Il presente regolamento disciplina sia i preparativi e l’organizzazione dell’allarme sia l’intervento in caso di incidente chimico.
Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l’incolumità della popolazione o minacciare l’ambiente.
Quando l’evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007. Il presente regolamento è applicabile sussidiariamente. [2]
Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996. [3] Competenze