I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.
L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:
a) finanziamento dei datori di lavoro
Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
b) finanziamento degli assicurati
Età di pensionamento Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
6 Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.
7 L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.
I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:
Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile
60 13.796 3.418 15.008 0.142
61 13.448 3.474 14.692 0.132
62 13.099 3.526 14.375 0.122
63 12.748 3.572 14.053 0.111
64 12.394 3.613 13.731 0.101
65 12.037 3.648 13.403 0.091
66 11.677 3.679 13.072 0.080
67 11.313 3.704 12.734 0.071
68 10.948 3.720 12.388 0.062
69 10.581 3.732 12.037 0.054
70 10.211 3.736 11.677 0.047
8 Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.
In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione
(AVS 64 anni) (AVS 63 anni)
9 Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31 dicembre 2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10 Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.
L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.
11 Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.
12 Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31 dicembre 2012.
13 La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.
14 L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
15 Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.