici

Le decisioni dei dipartimenti in merito a prestazioni promozionali per le quali non può essere fatto valere alcun diritto sono impugnabili con ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

Art. 7 Rapporto

Il Governo presenta ogni anno rapporto al Gran Consiglio in merito alle attività e alle aggiudicazioni nel quadro della presente legge.

Art. 8 Validità temporale

La legge rimane valida fino a quando il credito d'impegno quadro sarà esaurito o sarà scaduto, al più tardi fino al 31 dicembre 2030.

Egress

2020-066

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
18.06.2020 01.01.2021 atto normativo prima versione 2020-066

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 18.06.2020 01.01.2021 prima versione 2020-066