Prima di impiegare un’impresa, l’autorità committente deve assicurarsi che questa:a. offra le garanzie necessarie per quanto concerne il reclutamento, la formazione e il controllo del personale;b. abbia una buona reputazione e una pratica d’affari ineccepibile, comprovate in particolare:1. dall’applicazione di un codice di condotta, 2. dalle esperienze maturate sul campo,3. dalle referenze, o4. dall’affiliazione a un’associazione professionale;c. sia solvibile;d. disponga di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisca il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che preveda misure disciplinari in caso di violazione;e. sia autorizzata a esercitare un’attività nel campo della sicurezza privata conformemente al diritto applicabile;f. abbia stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per un importo corrispondente al rischio assunto.
Ai fini dell’esecuzione di un compito di protezione all’estero, l’autorità committente può eccezionalmente impiegare un’impresa che non ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile se: a. la conclusione di una simile assicurazione causerebbe spese sproporzionate all’impresa; eb. il rischio per la Confederazione di incorrere in una responsabilità e l’importo di eventuali risarcimenti dei danni sono considerati esigui.
Il capoverso 1 non si applica nel caso in cui la sorveglianza o la guardia delle opere militari è assicurata da persone assunte contrattualmente a tale scopo conformemente all’articolo 6 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari.