I servizi seguenti hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati qui appresso contenuti nel sistema d’informazione:a. i servizi promotori, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettera b che hanno registrato essi stessi in occasione dell’avvio del controllo nonché ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a, d ed e;b. i servizi decisori, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a, d ed e;c. gli incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l’articolo 81, per l’adempimento dei loro compiti di controllo, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a, d ed e;d. i servizi della Confederazione e dei Cantoni presso i quali vengono raccolti dati secondo l’articolo 37, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettera a.
I servizi seguenti hanno accesso, tramite un’interfaccia, ai dati qui appresso contenuti nel sistema d’informazione:a. il servizio specializzato di cui all’articolo 51 capoverso 2, per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo gli articoli 49‒73, tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 70, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a, d ed e;b. l’Aggruppamento Difesa:1. per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 13 della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d’informazione militari (LSIM), tramite il sistema di gestione del personale dell’esercito di cui all’articolo 12 LSIM, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a, d ed e,2. per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 19 LSIM, tramite il sistema d’informazione per il reclutamento di cui all’articolo 18 LSIM, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a ed e,3. per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 157 LSIM, tramite il sistema d’informazione per le richieste di visita di cui all’articolo 156 LSIM, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a ed e,4. per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 163 LSIM, tramite il sistema d’informazione per i controlli dell’accesso di cui all’articolo 162 LSIM, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a ed e;c. il servizio competente per le attestazioni di sicurezza internazionali di cui all’articolo 48 lettera c, ai dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a, d ed e.
I servizi specializzati CSP possono inoltre comunicare ad altri servizi della Confederazione dati di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettere a ed e, sempre che sia necessario per il controllo dell’accesso a una zona di sicurezza.
Possono comunicare alle autorità e organizzazioni assoggettate elenchi e statistiche di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera g, sempre che sia necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti di controllo secondo la presente legge.