La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici. Infrazioni
- di competenza del municipio
550.100
Legge
(LOrP)
del 23 novembre 2015 (stato 12 dicembre 2025)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,
decreta:
Scopo
La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici. Infrazioni
Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:
… [3]
Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente:
Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni. Ammontare della multa
Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10’000.– franchi.
La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera. Procedura e rimedi giuridici
La procedura e i rimedi giuridici sono retti:
I municipi trasmettono d’ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’articolo 2. Direttive di applicazione
Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali. Abrogazione
La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata. Norma transitoria
Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore. Entrata in vigore
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [4]
Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013. Pubblicata nel BU 2016, 194. [1] Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340. [2] Lett. abrogata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340. [3] Cpv. abrogato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2025, 340; precedente modifica: BU 2019, 396. [4] Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 194.