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Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)

Preambolo

Legge

sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(LIPCT) [1]

del 6 novembre 2012 (stato al 1° gennaio 2025)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile;

– visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Scopo

Art. 1

È costituito l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.

Forma giuridica

Art. 2

L’Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.

L’Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

L’Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

Prestazioni dell’Istituto di previdenza

Art. 3

L’Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

Datori di lavoro affiliati e persone assicurate

Art. 4

Sono obbligatoriamente affiliati all’Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell’ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge. [2]

Possono essere affiliati all’Istituto di previdenza tramite convenzione, con l’accordo preventivo del Consiglio di Stato:

a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell’obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;

b) i Comuni e altri enti di diritto pubblico;

c) gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un’esplicita disposizione di legge.

3 In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell’Istituto di previdenza in vigore. [3]

4 Le modalità relative all’affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall’Istituto di previdenza, che può prevedere un contributo di risanamento aggiuntivo a loro carico nel caso in cui il rapporto tra i loro assicurati attivi ed i loro beneficiari di rendita risultasse più sfavorevole rispetto a quello globale dell’Istituto. [4]

Inizio e fine dell’assicurazione

Art. 5

L’assicurazione inizia con il rapporto d’impiego.

L’obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d’impiego.

Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l’invalidità e il decesso.

L’Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all’inizio e alla fine dell’assicurazione.

Capitolo secondo

Prestazioni dell’Istituto di previdenza

Prestazioni

Art. 6

Le prestazioni vengono stabilite nel regolamento di previdenza emanato dall’organo supremo.

Art. 7 … [6]

Supplemento sostitutivo della rendita AVS

Art. 8

L’Istituto di previdenza prevede, per i beneficiari di una pensione di vecchiaia maturata prima del raggiungimento dell’età di riferimento AVS, un supplemento sostitutivo temporaneo della rendita AVS.

Il supplemento sostitutivo è finanziato dall’assicurato e dai datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro ammonta al massimo all’importo necessario a finanziare un supplemento sostitutivo AVS temporaneo pari all’80% della rendita AVS massima.

La ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati, così come tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal regolamento di previdenza dell’Istituto.

Capitolo terzo

Proventi dell’Istituto di previdenza

Proventi dell’Istituto di previdenza

Art. 9

Sono proventi dell’Istituto di previdenza:

a) i contributi ordinari degli assicurati;

b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;

c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;

d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;

e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro;

f) i redditi del patrimonio;

g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.

Stipendio assicurato

Art. 10

Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell’AVS/AI.

Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS). [8]

L’Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.

Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

Art. 11

L’Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l’11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati. [9]

Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro. [10]

Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051. [11]

In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%. [12]

… [13]

Adeguamento delle pensioni al rincaro

Art. 12

L’adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l’indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell’indice di novembre 2012.

Le pensioni sono adeguate all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

Per il finanziamento dell’adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell’1.5% di cui il 40% a carico dell’assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

L’organo supremo dell’Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell’adeguamento delle pensioni.

Piano assicurativo

Art. 13

Ai sensi dell’art. 1d dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2), l’Istituto di previdenza può proporre fino a tre piani di previdenza in primato dei contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Principi di gestione del patrimonio

Art. 14

Il patrimonio dell’Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell’art. 71 LPP e 49 e seg. OPP 2 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l’adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

L’organo supremo dell’Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

Capitolo quarto

Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale

Capitalizzazione parziale

Art. 15

L’Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall’art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.

L’Istituto di previdenza ha l’obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre 2051.

Ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza a carico del Cantone

Art. 16

Per raggiungere l’obiettivo del grado di copertura dell’85% al 31 dicembre 2051 il Cantone versa l’importo di fr. 454’500’000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

Le modalità di versamento dell’importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall’organo supremo dell’Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.

Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1 gennaio 2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell’Istituto di previdenza per l’importo di fr. 454’500’000.00. Pari importo è registrato all’attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31 dicembre 2051.

Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell’Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l’organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.

Garanzia dello Stato

Art. 17

Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall’Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:

a) prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;

b) prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;

c) disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.

2 La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’Istituto di previdenza successivamente.

3 L’organo supremo dell’Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall’Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.

Capitolo quinto

Organizzazione dell’Istituto di previdenza

L’organo supremo dell’Istituto di previdenza

Art. 18

L’organo supremo dell’Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.

Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d’ufficio dell’organo supremo dell’Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.

L’organo supremo disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto di previdenza.

Competenze dell’organo supremo

Art. 19

L’organo supremo dell’Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

Le competenze dell’organo supremo sono quelle previste dall’art. 51a cpv. 2 LPP.

Capitolo sesto

Controversie e pretese in materia di responsabilità

Rimedi giuridici

Art. 20

Le controversie in materia di previdenza professionale tra l’Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall’intimazione.

Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008. [15]

Responsabilità

Art. 21

Le responsabilità degli organi direttivi dell’Istituto di previdenza sono definite dall’art. 52 LPP.

Capitolo settimo

Disposizioni transitorie e finali

Abrogazione

Art. 22

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata.

Ripresa dell’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

Art. 23

Con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

L’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Norma transitoria In vigore dal 1° gennaio 2013

Art. 24

I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.

Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.

L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

a) finanziamento dei datori di lavoro

Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Età di pensionamento

Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini Donne

Uomini

Donne

58 5.96 5.256

58

5.96

5.256

59 5.216 4.471

59

5.216

4.471

60 4.441 3.655

60

4.441

3.655

61 3.632 2.802

61

3.632

2.802

62 2.788 1.911

62

2.788

1.911

63 1.904 0.978

63

1.904

0.978

64 0.976 0

64

0.976

0

b) finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Età di pensionamento

Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI

Uomini Donne

Uomini

Donne

58 0.35734 0.33402

58

0.35734

0.33402

59 0.31841 0.28999

59

0.31841

0.28999

60 0.27624 0.24199

60

0.27624

0.24199

61 0.23041 0.18957

61

0.23041

0.18957

62 0.18047 0.13219

62

0.18047

0.13219

63 0.12587 0.06923

63

0.12587

0.06923

64 0.06596

64

0.06596

6 Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

7 L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:

Età Uomini Donne

Età

Uomini

Donne

Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile

Vecchiaia

Vedovile

Vecchiaia

Vedovile

60 13.796 3.418 15.008 0.142

60

13.796

3.418

15.008

0.142

61 13.448 3.474 14.692 0.132

61

13.448

3.474

14.692

0.132

62 13.099 3.526 14.375 0.122

62

13.099

3.526

14.375

0.122

63 12.748 3.572 14.053 0.111

63

12.748

3.572

14.053

0.111

64 12.394 3.613 13.731 0.101

64

12.394

3.613

13.731

0.101

65 12.037 3.648 13.403 0.091

65

12.037

3.648

13.403

0.091

66 11.677 3.679 13.072 0.080

66

11.677

3.679

13.072

0.080

67 11.313 3.704 12.734 0.071

67

11.313

3.704

12.734

0.071

68 10.948 3.720 12.388 0.062

68

10.948

3.720

12.388

0.062

69 10.581 3.732 12.037 0.054

69

10.581

3.732

12.037

0.054

70 10.211 3.736 11.677 0.047

70

10.211

3.736

11.677

0.047

8 Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Età Uomini Donne

Età

Uomini

Donne

(AVS 64 anni) (AVS 63 anni)

(AVS 64 anni)

(AVS 63 anni)

60 4.441 3.655 2.805

60

4.441

3.655

2.805

61 3.632 2.802 1.912

61

3.632

2.802

1.912

62 2.788 1.911 0.979

62

2.788

1.911

0.979

63 1.904 0.978 0.000

63

1.904

0.978

0.000

64 0.976 0.000

64

0.976

0.000

65 0.000

65

0.000

9 Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31 dicembre 2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.

10 Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.

L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.

11 Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.

12 Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31 dicembre 2012.

13 La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.

14 L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

15 Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

Entrata in vigore

Art. 25

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.

Allegato [17]

Pubblicata nel BU 2012, 623.

[1] Titolo modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[2] Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[3] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[4] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[5] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[6] Art. abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[7] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[8] Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 – BU 2021, 259, precedente modifica: BU 2017, 90.

[9] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[10] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[11] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[12] Cpv. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[13] Cpv. abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[14] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[15] Cpv. introdotto dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.

[16] Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

[17] Allegato abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.